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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente e Relatore
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 700/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_14019
Società_1 Spa - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 831/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi: - SOLLECITO n. 0360505G20220005813 0 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 451/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 833 del 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto l'opposizione proposta da Resistente_1 nei confronti di Associazione_1 avverso ingiunzione di pagamento per complessivi € 418,88, emessa dalla SOGET s.p.a. per l'anno 2017 a titolo di contributo 630 richiesto dal Associazione_1, nel cui comprensorio era sito il terreno gravato indicato nell'atto opposto;
in particolare la CTP ha evidenziato che il ricorrente aveva documentato, mediante la produzione di consulenza tecnica di parte, l'assenza di beneficio per i terreni in questione a causa della dedootta inefficienza delle strutture e della rete idrica consortile
Il Ricorrente_1 (subentrato al Associazione_1) ha proposto appello avverso la su indicata sentenza, insistendo per la debenza del tributo.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione delle questioni trattate, è opportuno precisare che la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., secondo cui: “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”, nonchè dal R.
D. n. 215/1933, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, al quale è informato l'art. 857 c.c, secondo cui “per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo”. Ciò posto, va poi evidenziato che, come è noto, i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi.
Allo scopo di adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza;
detti contributi costituiscono obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 193; al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/33).
Nell'ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili;
siffatto piano, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regionale, costituisce lo strumento che permette, mediante l'utilizzo di parametri tecnici ed economici, di individuare e quantificare i benefici specifici che gli immobili, ricadenti nel perimetro di contribuenza del comprensorio, traggono dall'attività di bonifica.
A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile, la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Al riguardo va poi evidenziato che, secondo costante principio della S.C., i contributi consortili, quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale;
non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto (cioè non di riflesso); tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo
18 della legge Regione Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno
In altre parole, il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo”, non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene”; solo ricorrendo i suddetti requisiti, i consorziati sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
mentre, nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto.
Ai fini della distribuzione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza o meno di detti requisiti, va, tuttavia, precisato che, per consolidato e condiviso principio della S.C., il presupposto impositivo (che, come detto, consiste -ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933- nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile) deve ritenersi presunto in ragione dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile nonché dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti (inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e approvazione del piano di classifica e della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente), grava, invece, sul consorzio l'onere di provare sia che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (conf., da ultimo, Cass 11431/2022); in particolare
è stato precisato che «in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass. 27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/92, secondo cui
“l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato…”, non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire l'onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (conf. Cass. 31878/2022).
Nella specie, il contribuente ha provato la carenza di manutenzione da parte del Consorzio, dimostrando lo stato di abbandono in cui da decenni versano i canali di scolo delle acque meteoriche presenti nel comprensorio in questione, con conseguente perdita di utilità degli stessi (v. conclusioni del tecnico di parte ricorrente p.a. dott.ssa Nominativo_1; conclusioni non adeguatamente contrastate dalla controparte, attesa banche la genericità della perizia redatta dal dottore agronomo Nominativo_2).
Ne consegue l'esito in dispositivo. In considerazioni della peculiarità in fatto della situazione e dei contrasti giurisprudenziali sull'onere della prova, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite anche del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull' l'appello proposto dal Associazione_1 nei confronti di Resistente_1 e Società_1 SpA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 831/2023, così provvede: rigetta l'appello; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente e Relatore
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 700/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_14019
Società_1 Spa - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 831/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi: - SOLLECITO n. 0360505G20220005813 0 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 451/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 833 del 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto l'opposizione proposta da Resistente_1 nei confronti di Associazione_1 avverso ingiunzione di pagamento per complessivi € 418,88, emessa dalla SOGET s.p.a. per l'anno 2017 a titolo di contributo 630 richiesto dal Associazione_1, nel cui comprensorio era sito il terreno gravato indicato nell'atto opposto;
in particolare la CTP ha evidenziato che il ricorrente aveva documentato, mediante la produzione di consulenza tecnica di parte, l'assenza di beneficio per i terreni in questione a causa della dedootta inefficienza delle strutture e della rete idrica consortile
Il Ricorrente_1 (subentrato al Associazione_1) ha proposto appello avverso la su indicata sentenza, insistendo per la debenza del tributo.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione delle questioni trattate, è opportuno precisare che la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., secondo cui: “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”, nonchè dal R.
D. n. 215/1933, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, al quale è informato l'art. 857 c.c, secondo cui “per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo”. Ciò posto, va poi evidenziato che, come è noto, i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi.
Allo scopo di adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza;
detti contributi costituiscono obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 193; al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/33).
Nell'ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili;
siffatto piano, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regionale, costituisce lo strumento che permette, mediante l'utilizzo di parametri tecnici ed economici, di individuare e quantificare i benefici specifici che gli immobili, ricadenti nel perimetro di contribuenza del comprensorio, traggono dall'attività di bonifica.
A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile, la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Al riguardo va poi evidenziato che, secondo costante principio della S.C., i contributi consortili, quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale;
non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto (cioè non di riflesso); tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo
18 della legge Regione Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno
In altre parole, il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo”, non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene”; solo ricorrendo i suddetti requisiti, i consorziati sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
mentre, nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto.
Ai fini della distribuzione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza o meno di detti requisiti, va, tuttavia, precisato che, per consolidato e condiviso principio della S.C., il presupposto impositivo (che, come detto, consiste -ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933- nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile) deve ritenersi presunto in ragione dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile nonché dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti (inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e approvazione del piano di classifica e della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente), grava, invece, sul consorzio l'onere di provare sia che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (conf., da ultimo, Cass 11431/2022); in particolare
è stato precisato che «in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass. 27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/92, secondo cui
“l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato…”, non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire l'onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (conf. Cass. 31878/2022).
Nella specie, il contribuente ha provato la carenza di manutenzione da parte del Consorzio, dimostrando lo stato di abbandono in cui da decenni versano i canali di scolo delle acque meteoriche presenti nel comprensorio in questione, con conseguente perdita di utilità degli stessi (v. conclusioni del tecnico di parte ricorrente p.a. dott.ssa Nominativo_1; conclusioni non adeguatamente contrastate dalla controparte, attesa banche la genericità della perizia redatta dal dottore agronomo Nominativo_2).
Ne consegue l'esito in dispositivo. In considerazioni della peculiarità in fatto della situazione e dei contrasti giurisprudenziali sull'onere della prova, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite anche del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull' l'appello proposto dal Associazione_1 nei confronti di Resistente_1 e Società_1 SpA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 831/2023, così provvede: rigetta l'appello; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.