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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 1994 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1994/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 12- bis L. 898/1970
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RASTRELLI Francesca del Foro di Viterbo – RICORRENTE –
E
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
– RESISTENTE CONTUMACE–
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.03.2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della signora , sussistendo tutti i requisiti ex art. 12 bis Legge Parte_1
898/1970, a percepire una percentuale dell'indennità di fine rapporto spettante al signor Controparte_1 nella misura del 40% in riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio come motivato in narrativa, e per l'effetto, - condannare il signor (C.F. , Controparte_1 C.F._2 nato a Guagnano (LE), il [...], a corrispondere in [...] ricorrente la somma pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal medesimo in esito alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, in riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio come motivato in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Rastrelli che si dichiara antistataria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso la SI.ra ha convenuto in giudizio il SI. al fine di fare Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 898/1970, il suo diritto ad ottenere il pagamento di una somma pari al 40% della indennità di trattamento di fine rapporto maturato dal resistente, oltre a interessi.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto: a) che in data 28.01.1988 aveva contratto matrimonio con il SI. b) che con sentenza n. 782/2022, pubblicata in data 21.07.2022 e passata in Controparte_1 giudicato il 5.08.2022, il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di euro 200,00 mensili;
c) che al sig.
dall'agosto 2024 era stato riconosciuto un trattamento pensionistico. Controparte_1
Alla luce di tali ragioni - poiché a fronte delle richieste avanzate dalla ricorrente in merito al riconoscimento di tale diritto parte resistente non aveva dato riscontro alcuno - la SI.ra era stata costretta a rivolgersi Pt_1 al Tribunale al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto ex art. 12 bis della L. 898/1970. Nel corso del processo, dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura alla luce della documentazione in atti, all'udienza del 27.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Quanto an debeatur si rileva che, nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti risulta provata l'emissione di sentenza di divorzio e il riconoscimento alla SI.ra di un assegno divorzile di euro Pt_2
200,00 mensili. Inoltre, dal certificato anagrafico dello stato civile non è risultato che la ricorrente avesse a contratto nuove nozze (cfr. all. 2, 3 e 4).
Sotto il profilo del quantum debeatur, ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970, all'ex coniuge che si trovi nelle indicate condizioni, può essere riconosciuta una somma pari al 40 % del TFR maturato dall'ex coniuge, riferibile agli anni in cui il matrimonio era coinciso con il rapporto di lavoro. In merito alle modalità di calcolo, si segnala che per consolidata giurisprudenza la percentuale pari al 40 % dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge deve essere calcolata “dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo” (cfr. Cass. 1348/2012). Inoltre, l'indennità percepita dall'ex coniuge deve essere considerata nell'importo netto e non in quello lordo e senza avere riguardo alle anticipazioni percepite dal coniuge in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 24421/2013).
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che, nel caso in esame, la durata del matrimonio (contratto in data 28.01.1988 e cessato il 21.07.2022) era stata di 34 anni, coincidenti con il rapporto di lavoro del resistente che aveva prestato servizio presso l'Arma dei Carabinieri per 40 anni, dal 8.10.1984 al 1.08.2024 (cfr. doc.
7).
Dal prospetto T.F.R. prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. 7) risulta che l'indennità di fine rapporto netta liquidata a è pari ad euro 79.893,00, al netto delle imposte. Tale somma dovrà essere Controparte_1 erogata in due rate: una di euro 44.085,00 (pari al 55,2%) prevista con decorrenza dal 02.08.2025 ed un'altra di euro 35.808,26 (pari 44,8%) al con decorrenza dal 02.08.2026. Di conseguenza, considerato l'importo al netto delle imposte di T.F.R. di euro 79.893,84, la somma va suddivisa per le 40 annualità computabili al rapporto di lavoro (dall' 8.10.1984 al 1.08.2024) e moltiplicata per gli anni di matrimonio coincisi con il rapporto di lavoro (34), così ottenendo la somma di euro 67.909,70, il cui 40 % corrisponde ad euro 27.163,60.
Risulta dunque accertato il diritto della ricorrente alla percezione, sussistendone i requisiti ex lege, dell'indennità di fine rapporto spettante al sig. nella misura del 40% che nel caso in esame Controparte_1 può essere quantificato in euro 27.163,60.
Tale importo dovrà essere corrisposto in favore della ricorrente ad opera dell' al momento CP_1 dell'effettiva percezione degli importi in occasione di ogni rata (02.08.2025 e 02.08.2026) oltre che in proporzione di quanto sarà corrisposto allo stesso . CP_1
Ciò posto, il SI. al 02.08.2025 verserà alla SI.ra la somma di euro 14.993,35 ed al CP_1 Pt_1
02.08.2026 la somma di euro 12.169,25.
Attesa la mancata contestazione della domanda, le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e accertato il diritto della SI.ra a percepire la percentuale di legge Parte_1 sulla indennità di fine rapporto che sarà percepita da , condanna quest'ultimo al pagamento Controparte_1 della somma di euro 27.163,60 che sarà corrisposta nei seguenti termini: al 02.08.2025 la somma di euro
14.993,35 ed al 2.8.2026 la somma di euro 12.169,25, così complessivamente euro 27.163,60
2. Spese compensate
Viterbo, 17.04.2025
Il Presidente
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1994/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 12- bis L. 898/1970
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RASTRELLI Francesca del Foro di Viterbo – RICORRENTE –
E
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
– RESISTENTE CONTUMACE–
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.03.2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della signora , sussistendo tutti i requisiti ex art. 12 bis Legge Parte_1
898/1970, a percepire una percentuale dell'indennità di fine rapporto spettante al signor Controparte_1 nella misura del 40% in riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio come motivato in narrativa, e per l'effetto, - condannare il signor (C.F. , Controparte_1 C.F._2 nato a Guagnano (LE), il [...], a corrispondere in [...] ricorrente la somma pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal medesimo in esito alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, in riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio come motivato in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Rastrelli che si dichiara antistataria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso la SI.ra ha convenuto in giudizio il SI. al fine di fare Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 898/1970, il suo diritto ad ottenere il pagamento di una somma pari al 40% della indennità di trattamento di fine rapporto maturato dal resistente, oltre a interessi.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto: a) che in data 28.01.1988 aveva contratto matrimonio con il SI. b) che con sentenza n. 782/2022, pubblicata in data 21.07.2022 e passata in Controparte_1 giudicato il 5.08.2022, il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di euro 200,00 mensili;
c) che al sig.
dall'agosto 2024 era stato riconosciuto un trattamento pensionistico. Controparte_1
Alla luce di tali ragioni - poiché a fronte delle richieste avanzate dalla ricorrente in merito al riconoscimento di tale diritto parte resistente non aveva dato riscontro alcuno - la SI.ra era stata costretta a rivolgersi Pt_1 al Tribunale al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto ex art. 12 bis della L. 898/1970. Nel corso del processo, dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura alla luce della documentazione in atti, all'udienza del 27.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Quanto an debeatur si rileva che, nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti risulta provata l'emissione di sentenza di divorzio e il riconoscimento alla SI.ra di un assegno divorzile di euro Pt_2
200,00 mensili. Inoltre, dal certificato anagrafico dello stato civile non è risultato che la ricorrente avesse a contratto nuove nozze (cfr. all. 2, 3 e 4).
Sotto il profilo del quantum debeatur, ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970, all'ex coniuge che si trovi nelle indicate condizioni, può essere riconosciuta una somma pari al 40 % del TFR maturato dall'ex coniuge, riferibile agli anni in cui il matrimonio era coinciso con il rapporto di lavoro. In merito alle modalità di calcolo, si segnala che per consolidata giurisprudenza la percentuale pari al 40 % dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge deve essere calcolata “dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo” (cfr. Cass. 1348/2012). Inoltre, l'indennità percepita dall'ex coniuge deve essere considerata nell'importo netto e non in quello lordo e senza avere riguardo alle anticipazioni percepite dal coniuge in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 24421/2013).
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che, nel caso in esame, la durata del matrimonio (contratto in data 28.01.1988 e cessato il 21.07.2022) era stata di 34 anni, coincidenti con il rapporto di lavoro del resistente che aveva prestato servizio presso l'Arma dei Carabinieri per 40 anni, dal 8.10.1984 al 1.08.2024 (cfr. doc.
7).
Dal prospetto T.F.R. prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. 7) risulta che l'indennità di fine rapporto netta liquidata a è pari ad euro 79.893,00, al netto delle imposte. Tale somma dovrà essere Controparte_1 erogata in due rate: una di euro 44.085,00 (pari al 55,2%) prevista con decorrenza dal 02.08.2025 ed un'altra di euro 35.808,26 (pari 44,8%) al con decorrenza dal 02.08.2026. Di conseguenza, considerato l'importo al netto delle imposte di T.F.R. di euro 79.893,84, la somma va suddivisa per le 40 annualità computabili al rapporto di lavoro (dall' 8.10.1984 al 1.08.2024) e moltiplicata per gli anni di matrimonio coincisi con il rapporto di lavoro (34), così ottenendo la somma di euro 67.909,70, il cui 40 % corrisponde ad euro 27.163,60.
Risulta dunque accertato il diritto della ricorrente alla percezione, sussistendone i requisiti ex lege, dell'indennità di fine rapporto spettante al sig. nella misura del 40% che nel caso in esame Controparte_1 può essere quantificato in euro 27.163,60.
Tale importo dovrà essere corrisposto in favore della ricorrente ad opera dell' al momento CP_1 dell'effettiva percezione degli importi in occasione di ogni rata (02.08.2025 e 02.08.2026) oltre che in proporzione di quanto sarà corrisposto allo stesso . CP_1
Ciò posto, il SI. al 02.08.2025 verserà alla SI.ra la somma di euro 14.993,35 ed al CP_1 Pt_1
02.08.2026 la somma di euro 12.169,25.
Attesa la mancata contestazione della domanda, le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e accertato il diritto della SI.ra a percepire la percentuale di legge Parte_1 sulla indennità di fine rapporto che sarà percepita da , condanna quest'ultimo al pagamento Controparte_1 della somma di euro 27.163,60 che sarà corrisposta nei seguenti termini: al 02.08.2025 la somma di euro
14.993,35 ed al 2.8.2026 la somma di euro 12.169,25, così complessivamente euro 27.163,60
2. Spese compensate
Viterbo, 17.04.2025
Il Presidente
Dott. Eugenio Maria Turco