Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 498
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova dell'avvenuta notifica della cartella a mezzo PEC, pertanto l'eccezione viene respinta.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova dell'avvenuta notifica della cartella a mezzo PEC, pertanto l'eccezione viene respinta.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in quanto la materia tributaria è legata alla natura tributaria del rapporto e le controversie relative a sanzioni amministrative non rientrano nella giurisdizione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 498
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 498
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo