Sentenza 28 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/02/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01625/2025REG.PROV.COLL.
N. 05353/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5353 del 2023, proposto da
KI Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Jolanda Noli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01822/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Noli e Iannotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso proposto dalla società KI Italia s.r.l., soggetto gestore di un’autorimessa su più piani destinata al parcheggio non custodito di auto, contro il Comune di Venezia per l’annullamento delle deliberazioni n. 67 e n. 68, adottate dal Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2016, con le quali è stato approvato il piano finanziario e sono state determinate le misure della Ta.ri. per l’anno 2017, fissando in euro 4,6/mq l’importo dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti della categoria “autorimesse”
1.1. La ricorrente ha formulato i seguenti tre motivi di ricorso:
1. violazione dei commi 667 e 668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, dell’art.1, commi 651 e seguenti della legge 147/2013 e dell’art. 3, punto 3 allegato n.1 al DPR 158/1999 . Secondo parte ricorrente, le norme avrebbero individuato come criterio principale per la determinazione della tariffa dovuta la misurazione puntuale del rifiuto prodotto, prevedendo la scelta del sistema presuntivo come possibile alternativa che dovrebbe, quindi, essere puntualmente motivata o comunque applicata solo laddove non fosse ancora possibile organizzare la misurazione prevista per la quota variabile dall’art. 6 del DPR 158/1999. La violazione di tale obbligo comporterebbe, secondo parte ricorrente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, l’obbligo per il giudice di ordinare la rideterminazione della tariffa, laddove sia dimostrato che i costi posti a carico del ricorrente siano manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essa prodotti. A tal fine, parte ricorrente ha prodotto una perizia che ha calcolato la capacità produttiva di rifiuti delle autorimesse in 0,3 kg/mq/anno (contro i 4,9 kg/mq/anno presunti dal Comune), conforme anche dai dati relativi ad autorimesse con sede in Comuni che hanno adottato il sistema di misurazione puntuale (es. Treviso);
2. eccesso di potere per totale difetto di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione, nonché disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà .
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune, sostenendo la legittimità dei propri atti ed evidenziando come la tariffa applicata fosse scaturita dalla puntuale applicazione della disciplina che, anche a livello comunitario, consente la determinazione della parte variabile della tariffa attraverso una presunzione della quantità di rifiuti producibile e dei criteri a tal fine dettati dal DPR 158/1999. Ha aggiunto che l’implementazione del sistema di pesatura puntuale per una città complessa come Venezia comporterebbe per i primi anni un aumento dei costi del PEF che si tradurrebbero in un aumento di costi per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche.
1.3. Il tribunale ha, in via preliminare, dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità della censura.
1.4. Ha quindi distinto due censure nel primo motivo, sintetizzate come segue:
- la prima, attinente alla scelta di applicare un criterio presuntivo nella determinazione della parte variabile della tariffa, che violerebbe la normativa che disciplina il calcolo della tariffa dei rifiuti;
- la seconda, volta a sostenere la manifesta sproporzione del costo imposto alla ricorrente, in violazione del principio “chi inquina paga” che, invece, richiederebbe la proporzionalità tra rifiuto prodotto e tariffa applicata.
1.4.1. Riguardo alla prima censura, il tribunale, effettuata una ricognizione dei commi 651 e 652 dell’art. 1 del d.P.R. n. 147/2013, ha ritenuto che scopo delle disposizioni sia quello di introdurre, a fronte della difficoltà oggettiva consistente nel determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, “ un sistema di determinazione della tariffa - idoneo alla copertura dei costi dello smaltimento imposto dalla normativa comunitaria e alla ripartizione degli stessi tra i vari “detentori” dei rifiuti -, fondato su criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori stessi, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti. ”. A supporto di tale conclusione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha, al riguardo, affermato che un sistema che preveda una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 (Cass. Civ. n. 17498/2017) ed ha aggiunto che, in materia, si è osservato che le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa (come riconosciuto da Corte Giust. C.E., sez. II, 16/7/2009, n. C-254/08). Ha quindi concluso nel senso della conformità alla normativa comunitaria dell’applicazione del “metodo normalizzato” ovvero di “ un sistema presuntivo la cui legittimità ha ricevuto l’avallo anche della giurisprudenza amministrativa (cfr., Cons. Stato, sez. II, 2557/2019; sez. V, 750/2009 e, da ultimo, TAR Napoli, 5680/2022 che tale pronuncia richiama). ”.
1.4.2. Introducendo la trattazione della seconda censura, il tribunale ha richiamato altresì la giurisprudenza in base alla quale “ spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti non comporti di fatto l'accollo da parte del contribuente di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da esso producibili ”.
Premesso che il Comune di Venezia aveva chiarito di avere puntualmente applicato l’art. 1, comma 652, della legge n. 147 del 2013 (motivando adeguatamente sull’applicazione del valore minimo del coefficiente di correzione relativo alla quota variabile, mediante il richiamo del d.P.R. n. 158 del 1999), il T.a.r. ha escluso che fosse stata provata dalla ricorrente la palese sproporzione tra rifiuti effettivamente prodotti dalla categoria di utenti di riferimento, vale a dire quella delle “autorimesse”, e la stima di rifiuti producibili sulla base del metodo normalizzato adottato dal Comune di Venezia, ritenendo non idonea allo scopo la perizia più recente prodotta dalla KI (perché elaborata sulla scorta di quanto rilevato nei sopralluoghi effettuati nei soli mesi di marzo e aprile 2019, in cui l’affluenza non si sarebbe potuta reputare pari alla media, e perché contenente una serie di operazioni matematiche per il calcolo del peso dei rifiuti basata su una pluralità di presunzioni non riscontrate dalla pesatura del rifiuto prodotto).
1.5. Richiamata la pronuncia sfavorevole alla ricorrente da parte della Corte d’Appello di Venezia e ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di sindacato della ragionevolezza delle deliberazioni regolamentari, il T.a.r. ha respinto il gravame, non ravvisando che, nel caso di specie, la categoria di utenti di appartenenza della ricorrente fosse gravata “ di costi manifestamente eccessivi per lo smaltimento di rifiuti in ragione dell’attività esercitata ”.
1.6. Le spese processuali sono state compensate.
2. KI Italia s.r.l. ha proposto appello con tre motivi.
Il Comune di Venezia si è costituito per resistere all’appello.
2.1. All’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie delle parti.
3. I motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo ( Violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 64 c.p.a., 99 e 112 c.p.c., 39 c.p.a. ) viene criticata la decisione nella parte in cui ha escluso il mancato rispetto del principio di proporzionalità fra produzione reale di rifiuti e partecipazione ai costi di gestione del relativo servizio. Viene ribadita la richiesta di disporre, ove necessario, una CTU per accertare, sempre, la effettiva produzione dei rifiuti nelle aree e nei locali adibiti a parcheggio. L’appellante lamenta che su tale richiesta il primo giudice non si sia pronunciato ed abbia invece fondato il rigetto sulla ritenuta inattendibilità di un’unica perizia di parte (per di più non contestata dall’amministrazione resistente), malgrado la ricorrente ne avesse prodotto all’incirca trenta, aventi ad oggetto la capacità produttiva di rifiuti di altrettante realtà (autorimesse/parcheggi) e in diversi contesti territoriali.
Denuncia infine l’errore nel quale sarebbe incorso il T.a.r., equivocando sull’interpretazione data dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, sez. II, 16 luglio 2009, n. C-254/08 all’art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE ed anche sul contenuto della domanda di parte ricorrente (in quanto il thema decidendum non è l’irragionevolezza della deliberazione regolamentare per i costi manifestamente eccessivi in ragione dell’attività esercitata, come affermato dal tribunale, bensì per la sussistenza di un eccessivo aggravio dell’onere fiscale rispetto alla capacità produttiva di rifiuti dell’attività gestita dalla ricorrente).
3.2. Col secondo motivo ( Violazione del principio della domanda per erronea interpretazione e conseguente travisamento della portata e del contenuto della stessa ) viene censurata la dichiarazione di inammissibilità per genericità del secondo motivo di ricorso, rappresentando che il vizio di motivazione ivi dedotto era evidentemente riferito alle delibere impugnate per tutti i motivi esposti ed ampiamente articolati col primo mezzo: l’anticipazione del suo esame, da parte del primo giudice, ne ha comportato il travisamento dell’effettiva portata.
3.3. Col terzo motivo ( Travisamento della domanda e delle argomentazioni di diritto poste a fondamento della stessa ) viene impugnato l’iter logico argomentativo della decisione di primo grado, in quanto fondato su un’errata ed arbitraria duplicazione delle censure del primo motivo di ricorso. L’appellante sottolinea che questo avrebbe dovuto essere considerato come unica censura, avendo la KI Italia ricostruito la normativa vigente al fine di denunciarne la violazione da parte del Comune di Venezia: a) per la totale e palese assenza di volontà rispetto all’attivazione di un sistema di misurazione puntuale conforme ai principi europei; b) per la totale carenza di motivazione rispetto alla scelta operata, sia relativamente alla decisione di continuare a determinare la tariffa con il metodo “subordinato, alternativo e temporaneo” ancorato alla superficie e alle classi di utenza, sia in merito alla determinazione dei coefficienti di produzione rifiuti da applicare alle singole categorie e, in particolare, a quella delle autorimesse e dei parcheggi.
3.4. Vengono quindi testualmente riproposti i due motivi del ricorso di primo grado, il primo dei quali contenente, oltre alle censure sopra sintetizzate, l’illustrazione delle ragioni - basate sulle risultanze di diversi elaboratori peritali e sui risultati emersi nei comuni che, come il Comune di Treviso, hanno adottato sistemi di misurazione puntuale - di sproporzione delle tariffe applicate alla categoria “autorimesse/parcheggi” in base ai coefficienti presuntivi rispetto a quelle basate sull’effettivo quantitativo dei rifiuti prodotti e conferiti.
4. I motivi di gravame, così come i motivi di ricorso riproposti in appello, sono fondati per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
4.1. Va premesso, in fatto, che il Comune di Venezia, con le deliberazioni del Consiglio Comunale numeri 67 e 68, datate 15 dicembre 2016, oggetto di giudizio, ha approvato il Piano Finanziario 2017 con la relativa relazione di accompagnamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati del Comune e le tariffe Ta.Ri. per la copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevedendo anche esenzioni e riduzioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale IUC – TARI.
Gli atti impugnati richiamano il comma 651 dell’art. 1 legge n. 147 del 2013 e dichiarano di adottare il metodo presuntivo, riferendosi, quanto ai coefficienti di produzione rifiuti “Kc”, per la parte fissa, e, per la parte varibabile, “Kd”, al d.P.R. n. 158 del 1999 e riportando la tariffa per le singole categorie di utenze non domestiche. Nell’allegato 2 alla seconda deliberazione, per le autorimesse e i magazzini senza alcuna vendita diretta, la tariffa è determinata in misura pari ad € 4,6/mq., corrispondente alla produzione media di rifiuti su base annua pari a circa 4,9 kg/mq/anno, laddove - secondo le deduzioni di parte ricorrente – la produzione media effettiva si attesterebbe su circa 0,3 kg/mq/anno.
4.2. Le disposizioni di legge e regolamentari rilevanti sono:
- l’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, ai sensi del quale “ Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ”;
- l’art. 3 del citato d.P.R. ( Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ) che prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l’art. 1, comma 652, della legge n. 147 del 2013 che dispone, tra l’altro, che il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
I due metodi di calcolo delle tariffe individuati dal legislatore – quello “normalizzato” basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di uffici e servizi; l’altro “puntuale” basato sulla quantità effettiva di rifiuti conferiti – sono posti in “alternativa” tra di loro, non gerarchicamente ordinati, sebbene vada sottolineato come l’art. 6 del d.P.R. n. 158/1999 (ripetutamente richiamato da parte appellante) preveda al secondo comma che: “ Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.
Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.2 ”.
4.2.1. In base alla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, sez. II, n. 254 del 16 luglio 2009), il metodo di calcolo della tariffa rifiuti basato “ sulla stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale sevizio e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito ”, se da un lato è frutto di discrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia fondato su una stima delle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantità effettivamente prodotte e conferite), dall’altro lato non deve essere manifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantità comunque “producibili” (anche se non di quelle “prodotte”) in termini di natura e volume del rifiuto. Queste in particolare le conclusioni della Corte di giustizia:
- “ la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 ”;
- “ le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa ”;
- “ spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori» … si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili ”.
Nella recente sentenza di questa Sezione V, 7 gennaio 2025, n.81 (relativa ad un caso analogo al presente) - alla quale si intende dare seguito - si è affermato, in base alla citata decisione della CGUE, interpretativa dell’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12, che “ se da un lato è ammissibile e compatibile con il diritto UE anche il metodo “normalizzato” (basato su stime e presunzioni), dall’altro lato in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (circa le tariffe calcolate con metodo normalizzato) occorre ripiegare su metodi diversamente basati sulle quantità di rifiuti effettivamente producibili (metodo puntuale) ”.
4.3. L’applicazione di siffatto principio di diritto comporta che, pur godendo le amministrazioni di ampia discrezionalità nella scelta del metodo tariffario applicabile - rientrando nella facoltà dell’ente comunale dare applicazione al metodo normalizzato (applicazione della tariffa sulla base di parametri predeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale (applicazione della tariffa sulla base di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente conferiti) - “ una simile ampia facoltà discrezionale, soprattutto in presenza di indici di sproporzione quali quelli evidenziati dalla difesa di parte appellante nelle proprie perizie, non può tuttavia tradursi in un sostanziale azzeramento del significato e della portata giuridica della disposizione di cui al comma 652 (metodo puntuale basato sulle quantità effettive di rifiuti prodotti) ” (così testualmente Cons. Stato, V, n.81/2025 cit. la cui motivazione sul punto – alla quale va fatto rinvio anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. – prosegue osservando, tra l’altro, che “ […] attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi quali quelle prodotte nella specie dalla difesa di parte appellante, implicherebbe … l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima. Pertanto le amministrazioni debbono avere ben presente di avere due opzioni metodologiche (da scegliere “in alternativa”) e che la scelta dell’una rispetto all’altra, proprio per garantire la tenuta positiva e dunque l’effettività della norma (in particolare quella di cui al comma 652), deve essere il frutto di adeguata ponderazione che induca la PA a scegliere uno dei due modelli non solo per ragioni di “opportunità organizzativa” (cui il privato deve restare indifferente) ma anche per le ricadute in termini pratici ed economici nei confronti degli utenti ”).
4.4. Le delibere consiliari impugnate nel presente giudizio si limitano, come detto, a richiamare la normativa applicabile e a dare conto dei criteri di scelta dei coefficienti correttivi per l’applicazione del metodo presuntivo alle diverse categorie di utenze non domestiche, ma non contengono alcuna motivazione in merito alla scelta di quest’ultimo metodo, né in merito all’equità delle ricadute economiche per gli utenti in relazione al principio “chi inquina paga”, pur essendo stata rappresentata dalla stessa KI Italia - per le annualità precedenti (alle quali gli atti impugnati espressamente rimandano), anche mediante ricorso al giudice civile ordinario e al giudice tributario, oltre che in interlocuzioni con l’amministrazione comunale - la grave sproporzione della tariffa applicata alla categoria “autorimesse” calcolata col metodo presuntivo rispetto all’applicazione del sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti.
4.4.1. Va perciò riformata la sentenza di primo grado nelle parti in cui ha, per un verso, respinto la censura di violazione dell’art. 1, commi 651 e seg. della legge n. 147 del 2013 e, per altro verso, dichiarato inammissibile il motivo col quale era denunciato il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati, in riferimento alle dette norme di legge.
In particolare, va escluso che il Comune abbia legittimamente operato per avere “ chiarito di aver puntualmente applicato il comma 652 dell’art. 1 l. n. 147 del 2013 ”, applicando il coefficiente di correzione minimo previsto dal DPR del 1999, così “ attenendosi puntualmente al criterio di determinazione della parte variabile della tariffa dettato dalla norma, il richiamo alla quale (e in particolare al DPR 158 del 1999, attuativo della stessa) integra anche un’adeguata motivazione della deliberazione impugnata ” (secondo quanto si legge in sentenza).
4.5. Premesso che l’obbligo di motivazione in subiecta materia , sia pure in riferimento ad atti generali quali le delibere consiliari impugnate, è stato affermato già dalla giurisprudenza amministrativa basandosi sull’art. 69, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 23 settembre 2024, n. 7719, richiamata nella sentenza n. 81/2025), si attagliano al caso di specie le conclusioni raggiunte dalla ridetta sentenza n. 81/2025, secondo le quali:
<< a) una volta che il legislatore ha previsto due metodi tra di loro alternativi, la PA deve tenerli in considerazione entrambi senza poter sostanzialmente accordare preferenza ad uno solo di essi negando, parallelamente, l’esistenza dell’altro; b) il potere di scelta tra i due metodi (normalizzato e puntuale) resta saldo in capo alla PA purché quest’ultima giustifichi adeguatamente le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; c) un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono – proprio come nel caso di specie mediante le suddette relazioni tecniche di parte appellante – elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato […].
Il descritto percorso logico e procedimentale risulta peraltro pienamente conforme a quanto affermato dalla Corte di giustizia UE, nella richiamata decisione n. 254 del 2009, per cui il metodo normalizzato è comunitariamente ammissibile, sì, ma a condizione che non emergano – come nella specie – elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. >>.
4.5.1. Ai fini della decisione dell’appello in senso conforme non è necessario disporre la CTU richiesta dall’appellante, dal momento che le diverse relazioni tecniche di parte e gli altri documenti di riscontro prodotti in giudizio dalla KI Italia costituiscono almeno un principio di prova, non risultano essere stati specificamente contestati dalla difesa comunale e sono sufficienti a riscontrare il difetto di istruttoria che, unitamente a quello di motivazione, inficia le deliberazioni comunali impugnate.
4.5.2. Invero, l’accoglimento dell’appello, e del ricorso di primo grado, per difetto di istruttoria e di motivazione, importa la riedizione del potere da parte dell’amministrazione comunale. Spetta perciò a quest’ultima lo svolgimento, in tale sede procedimentale, dell’attività istruttoria più adeguata per effettuare e motivare la scelta di uno dei due metodi di calcolo delle tariffe.
Tale scelta non può che essere rimessa al Comune di Venezia (arg. ex art. 34, co. 2, c.p.a.), che dovrà effettuare attenta ponderazione tra i due modelli normativi di calcolo delle tariffe Ta.Ri. e, nel caso in cui opti per il metodo normalizzato, dare anche dimostrazione e motivazione che quest’ultimo, per i suoi criteri di elaborazione e per i suoi effetti finali, non si discosta più di tanto rispetto al metodo puntuale e non comporta, rispetto a quest’ultimo, effetti iniqui e sproporzionati per la categoria di utenti interessata (titolari di “autorimesse”).
5. L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso proposto dalla KI Italia s.r.l., sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria nei sensi e nei limiti di cui sopra (scelta non libera ma motivata e ponderata tra metodo normalizzato e metodo puntuale).
5.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi, in considerazione della novità e della complessità delle questioni oggetto di giudizio, solo di recente affrontate dalla sentenza di questa Sezione n. 81/2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado ed annulla, in parte qua , le delibere comunali impugnate nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO