TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00006 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00033/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Cinquepalmi, Laura Chiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- della Prefettura di Brescia del 02.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00033/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa BE RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, militare appartenente all'Arma dei
Carabinieri, ha impugnato il provvedimento del 2.10.2023 con il quale la Prefettura di
Brescia gli ha fatto divieto di detenere qualsivoglia tipo di armi, munizioni e materie esplodenti e gli ha ingiunto di vendere o cedere le armi detenute a persona non convivente entro il termine di 150 giorni dalla notifica del decreto.
2.- Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, dando seguito alla nota del 22.8.2023 della Stazione dei Carabinieri con la quale si comunicava di aver provveduto al ritiro cautelare delle armi detenute dal -OMISSIS-, resosi necessario “a seguito di attività di polizia giudiziaria compendiata nella c.n.r. nr. -OMISSIS- di prot.llo del 21.8.2023 trasmessa alla procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia”. 3.- Alla nota era allegato il verbale di ritiro cautelare delle armi, effettuato
“in quanto sussistente una situazione potenzialmente pericolosa per l'ordine e per la sicurezza pubblica”.
4.- Da tali circostanze il Prefetto ha desunto il venir meno in capo all'interessato del requisito di affidabilità richiesto per il possesso di armi e munizioni.
5.- Nel corso del procedimento il ricorrente ha avanzato richiesta di accesso agli atti, istanza denegata in ragione dell'esistenza del segreto investigativo.
6.- La Prefettura di Brescia si è costituita in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di una relazione sui fatti di causa, con la relativa documentazione. N. 00033/2024 REG.RIC.
7.- All'esito dell'udienza pubblica del 26 marzo 2025, fissata per la discussione del merito della causa, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta attività istruttoria al fine di “acquisire dalla Prefettura di Brescia gli atti relativi al procedimento penale pendente a carico del ricorrente, compresa la nota prot. nr. -
OMISSIS- del 22.08.2023 di comunicazione della notizia di reato redatta dai
Carabinieri di Brescia nonché una relazione sullo stato del procedimento penale e sugli ulteriori sviluppi della vicenda oggetto di causa”.
8.- In data 20.8.2025 l'Amministrazione ha depositato in giudizio la citata nota, contenente la comunicazione della notizia di reato trasmessa alla Procura della
Repubblica di Brescia nonché l'atto di denuncia-querela della coniuge dell'interessato, dalla quale è originato il relativo procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p..
9.- In prossimità dell'udienza del 19 novembre 2025, fissata per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso, l'Amministrazione ha depositato una memoria mentre il ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva. La causa è quindi passata in decisione.
10.- Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'interessato ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione e difetto di istruttoria: l'Amministrazione avrebbe posto a fondamento dell'impugnato divieto di detenzione la semplice enunciazione della fattispecie giuridica della mancanza del requisito di affidabilità richiesto dalla legge, utilizzando mere formule di stile, senza effettuare accertamenti in ordine alla mancanza dei requisiti psico-fisici che potrebbero giustificare la prognosi di inaffidabilità. Al contrario, le certificazioni mediche depositate in giudizio comproverebbero l'insussistenza di disturbi di qualsiasi natura (ansia, aggressività, disturbi del corso del pensiero, ossessioni, compulsioni o depressioni); inoltre, l'impossibilità di accedere agli atti del procedimento avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente. N. 00033/2024 REG.RIC.
11.- Il ricorso è infondato.
12.- Occorre preliminarmente richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di autorizzazioni di polizia alla detenzione e al porto d'armi:
- la possibilità che la legge riconosce ai privati di detenere e portare armi costituisce una deroga al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e di cui all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 e non è oggetto di un diritto assoluto ma è subordinata all'accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità del richiedente (Corte N.
00992/2024 REG.RIC. Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440; Consiglio di Stato, sez. III, 25/03/2019, n. 1972; sez. III, 11 giugno 2018, n. 3502);
- detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (ex multis, Cons. Stato sez. III, n.
4868/2019);
- il divieto di detenere armi anticipa, rispetto alla repressione dei reati, la soglia di tutela della sicurezza pubblica avendo dunque natura cautelare e preventiva (Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041) e pertanto il ritiro delle armi non richiede che ne sia dimostrato l'abuso (Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814);
- l'art. 39, r.d. n. 773 del 1931, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne" non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, che può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma risultanti genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 649). N. 00033/2024 REG.RIC.
13. Stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547;
24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276); e quanto poi all'intensità del sindacato giurisdizionale esercitabile in materia, la giurisprudenza ha evidenziato che
“il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell'Autorità prefettizia in ordine all'esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull'esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l'esistenza
o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria
– della misura in esame. In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull'esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità” (Consiglio di Stato, III, 10.11.2022 n. 11495).
14. Ebbene, un caso tipico che giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità in materia, è quello della conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di ipotesi in cui notoriamente la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. ex multis:
Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790; T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre
2024, n. 3234; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n. 2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247;). N. 00033/2024 REG.RIC.
15.- Nel caso in esame, il provvedimento può ritenersi sufficientemente motivato per relationem alla luce del richiamo operato alla nota dei Carabinieri del 22.8.2023, nella quale si dà atto dell'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente pendente presso la Procura della Repubblica, e alla presupposta comunicazione della notizia di reato depositata in giudizio a seguito dell'ordine istruttorio impartito con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-.
16.- Gli atti acquisiti (CNR e querela) evidenziano in effetti quella “situazione potenzialmente pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica” cui fa riferimento il provvedimento impugnato, posto che la querelante descrive una pluralità (almeno tre) di episodi di molestia e minaccia commessi dal coniuge nei suoi confronti e riferisce di una situazione di forte conflittualità familiare, offrendo dunque un complessivo quadro di particolare tensione che giustifica l'effettuata valutazione di inaffidabilità del ricorrente all'uso delle armi.
17.- In presenza di una simile situazione, non può dirsi affetto da manifesta irragionevolezza il giudizio cautelare effettuato dall'Amministrazione allorchè ha ritenuto di adottare, quantomeno sino ad ulteriori adeguati approfondimenti, la misura in questione, al fine di scongiurare il pericolo che il conflitto tra le parti potesse degenerare, rendendo pertanto inopportuno il mantenimento in capo al ricorrente della disponibilità delle armi.
18.- Ritiene comunque questo giudice che la situazione di conflitto trovasse all'epoca conferma dagli stessi certificati medici prodotti in giudizio dall'interessato: nel corso dei colloqui con la psichiatra il ricorrente riferisce di contrasti legati alla separazione e alla gestione dei figli, ipotizzando, all'esito del colloquio del 23.8.2023, che il ritiro delle armi sia avvenuto in ragione della querela sporta dalla moglie nei suoi confronti.
19. Dunque, considerati anche gli esiti dell'istruttoria, sussistono i presupposti per ritenere che la prognosi negativa effettuata dall'Amministrazione in ordine al pericolo di abuso delle armi non fosse manifestamente irragionevole né viziata da N. 00033/2024 REG.RIC.
travisamento, né peraltro, l'interessato ha in corso di giudizio offerto chiarimenti sullo sviluppo del procedimento penale ovvero offerto elementi utili a giungere a diverse conclusioni.
20.- Parimenti infondata, infine è la dedotta lesione del diritto di difesa dell'interessato, al quale è stato denegato l'accesso agli atti del procedimento, poiché esso “non implica, in via automatica, … l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento, ma produce il solo effetto di consentire al destinatario di quest'ultimo di attivare i rimedi amministrativi o giurisdizionali preordinati ad ottenere la conoscenza degli atti istruttori e, se ottenuta dopo la formalizzazione dell'atto finale, di utilizzare le argomentazioni e le informazioni ricavate dall'accesso quali ragioni del ricorso giurisdizionale, o, addirittura, se ottenuta dopo la proposizione del gravame, ai fini della proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez.
VI, 14 giugno 2016, n. 2565)” (Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2017, n. -OMISSIS- e Cons.
Stato, sez. I, parere 3.5.2018, n. 1180). A tali considerazioni può aggiungersi che, in ogni caso, non è ravvisabile in concreto la lesione delle prerogative dell'interessato, il quale non ha svolto alcuna attività difensiva nemmeno all'esito dell'attività istruttoria disposta da questo Tribunale e al deposito in giudizio degli atti posti alla base del provvedimento.
21.- Conclusivamente il ricorso va respinto siccome infondato.
Resta naturalmente impregiudicata la facoltà per l'interessato, anche tenuto conto del servizio prestato, di presentare un'istanza di riesame del provvedimento assunto, ove egli possa dimostrare che la situazione di rischio, la quale aveva giustificato la determinazione cautelativa assunta dall'Amministrazione, è ormai superata.
22.- Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M. N. 00033/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE RI LO CC N. 00033/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00006 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00033/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Cinquepalmi, Laura Chiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- della Prefettura di Brescia del 02.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00033/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa BE RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, militare appartenente all'Arma dei
Carabinieri, ha impugnato il provvedimento del 2.10.2023 con il quale la Prefettura di
Brescia gli ha fatto divieto di detenere qualsivoglia tipo di armi, munizioni e materie esplodenti e gli ha ingiunto di vendere o cedere le armi detenute a persona non convivente entro il termine di 150 giorni dalla notifica del decreto.
2.- Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, dando seguito alla nota del 22.8.2023 della Stazione dei Carabinieri con la quale si comunicava di aver provveduto al ritiro cautelare delle armi detenute dal -OMISSIS-, resosi necessario “a seguito di attività di polizia giudiziaria compendiata nella c.n.r. nr. -OMISSIS- di prot.llo del 21.8.2023 trasmessa alla procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia”. 3.- Alla nota era allegato il verbale di ritiro cautelare delle armi, effettuato
“in quanto sussistente una situazione potenzialmente pericolosa per l'ordine e per la sicurezza pubblica”.
4.- Da tali circostanze il Prefetto ha desunto il venir meno in capo all'interessato del requisito di affidabilità richiesto per il possesso di armi e munizioni.
5.- Nel corso del procedimento il ricorrente ha avanzato richiesta di accesso agli atti, istanza denegata in ragione dell'esistenza del segreto investigativo.
6.- La Prefettura di Brescia si è costituita in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di una relazione sui fatti di causa, con la relativa documentazione. N. 00033/2024 REG.RIC.
7.- All'esito dell'udienza pubblica del 26 marzo 2025, fissata per la discussione del merito della causa, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta attività istruttoria al fine di “acquisire dalla Prefettura di Brescia gli atti relativi al procedimento penale pendente a carico del ricorrente, compresa la nota prot. nr. -
OMISSIS- del 22.08.2023 di comunicazione della notizia di reato redatta dai
Carabinieri di Brescia nonché una relazione sullo stato del procedimento penale e sugli ulteriori sviluppi della vicenda oggetto di causa”.
8.- In data 20.8.2025 l'Amministrazione ha depositato in giudizio la citata nota, contenente la comunicazione della notizia di reato trasmessa alla Procura della
Repubblica di Brescia nonché l'atto di denuncia-querela della coniuge dell'interessato, dalla quale è originato il relativo procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p..
9.- In prossimità dell'udienza del 19 novembre 2025, fissata per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso, l'Amministrazione ha depositato una memoria mentre il ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva. La causa è quindi passata in decisione.
10.- Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'interessato ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione e difetto di istruttoria: l'Amministrazione avrebbe posto a fondamento dell'impugnato divieto di detenzione la semplice enunciazione della fattispecie giuridica della mancanza del requisito di affidabilità richiesto dalla legge, utilizzando mere formule di stile, senza effettuare accertamenti in ordine alla mancanza dei requisiti psico-fisici che potrebbero giustificare la prognosi di inaffidabilità. Al contrario, le certificazioni mediche depositate in giudizio comproverebbero l'insussistenza di disturbi di qualsiasi natura (ansia, aggressività, disturbi del corso del pensiero, ossessioni, compulsioni o depressioni); inoltre, l'impossibilità di accedere agli atti del procedimento avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente. N. 00033/2024 REG.RIC.
11.- Il ricorso è infondato.
12.- Occorre preliminarmente richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di autorizzazioni di polizia alla detenzione e al porto d'armi:
- la possibilità che la legge riconosce ai privati di detenere e portare armi costituisce una deroga al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e di cui all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 e non è oggetto di un diritto assoluto ma è subordinata all'accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità del richiedente (Corte N.
00992/2024 REG.RIC. Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440; Consiglio di Stato, sez. III, 25/03/2019, n. 1972; sez. III, 11 giugno 2018, n. 3502);
- detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (ex multis, Cons. Stato sez. III, n.
4868/2019);
- il divieto di detenere armi anticipa, rispetto alla repressione dei reati, la soglia di tutela della sicurezza pubblica avendo dunque natura cautelare e preventiva (Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041) e pertanto il ritiro delle armi non richiede che ne sia dimostrato l'abuso (Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814);
- l'art. 39, r.d. n. 773 del 1931, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne" non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, che può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma risultanti genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 649). N. 00033/2024 REG.RIC.
13. Stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547;
24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276); e quanto poi all'intensità del sindacato giurisdizionale esercitabile in materia, la giurisprudenza ha evidenziato che
“il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell'Autorità prefettizia in ordine all'esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull'esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l'esistenza
o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria
– della misura in esame. In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull'esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità” (Consiglio di Stato, III, 10.11.2022 n. 11495).
14. Ebbene, un caso tipico che giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità in materia, è quello della conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di ipotesi in cui notoriamente la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. ex multis:
Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790; T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre
2024, n. 3234; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n. 2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247;). N. 00033/2024 REG.RIC.
15.- Nel caso in esame, il provvedimento può ritenersi sufficientemente motivato per relationem alla luce del richiamo operato alla nota dei Carabinieri del 22.8.2023, nella quale si dà atto dell'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente pendente presso la Procura della Repubblica, e alla presupposta comunicazione della notizia di reato depositata in giudizio a seguito dell'ordine istruttorio impartito con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-.
16.- Gli atti acquisiti (CNR e querela) evidenziano in effetti quella “situazione potenzialmente pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica” cui fa riferimento il provvedimento impugnato, posto che la querelante descrive una pluralità (almeno tre) di episodi di molestia e minaccia commessi dal coniuge nei suoi confronti e riferisce di una situazione di forte conflittualità familiare, offrendo dunque un complessivo quadro di particolare tensione che giustifica l'effettuata valutazione di inaffidabilità del ricorrente all'uso delle armi.
17.- In presenza di una simile situazione, non può dirsi affetto da manifesta irragionevolezza il giudizio cautelare effettuato dall'Amministrazione allorchè ha ritenuto di adottare, quantomeno sino ad ulteriori adeguati approfondimenti, la misura in questione, al fine di scongiurare il pericolo che il conflitto tra le parti potesse degenerare, rendendo pertanto inopportuno il mantenimento in capo al ricorrente della disponibilità delle armi.
18.- Ritiene comunque questo giudice che la situazione di conflitto trovasse all'epoca conferma dagli stessi certificati medici prodotti in giudizio dall'interessato: nel corso dei colloqui con la psichiatra il ricorrente riferisce di contrasti legati alla separazione e alla gestione dei figli, ipotizzando, all'esito del colloquio del 23.8.2023, che il ritiro delle armi sia avvenuto in ragione della querela sporta dalla moglie nei suoi confronti.
19. Dunque, considerati anche gli esiti dell'istruttoria, sussistono i presupposti per ritenere che la prognosi negativa effettuata dall'Amministrazione in ordine al pericolo di abuso delle armi non fosse manifestamente irragionevole né viziata da N. 00033/2024 REG.RIC.
travisamento, né peraltro, l'interessato ha in corso di giudizio offerto chiarimenti sullo sviluppo del procedimento penale ovvero offerto elementi utili a giungere a diverse conclusioni.
20.- Parimenti infondata, infine è la dedotta lesione del diritto di difesa dell'interessato, al quale è stato denegato l'accesso agli atti del procedimento, poiché esso “non implica, in via automatica, … l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento, ma produce il solo effetto di consentire al destinatario di quest'ultimo di attivare i rimedi amministrativi o giurisdizionali preordinati ad ottenere la conoscenza degli atti istruttori e, se ottenuta dopo la formalizzazione dell'atto finale, di utilizzare le argomentazioni e le informazioni ricavate dall'accesso quali ragioni del ricorso giurisdizionale, o, addirittura, se ottenuta dopo la proposizione del gravame, ai fini della proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez.
VI, 14 giugno 2016, n. 2565)” (Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2017, n. -OMISSIS- e Cons.
Stato, sez. I, parere 3.5.2018, n. 1180). A tali considerazioni può aggiungersi che, in ogni caso, non è ravvisabile in concreto la lesione delle prerogative dell'interessato, il quale non ha svolto alcuna attività difensiva nemmeno all'esito dell'attività istruttoria disposta da questo Tribunale e al deposito in giudizio degli atti posti alla base del provvedimento.
21.- Conclusivamente il ricorso va respinto siccome infondato.
Resta naturalmente impregiudicata la facoltà per l'interessato, anche tenuto conto del servizio prestato, di presentare un'istanza di riesame del provvedimento assunto, ove egli possa dimostrare che la situazione di rischio, la quale aveva giustificato la determinazione cautelativa assunta dall'Amministrazione, è ormai superata.
22.- Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M. N. 00033/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE RI LO CC N. 00033/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.