Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 1080/24 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. ssa Valeria ALBINO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. ssa Maria Laura MORELLO Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2690/24, pronunciata il 18.10.24/12.11.24 dal
Tribunale di Genova nel proc.to n. 10238/21RG fra
, ( ), nato a [...] il [...], - Avv. Mauro Frigerio Parte_1 C.F._1 del Foro di Genova parte appellante contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso cui è legalmente domiciliata;
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 parti appellate
avente a oggetto: pagamento indennizzo/risarcimento danni
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 5.3.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande formulate da parte attrice.
Condanna parte attrice a rinfondere alle amministrazioni convenute le spese di lite che liquida in 7.052,00 €, oltre spese generali , i.v.a. e c.p.a. come per legge…”
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27.11.24, di fronte a questa Corte di Appello, impugnando: - il capo della sentenza relativo l'inadeguatezza dell'indennizzo ex lege n.122/2016 e successive modifiche, attuativa della normativa sovranazionale nel diritto interno;
- il capo della sentenza afferente alla domanda di risarcimento danni conseguente al non corretto recepimento della direttiva 2004/80 dell'Unione
Europea, con la citata legge;
- il capo della sentenza in punto spese, quale effetto della pretesa fondatezza delle doglianze già indicate.
In esito alla prima udienza, la Corte respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, per la parte eseguibile, e formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come da ordinanza in data 5.3.25, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 14.4.25 e in data 16.4.25, sia Parte appellante, che
Parte appellata dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare del 22.4.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, dato atto dell'avvenuto regolamento dei conti, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza del 23.4.25.
Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere.
Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente ( salva la liquidazione delle spese a carico dell'Erario, in forza di specifica separata istanza del Difensore).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2690/24 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il 12.11.24, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 23.4.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott.ssa Valeria Albino
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