Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA6726 /0 1 IN NOME DEL POPOLO TALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 119/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.15147 Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.14/02/01 Consigliere Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 300 per diritti L. 16 MRG 2001 IC OS, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA MONTESANTO 25, presso lo studio dell'avvocato PATERNO' RADDUSA PIETRO, che lo rappresenta e difende all'avvocato FARO FRANCESCO, giusta delega unitamente in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato avversO la sentenza n. 74/98 del Tribunale di 2001 SIRACUSA, depositata il 09/07/98 R.G.N. 3767/95; 758 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Catania, il signor SA CH, portiere dell'immobile sede degli uffici finanziari in Catania, deduceva di essere stato illegittimamente licenziato dal Ministero del Tesoro con lettera raccomandata del 1° agosto 1989 (dopo essere stato sospeso fin dal 15.9.1987). Esponeva che, condannato per furto dal Pretore di Taormina, era stato poi assolto per insufficienza di prove dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 25 ottobre 1988. Chiedeva pertanto l'annullamento del licenziamento - sostanzialmente fondato sul furto -, la riassunzione in servizio ed il risarcimento del danno per i ratei di stipendio non percepiti. Il Ministero del Tesoro si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, proponendo altresì riconvenzionale per ottenere il rilascio dell'alloggio, abusivamente occupato dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto, e le somme dovute per tale occupazione. Il Pretore rigettava la domanda del lavoratore ed accoglieva la riconvenzionale limitatamente al rilascio dell'immobile. A seguito di appello di entrambe le parti, con sentenza del 2 marzo 1993 il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto dall'CH ed accoglieva in parte quello del Ministero, condannando il lavoratore al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione dell'alloggio. Avverso tale sentenza il signor CH proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con controricorso il Ministero. Con sentenza del 7 giugno/29 agosto 1995 questa Corte cassava la 3 sentenza impugnata in accoglimento dei motivi primo, secondo e quarto di ricorso, e rinviava la causa al Tribunale di Siracusa. Il Ministero del Tesoro non si costituiva nel giudizio di rinvio. Il Tribunale di Siracusa, rilevato che alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza rescindente non poteva tenersi conto della assoluzione per insufficienza di prove per giustificare il licenziamento, né potevano valutarsi condotte non contestate al lavoratore, quali l'ospitalità offerta a duc coimputati per il reato di furto (uno dei quali condannato anche in appello) e il possesso non autorizzato di una paletta con la scritta "Ministero delle Finanze", riteneva illegittimo il licenziamento e dichiarava il Ministero del Tesoro tenuto a riassumere l'CH quale portiere dell'immobile sede degli Uffici finanziari di Catania o, in mancanza, a corrispondere al lavoratore una indennità di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del licenziamento al soddisfo. Compensava tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico articolato motivo, SA CH. Il Ministero del Tesoro non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Deduce che, quando viene dichiarato illegittimo un licenziamento, il datore di lavoro deve, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, essere condannato alla riassunzione del lavoratore e al risarcimento del danno pari ad una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
e ciò anche in mancanza di una esplicita domanda del lavoratore licenziato. Assume che il Tribunale ha illegittimamente disapplicato la disciplina prevista dal citato art. 18, comc modificato con l'art. 1 della legge n. 108 dcl 1990, applicando la tutela obbligatoria anziché quella reale, nonostante il Ministero del Tesoro non avesse mai eccepito la inapplicabilità della tutela reale per mancanza del requisito dimensionale. Deduce che tale requisito deve essere dimostrato dal lavoratore solo quando sia stato contestato dal datore di lavoro;
e che il Tribunale ha illegittimamente esaminato la questione della applicazione della tutela reale o di quella obbligatoria, non devolutagli dalla sentenza rescindente, ed ha poi applicato la tutela obbligatoria senza motivare in alcun modo. Assume, infine, che la integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio non è suffragata da alcuna motivazione ed è comunque contraria ad ogni principio di equità. Il ricorso non è fondato. Va preliminarmente rilevato che la disciplina introdotta con la legge 11 maggio 1970 n. 108 non è, ratione temporis, applicabile al licenziamento per cui è causa, intimato con lettera del 1° agosto 1989 e, quindi prima della sua entrata in vigore. Tanto è sufficiente al rigetto del motivo relativo alla dedotta 5 illegittimità della pronuncia di riconoscimento della tutela obbligatoria, atteso che i licenziamenti di lavoratori assunti iure privatorum da un ente pubblico non economico (quale un Ministero), prima della legge n. 108 del 1990, non sono soggetti alla tutela reale per la mancanza del requisito soggettivo dell'impresa, industriale o commerciale, richiesto dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970, e della relativa struttura organizzativa;
e ciò a prescindere dal numero dei lavoratori occupati in regime privatistico. Infondata, infine, è la censura avverso la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio. Il Tribunale di Siracusa ha giustificato la compensazione con la “natura delle questioni trattate, che hanno imposto la soluzione di controverse questioni di diritto”. Si tratta di una motivazione congrua, che ha tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi del giudizio, prima della diversa impostazione dettata da questa Corte con la sentenza rescindente del 1995. Va inoltre ribadito che la valutazione dei giusti motivi posti a base della compensazione, prevista dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, che non è tenuto ad una specifica enunciazione di tali motivi;
con la conseguenza della incensurabilità in sede di legittimità del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica o erronea (cfr., fra le tante, Cass., 29 ottobre 1983 n. 6466; 19 giugno 1987 n. 5413; 23 giugno 1997 n. 5607). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero convenuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001. Πçons.estensore Il Presidente жу таши Pill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 16 MAG. 2001 IL CANCELLIERE I A S D S , A 3 O 0 T 3 L 1 , 5 L . A O T S . B E R N I P A ' S D I L 3 L 7 N A E - T G 8 S D - O O I 1 S P A 1 D N M I E E E S , A G I O D G A R E E T S O L T I T N G T E I A E S L R R E I L D E D O 7