Decreto decisorio 3 aprile 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, decreto decisorio 03/04/2012, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2003, proposto da:
AT IE, NG UI, CA GI, HI DA, AV RI, ED GI, SI AN AR, CI TA, RC OR, AN LC, IN EN, TR EL, OR AN AR rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Discepolo, Barbara Schiada', con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Comune di Cupramarittima, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ranci, con domicilio eletto presso Avv. Giovanni Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136; Provincia di Ascoli Piceno;
nei confronti di
DI PE Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
per l'annullamento
APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA ADRIATICA NORD
Visto il ricorso con i relativi allegati;
1) Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;
Considerato che, a seguito dell’avviso di perenzione ultraquinquennale notificato il 30/09/2009, nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 i sigg.ri HI DA, AV RI, ED GI, SI AN AR, CI TA e IN EN non hanno presentato nuova istanza di fissazione di udienza;
2) Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie i sigg.ri AT IE, NG UI, CA GI, RCni OR, AN LC, TR EL, OR AN AR non hanno presentato nuova istanza di fissazione di udienza.
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 9 settembre 2003;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Ancona il giorno 03 aprile 2012.
| Il Presidente |
| GI Passanisi |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/04/2012
IL SEGRETARIO