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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 941/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2536/2023, vertente
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, 151) in qualità di erede della signora , , CP_125 Persona_1 CP_126 152) , , , , CP_127 Controparte_128 CP_129 Controparte_130
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[...] Controparte_343 CP_344 Controparte_345 [...]
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, , , , Parte_31 Parte_32 Parte_33 Parte_34 tutti rappresentati e difesi dal Avv. Giuseppe Pio Torcicollo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 5; APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Rizzo ed elettivamente CP_357 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21; APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, gli istanti indicati in epigrafe dello stesso ricorso adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso: IN VIA PRINCIPALE: a-1) accertare e dichiarare l'obbligo di di indire CP_357 la 'progressione economica orizzontale' (c.d. 'PEO') con decorrenza dei relativi effetti giuridici dal 01.12.2011 e il diritto a parteciparvi dei seguenti ricorrenti al fine di acquisire il livello per ciascuno di essi indicato: : C2, Parte_18 [...]
: D2, : C2, : C2, : C2, CP_358 CP_12 CP_13 CP_359
: C2, : C2, : C2, CP_360 Controparte_16 Controparte_18
CCTO SALVATORE: D2, : C2, : C2, CEDRO CP_42 CP_361 : C2, : C2, DI : C2, DI SANTO CP_52 Controparte_71 CP_362
TO: C2, ESPOSITO : C2, : C2, : C2, CP_112 CP_118 CP_121
: C2, : C2, FIORE FABRIZIO: C2, CP_363 Controparte_364 [...]
: C2, : D2, : C2, CP_365 Controparte_366 Controparte_367
: C2, : C2, LA MATTINA LE: C2, LIBERATI CP_368 CP_369
LE: C2, LIVICH : C2, LUCCIONI : C2, MAZZEI : D2, Pt_19 Pt_19 CP_91
: C2, MISTRETTA : C2, MONOPOLI : C2, CP_217 Pt_14 CP_91 CP_370
: C2, : C2, PALMA RU: D2, PAPI SABTINA: D2,
[...] CP_233
PETRONE UMBERTO: C2, PISTONE AMERICO ORLANDO: C2, POLVERINI FRANCESCA: C2, LE: D2, : C2, C2, CP_371 Controparte_293 CP_372
: C2, : C2, : C2, : CP_304 Controparte_305 CP_373 CP_374 CP_37 C2, : C2, ST : C2, : C2, Controparte_375 CP_377
TA : D2, RO TO: C2, LP ANA: C2, VO LA CP_345
NATALE: D2, PE LE: accertare e dichiarare, altresì, il diritto di tutti costoro a conseguire le differenze retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 30.11.2016 (stante l'effetto interruttivo della diffida del 30.11.2021), nonché il diritto alla rideterminazione del livello economico attribuito nelle PEO 2017 e 2020, che tenga conto del livello spettante in caso di superamento della selezione per cui è causa;
a-2) accertare e dichiarare l'obbligo di di indire la 'progressione economica orizzontale' (c.d. 'PEO') con CP_357 decorrenza dei relativi effetti giuridici dal 31.12.2012 e il diritto a parteciparvi dei seguenti ricorrenti al fine di conseguire il livello per ciascuno di essi indicato: IO : C2, ALBERGATI ELEONORA: C2, : D2, CP_36 Parte_4 [...]
: D2, ALIMENTI ROMINA: C2, C2, AMICI CP_378 CP_379
: C2, : C2, ND : C2, CP_31 Parte_10 Parte_13 Parte_14
: D2, : D2, ARCHILEI NADIA: D2, LO EN:
[...] Controparte_380
D2, AS NN: C2, CC BE: D2, : D2, Controparte_10 CP_381
: D2, : C2, : C2, : D2,
[...] CP_382 CP_15 Controparte_383
: C2, D2, D2, Controparte_384 CP_385 CP_29 CP_30
: C2, : D2, : D2,
[...] Controparte_386 Controparte_39
: D2, : C2, : D2, CP_40 Controparte_45 Controparte_46
C2, : C2, : D2, CP_387 CP_388 Controparte_49 CP_389
: C2, CATA' MASSIMO: C2, : D2, : C2,
[...] CP_53 CP_390
: D2, : C2, : D2, CP_55 Controparte_56 CP_391 [...]
: C2, : D2, : D2, : D2, CP_59 CP_61 Controparte_62 CP_64
CIOCARI : D2, : D2, CONTI ND: D2, CP_17 Controparte_66
: C2, : D2, : C2, CP_76 Controparte_392 Controparte_76
: D2, : C2, : D2, D CP_393 CP_77 CP_394 [...]
: D2, : D2, : D2, CP_81 Controparte_82 CP_395 CP_396
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EN RU: D2, : C2, DE IA : D2, DE CP_90 CP_91 CP_92
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[...] CP_301 CP_397
DI D2, DI : D2, DI : C2, DI CP_97 CP_398 CP_100 [...]
: C2, : C2, C2, ESPOSITO CP_102 Controparte_399 Controparte_110
LE: C2, : C2, : D2, C2, CP_116 CP_120 CP_122
RO IN: C2, NI RA: D2, IA AB: D2, IA RA: D2, UN EL: C2, SC RA: C2, NE NA: C2, OC RI GR: D2, AR NA: C2, OL : C2, CP_149 [...]
: C2, : D2, : D2, CP_400 CP_156 Controparte_401 CP_159
: D2, : C2, IMPERI TIZIANO: D2, VE NO:
[...] Controparte_402
C2, LA OC CO: C2, : C2, AR IE: C2, Controparte_403
PO RI: D2, AT IN: C2, TA BE: D2, LO ON BA: C2, ON ND: C2, ZI NNLISA: C2, : D2, LUPI CP_185
CLAUDIO: D2, CA LU: D2, CE : C2, : CP_182 CP_404
D2, : D2, : C2, : C2, CP_189 Controparte_193 CP_194
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MASSIMILIANO: C2, : D2, : C2, CP_204 CP_205 CP_207
: D2, : C2, : D2, Controparte_405 CP_209 Controparte_210
: D2, : D2, : D2, CP_406 Controparte_214 Controparte_215 CP_407
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[...] CP_408 Controparte_409 CP_223
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[...] CP_226 CP_228 [...]
: D2, : D2, : C2, CP_230 CP_410 Controparte_232 [...]
: D2, : C2, D2, : D2, CP_411 CP_234 CP_235 CP_236
NOVELLI TE: D2, OMAN TERESA: D2, ONORI LE: D2, OSNATO TE: D2, : D2, PACE : D2, TERESA: D2, Controparte_412 CP_413 CP_243
: C2, : D2, : C2, CP_414 Controparte_415 Controparte_249
PARLATI OLIMPIA: D2, : D2, PECONI : C2, Controparte_251 CP_245
: C2, PERETTA : D2, PERICOLI NICOLETTA: C2, PETRINI Controparte_255 CP_27
CINZIA: D2, PEVERINI LA: D2, PIRANI LORENA: D2, PISANI MONICA: C2, CP_416 CP_2 : D2, POGGI NADIA: D2, POGGI : C2, : D2, PORTOGHESI
[...] CP_275
: C2, PRIMAVERA MICHELE: D2, : D2, : D2, CP_159 CP_284 CP_417
: D2, : D2, UC : D2, CP_418 Controparte_419 CP_17
REDA MARTA: D2, RENNA NN: D2, ROCCHESINI ONORINA: C2, RODARI EL: C2, ROSADA LA: D2, OS VALERIO: D2, OS CE: D2, SABATO CRISTIANA: C2, SALADINO TE: C2, SALERA D2, : C2, CP_254 CP_420 CP_421
: D2, : C2, : D2, SAPOCHETTI GI:
[...] Controparte_310 CP_422
D2, SARACENO SALVATORE: D2, SCC OLIMPIA: D2, SCALMANI MA: D2, CI CE: C2, SCOPSI TA: D2, SCRIMA MAURIZIO: D2, SEPE IA: C2, SETTEFACCENDE PAOLA: C2, IO EL: D2, CO EUGENIO: D2, : D2, TATO' BE: D2, : C2, Controparte_339 Controparte_343
TORRANO MASSIMO: C2, TOTO GIAMPAOLO: C2, RONI RI TERESA: D2, UZZO RENATO: C2, VECCHIO COSMA DAMIANO: D2, VERDINI : D2, VIRGILI SARA: CP_102
C2; accertare, altresì, il diritto di tutti costoro a conseguire le differenze retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 30.11.2016 (stante l'effetto interruttivo della diffida del 30.11.2021), nonché il diritto alla rideterminazione del livello economico attribuito nelle PEO 2017 e 2020, che tenga conto del livello spettante in caso di superamento della selezione per cui è causa;
a-3) accertare e dichiarare l'obbligo di di indire la CP_357
'progressione economica orizzontale' (c.d. 'PEO') con decorrenza dei relativi effetti giuridici dal 31.12.2013 e il diritto a parteciparvi dei seguenti ricorrenti al fine di conseguire il livello per ciascuno di essi indicato: : D3, ADDENTATO Controparte_423
IE: D3, : D5, : C2, : D5, Parte_2 Parte_3 Controparte_424 : D3, ALLEGRINI TR: C5, AMATI LE: C5, Parte_5
: D3, AMICI NN: D2, ANASTASI PAOLA: D5, Parte_7 Parte_11
: C3, : D3, : D3,
[...] Parte_12 Controparte_425 CP_426
: D5, : D3, : D5, GEO: D3,
[...] Parte_15 CP_427 CP_428
: D3, : D5, : C5, CP_429 Parte_16 Controparte_430
: C3, C5, : D2, : Controparte_431 CP_432 Parte_19 CP_433
C3, : D5, BAGNATO NN RI: C5, : C5, Parte_20 CP_434 CP_1
: C3, : D5, BARONE C5, BARONE TIZIANO:
[...] Controparte_435 CP_3
C5, BARTOLI SALVATORE: D3, BASSANIN VERONICA: C5, BA RG: C3, BA : C4, TI : C5, BE : C3, : C3, CP_7 Pt_14 CP_9 Controparte_11
: D5, : D5, BIZZARRI TE: D3, NI Controparte_436 CP_437
BARBARA: C2, NI : D5, ON : D5, : CP_38 CP_83 Controparte_17
C3, : D3, : C4, BORZELLI EMILIA: C5, CO IA: D5, CP_438 CP_19
OT LE: C5, BOVE LE: C3, BOVE PAOLA: D3, ER EL: D3, BRANCONE MARA: C3, BRIGUGLIO EANA: C3, : CP_25
C2, : D6, : C3, : B3, CP_26 CP_27 CP_28 CP_439
: D5, : C3, CC : C3,
[...] CP_440 CP_31 CP_33
: D3, : C3, : D5, CAMMERESI FRANCA: C3,
[...] CP_34 CP_441
NA LO: C3, AM AB: C3, CAMPUS IO: C4, NI TR: D5, : D3, CAPORALE RI: D2, : Controparte_41 Controparte_44
C3, : C5, : D2, : D5, CP_47 Controparte_47 CP_442
: C3, : D3, : CP_443 Controparte_444 Controparte_48
D3, : D5, TO: D5, CATINO D2, CATTANEO CP_445 CP_445 CP_446
TE: D5, CAVALIERI : D5, : D5, CP_112 Controparte_447 CP_51
: C5, : C3, : D3, : C5,
[...] Controparte_448 CP_449 CP_54
: C3, CHIAPPINI DAVIDE: C5, ET TR: D5, ZZ CP_450
MA: D2, CIALDI DONATELLA: D5, AM DAMIANO: C5, CP_451
: D3, : C3, : C3, :
[...] Controparte_60 CP_452 Controparte_453
C3, : C3, : C3, LI : D5, FF Controparte_63 CP_65 CP_88
C2, TI : C5, C5, CO EL CP_24 CP_159 Controparte_454
RI: C3, COLAGOS MASSIMO: D3, : D5, : D5, Controparte_69 CP_70
CONCORDIA CO: D5, : D3, : D3, Controparte_72 CP_455 CP_ CONTI TO: D5, CONTI UMBERTO: C3, CORSI : C3, CROCE CINZIA: C5, CROCE RA: D3, CROCESI : C3, : C5, CP_30 Controparte_456
D3, : C3, : C5, CP_457 CP_458 Controparte_80 CP_459
: D3, : C4, : D5, :
[...] CP_460 Controparte_83 CP_461
C4, : C5, D : C3, : D5, CP_462 CP_84 CP_463 CP_85
: D5, DEL GROSSO SABRINA: C3, DELLE CESE FRANCO: D5, DE MINICIS
[...]
: C5, : C5, D3, DEPORZI CP_37 Controparte_94 Controparte_464
NNRI: C2, DE : C3, DI BATTISTA : D5, DI BONIFACIO Controparte_96 CP_27
CLARA: D5, DI : D5, DI : C3, DI Controparte_465 Controparte_98 [...]
: D5, DI : C3, DI LOREDANA: D2, DI : CP_99 CP_101 CP_90 CP_103
C3, DI FLORA: C3, DIODATO GENNARO: C5, DIONIZI : C2, DI CP_92 CP_105
: C2, DI : D5, DI : C3, DI CP_466 CP_467 Controparte_106 CP_468
: C5, DI : D5, DI EMILIA: C3, DI
[...] Controparte_469 CP_108 CP_470
D5, DI : C3, : D5, : D3, FABI CP_109 CP_471 Controparte_111 FIAMMETTA: D5, : C3, : D3, : D3, CP_113 CP_114 Controparte_472
: C3, : C3, D5, : CP_115 CP_117 CP_473 CP_119
C3, : C5, : C3, : D3, CP_474 Controparte_475 CP_123
: C5, : C5, : C3, : C5, CP_476 CP_477 CP_124 CP_125
ER : D3, : C3, FERRI : C5, AM TE : Pt_9 Persona_1 CP_91 CP_76
C3, : D2, : C3, : C3, CP_129 Controparte_130 Controparte_131
: C3, FONTANA TO: C5, FONTANA MIRELLA: C4, CP_132 CP_137
: C5, : D2, : D5, :
[...] CP_478 Controparte_138 Controparte_479
C2, : C3, : C3, : C3, CP_139 CP_480 CP_141 [...]
: C5, : D3, : C2, GARRAFA CP_481 Controparte_142 Controparte_143
CO: C3, GAUDIOSI UGO: D5, GENTILI TE: C4, SUSNN: D3, CP_145
GH LL: D5, : C3, : C3, CP_146 CP_482 CP_147
: C3, : C3, : D5, : D5,
[...] CP_483 CP_150 CP_484
: D2, GI ASSUNTA: C3, : C3, CP_485 CP_486 [...]
: D3, : C5, : C3, : CP_487 CP_152 Controparte_153 CP_154
D5, : C5, : C5, GR FULZIA: D5, SC AN: C3, CP_155 CP_488
RI GI: C4, GU IA: C3, GU EP: C3, : C3, : C3, : D3, IUDICA CP_162 Controparte_163 CP_165
: C5, LA BELLA D5, : C5, : D3, CP_166 Pt_7 CP_489 CP_490 [...]
: C3, : C3, : C5, : C3, CP_170 CP_171 CP_491 CP_172
: C3, : D5, : C2, CP_173 Controparte_175 Controparte_177 [...]
: C3, LONGHI SI: C5, LOPPO DIANA: D2, OR AN: C5, CP_178
US RU: C5, LO AP NA: C5, : C5, Controparte_492 CP_493
: D3, : D5, : D3, : C5,
[...] CP_183 CP_184 CP_494 CP_495
: D5, : C5, : C3, :
[...] CP_496 CP_187 Controparte_188
C5, : D5, : C3, MANCA : C3, CP_497 Controparte_498 CP_102
: C3, : C3, : D5, CP_191 CP_192 CP_196 CP_499
: C5, : C3, : D3, :
[...] CP_198 Controparte_500 CP_199
C4, : D3, : C3, : C5, CP_501 CP_200 CP_502 CP_503
: C4, : C3, : C2, :
[...] Controparte_201 CP_203 CP_504
C5, : C3, : D3, : C2, Controparte_206 CP_405 CP_211 [...]
: C4, : D5, : C5, : CP_505 CP_212 Controparte_216 Controparte_506
C3, : C3, : C4, AN DO: D5, Controparte_218 CP_219
: D5, : C3, RI MO: D3, CP_507 CP_222
: D5, : C5, OS SA: D5, : CP_508 CP_227 CP_509
C3, : C5, D5, : C3, CP_229 CP_510 Controparte_231 [...]
: C5, : D5, : D5, CP_511 CP_512 CP_237 Controparte_513
D3, PACITTO TERESA: D5, PAGLIA FELICIA: C5, AG GIACOMINA: C3,
[...]
AG SEBASTIANA: C3, RM IO: D3, : C3, CP_514 CP_245
: D3, : C5, : C3, : D3,
[...] Controparte_515 CP_246 CP_248
PAPINI ON: C3, : D3, : C3, : D2, CP_516 CP_250 CP_517
: C3, NI SIBILLA: C3, RA AN: D3, PEDUTO CP_252
TO: D3, PELLEGRINI DANTE: B6, ER AN: D5, : C3, CP_518
: D3, : D3, PESCE : C3, PESCI : CP_256 CP_259 CP_155 CP_519
C3, PETULLA' : C4, IN : D5, CP_102 CP_263 CP_520
: D2, : C2, : C3,
[...] Controparte_264 CP_265 [...] : C4, : C2, : C4, CP_266 Controparte_267 CP_521 CP_268
: C3, : C5, PINO LINA: D6, : B5,
[...] CP_269 Controparte_522
: D5, : C3, : C3, POMPI Controparte_272 CP_523 CP_524
MAURO: D5, POMPONI MASSIMO: D3, POMPUCCI NN: C3, PONTI FAUSTA: D5, NZ RI RITA: C3, C4, : C3, Controparte_279 Controparte_525 CP_281
C3, : C3, D5, QUARANTA MARISA: D5,
[...] CP_283 CP_285
RANGO EANA: C3, UC CECILIA: C5, REFRIGERI MASSIMO: D3, CA : C3, C3, : C5, : C5, CP_90 CP_526 CP_292 CP_527 CP_294
C5, : C5, ROMANI MAURIZIO: D5, ROMANI RITA: D3,
[...] Controparte_528
ROMANO LE: D2, ROMOLI SANDRA: C5, SA GIANLO: D3,
[...]
: C5, : D5, : D5, : C5, CP_529 CP_530 Controparte_301 CP_531
: C3, : C3, OSNI IN: D5, TI IA: C5, CP_532 CP_533
SACCAVINI AN: C4, AC LA: C3, : C5, : CP_307 CP_308
D3, : D5, : C3, CP_308 Controparte_309 Controparte_311
: C3, : C4, TI : D5, : C3,
[...] CP_312 Pt_14 Controparte_534
: C4, : D3, : C3, CP_317 CP_318 CP_535 [...]
: D3, : C3, : C3, CP_536 Controparte_321 Controparte_537 [...]
: D5, : C3, : C4, CP_322 Controparte_323 Controparte_324 CP_538
: C5, RA : D3, : C5, SERRA PAOLO: C5, SESTILI
[...] CP_325 CP_539
EGLE: C3, IT : D3, SEVERO PAOLA: D5, SGRULLETTI GIAMPAOLO: C5, Parte_7
SOLOFRA NO: C3, SPADONI GIULIO: C5, SPAGNOLO ADALGISA: D4, SPINGI MASSIMILIANO: C5, SPINOSI CINZIA: C3, STANCATI PAOLA: D3, AD : D3, CP_188 CP_33 CI : C3, NG : C5, SUSNN : C3, : CP_155 CP_41 CP_337
D3, : D5, : C3, : C5, Controparte_338 CP_341 CP_342 CP_540
: D5, SE TO: D5, ES AB: D3, OM GIGLIOLA: D3, OMSSI
[...]
SI: D3, OM GINA: D2, EO AN: D3, AN GIORGIA: C3, IC : D3, TREVALE STEFANO. D5, RONI : C3, : D5, CP_31 CP_351 CP_353
: D3, : C3, BA : C3, TE STEFANO: CP_354 CP_541 CP_278
D3, ND AN: D5, VENUTI DOMINGA: C5, VE LL: C3, RA PI: C5, : C2, RI PI: D3, TO SI: C3, VI CP_542
TO: D2, RI RI IA: D3, AL TE: D3, LP NN GIOVNN: C3, AC : C5, ZI: C3, : C3, Pt_29 Pt_32 Parte_33 [...]
: C5; accertare, altresì, il diritto di tutti costoro a conseguire le differenze Pt_34 retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 30.11.2016 (stante l'effetto interruttivo della diffida del 30.11.2021), nonché il diritto alla rideterminazione del livello economico attribuito nelle PEO 2017 e 2020, che tenga conto del livello spettante in caso di superamento della selezione per cui è causa;
IN VIA SUBORDINATA: condannare al risarcimento CP_357 in favore dei ricorrenti dei danni economici subiti per 'perdita di chance', pari alle differenze retributive spettanti, o ad almeno una percentuale di esse compresa fra il 50 e l'80%, per il maggior livello da attribuire come sopra indicato, con decorrenza dal 01.01.2015 (applicandosi la prescrizione decennale), ovvero da altra data ritenuta utile, fino all'attualità, considerando medio tempore, per la quantificazione delle somme, anche il livello ancora più elevato che andava attribuito ai ricorrenti nelle PEO 2017 e 2020; Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, iva, cpa e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio,
[...]
contestava ed impugnava quanto ex adverso dedotto, chiedendo CP_357
l'integrale rigetto della domanda. Il Tribunale preliminarmente dava atto che “Gli odierni ricorrenti sono dipendenti di (alcuni cessati dal servizio), collocati (o già collocati) CP_357 in diversi profili professionali riconducibili alle categorie C e D ed a differenti livelli economici. I ricorrenti lamentano che l'Amministrazione Capitolina, in violazione degli accordi decentrati sottoscritti negli anni 2010 e 2013, non avrebbe indetto le Progressioni Economiche Orizzontali (cd. P.E.O.) di cui all'art. 5 del CCNL Autonomie Locali del 31.03.1999 relativamente agli anni 2011 (decorrenza 01.12.2011), 2012 (decorrenza 31.12.2012) e 2013 (decorrenza 31.12.2013), impedendo di progredire di livello economico nel profilo di appartenenza, conseguendo, a partire dal 01.01.2015, data di cessazione del blocco legislativo agli aumenti retributivi (D.L. 78/2010), le conseguenti differenze retributive. ha eccepito, in CP_357 particolare, l'improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti e potenziale conflitto d'interessi, l'improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem”. Precisava che “Sull'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem si osserva che alcuni ricorrenti hanno già promosso in passato contenziosi aventi ad oggetto questioni parzialmente sovrapponibili all'odierno contendere, in quanto relative al diritto alla partecipazione alle PEO fino al 2017, ricorsi già conclusi o attualmente pendenti” e dichiarava l'improcedibilità “del ricorso per violazione del ne bis in idem nei confronti dei seguenti ricorrenti: , , CP_101 Controparte_103 Parte_35
, , , e Controparte_147 CP_172 CP_248 CP_523 Pt_32
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_34 CP_75 CP_126
(erede ), , e , Persona_1 CP_171 CP_533 Parte_25 CP_67
, , , ,
[...] CP_117 Controparte_128 Controparte_479
, , , CP_141 CP_146 CP_192 Controparte_206 [...]
, , , , CP_266 Controparte_431 Controparte_17 CP_458 CP_113
, , , , ,
[...] CP_144 CP_486 CP_199 CP_6
, , , , CP_119 CP_124 CP_139 Controparte_161 [...]
, , , , , CP_162 CP_200 Controparte_506 CP_250 CP_261
, , , , CP_306 CP_186 Controparte_98 Controparte_201 [...]
, , e , , Pt_36 Controparte_267 CP_299 CP_312 CP_483
, , , , CP_253 CP_543 Controparte_544 Controparte_545 CP_546
, , , , ,
[...] CP_547 CP_548 CP_549 Controparte_550
, , , , Controparte_551 CP_552 CP_553 CP_554 CP_555
, , , ,
[...] Controparte_556 CP_483 Controparte_557 CP_558
, , ,
[...] Controparte_559 Controparte_560 CP_253 CP_561
, , , , ,
[...] CP_562 CP_563 CP_564 CP_565
, , , , , CP_566 Controparte_355 CP_567 CP_568 CP_433
”. Precisava poi che “L'eventuale accoglimento del ricorso, CP_246 dunque, è destinato, inevitabilmente, atteso il diverso posto occupato nelle potenziali graduatorie, a determinare l'attribuzione di una posizione di vantaggio in favore di alcuni ricorrenti in potenziale pregiudizio per gli altri, parimenti ricorrenti nell'odierno giudizio. Benché apparentemente i ricorrenti reclamino la medesima omissione da parte dell'Amministrazione (la mancata indizione delle P.E.O. 2011- 2013) ciascuno di essi è portatore di un interesse diverso e proprio (la ricostruzione della sua specifica posizione economica) potenzialmente antagonista e concorrente, a quello degli altri, poiché l'utilità che ognuno mira ad ottenere dall'accoglimento del ricorso (l'attribuzione di una posizione favorevole nelle graduatorie P.E.O. 2011, 2012, 2013, 2017 e 2020) sarebbe incompatibile con quella a cui mirano almeno alcuni degli altri (di ottenimento o di mantenimento delle P.E.O. raggiunte). Ciò a maggior ragione ove si rifletta come i ricorrenti, sebbene in via subordinata, agiscano anche per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni economici subiti per 'perdita di chance', pari alle differenze retributive spettanti, o ad almeno una percentuale di esse compresa fra il 50 e l'80%, per il maggior livello conseguibile, considerando, ai fini della quantificazione delle somme, anche il livello più elevato che andava attribuito ai ricorrenti nelle PEO 2017 e 2020. Com'è noto la valutazione sul danno da perdita di chance, rispetto ad una procedura selettiva, deve prendere in considerazione le concrete possibilità individuali di ciascun candidato di accedere al bene della vita ambito, possibilità che si scontrano con le contrapposte aspettative degli altri candidati alla medesima procedura generando, nel caso che ci occupa, ulteriore potenziale conflitto tra i ricorrenti. Il ricorso collettivo va, dunque, dichiarato improcedibile per difetto dei necessari presupposti”. Nel merito, circa le restanti posizioni, rigettava il ricorso giacché i “dipendenti pubblici, dunque, non possono uti singuli intraprendere autonome azioni per la tutela di posizioni attribuite dalla legge alla contrattazione collettiva … manca una valida contrattazione propedeutica all'indizione delle P.E.O. 2011 e 2013. Ma manca anche l'individuazione dei criteri selettivi … l'assenza delle suddette valide contrattazioni, in particolare sotto il profilo della individuazione dei criteri di selezione, pone anche un problema di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti. Non avendo le OO.SS. tempestivamente concordato con l'Amministrazione i criteri selettivi e, soprattutto, la quantificazione della parte del Fondo destinata a finanziare le P.E.O. del 2011 e del 2013, non vi è alcun diritto soggettivo dei ricorrenti ad agire uti singuli nei confronti dell'Amministrazione essendo, piuttosto, la mancata indizione delle suddette P.E.O. dipesa anche dalla volontà e dalla condotta delle OO.SSS. rappresentative dei medesimi. Sulle spese processuali. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i.”.
Con ricorso depositato il 26.4.2023 gli istanti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la decisione del Tribunale. Si è costituita opponendosi all'avverso gravame e spiegando, CP_357
a sua volta, appello incidentale in particolare “Sulla omessa decisione in primo grado sull'eccezione formulata da relativa alla improcedibilità del ricorso CP_357 per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. In ottemperanza all'art. 346 c.p.c.
intende a sua volta appellare la medesima sentenza del Tribunale di CP_357
Roma, Sezione Lavoro, n. 2536 del 8.03.2023, nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di affrontare e decidere l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall'Amministrazione resistente in relazione al dedotto difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Come argomentato da questa Difesa Capitolina in prime cure esiste, infatti, un indissolubile legame tra l'indizione di una P.E.O. e l'adozione di una apposita e previa Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa che ne individua i criteri selettivi, destinando e rendendo indisponibili sul Fondo delle Risorse Decentrate le somme allo scopo necessarie. Ebbene, nel caso che ci occupa, non esistono contrattazioni collettive decentrate integrative cha abbiano validamente e legittimamente vincolato l'Amministrazione Capitolina alla indizione ed alla effettuazione delle P.E.O. per il 2011, per il 2012 e per il 2013, impegnando o rendendo indisponibili i fondi necessari allo scopo. L'assenza delle suddette valide contrattazioni, in particolare sotto il profilo della individuazione dei criteri di selezione, pone un problema di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti. Com'è noto, infatti, la disciplina legislativa attribuisce la materia delle P.E.O. alla contrattazione sindacale, sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti, i quali, anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, non possono intraprendere autonome azioni per la tutela di posizioni la cui tutela è affidate alla contrattazione collettiva. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l'accertamento di un obbligo di provvedere concernente materia oggetto di contrattazione decentrata, essendo la relativa azione giudiziaria riservata in via esclusiva alle organizzazioni dei lavoratori, quanto meno sotto il profilo della condotta antisindacale”.
Con l'atto di appello principale, i ricorrenti indicati in epigrafe censurano la decisione del Tribunale:
“1) Sulla improcedibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem”: la presente controversia non rientra “nell'oggetto” delle cause intentate da alcuni degli odierni appellanti … , , CP_101 Controparte_103 CP_147
, , , ,
[...] CP_172 CP_248 Controparte_569
, , (erede ), , CP_34 CP_75 CP_126 Persona_1 CP_171
, , , , Parte_25 Controparte_67 CP_117 Controparte_128
, , , CP_141 CP_146 CP_192 Controparte_206 [...]
, , , , CP_266 Controparte_17 CP_113 CP_144 CP_199
, , , , ,
[...] CP_6 CP_119 CP_124 CP_139 CP_161
, , , , ,
[...] CP_162 CP_200 CP_250 CP_261
, , , , CP_306 Controparte_311 CP_186 Controparte_98
, , , , Parte_36 Controparte_267 CP_299 CP_312 [...]
, , ) hanno in precedenza azionato CP_253 Controparte_355 CP_246 distinti giudizi, ancora pendenti (in primo grado o in appello), per ottenere il riconoscimento delle PEO indette negli anni dal 2000 al 2017, ma tutte PEO che il ha effettivamente bandito nei predetti anni … Oggetto dei predetti giudizi CP_570 Part non è il diritto ad ottenere “non indette” dalla resistente, ma il diritto ad essere
“inclusi” nelle “PEO indette”. E' evidente, pertanto, che si tratta di cause del tutto diverse da quella di cui al presente giudizio. Ma soprattutto, quanto è oggetto del presente giudizio non costituiva un “deducibile” nei giudizi già promossi (e il divieto del “bis” copre solo il “deducibile”). Se in quei giudizi si discuteva del diritto ad essere
“inclusi” nelle “PEO indette negli anni dal 2000 al 2007”, ovvero ad ottenere un “maggior livello” nelle “PEO indette negli anni dal 2009 al 2017”, non era in alcun modo ivi rivendicabile anche il diritto ad essere “inclusi” nelle “PEO 2011, 2012, 2013”, oggetto del presente giudizio, dal momento che in quei giudizi si discuteva del
“diritto a partecipare” alle PEO effettuate da , non a quelle CP_357
“effettuabili”, mentre nel presente giudizio si discute del diritto alla “effettuazione” delle PEO negli anni 2011, 2012, 2013, e cioè una questione che non era neppure
“deducibile” in quei giudizi, poiché avrebbe stravolto l'oggetto e la causa petendi degli stessi (dove si discuteva del diritto a partecipare a progressioni effettuate, e non di tutti i possibili diritti PEO in assoluto)”;
“2) Sulla improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per “disomogeneità” delle posizioni dei ricorrenti e potenziale conflitto d'interessi”: la presente controversia non ha natura impugnatoria e rivendica un bene comune a tutte le parti … Innanzi tutto, preme evidenziare come i principi giurisprudenziali evocati dal giudice di prime cure, i quali limitano a casi eccezionali il ricorso “cumulativo”, riguardino esclusivamente il processo amministrativo “impugnatorio”, non il processo di cognizione civile. E' nel processo impugnatorio, in quanto processo per la caducazione di uno o più atti amministrativi (che delimitano l'oggetto del giudizio), che quei principi hanno senso e ragione, non nel processo civile del lavoro, che è un processo per “fatti” e non su “atti”, onde è possibile in questo caso il “cumulo” di più domande, ancorchè ognuna avente una sua propria identità, purchè accomunate da una medesima “causa petendi”. E nel caso di specie, ogni ricorrente rivendica il diritto ad usufruire di una determinata selezione PEO (alcuni quella del 2011, altri quella del 2012, altri quella del 2013), e ciascuno per un differente livello economico (ognuno in base al livello economico già in godimento), ma le domande di tutti sono
“accomunate” da una medesima “causa petendi” (che conferisce omogeneità anche al “petitum”), che è la mancata attivazione, per gli anni 2011-2013, delle predette PEO, in modo da integrare un evidente caso di “litisconsorzio”, sia pure facoltativo, stante gli elementi comuni della fattispecie. Secondariamente, non risponde al vero che vi è un “conflitto di interessi” fra alcuni ed altri ricorrenti, sia quanto alla domanda finalizzata all'ottenimento della PEO negli anni 2011, 2012, 2013, sia quanto alla domanda finalizzata alla rideterminazione del livello per le PEO già conseguite degli anni 2017 e 2020. Quanto alla prima domanda, innanzi tutto va precisato che le PEO degli anni “2011, 2012, 2013” (cioè quelle che andavano indette nei predetti anni) – oggetto del presente giudizio - erano disciplinate allo stesso modo delle PEO già indette dal negli anni precedenti, quindi CP_571 senza alcuna “restrizione al 50%” dei beneficiari, come invece accadrà per la prima volta solo nella PEO 2020. Onde non vi sarebbe stata alcuna “graduatoria” ma tutti avrebbero superato le PEO se avessero conseguito il punteggio di “44”, come già era accaduto nelle PEO degli anni 2009-2010. Inoltre, premesso che i ricorrenti non chiedono direttamente di acquisire il livello superiore negli anni 2011, 2012, 2013, ma bensì chiedono che l'Ente indica, ora per allora, le selezioni per le predette PEO, onde il risultato di ciascuna PEO e quindi l'ottenimento, per tutti o per alcuni, del superiore livello economico non è un dato che oggi può creare alcun conflitto di interessi fra i ricorrenti, non va neppure sottaciuto il fatto che non esiste un numero massimo “predefinito” di dipendenti che possono ottenere “ciascun livello”, in altri termini la “selettività” delle progressioni economiche in parola non comporta che, per ciascuno dei livelli previsti (C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D5, D6), possa ottenere la promozione di livello solo un numero massimo di dipendenti, in quanto i criteri selettivi e il risultato della selezione sono “unici”, qualunque sia il livello per cui ciascuno concorre (se ZI concorre per C2 e CA per D4, entrambi possono ottenere o meno la promozione di livello, perché non esiste una graduatoria diversificata per ciascun livello)”;
“3) Sulla insussistenza del diritto alle PEO 2011-2013 per la insussistenza di un “contratto decentrato” che “quantifichi” le somme da destinare alle PEO, o comunque per l'inefficacia degli “accordi” per cui è causa: gli accordi sono già “vincolanti” in ordine alla “destinazione” delle somme, ancorchè non ancora quantificate, alle predette PEO, non essendo oggetto di “contrattazione decentrata” la
“quantificazione” delle somme ma solo la “destinazione” delle somme ai diversi istituti e la ripartizione del fondo decentrato … nei predetti accordi [art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 e dell'art. 17, comma 2, lettera b), del CCNL 01.04.1999, nonché dall'art. 34 del CCNL 2004: v. doc. 4 e 5, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 22/12/2010 e accordi del 17.05.2013, la circolare MEF del 2011 n.d.r.], l'effettuazione delle PEO era collegata alla “sussistenza” delle “risorse” a ciò destinabili, nei residui dei fondi degli anni 2011, 2012, 2013. Poiché tale “condizione” si era verificata, nel senso che i “residui” c'erano ed erano “capienti”, l'Ente aveva l'obbligo, assunto per effetto dei predetti accordi, di procedere alla
“quantificazione” delle somme, che a sua volta avrebbe comportato la conclusione della “contrattazione decentrata”, già aperta con le “intese” degli anni 2010 e 2013. Resta quindi dimostrato che le suddette PEO per cui è causa, programmate per gli anni 2011, 2012, 2013, oltre ad essere effettuabili nonostante il “blocco legislativo” succitato, avendo comunque effetto, immediatamente, solo a “fini giuridici”, erano altresì “vincolate” per essere state oggetto di appositi “accordi sindacali”, di per sé immediatamente efficaci e vincolanti … Nel caso di , poi, è il CCDI CP_357
2002-2005 (doc. 11), ancora vigente negli anni 2011-2013, che ha previsto una
“cadenza annuale” delle PEO. Infatti, secondo l'art. 40, comma 2, “Le procedure di selezione si effettuano previa concertazione con le OO.SS. annualmente per categoria, in relazione alle risorse disponibili nel fondo”. Ed infatti, sulla base di detta disciplina, l'odierna appellata ha effettuato una PEO nel 2007 (doc. 12), una PEO nel Part 2008 (doc. 13), nonché la per gli anni 2009 e 2010 di cui al CCDI 03.12.2010 (doc. 1). La programmazione, quindi, di una PEO per gli anni 2011, 2012, 2013, oltre ad essere imposta dalla “disciplina contrattuale” dell'Ente, era in linea di continuità con le PEO già attribuite. Inoltre, la norma succitata del CCDI del parla CP_571 di “previa concertazione con le OO.SS.”, quale presupposto per “indire” le PEO. La
“concertazione” è cosa diversa dalla “contrattazione”. Quest'ultima, è vero, occorre, come si è detto, per “destinare” le “risorse” alle PEO, una volta determinate dall'Ente, ma non è la “contrattazione” quella che occorre per “disciplinare” le PEO, essendo sufficiente la “concertazione”. Sotto questo aspetto, pertanto, non può non ritenersi che i predetti “accordi” per cui è causa, pure in assenza di “contrattazione” sulle “risorse”, fossero comunque “vincolanti” per l'Ente, avendo esso comunque raggiunto con le OO.SS. “un'intesa” (contenuta negli accordi del 2010 e 2013) sui
“presupposti”, sui “requisiti” e sui “criteri” delle selezioni anzidette!”; 4) Sulla mancanza di una “valida contrattazione” in ordine ai “criteri selettivi” da osservare: i “criteri selettivi” individuati negli accordi decentrati erano pienamente validi ed efficaci, perché conformi alla normativa legislativa sopravvenuta, e comunque stabiliti nel CCDI ancora vigente, fino al 31.12.2013 … i criteri selettivi specificamente elaborati dalle parti nel CCDI sottoscritto il 03.12.2010 ed approvato in data 22.12.2010, utili non solo per le PEO anni 2009-2010, ma anche per la PEO anno 2011, ed in mancanza di nuove elaborazioni, anche per le PEO anni 2012-2013, non solo si conformano ai criteri dettati nel CCNL 31.03.1999, ma altresì ai principi di cui al succitato decreto legislativo [art. 23 (“Progressioni economiche”) del D.Lgs n. 150-2009 n.d.r.]”.
Ebbene, da subito, deve ritenersi infondato l'appello incidentale proposto da giacché questo Collegio rileva che non si possa parlare del difetto di CP_357 legittimazione attiva dei ricorrenti perché, in ogni caso, essi rivendicano, almeno formalmente, il riconoscimento, quantomeno in termini esclusivamente giuridici, con successive eventuali conseguenze economiche, delle PEO relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e, pertanto, vantano. sia pure in termini di prospettazione, una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo. La domanda da loro spiegata è invece infondata. In conformità al principio della ragione più liquida (cfr. per tutte Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019) giova osservare quanto segue sulla contestata insussistenza del diritto alle PEO 2011-2013 per la insussistenza di un “contratto decentrato” che “quantifichi” le somme da destinare alle PEO, o comunque per l'inefficacia degli “accordi” per cui è causa come ritenuto dal Tribunale e sulla altrettanto asserita non assenza della necessità dii una “valida contrattazione” in ordine ai “criteri selettivi” da osservare, viceversa considerata in termini positivi dal giudice di primo grado. Infatti, è noto che la progressione orizzontale può essere riconosciuta solo all'esito di una procedura selettiva che, tenuto conto di tutti gli elementi indicati dalla contrattazione collettiva, individui i soggetti destinatari del relativo incremento. Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27932/2020, ha specificato nella parte motivazionale che “nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni;
così, attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori;
il tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
le indicate disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi, prevedendo, da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici economici premianti (secondo un sistema da attivarsi con la stipulazione del contratto I O R. Gen. N. 1960/2015 collettivo integrativo) e, dall'altro, fissando il limite delle disponibilità del Fondo ] La progressione economica orizzontale, pertanto, è uno strumento organizzativo cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e persegue l'obiettivo del miglioramento e dell'efficienza dell'azione amministrativa e dei servizi Il meccanismo PEO è stato previsto quale sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore con il vantaggio, per il lavoratore meritevole, di una carriera economica con incrementi di posizione retributiva, senza cambiamento di mansioni, mediante la valorizzazione delle capacità professionali del dipendente, con natura premiale e scevra da automatismi. Detti principi erano già contenuti anche nell'abrogato art. 67 comma 9 D.Lgs. n. 112 /2008 nel quale ci si riferiva a criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, per dar luogo alle progressioni economiche Il nuovo regime retributivo è fra l'altro caratterizzato dall'abolizione di automatismi (l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, in particolare, prevede che l'attribuzione del trattamento economico accessorio deve necessariamente corrispondere a prestazioni effettivamente rese) e dai meccanismi premiali di incentivazione della produttività. …Le progressioni cd. orizzontali …dovranno valorizzare il merito professionale La materia è stata poi rivisitata dalla c.d. Riforma Brunetta, D. Lgs n. 150 del 2009, che, nel ridisegnare la ripartizione di competenze tra legge e contratto collettivo, è intervenuta con decisione nella materia del reclutamento e della carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo che tali norme costituiscono principi generali non derogabili in sede di contrattazione collettiva e destinati ad essere immediatamente recepiti negli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche. Il D.Lgs ha disciplinato, tra l'altro, le progressioni economiche (art. 23) da assegnare con la stessa logica della retribuzione di risultato e, quindi, secondo principi di selettività e sulla base di competenze culturali e professionali e dei risultati rilevati dal sistema di valutazione. Le conseguenze scaturite dall'applicazione di questa “nuova” normativa sono riassumibili in tre aspetti:
-le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati e nei limiti delle risorse disponibili.
- i CCNL sono vincolati al rispetto dei principi di selettività.
- vanno attribuite ad una quota limitata di dipendenti e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
L'art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto, poi, il comma 1 bis all'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, che, per i dipendenti pubblici (con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati), prevede progressioni all'interno dell'area di appartenenza secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. I differenziali retributivi sono riconosciuti in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici quali l'anzianità di servizio, da attribuire solo ad una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori (v. Corte di Cassazione, ordinanza 27932/2020 cit.). La contrattazione collettiva applica tali principi con identificazione dei criteri di valutazione e di selezione secondo un meccanismo da attivarsi con un contratto integrativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, i controlli in materia di contrattazione integrativa sono volti a verificare la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Nel 2010 è intervenuta la Corte dei Conti nella sua “Relazione anno 2010 sul costo del lavoro pubblico” descrivendo come il sistema di classificazione del personale, proponga, da un lato, una nuova distribuzione dei profili, idonea ad assicurare la flessibilità e la coerenza delle risorse umane con le esigenze organizzative e, dall'altro, una valorizzazione del personale attraverso sistemi di incentivazione orientati ai risultati e al riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa. Numerosi sono stati negli anni gli interventi della Corte di Cassazione, della CP_57 Corte dei Conti, del MEF e della , nonché dell e del Controparte_572
Dipartimento Funzione Pubblica, che hanno sempre espresso e ribadito come il principio della selettività sia principio fondante e che la disponibilità dei fondi rappresenta soltanto un limite esterno, una sorta di cornice all'interno della quale operare con selettività. CP_5
e Corte dei conti hanno individuato le ragioni per le quali nel lavoro pubblico l'anzianità non può fondare, in modo sostanziale, un incremento del trattamento economico. La progressione orizzontale, come previsto dai contratti e dal D.lgs 150/2009, è di natura competitiva. L'esperienza professionale, se valutata in base alla formazione ricevuta, ai risultati conseguiti e alle valutazioni ottenute, oltre che agli incarichi rivestiti, costituisce un patrimonio della persona del lavoratore, che non si modifica quindi nel suo passaggio da un ente all'altro. Il meccanismo che attribuisce, di fatto, un punteggio prevalente all'anzianità, è considerato quale causa di danno erariale dalla magistratura contabile. Le progressioni economiche, sia quelle verticali, che quelle orizzontali, mirano a valorizzare le capacità professionali dei dipendenti. La loro natura è premiale e scevra da automatismi correlati all'anzianità di fatto…(delibera Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo del 18 maggio 2018).
“Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare”(V. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quadriennio normativo 2006 – 2009 biennio economico 2006 – 2007, art. 11). Tra gli elementi che precedono l'applicazione dell'istituto, l'ARAN nell'orientamento n. 270 ha inserito anche la preventiva conoscenza, da parte del personale dell'ente, della decisione dell'amministrazione di voler attivare nuove progressioni orizzontali nell'anno di riferimento, in modo da consentire allo stesso l'adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione. CP_57 L si è pronunciata con orientamento CFL96, nel quale “l'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato. L'esperienza (orientamenti ARAN 1013 e 1155) non si identifica mai con la mera anzianità di servizio, in quanto designa l'insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che, naturalmente, devono essere sempre verificate attraverso il ricorso ad adeguati sistemi di valutazione. Secondo i giudici di legittimità (ordinanza Civile Ord. Sez. L Num. 27932 Anno 2020 cit.), l'istituto della progressione economica orizzontale costituisce lo strumento, previsto dalla contrattazione collettiva, per premiare in modo selettivo, all'interno di ciascuna categoria, i lavoratori più meritevoli, al ricorrere di determinati criteri. Tali criteri non possono però consistere nella mera anzianità di servizio. Si conferma, pertanto, come l'anzianità non costituisca un sinonimo dell'esperienza e, conseguentemente, che i criteri per la definizione della nozione di esperienza debbano prevedere necessariamente un giudizio ed una valutazione. Qualora il metodo utilizzato per l'erogazione delle progressioni economiche corrispondesse prevalentemente con l'anzianità di servizio, si finirebbe per snaturare la ratio sottesa all'istituto stesso. La crescita non è un fatto quantitativo (gli anni) ma qualitativo, nel senso di accrescimento di competenze non determinato dall'acquisizione di titoli, ma dal lavoro svolto. Si tratta, cioè, di misurare se e quanto le competenze si siano accresciute o consolidate o rafforzate, per effetto dell'attività svolta, per esempio nei tre anni precedenti, di cogliere, quindi, il percorso professionale concretamente compiuto nell'assolvimento dei compiti affidati al partecipante alla selezione. E' necessario, quindi, mettere a confronto le attività svolte dalla categoria di appartenenza, i profili indicati per essa, con i progressi compiuti o consolidati nell'attuazione dei profili nell'arco del triennio. Questo esame molto analitico e, per così dire, penetrante, comporta che la valutazione di tale percorso di crescita sia molto legato allo specifico profilo professionale del valutato. La progressione economica ex art. 52, comma 1-bis del D.lgs n. 165/2001, è prevista dal fatto che “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”. Orbene, nel caso di specie, come correttamente dedotto da parte appellata, non esistono contrattazioni collettive decentrate integrative cha abbiano validamente e legittimamente vincolato l'Amministrazione Capitolina alla indizione ed alla effettuazione delle P.E.O. per il 2011, per il 2012 e per il 2013, impegnando o rendendo indisponibili i fondi necessari allo scopo. Né si può ritenere che i CCDI antecedenti al riconoscimento delle PEO richieste possano godere di sostanziale ultrattività anche perché espressamente riferibili alle annualità ivi previste e in assenza di accordo con le OO.SS anche con riguardo alla destinazione delle risorse economiche disponibili (v. art. 23 comma 1 D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”) e alla eventuale determinazione della quota limitata di dipendenti cui attribuirle (v. art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 150/2009 cit.).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
In considerazione della soccombenza reciproca le spese del grado devono essere compensate per un quarto e, liquidate per l'intero come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato complesso della controversia nonché del numero degli appellanti, vanno poste a carico degli appellanti principali medesimi.
Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di tutte le parti, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta sia l'appello incidentale sia l'appello principale;
- compensa le spese del grado per un quarto,e condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento della residua quota delle spese, che liquida per intero in complessivi € 20.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di tutte le parti, se dovuto. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 941/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2536/2023, vertente
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rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Rizzo ed elettivamente CP_357 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21; APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, gli istanti indicati in epigrafe dello stesso ricorso adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso: IN VIA PRINCIPALE: a-1) accertare e dichiarare l'obbligo di di indire CP_357 la 'progressione economica orizzontale' (c.d. 'PEO') con decorrenza dei relativi effetti giuridici dal 01.12.2011 e il diritto a parteciparvi dei seguenti ricorrenti al fine di acquisire il livello per ciascuno di essi indicato: : C2, Parte_18 [...]
: D2, : C2, : C2, : C2, CP_358 CP_12 CP_13 CP_359
: C2, : C2, : C2, CP_360 Controparte_16 Controparte_18
CCTO SALVATORE: D2, : C2, : C2, CEDRO CP_42 CP_361 : C2, : C2, DI : C2, DI SANTO CP_52 Controparte_71 CP_362
TO: C2, ESPOSITO : C2, : C2, : C2, CP_112 CP_118 CP_121
: C2, : C2, FIORE FABRIZIO: C2, CP_363 Controparte_364 [...]
: C2, : D2, : C2, CP_365 Controparte_366 Controparte_367
: C2, : C2, LA MATTINA LE: C2, LIBERATI CP_368 CP_369
LE: C2, LIVICH : C2, LUCCIONI : C2, MAZZEI : D2, Pt_19 Pt_19 CP_91
: C2, MISTRETTA : C2, MONOPOLI : C2, CP_217 Pt_14 CP_91 CP_370
: C2, : C2, PALMA RU: D2, PAPI SABTINA: D2,
[...] CP_233
PETRONE UMBERTO: C2, PISTONE AMERICO ORLANDO: C2, POLVERINI FRANCESCA: C2, LE: D2, : C2, C2, CP_371 Controparte_293 CP_372
: C2, : C2, : C2, : CP_304 Controparte_305 CP_373 CP_374 CP_37 C2, : C2, ST : C2, : C2, Controparte_375 CP_377
TA : D2, RO TO: C2, LP ANA: C2, VO LA CP_345
NATALE: D2, PE LE: accertare e dichiarare, altresì, il diritto di tutti costoro a conseguire le differenze retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 30.11.2016 (stante l'effetto interruttivo della diffida del 30.11.2021), nonché il diritto alla rideterminazione del livello economico attribuito nelle PEO 2017 e 2020, che tenga conto del livello spettante in caso di superamento della selezione per cui è causa;
a-2) accertare e dichiarare l'obbligo di di indire la 'progressione economica orizzontale' (c.d. 'PEO') con CP_357 decorrenza dei relativi effetti giuridici dal 31.12.2012 e il diritto a parteciparvi dei seguenti ricorrenti al fine di conseguire il livello per ciascuno di essi indicato: IO : C2, ALBERGATI ELEONORA: C2, : D2, CP_36 Parte_4 [...]
: D2, ALIMENTI ROMINA: C2, C2, AMICI CP_378 CP_379
: C2, : C2, ND : C2, CP_31 Parte_10 Parte_13 Parte_14
: D2, : D2, ARCHILEI NADIA: D2, LO EN:
[...] Controparte_380
D2, AS NN: C2, CC BE: D2, : D2, Controparte_10 CP_381
: D2, : C2, : C2, : D2,
[...] CP_382 CP_15 Controparte_383
: C2, D2, D2, Controparte_384 CP_385 CP_29 CP_30
: C2, : D2, : D2,
[...] Controparte_386 Controparte_39
: D2, : C2, : D2, CP_40 Controparte_45 Controparte_46
C2, : C2, : D2, CP_387 CP_388 Controparte_49 CP_389
: C2, CATA' MASSIMO: C2, : D2, : C2,
[...] CP_53 CP_390
: D2, : C2, : D2, CP_55 Controparte_56 CP_391 [...]
: C2, : D2, : D2, : D2, CP_59 CP_61 Controparte_62 CP_64
CIOCARI : D2, : D2, CONTI ND: D2, CP_17 Controparte_66
: C2, : D2, : C2, CP_76 Controparte_392 Controparte_76
: D2, : C2, : D2, D CP_393 CP_77 CP_394 [...]
: D2, : D2, : D2, CP_81 Controparte_82 CP_395 CP_396
: C2, DE LL RI BEATRICE: C2, DEL CO IE: D2, DE
[...]
EN RU: D2, : C2, DE IA : D2, DE CP_90 CP_91 CP_92
: D2, DE RI : C2, DE AN EMILIA: D2, DE AN : D2,
[...] CP_301 CP_397
DI D2, DI : D2, DI : C2, DI CP_97 CP_398 CP_100 [...]
: C2, : C2, C2, ESPOSITO CP_102 Controparte_399 Controparte_110
LE: C2, : C2, : D2, C2, CP_116 CP_120 CP_122
RO IN: C2, NI RA: D2, IA AB: D2, IA RA: D2, UN EL: C2, SC RA: C2, NE NA: C2, OC RI GR: D2, AR NA: C2, OL : C2, CP_149 [...]
: C2, : D2, : D2, CP_400 CP_156 Controparte_401 CP_159
: D2, : C2, IMPERI TIZIANO: D2, VE NO:
[...] Controparte_402
C2, LA OC CO: C2, : C2, AR IE: C2, Controparte_403
PO RI: D2, AT IN: C2, TA BE: D2, LO ON BA: C2, ON ND: C2, ZI NNLISA: C2, : D2, LUPI CP_185
CLAUDIO: D2, CA LU: D2, CE : C2, : CP_182 CP_404
D2, : D2, : C2, : C2, CP_189 Controparte_193 CP_194
: C2, : C2, IN TO: C2, CP_195 Controparte_197
MASSIMILIANO: C2, : D2, : C2, CP_204 CP_205 CP_207
: D2, : C2, : D2, Controparte_405 CP_209 Controparte_210
: D2, : D2, : D2, CP_406 Controparte_214 Controparte_215 CP_407
: D2, : D2, : C2,
[...] CP_408 Controparte_409 CP_223
: C2, AC SOFIA: D2, : D2, : C2,
[...] CP_226 CP_228 [...]
: D2, : D2, : C2, CP_230 CP_410 Controparte_232 [...]
: D2, : C2, D2, : D2, CP_411 CP_234 CP_235 CP_236
NOVELLI TE: D2, OMAN TERESA: D2, ONORI LE: D2, OSNATO TE: D2, : D2, PACE : D2, TERESA: D2, Controparte_412 CP_413 CP_243
: C2, : D2, : C2, CP_414 Controparte_415 Controparte_249
PARLATI OLIMPIA: D2, : D2, PECONI : C2, Controparte_251 CP_245
: C2, PERETTA : D2, PERICOLI NICOLETTA: C2, PETRINI Controparte_255 CP_27
CINZIA: D2, PEVERINI LA: D2, PIRANI LORENA: D2, PISANI MONICA: C2, CP_416 CP_2 : D2, POGGI NADIA: D2, POGGI : C2, : D2, PORTOGHESI
[...] CP_275
: C2, PRIMAVERA MICHELE: D2, : D2, : D2, CP_159 CP_284 CP_417
: D2, : D2, UC : D2, CP_418 Controparte_419 CP_17
REDA MARTA: D2, RENNA NN: D2, ROCCHESINI ONORINA: C2, RODARI EL: C2, ROSADA LA: D2, OS VALERIO: D2, OS CE: D2, SABATO CRISTIANA: C2, SALADINO TE: C2, SALERA D2, : C2, CP_254 CP_420 CP_421
: D2, : C2, : D2, SAPOCHETTI GI:
[...] Controparte_310 CP_422
D2, SARACENO SALVATORE: D2, SCC OLIMPIA: D2, SCALMANI MA: D2, CI CE: C2, SCOPSI TA: D2, SCRIMA MAURIZIO: D2, SEPE IA: C2, SETTEFACCENDE PAOLA: C2, IO EL: D2, CO EUGENIO: D2, : D2, TATO' BE: D2, : C2, Controparte_339 Controparte_343
TORRANO MASSIMO: C2, TOTO GIAMPAOLO: C2, RONI RI TERESA: D2, UZZO RENATO: C2, VECCHIO COSMA DAMIANO: D2, VERDINI : D2, VIRGILI SARA: CP_102
C2; accertare, altresì, il diritto di tutti costoro a conseguire le differenze retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 30.11.2016 (stante l'effetto interruttivo della diffida del 30.11.2021), nonché il diritto alla rideterminazione del livello economico attribuito nelle PEO 2017 e 2020, che tenga conto del livello spettante in caso di superamento della selezione per cui è causa;
a-3) accertare e dichiarare l'obbligo di di indire la CP_357
'progressione economica orizzontale' (c.d. 'PEO') con decorrenza dei relativi effetti giuridici dal 31.12.2013 e il diritto a parteciparvi dei seguenti ricorrenti al fine di conseguire il livello per ciascuno di essi indicato: : D3, ADDENTATO Controparte_423
IE: D3, : D5, : C2, : D5, Parte_2 Parte_3 Controparte_424 : D3, ALLEGRINI TR: C5, AMATI LE: C5, Parte_5
: D3, AMICI NN: D2, ANASTASI PAOLA: D5, Parte_7 Parte_11
: C3, : D3, : D3,
[...] Parte_12 Controparte_425 CP_426
: D5, : D3, : D5, GEO: D3,
[...] Parte_15 CP_427 CP_428
: D3, : D5, : C5, CP_429 Parte_16 Controparte_430
: C3, C5, : D2, : Controparte_431 CP_432 Parte_19 CP_433
C3, : D5, BAGNATO NN RI: C5, : C5, Parte_20 CP_434 CP_1
: C3, : D5, BARONE C5, BARONE TIZIANO:
[...] Controparte_435 CP_3
C5, BARTOLI SALVATORE: D3, BASSANIN VERONICA: C5, BA RG: C3, BA : C4, TI : C5, BE : C3, : C3, CP_7 Pt_14 CP_9 Controparte_11
: D5, : D5, BIZZARRI TE: D3, NI Controparte_436 CP_437
BARBARA: C2, NI : D5, ON : D5, : CP_38 CP_83 Controparte_17
C3, : D3, : C4, BORZELLI EMILIA: C5, CO IA: D5, CP_438 CP_19
OT LE: C5, BOVE LE: C3, BOVE PAOLA: D3, ER EL: D3, BRANCONE MARA: C3, BRIGUGLIO EANA: C3, : CP_25
C2, : D6, : C3, : B3, CP_26 CP_27 CP_28 CP_439
: D5, : C3, CC : C3,
[...] CP_440 CP_31 CP_33
: D3, : C3, : D5, CAMMERESI FRANCA: C3,
[...] CP_34 CP_441
NA LO: C3, AM AB: C3, CAMPUS IO: C4, NI TR: D5, : D3, CAPORALE RI: D2, : Controparte_41 Controparte_44
C3, : C5, : D2, : D5, CP_47 Controparte_47 CP_442
: C3, : D3, : CP_443 Controparte_444 Controparte_48
D3, : D5, TO: D5, CATINO D2, CATTANEO CP_445 CP_445 CP_446
TE: D5, CAVALIERI : D5, : D5, CP_112 Controparte_447 CP_51
: C5, : C3, : D3, : C5,
[...] Controparte_448 CP_449 CP_54
: C3, CHIAPPINI DAVIDE: C5, ET TR: D5, ZZ CP_450
MA: D2, CIALDI DONATELLA: D5, AM DAMIANO: C5, CP_451
: D3, : C3, : C3, :
[...] Controparte_60 CP_452 Controparte_453
C3, : C3, : C3, LI : D5, FF Controparte_63 CP_65 CP_88
C2, TI : C5, C5, CO EL CP_24 CP_159 Controparte_454
RI: C3, COLAGOS MASSIMO: D3, : D5, : D5, Controparte_69 CP_70
CONCORDIA CO: D5, : D3, : D3, Controparte_72 CP_455 CP_ CONTI TO: D5, CONTI UMBERTO: C3, CORSI : C3, CROCE CINZIA: C5, CROCE RA: D3, CROCESI : C3, : C5, CP_30 Controparte_456
D3, : C3, : C5, CP_457 CP_458 Controparte_80 CP_459
: D3, : C4, : D5, :
[...] CP_460 Controparte_83 CP_461
C4, : C5, D : C3, : D5, CP_462 CP_84 CP_463 CP_85
: D5, DEL GROSSO SABRINA: C3, DELLE CESE FRANCO: D5, DE MINICIS
[...]
: C5, : C5, D3, DEPORZI CP_37 Controparte_94 Controparte_464
NNRI: C2, DE : C3, DI BATTISTA : D5, DI BONIFACIO Controparte_96 CP_27
CLARA: D5, DI : D5, DI : C3, DI Controparte_465 Controparte_98 [...]
: D5, DI : C3, DI LOREDANA: D2, DI : CP_99 CP_101 CP_90 CP_103
C3, DI FLORA: C3, DIODATO GENNARO: C5, DIONIZI : C2, DI CP_92 CP_105
: C2, DI : D5, DI : C3, DI CP_466 CP_467 Controparte_106 CP_468
: C5, DI : D5, DI EMILIA: C3, DI
[...] Controparte_469 CP_108 CP_470
D5, DI : C3, : D5, : D3, FABI CP_109 CP_471 Controparte_111 FIAMMETTA: D5, : C3, : D3, : D3, CP_113 CP_114 Controparte_472
: C3, : C3, D5, : CP_115 CP_117 CP_473 CP_119
C3, : C5, : C3, : D3, CP_474 Controparte_475 CP_123
: C5, : C5, : C3, : C5, CP_476 CP_477 CP_124 CP_125
ER : D3, : C3, FERRI : C5, AM TE : Pt_9 Persona_1 CP_91 CP_76
C3, : D2, : C3, : C3, CP_129 Controparte_130 Controparte_131
: C3, FONTANA TO: C5, FONTANA MIRELLA: C4, CP_132 CP_137
: C5, : D2, : D5, :
[...] CP_478 Controparte_138 Controparte_479
C2, : C3, : C3, : C3, CP_139 CP_480 CP_141 [...]
: C5, : D3, : C2, GARRAFA CP_481 Controparte_142 Controparte_143
CO: C3, GAUDIOSI UGO: D5, GENTILI TE: C4, SUSNN: D3, CP_145
GH LL: D5, : C3, : C3, CP_146 CP_482 CP_147
: C3, : C3, : D5, : D5,
[...] CP_483 CP_150 CP_484
: D2, GI ASSUNTA: C3, : C3, CP_485 CP_486 [...]
: D3, : C5, : C3, : CP_487 CP_152 Controparte_153 CP_154
D5, : C5, : C5, GR FULZIA: D5, SC AN: C3, CP_155 CP_488
RI GI: C4, GU IA: C3, GU EP: C3, : C3, : C3, : D3, IUDICA CP_162 Controparte_163 CP_165
: C5, LA BELLA D5, : C5, : D3, CP_166 Pt_7 CP_489 CP_490 [...]
: C3, : C3, : C5, : C3, CP_170 CP_171 CP_491 CP_172
: C3, : D5, : C2, CP_173 Controparte_175 Controparte_177 [...]
: C3, LONGHI SI: C5, LOPPO DIANA: D2, OR AN: C5, CP_178
US RU: C5, LO AP NA: C5, : C5, Controparte_492 CP_493
: D3, : D5, : D3, : C5,
[...] CP_183 CP_184 CP_494 CP_495
: D5, : C5, : C3, :
[...] CP_496 CP_187 Controparte_188
C5, : D5, : C3, MANCA : C3, CP_497 Controparte_498 CP_102
: C3, : C3, : D5, CP_191 CP_192 CP_196 CP_499
: C5, : C3, : D3, :
[...] CP_198 Controparte_500 CP_199
C4, : D3, : C3, : C5, CP_501 CP_200 CP_502 CP_503
: C4, : C3, : C2, :
[...] Controparte_201 CP_203 CP_504
C5, : C3, : D3, : C2, Controparte_206 CP_405 CP_211 [...]
: C4, : D5, : C5, : CP_505 CP_212 Controparte_216 Controparte_506
C3, : C3, : C4, AN DO: D5, Controparte_218 CP_219
: D5, : C3, RI MO: D3, CP_507 CP_222
: D5, : C5, OS SA: D5, : CP_508 CP_227 CP_509
C3, : C5, D5, : C3, CP_229 CP_510 Controparte_231 [...]
: C5, : D5, : D5, CP_511 CP_512 CP_237 Controparte_513
D3, PACITTO TERESA: D5, PAGLIA FELICIA: C5, AG GIACOMINA: C3,
[...]
AG SEBASTIANA: C3, RM IO: D3, : C3, CP_514 CP_245
: D3, : C5, : C3, : D3,
[...] Controparte_515 CP_246 CP_248
PAPINI ON: C3, : D3, : C3, : D2, CP_516 CP_250 CP_517
: C3, NI SIBILLA: C3, RA AN: D3, PEDUTO CP_252
TO: D3, PELLEGRINI DANTE: B6, ER AN: D5, : C3, CP_518
: D3, : D3, PESCE : C3, PESCI : CP_256 CP_259 CP_155 CP_519
C3, PETULLA' : C4, IN : D5, CP_102 CP_263 CP_520
: D2, : C2, : C3,
[...] Controparte_264 CP_265 [...] : C4, : C2, : C4, CP_266 Controparte_267 CP_521 CP_268
: C3, : C5, PINO LINA: D6, : B5,
[...] CP_269 Controparte_522
: D5, : C3, : C3, POMPI Controparte_272 CP_523 CP_524
MAURO: D5, POMPONI MASSIMO: D3, POMPUCCI NN: C3, PONTI FAUSTA: D5, NZ RI RITA: C3, C4, : C3, Controparte_279 Controparte_525 CP_281
C3, : C3, D5, QUARANTA MARISA: D5,
[...] CP_283 CP_285
RANGO EANA: C3, UC CECILIA: C5, REFRIGERI MASSIMO: D3, CA : C3, C3, : C5, : C5, CP_90 CP_526 CP_292 CP_527 CP_294
C5, : C5, ROMANI MAURIZIO: D5, ROMANI RITA: D3,
[...] Controparte_528
ROMANO LE: D2, ROMOLI SANDRA: C5, SA GIANLO: D3,
[...]
: C5, : D5, : D5, : C5, CP_529 CP_530 Controparte_301 CP_531
: C3, : C3, OSNI IN: D5, TI IA: C5, CP_532 CP_533
SACCAVINI AN: C4, AC LA: C3, : C5, : CP_307 CP_308
D3, : D5, : C3, CP_308 Controparte_309 Controparte_311
: C3, : C4, TI : D5, : C3,
[...] CP_312 Pt_14 Controparte_534
: C4, : D3, : C3, CP_317 CP_318 CP_535 [...]
: D3, : C3, : C3, CP_536 Controparte_321 Controparte_537 [...]
: D5, : C3, : C4, CP_322 Controparte_323 Controparte_324 CP_538
: C5, RA : D3, : C5, SERRA PAOLO: C5, SESTILI
[...] CP_325 CP_539
EGLE: C3, IT : D3, SEVERO PAOLA: D5, SGRULLETTI GIAMPAOLO: C5, Parte_7
SOLOFRA NO: C3, SPADONI GIULIO: C5, SPAGNOLO ADALGISA: D4, SPINGI MASSIMILIANO: C5, SPINOSI CINZIA: C3, STANCATI PAOLA: D3, AD : D3, CP_188 CP_33 CI : C3, NG : C5, SUSNN : C3, : CP_155 CP_41 CP_337
D3, : D5, : C3, : C5, Controparte_338 CP_341 CP_342 CP_540
: D5, SE TO: D5, ES AB: D3, OM GIGLIOLA: D3, OMSSI
[...]
SI: D3, OM GINA: D2, EO AN: D3, AN GIORGIA: C3, IC : D3, TREVALE STEFANO. D5, RONI : C3, : D5, CP_31 CP_351 CP_353
: D3, : C3, BA : C3, TE STEFANO: CP_354 CP_541 CP_278
D3, ND AN: D5, VENUTI DOMINGA: C5, VE LL: C3, RA PI: C5, : C2, RI PI: D3, TO SI: C3, VI CP_542
TO: D2, RI RI IA: D3, AL TE: D3, LP NN GIOVNN: C3, AC : C5, ZI: C3, : C3, Pt_29 Pt_32 Parte_33 [...]
: C5; accertare, altresì, il diritto di tutti costoro a conseguire le differenze Pt_34 retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 30.11.2016 (stante l'effetto interruttivo della diffida del 30.11.2021), nonché il diritto alla rideterminazione del livello economico attribuito nelle PEO 2017 e 2020, che tenga conto del livello spettante in caso di superamento della selezione per cui è causa;
IN VIA SUBORDINATA: condannare al risarcimento CP_357 in favore dei ricorrenti dei danni economici subiti per 'perdita di chance', pari alle differenze retributive spettanti, o ad almeno una percentuale di esse compresa fra il 50 e l'80%, per il maggior livello da attribuire come sopra indicato, con decorrenza dal 01.01.2015 (applicandosi la prescrizione decennale), ovvero da altra data ritenuta utile, fino all'attualità, considerando medio tempore, per la quantificazione delle somme, anche il livello ancora più elevato che andava attribuito ai ricorrenti nelle PEO 2017 e 2020; Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, iva, cpa e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio,
[...]
contestava ed impugnava quanto ex adverso dedotto, chiedendo CP_357
l'integrale rigetto della domanda. Il Tribunale preliminarmente dava atto che “Gli odierni ricorrenti sono dipendenti di (alcuni cessati dal servizio), collocati (o già collocati) CP_357 in diversi profili professionali riconducibili alle categorie C e D ed a differenti livelli economici. I ricorrenti lamentano che l'Amministrazione Capitolina, in violazione degli accordi decentrati sottoscritti negli anni 2010 e 2013, non avrebbe indetto le Progressioni Economiche Orizzontali (cd. P.E.O.) di cui all'art. 5 del CCNL Autonomie Locali del 31.03.1999 relativamente agli anni 2011 (decorrenza 01.12.2011), 2012 (decorrenza 31.12.2012) e 2013 (decorrenza 31.12.2013), impedendo di progredire di livello economico nel profilo di appartenenza, conseguendo, a partire dal 01.01.2015, data di cessazione del blocco legislativo agli aumenti retributivi (D.L. 78/2010), le conseguenti differenze retributive. ha eccepito, in CP_357 particolare, l'improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti e potenziale conflitto d'interessi, l'improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem”. Precisava che “Sull'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem si osserva che alcuni ricorrenti hanno già promosso in passato contenziosi aventi ad oggetto questioni parzialmente sovrapponibili all'odierno contendere, in quanto relative al diritto alla partecipazione alle PEO fino al 2017, ricorsi già conclusi o attualmente pendenti” e dichiarava l'improcedibilità “del ricorso per violazione del ne bis in idem nei confronti dei seguenti ricorrenti: , , CP_101 Controparte_103 Parte_35
, , , e Controparte_147 CP_172 CP_248 CP_523 Pt_32
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_34 CP_75 CP_126
(erede ), , e , Persona_1 CP_171 CP_533 Parte_25 CP_67
, , , ,
[...] CP_117 Controparte_128 Controparte_479
, , , CP_141 CP_146 CP_192 Controparte_206 [...]
, , , , CP_266 Controparte_431 Controparte_17 CP_458 CP_113
, , , , ,
[...] CP_144 CP_486 CP_199 CP_6
, , , , CP_119 CP_124 CP_139 Controparte_161 [...]
, , , , , CP_162 CP_200 Controparte_506 CP_250 CP_261
, , , , CP_306 CP_186 Controparte_98 Controparte_201 [...]
, , e , , Pt_36 Controparte_267 CP_299 CP_312 CP_483
, , , , CP_253 CP_543 Controparte_544 Controparte_545 CP_546
, , , , ,
[...] CP_547 CP_548 CP_549 Controparte_550
, , , , Controparte_551 CP_552 CP_553 CP_554 CP_555
, , , ,
[...] Controparte_556 CP_483 Controparte_557 CP_558
, , ,
[...] Controparte_559 Controparte_560 CP_253 CP_561
, , , , ,
[...] CP_562 CP_563 CP_564 CP_565
, , , , , CP_566 Controparte_355 CP_567 CP_568 CP_433
”. Precisava poi che “L'eventuale accoglimento del ricorso, CP_246 dunque, è destinato, inevitabilmente, atteso il diverso posto occupato nelle potenziali graduatorie, a determinare l'attribuzione di una posizione di vantaggio in favore di alcuni ricorrenti in potenziale pregiudizio per gli altri, parimenti ricorrenti nell'odierno giudizio. Benché apparentemente i ricorrenti reclamino la medesima omissione da parte dell'Amministrazione (la mancata indizione delle P.E.O. 2011- 2013) ciascuno di essi è portatore di un interesse diverso e proprio (la ricostruzione della sua specifica posizione economica) potenzialmente antagonista e concorrente, a quello degli altri, poiché l'utilità che ognuno mira ad ottenere dall'accoglimento del ricorso (l'attribuzione di una posizione favorevole nelle graduatorie P.E.O. 2011, 2012, 2013, 2017 e 2020) sarebbe incompatibile con quella a cui mirano almeno alcuni degli altri (di ottenimento o di mantenimento delle P.E.O. raggiunte). Ciò a maggior ragione ove si rifletta come i ricorrenti, sebbene in via subordinata, agiscano anche per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni economici subiti per 'perdita di chance', pari alle differenze retributive spettanti, o ad almeno una percentuale di esse compresa fra il 50 e l'80%, per il maggior livello conseguibile, considerando, ai fini della quantificazione delle somme, anche il livello più elevato che andava attribuito ai ricorrenti nelle PEO 2017 e 2020. Com'è noto la valutazione sul danno da perdita di chance, rispetto ad una procedura selettiva, deve prendere in considerazione le concrete possibilità individuali di ciascun candidato di accedere al bene della vita ambito, possibilità che si scontrano con le contrapposte aspettative degli altri candidati alla medesima procedura generando, nel caso che ci occupa, ulteriore potenziale conflitto tra i ricorrenti. Il ricorso collettivo va, dunque, dichiarato improcedibile per difetto dei necessari presupposti”. Nel merito, circa le restanti posizioni, rigettava il ricorso giacché i “dipendenti pubblici, dunque, non possono uti singuli intraprendere autonome azioni per la tutela di posizioni attribuite dalla legge alla contrattazione collettiva … manca una valida contrattazione propedeutica all'indizione delle P.E.O. 2011 e 2013. Ma manca anche l'individuazione dei criteri selettivi … l'assenza delle suddette valide contrattazioni, in particolare sotto il profilo della individuazione dei criteri di selezione, pone anche un problema di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti. Non avendo le OO.SS. tempestivamente concordato con l'Amministrazione i criteri selettivi e, soprattutto, la quantificazione della parte del Fondo destinata a finanziare le P.E.O. del 2011 e del 2013, non vi è alcun diritto soggettivo dei ricorrenti ad agire uti singuli nei confronti dell'Amministrazione essendo, piuttosto, la mancata indizione delle suddette P.E.O. dipesa anche dalla volontà e dalla condotta delle OO.SSS. rappresentative dei medesimi. Sulle spese processuali. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i.”.
Con ricorso depositato il 26.4.2023 gli istanti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la decisione del Tribunale. Si è costituita opponendosi all'avverso gravame e spiegando, CP_357
a sua volta, appello incidentale in particolare “Sulla omessa decisione in primo grado sull'eccezione formulata da relativa alla improcedibilità del ricorso CP_357 per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. In ottemperanza all'art. 346 c.p.c.
intende a sua volta appellare la medesima sentenza del Tribunale di CP_357
Roma, Sezione Lavoro, n. 2536 del 8.03.2023, nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di affrontare e decidere l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall'Amministrazione resistente in relazione al dedotto difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Come argomentato da questa Difesa Capitolina in prime cure esiste, infatti, un indissolubile legame tra l'indizione di una P.E.O. e l'adozione di una apposita e previa Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa che ne individua i criteri selettivi, destinando e rendendo indisponibili sul Fondo delle Risorse Decentrate le somme allo scopo necessarie. Ebbene, nel caso che ci occupa, non esistono contrattazioni collettive decentrate integrative cha abbiano validamente e legittimamente vincolato l'Amministrazione Capitolina alla indizione ed alla effettuazione delle P.E.O. per il 2011, per il 2012 e per il 2013, impegnando o rendendo indisponibili i fondi necessari allo scopo. L'assenza delle suddette valide contrattazioni, in particolare sotto il profilo della individuazione dei criteri di selezione, pone un problema di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti. Com'è noto, infatti, la disciplina legislativa attribuisce la materia delle P.E.O. alla contrattazione sindacale, sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti, i quali, anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, non possono intraprendere autonome azioni per la tutela di posizioni la cui tutela è affidate alla contrattazione collettiva. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l'accertamento di un obbligo di provvedere concernente materia oggetto di contrattazione decentrata, essendo la relativa azione giudiziaria riservata in via esclusiva alle organizzazioni dei lavoratori, quanto meno sotto il profilo della condotta antisindacale”.
Con l'atto di appello principale, i ricorrenti indicati in epigrafe censurano la decisione del Tribunale:
“1) Sulla improcedibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem”: la presente controversia non rientra “nell'oggetto” delle cause intentate da alcuni degli odierni appellanti … , , CP_101 Controparte_103 CP_147
, , , ,
[...] CP_172 CP_248 Controparte_569
, , (erede ), , CP_34 CP_75 CP_126 Persona_1 CP_171
, , , , Parte_25 Controparte_67 CP_117 Controparte_128
, , , CP_141 CP_146 CP_192 Controparte_206 [...]
, , , , CP_266 Controparte_17 CP_113 CP_144 CP_199
, , , , ,
[...] CP_6 CP_119 CP_124 CP_139 CP_161
, , , , ,
[...] CP_162 CP_200 CP_250 CP_261
, , , , CP_306 Controparte_311 CP_186 Controparte_98
, , , , Parte_36 Controparte_267 CP_299 CP_312 [...]
, , ) hanno in precedenza azionato CP_253 Controparte_355 CP_246 distinti giudizi, ancora pendenti (in primo grado o in appello), per ottenere il riconoscimento delle PEO indette negli anni dal 2000 al 2017, ma tutte PEO che il ha effettivamente bandito nei predetti anni … Oggetto dei predetti giudizi CP_570 Part non è il diritto ad ottenere “non indette” dalla resistente, ma il diritto ad essere
“inclusi” nelle “PEO indette”. E' evidente, pertanto, che si tratta di cause del tutto diverse da quella di cui al presente giudizio. Ma soprattutto, quanto è oggetto del presente giudizio non costituiva un “deducibile” nei giudizi già promossi (e il divieto del “bis” copre solo il “deducibile”). Se in quei giudizi si discuteva del diritto ad essere
“inclusi” nelle “PEO indette negli anni dal 2000 al 2007”, ovvero ad ottenere un “maggior livello” nelle “PEO indette negli anni dal 2009 al 2017”, non era in alcun modo ivi rivendicabile anche il diritto ad essere “inclusi” nelle “PEO 2011, 2012, 2013”, oggetto del presente giudizio, dal momento che in quei giudizi si discuteva del
“diritto a partecipare” alle PEO effettuate da , non a quelle CP_357
“effettuabili”, mentre nel presente giudizio si discute del diritto alla “effettuazione” delle PEO negli anni 2011, 2012, 2013, e cioè una questione che non era neppure
“deducibile” in quei giudizi, poiché avrebbe stravolto l'oggetto e la causa petendi degli stessi (dove si discuteva del diritto a partecipare a progressioni effettuate, e non di tutti i possibili diritti PEO in assoluto)”;
“2) Sulla improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per “disomogeneità” delle posizioni dei ricorrenti e potenziale conflitto d'interessi”: la presente controversia non ha natura impugnatoria e rivendica un bene comune a tutte le parti … Innanzi tutto, preme evidenziare come i principi giurisprudenziali evocati dal giudice di prime cure, i quali limitano a casi eccezionali il ricorso “cumulativo”, riguardino esclusivamente il processo amministrativo “impugnatorio”, non il processo di cognizione civile. E' nel processo impugnatorio, in quanto processo per la caducazione di uno o più atti amministrativi (che delimitano l'oggetto del giudizio), che quei principi hanno senso e ragione, non nel processo civile del lavoro, che è un processo per “fatti” e non su “atti”, onde è possibile in questo caso il “cumulo” di più domande, ancorchè ognuna avente una sua propria identità, purchè accomunate da una medesima “causa petendi”. E nel caso di specie, ogni ricorrente rivendica il diritto ad usufruire di una determinata selezione PEO (alcuni quella del 2011, altri quella del 2012, altri quella del 2013), e ciascuno per un differente livello economico (ognuno in base al livello economico già in godimento), ma le domande di tutti sono
“accomunate” da una medesima “causa petendi” (che conferisce omogeneità anche al “petitum”), che è la mancata attivazione, per gli anni 2011-2013, delle predette PEO, in modo da integrare un evidente caso di “litisconsorzio”, sia pure facoltativo, stante gli elementi comuni della fattispecie. Secondariamente, non risponde al vero che vi è un “conflitto di interessi” fra alcuni ed altri ricorrenti, sia quanto alla domanda finalizzata all'ottenimento della PEO negli anni 2011, 2012, 2013, sia quanto alla domanda finalizzata alla rideterminazione del livello per le PEO già conseguite degli anni 2017 e 2020. Quanto alla prima domanda, innanzi tutto va precisato che le PEO degli anni “2011, 2012, 2013” (cioè quelle che andavano indette nei predetti anni) – oggetto del presente giudizio - erano disciplinate allo stesso modo delle PEO già indette dal negli anni precedenti, quindi CP_571 senza alcuna “restrizione al 50%” dei beneficiari, come invece accadrà per la prima volta solo nella PEO 2020. Onde non vi sarebbe stata alcuna “graduatoria” ma tutti avrebbero superato le PEO se avessero conseguito il punteggio di “44”, come già era accaduto nelle PEO degli anni 2009-2010. Inoltre, premesso che i ricorrenti non chiedono direttamente di acquisire il livello superiore negli anni 2011, 2012, 2013, ma bensì chiedono che l'Ente indica, ora per allora, le selezioni per le predette PEO, onde il risultato di ciascuna PEO e quindi l'ottenimento, per tutti o per alcuni, del superiore livello economico non è un dato che oggi può creare alcun conflitto di interessi fra i ricorrenti, non va neppure sottaciuto il fatto che non esiste un numero massimo “predefinito” di dipendenti che possono ottenere “ciascun livello”, in altri termini la “selettività” delle progressioni economiche in parola non comporta che, per ciascuno dei livelli previsti (C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D5, D6), possa ottenere la promozione di livello solo un numero massimo di dipendenti, in quanto i criteri selettivi e il risultato della selezione sono “unici”, qualunque sia il livello per cui ciascuno concorre (se ZI concorre per C2 e CA per D4, entrambi possono ottenere o meno la promozione di livello, perché non esiste una graduatoria diversificata per ciascun livello)”;
“3) Sulla insussistenza del diritto alle PEO 2011-2013 per la insussistenza di un “contratto decentrato” che “quantifichi” le somme da destinare alle PEO, o comunque per l'inefficacia degli “accordi” per cui è causa: gli accordi sono già “vincolanti” in ordine alla “destinazione” delle somme, ancorchè non ancora quantificate, alle predette PEO, non essendo oggetto di “contrattazione decentrata” la
“quantificazione” delle somme ma solo la “destinazione” delle somme ai diversi istituti e la ripartizione del fondo decentrato … nei predetti accordi [art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 e dell'art. 17, comma 2, lettera b), del CCNL 01.04.1999, nonché dall'art. 34 del CCNL 2004: v. doc. 4 e 5, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 22/12/2010 e accordi del 17.05.2013, la circolare MEF del 2011 n.d.r.], l'effettuazione delle PEO era collegata alla “sussistenza” delle “risorse” a ciò destinabili, nei residui dei fondi degli anni 2011, 2012, 2013. Poiché tale “condizione” si era verificata, nel senso che i “residui” c'erano ed erano “capienti”, l'Ente aveva l'obbligo, assunto per effetto dei predetti accordi, di procedere alla
“quantificazione” delle somme, che a sua volta avrebbe comportato la conclusione della “contrattazione decentrata”, già aperta con le “intese” degli anni 2010 e 2013. Resta quindi dimostrato che le suddette PEO per cui è causa, programmate per gli anni 2011, 2012, 2013, oltre ad essere effettuabili nonostante il “blocco legislativo” succitato, avendo comunque effetto, immediatamente, solo a “fini giuridici”, erano altresì “vincolate” per essere state oggetto di appositi “accordi sindacali”, di per sé immediatamente efficaci e vincolanti … Nel caso di , poi, è il CCDI CP_357
2002-2005 (doc. 11), ancora vigente negli anni 2011-2013, che ha previsto una
“cadenza annuale” delle PEO. Infatti, secondo l'art. 40, comma 2, “Le procedure di selezione si effettuano previa concertazione con le OO.SS. annualmente per categoria, in relazione alle risorse disponibili nel fondo”. Ed infatti, sulla base di detta disciplina, l'odierna appellata ha effettuato una PEO nel 2007 (doc. 12), una PEO nel Part 2008 (doc. 13), nonché la per gli anni 2009 e 2010 di cui al CCDI 03.12.2010 (doc. 1). La programmazione, quindi, di una PEO per gli anni 2011, 2012, 2013, oltre ad essere imposta dalla “disciplina contrattuale” dell'Ente, era in linea di continuità con le PEO già attribuite. Inoltre, la norma succitata del CCDI del parla CP_571 di “previa concertazione con le OO.SS.”, quale presupposto per “indire” le PEO. La
“concertazione” è cosa diversa dalla “contrattazione”. Quest'ultima, è vero, occorre, come si è detto, per “destinare” le “risorse” alle PEO, una volta determinate dall'Ente, ma non è la “contrattazione” quella che occorre per “disciplinare” le PEO, essendo sufficiente la “concertazione”. Sotto questo aspetto, pertanto, non può non ritenersi che i predetti “accordi” per cui è causa, pure in assenza di “contrattazione” sulle “risorse”, fossero comunque “vincolanti” per l'Ente, avendo esso comunque raggiunto con le OO.SS. “un'intesa” (contenuta negli accordi del 2010 e 2013) sui
“presupposti”, sui “requisiti” e sui “criteri” delle selezioni anzidette!”; 4) Sulla mancanza di una “valida contrattazione” in ordine ai “criteri selettivi” da osservare: i “criteri selettivi” individuati negli accordi decentrati erano pienamente validi ed efficaci, perché conformi alla normativa legislativa sopravvenuta, e comunque stabiliti nel CCDI ancora vigente, fino al 31.12.2013 … i criteri selettivi specificamente elaborati dalle parti nel CCDI sottoscritto il 03.12.2010 ed approvato in data 22.12.2010, utili non solo per le PEO anni 2009-2010, ma anche per la PEO anno 2011, ed in mancanza di nuove elaborazioni, anche per le PEO anni 2012-2013, non solo si conformano ai criteri dettati nel CCNL 31.03.1999, ma altresì ai principi di cui al succitato decreto legislativo [art. 23 (“Progressioni economiche”) del D.Lgs n. 150-2009 n.d.r.]”.
Ebbene, da subito, deve ritenersi infondato l'appello incidentale proposto da giacché questo Collegio rileva che non si possa parlare del difetto di CP_357 legittimazione attiva dei ricorrenti perché, in ogni caso, essi rivendicano, almeno formalmente, il riconoscimento, quantomeno in termini esclusivamente giuridici, con successive eventuali conseguenze economiche, delle PEO relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e, pertanto, vantano. sia pure in termini di prospettazione, una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo. La domanda da loro spiegata è invece infondata. In conformità al principio della ragione più liquida (cfr. per tutte Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019) giova osservare quanto segue sulla contestata insussistenza del diritto alle PEO 2011-2013 per la insussistenza di un “contratto decentrato” che “quantifichi” le somme da destinare alle PEO, o comunque per l'inefficacia degli “accordi” per cui è causa come ritenuto dal Tribunale e sulla altrettanto asserita non assenza della necessità dii una “valida contrattazione” in ordine ai “criteri selettivi” da osservare, viceversa considerata in termini positivi dal giudice di primo grado. Infatti, è noto che la progressione orizzontale può essere riconosciuta solo all'esito di una procedura selettiva che, tenuto conto di tutti gli elementi indicati dalla contrattazione collettiva, individui i soggetti destinatari del relativo incremento. Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27932/2020, ha specificato nella parte motivazionale che “nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni;
così, attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori;
il tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
le indicate disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi, prevedendo, da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici economici premianti (secondo un sistema da attivarsi con la stipulazione del contratto I O R. Gen. N. 1960/2015 collettivo integrativo) e, dall'altro, fissando il limite delle disponibilità del Fondo ] La progressione economica orizzontale, pertanto, è uno strumento organizzativo cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e persegue l'obiettivo del miglioramento e dell'efficienza dell'azione amministrativa e dei servizi Il meccanismo PEO è stato previsto quale sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore con il vantaggio, per il lavoratore meritevole, di una carriera economica con incrementi di posizione retributiva, senza cambiamento di mansioni, mediante la valorizzazione delle capacità professionali del dipendente, con natura premiale e scevra da automatismi. Detti principi erano già contenuti anche nell'abrogato art. 67 comma 9 D.Lgs. n. 112 /2008 nel quale ci si riferiva a criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, per dar luogo alle progressioni economiche Il nuovo regime retributivo è fra l'altro caratterizzato dall'abolizione di automatismi (l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, in particolare, prevede che l'attribuzione del trattamento economico accessorio deve necessariamente corrispondere a prestazioni effettivamente rese) e dai meccanismi premiali di incentivazione della produttività. …Le progressioni cd. orizzontali …dovranno valorizzare il merito professionale La materia è stata poi rivisitata dalla c.d. Riforma Brunetta, D. Lgs n. 150 del 2009, che, nel ridisegnare la ripartizione di competenze tra legge e contratto collettivo, è intervenuta con decisione nella materia del reclutamento e della carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo che tali norme costituiscono principi generali non derogabili in sede di contrattazione collettiva e destinati ad essere immediatamente recepiti negli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche. Il D.Lgs ha disciplinato, tra l'altro, le progressioni economiche (art. 23) da assegnare con la stessa logica della retribuzione di risultato e, quindi, secondo principi di selettività e sulla base di competenze culturali e professionali e dei risultati rilevati dal sistema di valutazione. Le conseguenze scaturite dall'applicazione di questa “nuova” normativa sono riassumibili in tre aspetti:
-le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati e nei limiti delle risorse disponibili.
- i CCNL sono vincolati al rispetto dei principi di selettività.
- vanno attribuite ad una quota limitata di dipendenti e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
L'art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto, poi, il comma 1 bis all'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, che, per i dipendenti pubblici (con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati), prevede progressioni all'interno dell'area di appartenenza secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. I differenziali retributivi sono riconosciuti in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici quali l'anzianità di servizio, da attribuire solo ad una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori (v. Corte di Cassazione, ordinanza 27932/2020 cit.). La contrattazione collettiva applica tali principi con identificazione dei criteri di valutazione e di selezione secondo un meccanismo da attivarsi con un contratto integrativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, i controlli in materia di contrattazione integrativa sono volti a verificare la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Nel 2010 è intervenuta la Corte dei Conti nella sua “Relazione anno 2010 sul costo del lavoro pubblico” descrivendo come il sistema di classificazione del personale, proponga, da un lato, una nuova distribuzione dei profili, idonea ad assicurare la flessibilità e la coerenza delle risorse umane con le esigenze organizzative e, dall'altro, una valorizzazione del personale attraverso sistemi di incentivazione orientati ai risultati e al riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa. Numerosi sono stati negli anni gli interventi della Corte di Cassazione, della CP_57 Corte dei Conti, del MEF e della , nonché dell e del Controparte_572
Dipartimento Funzione Pubblica, che hanno sempre espresso e ribadito come il principio della selettività sia principio fondante e che la disponibilità dei fondi rappresenta soltanto un limite esterno, una sorta di cornice all'interno della quale operare con selettività. CP_5
e Corte dei conti hanno individuato le ragioni per le quali nel lavoro pubblico l'anzianità non può fondare, in modo sostanziale, un incremento del trattamento economico. La progressione orizzontale, come previsto dai contratti e dal D.lgs 150/2009, è di natura competitiva. L'esperienza professionale, se valutata in base alla formazione ricevuta, ai risultati conseguiti e alle valutazioni ottenute, oltre che agli incarichi rivestiti, costituisce un patrimonio della persona del lavoratore, che non si modifica quindi nel suo passaggio da un ente all'altro. Il meccanismo che attribuisce, di fatto, un punteggio prevalente all'anzianità, è considerato quale causa di danno erariale dalla magistratura contabile. Le progressioni economiche, sia quelle verticali, che quelle orizzontali, mirano a valorizzare le capacità professionali dei dipendenti. La loro natura è premiale e scevra da automatismi correlati all'anzianità di fatto…(delibera Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo del 18 maggio 2018).
“Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare”(V. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quadriennio normativo 2006 – 2009 biennio economico 2006 – 2007, art. 11). Tra gli elementi che precedono l'applicazione dell'istituto, l'ARAN nell'orientamento n. 270 ha inserito anche la preventiva conoscenza, da parte del personale dell'ente, della decisione dell'amministrazione di voler attivare nuove progressioni orizzontali nell'anno di riferimento, in modo da consentire allo stesso l'adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione. CP_57 L si è pronunciata con orientamento CFL96, nel quale “l'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato. L'esperienza (orientamenti ARAN 1013 e 1155) non si identifica mai con la mera anzianità di servizio, in quanto designa l'insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che, naturalmente, devono essere sempre verificate attraverso il ricorso ad adeguati sistemi di valutazione. Secondo i giudici di legittimità (ordinanza Civile Ord. Sez. L Num. 27932 Anno 2020 cit.), l'istituto della progressione economica orizzontale costituisce lo strumento, previsto dalla contrattazione collettiva, per premiare in modo selettivo, all'interno di ciascuna categoria, i lavoratori più meritevoli, al ricorrere di determinati criteri. Tali criteri non possono però consistere nella mera anzianità di servizio. Si conferma, pertanto, come l'anzianità non costituisca un sinonimo dell'esperienza e, conseguentemente, che i criteri per la definizione della nozione di esperienza debbano prevedere necessariamente un giudizio ed una valutazione. Qualora il metodo utilizzato per l'erogazione delle progressioni economiche corrispondesse prevalentemente con l'anzianità di servizio, si finirebbe per snaturare la ratio sottesa all'istituto stesso. La crescita non è un fatto quantitativo (gli anni) ma qualitativo, nel senso di accrescimento di competenze non determinato dall'acquisizione di titoli, ma dal lavoro svolto. Si tratta, cioè, di misurare se e quanto le competenze si siano accresciute o consolidate o rafforzate, per effetto dell'attività svolta, per esempio nei tre anni precedenti, di cogliere, quindi, il percorso professionale concretamente compiuto nell'assolvimento dei compiti affidati al partecipante alla selezione. E' necessario, quindi, mettere a confronto le attività svolte dalla categoria di appartenenza, i profili indicati per essa, con i progressi compiuti o consolidati nell'attuazione dei profili nell'arco del triennio. Questo esame molto analitico e, per così dire, penetrante, comporta che la valutazione di tale percorso di crescita sia molto legato allo specifico profilo professionale del valutato. La progressione economica ex art. 52, comma 1-bis del D.lgs n. 165/2001, è prevista dal fatto che “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”. Orbene, nel caso di specie, come correttamente dedotto da parte appellata, non esistono contrattazioni collettive decentrate integrative cha abbiano validamente e legittimamente vincolato l'Amministrazione Capitolina alla indizione ed alla effettuazione delle P.E.O. per il 2011, per il 2012 e per il 2013, impegnando o rendendo indisponibili i fondi necessari allo scopo. Né si può ritenere che i CCDI antecedenti al riconoscimento delle PEO richieste possano godere di sostanziale ultrattività anche perché espressamente riferibili alle annualità ivi previste e in assenza di accordo con le OO.SS anche con riguardo alla destinazione delle risorse economiche disponibili (v. art. 23 comma 1 D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”) e alla eventuale determinazione della quota limitata di dipendenti cui attribuirle (v. art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 150/2009 cit.).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
In considerazione della soccombenza reciproca le spese del grado devono essere compensate per un quarto e, liquidate per l'intero come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato complesso della controversia nonché del numero degli appellanti, vanno poste a carico degli appellanti principali medesimi.
Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di tutte le parti, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta sia l'appello incidentale sia l'appello principale;
- compensa le spese del grado per un quarto,e condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento della residua quota delle spese, che liquida per intero in complessivi € 20.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di tutte le parti, se dovuto. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano