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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445/2021 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. De Virgiliis Clementina, presso il cui studio, con sede in San Salvo
(CH), alla Via San Rocco, n.24/E, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Paladino Alida R., presso il cui studio, con sede in Vasto (CH), alla
Via San Rocco, n. 36, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto;
1 INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base delle condizioni da esse concordemente stabilite e trasfuse nell'atto depositato il 06/12/2024, di seguito trascritte:
“a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Borrello il 05/08/2007 tra e trascritto al Parte_1 Controparte_1
Comune di Borrello al numero I parte II serie A anno 2007;
b. affidare i figli minori e congiuntamente ai genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre in Vasto, alla Via Circonvallazione
Istoniense n. 202 C;
il padre potrà vedere e tenere con sé con le stesse
modalità previste nella separazione;
c. il verserà in favore dei figli minori un assegno di mantenimento CP_1
di € 450,00 così come stabilito in separazione;
l'assegno verrà versato con
le stesse modalità attualmente in vigore;
alla cessazione dell'incarico da
Sindaco, il versamento verrà effettuato con bonifico permanente da parte
del ; CP_1
d. le spese straordinarie così come previste dal protocollo del Tribunale di
Vasto saranno sopportate dai genitori in parti uguali;
e. l'assegno unico familiare verrà riscosso in via esclusiva dalla
Parte_1
f. nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro
2 coniuge;
g. la casa coniugale di comune proprietà è stata già posta in vendita dalle
parti ed il ricavato verrà utilizzato per l'estinzione del mutuo e tutte le
posizioni debitorie di natura condominiale insistenti sull'abitazione;
eventuali residue somme derivanti dalla vendita verranno riscosse dai
proprietari in parti uguali;
h. tutte le questioni patrimoniali e relative al rapporto di coniugio sono
state definite;
i. spese di lite compensate”
Il P.M. ha concluso non opponendosi alla richiesta congiunta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente precisato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta da entrambi i coniugi, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, sono stati prodotti in giudizio, a conferma dei presupposti dell'istanza, i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il matrimonio, nonché la copia del decreto di omologa della separazione consensuale.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
I coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale, nel giudizio
3 di separazione, in data 21/12/2017. Da tale data, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo superiore a sei mesi
(trattandosi di separazione consensuale), durante i quali, per pacifica ammissione delle parti, la separazione si è protratta ininterrottamente e la convivenza non è mai ripresa.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre sei mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto, la proposizione e la continuazione del giudizio di divorzio, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito dinanzi al Presidente del Tribunale,
costituiscono certamente, a parere del collegio giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve essere, nella specie, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi - Parte_1 CP_1
[...]
2. Circa i provvedimenti accessori, occorre evidenziare che, sebbene il giudizio sia stato introdotto con domanda di divorzio giudiziale, nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo, trasfuso in atto depositato il 16/12/2024, per la definizione congiunta delle condizioni del divorzio – con riguardo sia alla prole che alle altre questioni, anche economiche – chiedendone l'accoglimento.
Al riguardo, ritiene il Collegio di poter recepire gli accordi raggiunti dalle
4 parti sugli aspetti, anche economici, del divorzio, non essendo gli stessi contrari né alla legge, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole.
Ne consegue che, quanto agli aspetti patrimoniali, occorre rilevare che i coniugi si sono dati reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
con riferimento agli altri aspetti del divorzio, deve richiamarsi quanto espressamente concordato dai coniugi nell'atto depositato il data 16/12/2024.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
4. Quanto al regime delle spese processuali, considerati gli esiti decisori della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti,
esse vanno integralmente compensate.
5. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Borrello (CH), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
5 nato a [...] il [...]; CP_1
PRESCRIVE che, con decorrenza dalla data della presente sentenza:
a) i figli minorenni sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno con la madre, salvo il diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità e i tempi concordati dai genitori nell'atto depositato in data 16/12/2024;
b) corrisponderà a la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 450,00, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori;
gli importi sono annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT
di riferimento e dovranno essere versati entro i termini e con le modalità
concordate tra le parti;
c) contribuirà, altresì, al pagamento, nella misura del Controparte_1
50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, nei termini e alle condizioni meglio precisate nell'atto depositato in data
16/12/2024;
d) ogni ulteriore aspetto del divorzio resta disciplinato dagli accordi convenzionalmente raggiunti dalle parti con l'atto depositato in data
16/12/2024;
DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borrello (CH) di annotare, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396, la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (parte II, serie A, n. 1,
anno 2007), al momento del suo passaggio in giudicato, nonché di compiere ogni altra incombenza prevista dalla legge;
6 DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 27 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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