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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 436/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
(art. 4 comma 12 legge 898/1970 come modificato) nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato a [...] l'[...], difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1 GUCCIONE NEVA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nata a [...] il [...], difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2 AVARELLO ESTER, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio contenzioso – pronuncia parziale sullo status su richiesta di parte ricorrente
Con l'intervento del PM
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/05/2005 , trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA dell'anno 2005 Numero 14, Parte II, Serie A. Visto il provvedimento definitivo di separazione dei coniugi in data 23.7.2024, su domanda congiunta;
visto il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato in data 17.2.2025. Rilevato che sono decorsi i termini di legge di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) della Legge 898/1970. Preso atto che il giudice relatore, all'esito dell'udienza di comparizione, ha dato i provvedimenti provvisori e rinviato ad altra udienza per il prosieguo dell'istruttoria.
Ritenuto che
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato per tabulas, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più risulta avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti (vds. udienza di comparizione davanti al giudice delegato). L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nulla sulle spese, si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , contratto in data 18/05/2005, trascritto nel registro dello stato Controparte_1 civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA dell'anno 2005 Numero 14, Parte II, Serie A;
b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR N. 396 del 2000;
Ragusa, 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
(art. 4 comma 12 legge 898/1970 come modificato) nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato a [...] l'[...], difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1 GUCCIONE NEVA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nata a [...] il [...], difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2 AVARELLO ESTER, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio contenzioso – pronuncia parziale sullo status su richiesta di parte ricorrente
Con l'intervento del PM
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/05/2005 , trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA dell'anno 2005 Numero 14, Parte II, Serie A. Visto il provvedimento definitivo di separazione dei coniugi in data 23.7.2024, su domanda congiunta;
visto il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato in data 17.2.2025. Rilevato che sono decorsi i termini di legge di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) della Legge 898/1970. Preso atto che il giudice relatore, all'esito dell'udienza di comparizione, ha dato i provvedimenti provvisori e rinviato ad altra udienza per il prosieguo dell'istruttoria.
Ritenuto che
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato per tabulas, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più risulta avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti (vds. udienza di comparizione davanti al giudice delegato). L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nulla sulle spese, si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , contratto in data 18/05/2005, trascritto nel registro dello stato Controparte_1 civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA dell'anno 2005 Numero 14, Parte II, Serie A;
b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR N. 396 del 2000;
Ragusa, 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti