Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1309/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1309/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte_1 nata a [...] il [...]
e
Parte_2 nato a [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VACCHETTA MANUELE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Narzole
1'01/07/2000 dai coniugi Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti die
,
matrimonio del Comune di Narzole al numero 1, Parte II, Serie A dell'anno 2000;
b) disporre che i genitori provvedano a versare alla figlia studentessa, a titolo di mantenimento della stessa, allo stato maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 250,00 cadauno;
tale somma verrà corrisposta con il versamento di € 500,00 cadauno a mesi alternati, entro il giorno 5 di ogni mese;
c) stabilire che, qualora la figlia Per_1, ancora studentessa non economicamente autosufficiente, andasse a risiedere stabilmente presso uno dei due genitori, quello presso il quale la figlia risiederà sarà esonerato dal versamento mensile di € 250,00 che residuerà quindi unicamente in capo all'altro genitore;
d) disporre che i genitori concorrano in parti uguali (50%) alle spese straordinarie sopportate per la figlia e ciò nel rispetto del protocollo di intesa stipulato in data 07/07/2017 presso il Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, così come relativamente a termini e modalità di rimborso di dette spese;
e) disporre che le spese sostenute da ciascuno dei coniugi e da intendersi come regalie a favore della figlia non diano ragione e titolo alcuno a pretendere di effettuare compensazioni od accrescimenti dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
f) prendere atto della rinuncia reciproca dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, a richiedere ed ottenere l'uno nei confronti dell'altro assegno di mantenimento;
g) prendere atto che tutti rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi sono già stati definiti";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
,nata a [...] il [...] e da Parte_2
,nato a [...]_1
(CN) il 05/09/1972, celebrato in NARZOLE in data 01/07/2000, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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