Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5666/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5666 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: responsabilità professionale - risarcimento danni, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla Via C. Pezzullo Parte_1
n. 53, presso lo studio dell'Avv. Giulio Costanzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
AVV. , elettivamente domiciliato in Arzano (NA) alla Via Vicinale Controparte_1
Tavernola – III Traversa n. 14, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Vitagliano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Milano al Viale Brianza n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bottazzoli e dell'Avv. Mariachiara Brunetti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 22.6.2020, il ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via principale e nel merito: Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità
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nessuno escluso, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e
1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, il tutto entro
i limiti di competenza per valore del Giudicante adito. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: - che, in data 13/05/2009, mentre era alla guida del motoveicolo T-Max, tg. CF96289, in Frattamaggiore alla Via Don Minzoni, è stato investito dall'autovettura tg. CZ305AT; - che a seguito di tale sinistro, l'attore ha riportato lesioni personali tali da necessitare il trasporto presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di
Dio” di Frattamaggiore (NA), come da referto n. 30570 e successiva documentazione medica versata in atti;
- che l'attore si è rivolto all'Avv. con studio in Frattamaggiore Controparte_1
(NA) alla Via Torino n. 11, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- che in data
22.12.2010, l'Avv. ha inviato alla compagnia assicurativa richiesta CP_1 CP_3
risarcimento danni, a mezzo raccomandata A/R; - che la citata società ha aperto il sinistro n°
73.738013473.042 e ha nominato, quale proprio medico legale, il Dott. Persona_1 affinché accertasse e quantificasse i danni subiti dall'attore;- che il Dott. , sottoponendo Per_1
a visita medica l'attore, ha riconosciuto un Danno Biologico nella misura del 5.5%, una I.T.T. di 15 giorni, una I.T.P. di 20 giorni al 50% ed una I.T.P. di 20 giorni al 25%, come da relazione medica versata in atti;
- che la società sulla base della relazione medica redatta CP_3 dal proprio fiduciario, ha formulato proposta transattiva all'Avv. alla quale, Controparte_1 però, quest'ultimo non ha fornito alcun riscontro;
- che quale effetto della condotta negligente dell'Avv. il diritto al risarcimento del danno dell'attore si è prescritto. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte, in particolare negando l'esistenza di un mandato professionale e disconoscendo formalmente, nel contenuto e nelle sottoscrizioni, la documentazione versata in atti dalla controparte;
quindi il convenuto ha così concluso: “1) Preliminarmente ed in rito, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, ai sensi e Controparte_4 per gli effetti dell' art. 269 c.p.c.; 2) In via principale e nel merito, rigettare l'attorea domanda comecchè inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata;
3) In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'attore domanda, dichiarare che la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., è tenuta a manlevare, Controparte_4
Pag. 2 di 5 giusta polizza assicurativa n° IFL0006526.039950, l'Avv. da ogni pretesa Controparte_1 attorea, condannando il terzo chiamato a rifondere all'Avv. quanto sarà Controparte_1
eventualmente condannato a pagare in favore del sig. . 4) Con vittoria di spese Parte_1
e competenze di giudizio.”.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituiva in giudizio la la quale ha Controparte_4 contestato gli assunti di controparte e ha così concluso: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti di legge perché sia intrapreso un ricorso ex art 702 cpc;
in via preliminare: accertare e dichiarare l'assenza di copertura assicurativa alla luce di quanto esposto in atti;
subordinatamente, nel solo e denegato caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale nel merito: rigettare in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, previa riduzione a giustizia del quantum eventualmente dovuto anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dall'avv. tenuto CP_1
altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il Giudice, all'esito della prima udienza, ha mutato il rito concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa è stata quindi istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di un testimone.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 17.02.2025, comunicato alle parti il giorno successivo, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va innanzitutto rilevato che parte attrice non ha provato di aver conferito all'Avv. CP_1
apposito mandato professionale per la gestione del sinistro in cui è risultato coinvolto
[...]
in data 13.5.2009 e per la relativa richiesta di risarcimento del danno.
A sostegno dell'assunto, in mancanza di un contratto scritto o di una procura rilasciata al professionista, l'attore ha versato in atti una missiva datata 26.11.2010 con timbro di ricezione del 22.12.2020, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno indirizzata alla CP_3
Pag. 3 di 5 e apparentemente formata e sottoscritta dall'Avv. (cfr. allegato all'atto CP_3 Controparte_1
introduttivo).
Tuttavia, il convenuto, costituendosi in giudizio, ha formalmente disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. contenuto e sottoscrizione della missiva, disconoscimento univocamente riferibile al documento in questione – trattandosi dell'unico documento a firma del convenuto richiamato nel proprio atto di costituzione e l'unico documento a firma del convenuto prodotto con l'atto introduttivo da parte dell'attore –; a tale disconoscimento non è seguita tempestiva richiesta di verificazione da parte dell'attore ai sensi dell'art. 216 c.p.c. (cfr. le note di trattazione scritta depositata dall'attore in data 5.2.2021 e costituenti la prima difesa utile, ma anche le successive difese, dalle quali non si evince la proposizione di un'istanza di verificazione).
Il rapporto professionale in questione, inoltre, non può dirsi provato sulla base della testimonianza resa dal teste sentito all'udienza del 29.10.2024, le cui Testimone_1
dichiarazioni non sono idonee a superare il necessario vaglio di attendibilità, in quanto generiche e lacunose, oltre che in parte dal valore probatorio nullo (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025), siccome relative a circostanza apprese de relato dallo stesso attore (“Tanto però mi è sempre stato riferito da . Solo una volta lo accompagnai Parte_1
personalmente presso lo studio di Ho assistito solo a qualche telefonata in cui CP_1 Pt_1 chiedeva a come stesse andando la causa.” […] “Preciso che la prima volta che CP_1 accompagnai da il ricorrente diede degli atti all'avv. e gli firmò delle Pt_1 CP_1 CP_1 carte, ma non so che documenti fossero.”).
Dall'esame della testimonianza, invero, non è possibile ritenere provato quale sarebbe stato lo specifico mandato professionale conferito dall'attore all'Avv. (il teste ha Controparte_1 dichiarato di non sapere cosa avesse firmato l'attore e ha fatto riferimento a una causa per risarcimento danni di cui non vi è traccia in atti, l'attore avendo allegato soltanto l'asserita esistenza di una trattativa stragiudiziale).
Appare in ogni caso dirimente rilevare, ai fini del decidere, che l'assunto di fondo sostenuto dall'attore con i propri scritti, secondo cui la avrebbe formulato una proposta CP_3
transattiva alla quale non sarebbe stato dato riscontro entro il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, risulta del tutto contraddetto dagli atti.
L'attore, infatti, non ha fornito alcuna prova di tale proposta transattiva;
diversamente, è lo stesso attore a depositare la risposta alla richiesta di risarcimento del danno, resa dalla CP_3
con missiva datata 29.12.2010 e con la quale è stata comunicata l'impossibilità di
[...] formulare una proposta, atteso che la responsabilità del sinistro viene addebitata all'attore, per aver effettuato un sorpasso azzardato dell'auto assicurata, ferma al momento dei fatti, come
Pag. 4 di 5 rilevabile dal verbale dei Vigili Urbani intervenuti sul posto (cfr. l'allegato alla memoria depositata dall'attore in data 28.1.2022, denominato ). Controparte_5
Ne consegue che non risulti acquisita alcuna prova utile a far ritenere fondato il diritto al risarcimento del danno che l'attore asserisce di vantare per il sinistro del 13.5.2009.
Sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'affermazione di responsabilità professionale dell'avvocato postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024; ma anche Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24670 del 13/09/2024).
Le evidenze agli atti non consentono di accertare che l'attore, se avesse intrapreso un giudizio, avrebbe visto riconoscere il diritto al risarcimento del danno, sicché deve ritenersi del tutto indimostrata la ricorrenza del danno asseritamente subito, oltre che, più a monte, dell'ipotetica omissione del professionista e del nesso causale tra questa e il danno stesso.
3. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza e il principio di causalità (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 2520 del 03/02/2025). Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo (valore indeterminabile), ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_4 delle spese del giudizio, che si liquidano a favore di ciascuno in € 3.808,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 10.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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