Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1951, n. 1114
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 novembre 1951
Art. 4.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1951