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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2724/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Botricello - Via Nazionale 88070 Botricello CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 03020249006156421000 IMU 2013
- SOLLECITO n. 03020249006156421000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento notificato da Agenzia delle Entrate IO e relativo ad un credito tributario complessivo di € 1.117,08, portato da due cartelle, meglio indicate nel medesimo ricorso.
Ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato non preceduto dalla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate IO S.p.A., che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di codesta Corte Tributaria per la cartella avente ad oggetto crediti per violazione del Codice della Strada (recante il n. 03020230003612688000) e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie in quanto l'altra cartella di pagamento risulta regolarmente notificata a mezzo PEC.
Si è, altresì, costituito anche il comune di Botricello che ha contestato le deduzioni avversarie.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione per la cartella relativa a crediti per violazione del
Codice della Strada.
La giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102 Cost. comma 2, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l'attribuzione alla giurisdizione tributarie di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”.
Tale principio è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 030214831/2008 affermando che l'individuazione dell'area della giurisdizione tributaria e dei relativi limiti può essere compiuta solo mediante una lettura integrata degli artt. 2 e 19 del Dlgs. n. 546/92, e quindi la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 DPR 602/73 e alla iscrizione di ipoteca di cui all'art
77 stesso decreto appartiene al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma
1 e 19 comma 1 Dlgs. 546/92 solo quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione di tributi.
Dall'atto impugnato emerge che l'intimazione di pagamento per i crediti di cui alla cartella n.
03020230003612688000 è riferito a crediti per violazioni del C.D.S, come tale non rientrante nella giurisdizione delle Corti tributarie.
In conseguenza di quanto sopra va dichiarato il difetto di giurisdizione e la trattazione viene limitata solo ed esclusivamente al sollecito inerente la cartella esattoriale contenente tributi di competenza della giurisdizione tributaria.
Nel ricorso proposto dal ricorrente, inoltre, viene sollevata quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità degli avvisi di intimazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento quali atti presupposti e prodromici.
L'oggetto della controversia, pertanto, è la riscossione dell'imposta dovuta dal ricorrente, il quale ricorre alla
Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) chiedendone l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.
Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Commissione, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di intimazione
è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento (cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'atto successivamente emesso.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per il preavviso di fermo, quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
In tal senso, del resto, si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, enunciando il seguente principio di diritto: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per quest'ultimi un efficace esercizio di difesa. Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare , per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato), per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. Cfr. Cass. S.U. 25.7.2012 n.
16412.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova (applicabili anche in materia tributaria).
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto da Agenzia delle Entrate IO che ha fornito la prova dell'avvenuta notifica della cartella sottesa all'atto impugnata che risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 24.7.2023.
Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 550,00 ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.
NZ 10.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2724/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Botricello - Via Nazionale 88070 Botricello CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 03020249006156421000 IMU 2013
- SOLLECITO n. 03020249006156421000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento notificato da Agenzia delle Entrate IO e relativo ad un credito tributario complessivo di € 1.117,08, portato da due cartelle, meglio indicate nel medesimo ricorso.
Ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato non preceduto dalla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate IO S.p.A., che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di codesta Corte Tributaria per la cartella avente ad oggetto crediti per violazione del Codice della Strada (recante il n. 03020230003612688000) e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie in quanto l'altra cartella di pagamento risulta regolarmente notificata a mezzo PEC.
Si è, altresì, costituito anche il comune di Botricello che ha contestato le deduzioni avversarie.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione per la cartella relativa a crediti per violazione del
Codice della Strada.
La giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102 Cost. comma 2, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l'attribuzione alla giurisdizione tributarie di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”.
Tale principio è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 030214831/2008 affermando che l'individuazione dell'area della giurisdizione tributaria e dei relativi limiti può essere compiuta solo mediante una lettura integrata degli artt. 2 e 19 del Dlgs. n. 546/92, e quindi la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 DPR 602/73 e alla iscrizione di ipoteca di cui all'art
77 stesso decreto appartiene al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma
1 e 19 comma 1 Dlgs. 546/92 solo quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione di tributi.
Dall'atto impugnato emerge che l'intimazione di pagamento per i crediti di cui alla cartella n.
03020230003612688000 è riferito a crediti per violazioni del C.D.S, come tale non rientrante nella giurisdizione delle Corti tributarie.
In conseguenza di quanto sopra va dichiarato il difetto di giurisdizione e la trattazione viene limitata solo ed esclusivamente al sollecito inerente la cartella esattoriale contenente tributi di competenza della giurisdizione tributaria.
Nel ricorso proposto dal ricorrente, inoltre, viene sollevata quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità degli avvisi di intimazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento quali atti presupposti e prodromici.
L'oggetto della controversia, pertanto, è la riscossione dell'imposta dovuta dal ricorrente, il quale ricorre alla
Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) chiedendone l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.
Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Commissione, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di intimazione
è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento (cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'atto successivamente emesso.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per il preavviso di fermo, quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
In tal senso, del resto, si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, enunciando il seguente principio di diritto: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per quest'ultimi un efficace esercizio di difesa. Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare , per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato), per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. Cfr. Cass. S.U. 25.7.2012 n.
16412.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova (applicabili anche in materia tributaria).
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto da Agenzia delle Entrate IO che ha fornito la prova dell'avvenuta notifica della cartella sottesa all'atto impugnata che risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 24.7.2023.
Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 550,00 ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.
NZ 10.2.2026