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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 527/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezioni Unica Civile
Il Giudice, dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2025, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, emette la seguente
ORDINANZA rilevato che la parte opponente ha chiesto di sospendere, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 12/2025, emesso dal Tribunale di Rimini in data
03/01/2025;
ritenuto che
, allo stato, vi siano i presupposti per disporre la richiesta sospensione nei confronti dell'opposta in quanto: CP_1
- non pare infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'invalidità del titolo azionato con il procedimento monitorio (nello specifico, l'assegno emesso dall'opponente nell'ambito di una transazione stipulata tra in qualità di creditrice, CP_1 Controparte_2
quale debitore principale e come garante);
[...] CP_3
- invero, in disparte la valutazione circa la validità della transazione sottoscritta tra le parti (questione su cui, peraltro, pende giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, rubricato al n. RG 2658/2024), si ritiene condivisibile la giurisprudenza richiamata dall'opponente secondo cui l'assegno emesso a scopo di garanzia per l'adempimento di un'obbligazione altrui è nullo per contrarietà a norme imperative;
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti,
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1342 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cfr. Cass. n. 10710 del 24/05/2016);
- non vi è contestazione in atti sulla nullità dell'assegno; invero, è la stessa convenuta-opposta, a pag.
11 della propria comparsa di costituzione e risposta, ad affermare che “In definitiva: - l'assegno, ancorché nullo quale titolo di credito, ha incontrovertibilmente valore legale di promessa di pagamento a carico di stante il suo accorpamento con la debitrice principale;
[…]”; CP_3
- nel caso di specie, tuttavia, allo stato degli atti, non pare potersi riconoscere all'assegno rilasciato dall'opponente il valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. posto che, come noto, tale schema negoziale ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti (Cfr. Cass. n.
31296 del 10/11//2023, secondo cui: “La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti”);
- le circostanze dedotte dall'opposta secondo cui l'ingiunta è socio unico titolare del CP_3
100% del capitale sociale della società (debitrice principale) Controparte_2
e entrambe le società condividono il legale rappresentante e amministratore unico non Persona_1
paiono, allo stato, sufficienti a paralizzare la richiesta di sospensiva formulata in questa sede dall'opponente; invero, entrambe le società (debitrice principale e garante) sono società di capitali e, dunque, ciascuna è dotata di una propria soggettività giuridica, oltre che di una propria autonomia patrimoniale;
ritenuto che
, pertanto ed allo stato, sussistano i gravi motivi per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, anche alla luce del considerevole importo dello stesso;
ritenuto che
le eccezioni di incompetenza territoriale e/o di continenza formulate dall'opponente debbano essere compiutamente esaminate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio principale, atteso che l'udienza tenutasi in data 24/03/2025 era stata fissata per esaminare, esclusivamente, la richiesta di sospensiva formulata ex art. 649 c.p.c.
P.Q.M.
- ACCOGLIE l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata da parte opponente e, per l'effetto, SOSPENDE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12/2025 emesso dal Tribunale di Rimini il
03/01/2025; - RINVIA le ulteriori determinazioni, tra cui la fissazione e/o conferma dell'udienza di prima comparizione delle parti, al momento dell'adozione del decreto ex art. 171-bis c.p.c.
Si comunichi.
Rimini, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezioni Unica Civile
Il Giudice, dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2025, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, emette la seguente
ORDINANZA rilevato che la parte opponente ha chiesto di sospendere, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 12/2025, emesso dal Tribunale di Rimini in data
03/01/2025;
ritenuto che
, allo stato, vi siano i presupposti per disporre la richiesta sospensione nei confronti dell'opposta in quanto: CP_1
- non pare infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'invalidità del titolo azionato con il procedimento monitorio (nello specifico, l'assegno emesso dall'opponente nell'ambito di una transazione stipulata tra in qualità di creditrice, CP_1 Controparte_2
quale debitore principale e come garante);
[...] CP_3
- invero, in disparte la valutazione circa la validità della transazione sottoscritta tra le parti (questione su cui, peraltro, pende giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, rubricato al n. RG 2658/2024), si ritiene condivisibile la giurisprudenza richiamata dall'opponente secondo cui l'assegno emesso a scopo di garanzia per l'adempimento di un'obbligazione altrui è nullo per contrarietà a norme imperative;
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti,
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1342 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cfr. Cass. n. 10710 del 24/05/2016);
- non vi è contestazione in atti sulla nullità dell'assegno; invero, è la stessa convenuta-opposta, a pag.
11 della propria comparsa di costituzione e risposta, ad affermare che “In definitiva: - l'assegno, ancorché nullo quale titolo di credito, ha incontrovertibilmente valore legale di promessa di pagamento a carico di stante il suo accorpamento con la debitrice principale;
[…]”; CP_3
- nel caso di specie, tuttavia, allo stato degli atti, non pare potersi riconoscere all'assegno rilasciato dall'opponente il valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. posto che, come noto, tale schema negoziale ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti (Cfr. Cass. n.
31296 del 10/11//2023, secondo cui: “La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti”);
- le circostanze dedotte dall'opposta secondo cui l'ingiunta è socio unico titolare del CP_3
100% del capitale sociale della società (debitrice principale) Controparte_2
e entrambe le società condividono il legale rappresentante e amministratore unico non Persona_1
paiono, allo stato, sufficienti a paralizzare la richiesta di sospensiva formulata in questa sede dall'opponente; invero, entrambe le società (debitrice principale e garante) sono società di capitali e, dunque, ciascuna è dotata di una propria soggettività giuridica, oltre che di una propria autonomia patrimoniale;
ritenuto che
, pertanto ed allo stato, sussistano i gravi motivi per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, anche alla luce del considerevole importo dello stesso;
ritenuto che
le eccezioni di incompetenza territoriale e/o di continenza formulate dall'opponente debbano essere compiutamente esaminate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio principale, atteso che l'udienza tenutasi in data 24/03/2025 era stata fissata per esaminare, esclusivamente, la richiesta di sospensiva formulata ex art. 649 c.p.c.
P.Q.M.
- ACCOGLIE l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata da parte opponente e, per l'effetto, SOSPENDE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12/2025 emesso dal Tribunale di Rimini il
03/01/2025; - RINVIA le ulteriori determinazioni, tra cui la fissazione e/o conferma dell'udienza di prima comparizione delle parti, al momento dell'adozione del decreto ex art. 171-bis c.p.c.
Si comunichi.
Rimini, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti