Decreto cautelare 31 luglio 2021
Decreto cautelare 6 agosto 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03317/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3317 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salus S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Via Melisurgo n. 4; Check Up S.r.l. e Checkupnapoli S.r.l., Salus S.r.l., in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 10.
contro
Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Na 1 Centro n. 1012 del 19/7/2021, in pari data notificata al ricorrente ad oggetto “sospensione temporanea per mesi sei e con decorrenza immediata del rapporto di accreditamento istituzionale tra SSR e la struttura S.C.A.R.L. Salus con sede legale e operativa a Napoli in Piazza Calenda 2, accreditata per l'attività di HUB laboratorio generale di base con annessi settori specializzati A1, A2, A3, A6” - Esecuzione immediata;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto e per il quale ci si riserva sin d'ora di proporre eventuali motivi aggiunti, in quanto lesivo
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5/8/2021:
- del decreto dirigenziale n. 288 del 2/8/2021, notificato in data 4/8/2021, ad oggetto “Società Salus srl e Check-up srl - Hub Laboratorio Generale S.c.a.r.l. con sede in Napoli in Piazza Calenda 2 - Sospensione rapporto di Accreditamento”;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto e per il quale ci si riserva sin d'ora di proporre eventuali motivi aggiunti, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl 106 - Napoli 1 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con quello per motivi aggiunti la Salus SCARL, quale soggetto aggregatore formato anche dalle altre società in epigrafe indicate, ha impugnato il provvedimento di sospensione per sei mesi dell’accreditamento istituzionale disposto dalla convenuta ASL Napoli 1 Centro.
Si sono costituiti in giudizio la ASL e la Regione Campania.
Con ordinanza 8 settembre 2021, n. 1509, confermata dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 5609/2021), questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
Con atto depositato in data 3 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4bis c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione depositata in data 3 marzo 2025 con cui parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio e considerato, altresì, lo spirare del termine della sospensione dell’accreditamento disposta con il provvedimento impugnato, al Collegio non resta che dichiarare, non essendo stata proposta dalle altre società dell’aggregazione la domanda di risarcimento dei danni, l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c), del c.p.a.
Le spese del giudizio in considerazione del suo esito, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO