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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 30.09.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1961/2021 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
, (c.gf. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Freda ed elettivamente domiciliato in
Avellino, alla via Carlo del Balzo, n. 59 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. indicato: , in persona del liquidatore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Livio Liguori ed Emanuele
LO ed elettivamente domiciliata in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 87
(indirizzi pec indicati: e Email_2
; Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del liquidatore, legale rapp.te p.t. Controparte_2
(C.F. indicato: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
1 DI RR ed elettivamente domiciliata in Montemiletto (AV), alla Piazza Regina
Elena, n. 8 (indirizzo pec indicato: ; Email_4
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t. (P. Iva Controparte_3 indicata: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo P.IVA_3
SI ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Due Principati, n. 161
(indirizzo pec indicato: ; Email_5
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(C.F. e P. IVA: ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Livio Liguori ed Emanuele
LO ed elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele, n. 87
(indirizzi pec indicati: e Email_2
; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.07.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e che, quindi, tra le varie società vi è stata una cessione di azienda con le conseguenze di cui alla citata norma. 2) Per l'effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro del ricorrente è continuato con il cessionario ed il lavoratore ha conservato tutti i diritti che ne derivano. 3) Per l'effetto, dichiarare che le società convenute sono obbligate in solido con quelle con le quali il ricorrente ha intrattenuto il rapporto di lavoro. 4) Dichiarare che il ricorrente ha iniziato a lavorare dal 03-01-2011. 5) Quindi, condannare: a)
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_5 in favore del ricorrente Sig. della somma complessiva di € Parte_1
105.392,49, di cui € 13.234,60 per TFR o, subordinatamente, dell'importo, eventualmente diverso, che dovesse risultare di giustizia anche limitatamente al periodo di durata del rapporto salvo gravame, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. b) La in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
2 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente Sig. , della somma Parte_1 complessiva di € 97.022.55, di cui € 12.282,73 per TFR o, subordinatamente, dell'importo, eventualmente diverso, che dovesse risultare di giustizia anche limitatamente al periodo di durata del rapporto salvo gravame, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. c) La in persona del legale rappresentante CP_4 pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente Sig. della Parte_1 somma complessiva di € 87.343,48, di cui € 10.952,55 per TFR o, subordinatamente, dell'importo, eventualmente diverso, che dovesse risultare di giustizia anche limitatamente al periodo di durata del rapporto salvo gravame, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. d) La , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente Sig.
, della somma complessiva di € 79.458,58, di cui € 9.934,90 per TFR Parte_1
o, subordinatamente, dell'importo, eventualmente diverso, che dovesse risultare di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
” con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno del ricorso, il ricorrente premetteva di aver lavorato presso l'esercizio commerciale sito in Montoro (AV) al Rione Nocelleto, n. 6 come gestore del sito web aziendale, esperto informatico ed impiegato amministrativo, inquadrato nel livello 3° del C.C.N.L. terziario.
Riferiva di aver iniziato a lavorare a far data dal 3.01.2011, ma di essere stato formalmente assunto da con contratto di lavoro a tempo Controparte_6 indeterminato part-time di 20 ore settimanali, solo dal 1.04.2012, evidenziando tuttavia di aver lavorato, di fatto, per non meno di sette ore giornaliere, dal lunedì al sabato, per un totale di 42 ore settimanali.
Di poi, precisato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, né di aver rassegnato le proprie dimissioni, rappresentava di risultare formalmente assunto dapprima alle dipendenze della società dal 6.04.2018 al 30.11.2018; poi CP_4 della società dal 14.12.2018 al 31.08.2019 e, infine, della società Controparte_2 [...] dal 4.10.2019 fino al 8.05.2020, allorquando veniva licenziato per giusta CP_5 causa.
Lamentava la mancata corresponsione del T.F.R., della retribuzione per i mesi di aprile e maggio 2020, della Quattordicesima mensilità e delle differenze retributive spettanti in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato alle dipendenze della convenuta.
3 Riferiva di aver richiesto gli emolumenti spettanti a mezzo pec del 17.11.2020, rimasta priva di riscontro.
In punto di diritto, riteneva l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. deducendo di aver lavorato per tutto il periodo in oggetto senza soluzione di continuità, all'interno degli stessi locali, con le medesime attrezzature e gli stessi colleghi, pur risultando formalmente transitato da una società all'altra.
Precisava, inoltre, di non aver mai ricevuto formale comunicazione di licenziamento, né di aver mai rassegnato le dimissioni, salvo il termine del rapporto nel maggio 2020.
Concludeva rassegnando le conclusioni come sopra riportate e allegando conteggi analitici.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
14.06.2022 si costituiva in giudizio la società
[...]
, in persona del liquidatore, instando Controparte_1 per il rigetto del ricorso.
In particolare, eccepiva la genericità della domanda in riferimento al periodo di lavoro non regolarizzato, nonché il difetto di allegazione quanto alle mansioni superiori.
Evidenziava che l'orario di lavoro era stato progressivamente modificato in base alle esigenze aziendali, come risultante dalle buste paga.
Rilevava l'assenza di deduzioni riguardo alle ferie e ai permessi non goduti sebbene contenuti nei conteggi analitici prodotti.
Riteneva, nel merito, l'infondatezza del ricorso contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente in merito allo svolgimento della prestazione lavorativa, evidenziando che lo stesso era sempre stato addetto a mansioni semplici di segreteria riconducibili al livello
6 del C.C.N.L. “Commercio – Confcommercio”, secondo l'orario contrattualmente previsto e sottolineando di aver sempre corrisposto la giusta retribuzione spettante in base al C.C.N.L. di categoria sulla base del livello di inquadramento attribuito, per le giornate e le ore di lavoro effettivamente svolte.
Rappresentava che il rapporto di lavoro era iniziato a far data dal 10.04.2012 con orario a tempo parziale al 50%, per 20 ore settimanali, incrementato dall'1.02.2014 a 30 ore settimanali e, infine, a 33 ore settimanali a partire dal 1.02.2017 sino al 5.04.2018.
Contestava lo svolgimento del lavoro straordinario, eccependo in merito il difetto di allegazione.
4 Evidenziava che il lavoratore aveva sempre beneficiato di permessi e ferie maturati nel corso del rapporto, nonché degli emolumenti spettanti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Riferiva di aver regolarmente versato il TFR e concludeva contestando i conteggi allegati.
Con memoria difensiva del 14.06.2022 si costituiva altresì la società
[...]
, in persona del liquidatore, eccependo preliminarmente Controparte_2 il difetto di allegazione del ricorso.
Nel merito riteneva l'infondatezza delle avverse pretese, precisando che il rapporto di lavoro si era svolto dal 14.12.2018 al 31.08.2019 e che il ricorrente aveva svolto mansioni di addetto al magazzino di scarsa complessità, riconducibili al livello 4
C.C.N.L. “Commercio-Confcommercio”, osservando un orario a tempo parziale pari a
25 ore settimanali.
Contestava lo svolgimento di lavoro straordinario e la mancata fruizione di ferie e permessi evidenziando di aver sempre corrisposto le retribuzioni risultanti dalle buste paga, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonché il TFR.
Contestava i conteggi allegati e concludeva eccependo la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c. in quanto il lavoratore non era mai transitato alle dipendenze della dalla precedente società datrice di lavoro CP_2 Parte_2
Con memoria difensiva del 14.06.2022 si costituiva in giudizio la società
, in persona del legale rapp.te p.t., eccependo Controparte_3 il difetto di allegazione del ricorso.
Nel merito, riteneva l'infondatezza delle domande articolate dal ricorrente evidenziando che il rapporto di lavoro si era svolto dal 4.10.2019 al 13.05.2020 quando il lavoratore veniva licenziato per giusta causa.
Rappresentava che il ricorrente aveva svolto mansioni di addetto al magazzino di scarsa complessità riconducibili al livello 6 del C.C.N.L Commercio – Confcommercio, osservando un orario a tempo parziale per 25 ore settimanali.
Contestava lo svolgimento di lavoro straordinario nonché il mancato riconoscimento delle ferie e dei permessi, precisando di aver sempre corrisposto al lavoratore tutti gli emolumenti spettanti a titolo di retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità
e TFR, contestando infine i conteggi allegati.
5 Con memoria del 14.06.2022 si costituiva in giudizio la società Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., contestando il difetto di allegazione del ricorso introduttivo e l'infondatezza nel merito della domanda.
Precisava che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni semplici riconducibili al livello di inquadramento ed osservando un orario a tempo parziale di 20 ore settimanali.
Contestava l'espletamento di lavoro straordinario, deducendo di aver sempre garantito la fruizione di ferie, permessi e festività e di aver corrisposto tutte le somme spettanti a titolo di retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR, concludendo contestando espressamente i conteggi allegati.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.9.2022, acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova orale, la causa, all'esito della discussione, sostituita, su congiunta richiesta delle parti (vedasi verbale di udienza del
15.04.2025) dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note depositate dalle parti nel termine all'uopo assegnato (30.09.2025), veniva decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. In primo luogo, il ricorrente ha dedotto lo svolgimento di lavoro nero dal 03.01.2011 al 10.04.2012, alle dipendenze della e ha domandato la Controparte_1 condanna della parte convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
Il ricorrente ha inoltre rivendicato le differenze retributive in relazione al maggior orario di lavoro svolto alle dipendenze delle società convenute, nei rispettivi periodi di assunzione, con applicazione della solidarietà ex art. 2112 c.c..
Ha rivendicato inoltre le differenze retributive per omesso pagamento della quattordicesima mensilità, retribuzioni aprile e maggio 2020 e TFR.
5. In via preliminare va precisato che gli atti della procedura amministrativa tenutasi dinanzi all' , conclusosi con diffida accertativa, nel merito della Controparte_7 controversia rivestono valenza probatoria scarsa, se non del tutto irrilevante, giacché è sempre necessario privilegiare il materiale probatorio formatosi in sede giudiziale, piuttosto che le risultanze di un procedimento amministrativo non retto dalle garanzie del contraddittorio proprie del processo del lavoro.
Non a caso, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza la tesi secondo cui le risultanze degli accertamenti ispettivi formano elementi di prova privilegiata ex art. 6 2700 c.c. nei limiti di quanto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha condotto la procedura, mentre l'attività valutativa in essi contenuta, lungi dal vincolare il giudice, va sempre confrontata con il compendio probatorio giudiziale ed è sempre liberamente apprezzabile dal giudice (Cassazione civile, sez. lav., 22/07/2020, n.
15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”).
Ebbene, la ricostruzione del rapporto di lavoro in controversia, quanto all'attività e all'orario di lavoro reso dal ricorrente e alla maturazione di differenze retributive, non può che trarsi dall'istruttoria espletata nel giudizio, non potendo siffatto accertamento risalire a quanto opinato dagli ispettori del lavoro.
6. Tanto precisato, si osserva che dalla istruttoria documentale è emerso che:
- è stato assunto dalla Parte_1 Controparte_1
CP
a con contratto di lavoro subordinato a far data dal 10.4.2012, inquadrato
[...] nel livello 6 CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei
Servizi con mansioni semplici di segreteria (vedasi contratto di lavoro e Unilav allegati sub 1 in produzione di parte ricorrente);
- la società è stata costituita con atto del 7.5.2011 e iscritta nel registro delle CP_1
Imprese della CC. II. dal 17.5.2011 (vedasi visura camerale della CP_8 [...]
allegata sub 43 in Controparte_1 produzione di parte ricorrente);
- il ricorrente è poi transitato dal 6.4.2018 alle dipendenze di a seguito di Parte_2 contratto di affitto di ramo d'azienda del 16.3.2018 stipulato tra le società e CP_1
continuando a svolgere le mansioni già espletate in precedenza sempre Parte_2 presso il punto vendita sito in Montoro (Av) alla via Nocelleto, circostanza questa
7 pacifica (vedasi pagina 8 della memoria di costituzione di oltre che Parte_2 documentalmente provata dalle visure camerali (vedasi le visure camerali di e CP_1 di ll. sub 40 e sub 43 in produzione di parte ricorrente, nonché il contratto di Pt_2 affitto di ramo d'azienda allegato in produzione di;
Parte_2
- il ricorrente è poi transitato alle dipendenze di unipersonale Controparte_9 con sede in Napoli dal 14.12.2018 al 31.08.2019 e, infine, della con Controparte_5 sede in Pontecagnano Faiano (Sa) dal 04.10.2019 fino al 08-05-2020, allorché è stato licenziato per giusta causa, circostanze queste non contestate e comprovate dall'estratto conto previdenziale (all. sub 2 al ricorso introduttivo), dalla lettera di licenziamento del 30.5.2020 e dalla comunicazione Unilav del 16.6.2020 di cessazione del rapporto di lavoro dal 13.5.2020 (allegati in produzione di parte resistente CP_5
.
[...]
Per tutto il suindicato periodo temporale (10.4.2012-13.5.2020) il ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa presso lo stesso esercizio commerciale sito in Montoro (AV), al Rione Nocelleto n. 6 all'interno degli stessi locali, con le medesime attrezzature e gli stessi colleghi, pur risultando formalmente transitato da una società all'altra, circostanza non contestata (vedasi i cedolini paga del ricorrente emessi dalle singole società convenute nei rispettivi periodi di lavoro svolto da alle Parte_1 dipendenze di ciascuna di esse).
7. A fronte delle descritte risultanze documentali è stato disposto un approfondimento istruttorio (cfr. ordinanza del 23.6.2023).
Queste le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste nato il [...] riferiva quanto segue: “DR:… sono Testimone_1 il cugino di primo grado di . Sul capo a) del ricorso, risponde: Parte_1
“Confermo il capitolo e tanto so perché sono andato svariate volte presso l'esercizio commerciale, altre volte ho telefonato a lui sul cellulare e lui rispondeva di essere a lavoro presso il negozio di biciclette;
ho portato a riparare diverse volte le mie biciclette, e anche quelle di altre persone, e ogni qualvolta che andavo chiedevo ad altri dipendenti di chiamare perché volevo salutarlo, e anche per chiedere Parte_1 informazioni sulle biciclette. A volte passavo davanti al negozio e vedevo la sua auto parcheggiata nello spazio antistante il negozio. DR: nel periodo compreso tra l'anno
2014 e l'anno 2020 sarò andato in negozio circa una quindicina di volte, prevalentemente di pomeriggio, e ho sempre trovato , il quale stava Parte_1 al computer e, credo, procedesse con le vendite online, perché lo sentivo parlare di
8 questo. DR: sul capo b) confermo le circostanze;
tanto posso dire perché in qualche occasione, quando eravamo insieme, riceveva delle telefonate sul cellulare Parte_1 fuori dall'orario di lavoro dove gli veniva chiesto di controllare il sito, oppure informazioni sulla clientela. DR: Sul capitolo C) posso dire che ha iniziato Parte_1
a lavorare il 3 gennaio 2011, e su tale data non posso sbagliarmi perché 3 giorni dopo
è morto nostro nonno. Non conosco formalmente l'orario di lavoro, ma di fatto posso riferire che l'auto di la vedevo tutti i giorni davanti al negozio dal lunedì al Parte_1 sabato;
per andare a lavoro, infatti, io passavo per la strada antistante il negozio.
Sull'orario posso dire che io passavo per quella strada intorno alle 9:30/9:45, e l'auto era già lì e nel pomeriggio intorno alle 17.30/18:00 io passavo sempre per quella strada. DR: Preciso che all'epoca dei fatti lavoravo come cuoco al Ristorante Hotel
La Foresta. Ho lavorato lì fino al 16.12.2012. dal 2012 sono stato disoccupato per un anno e mezzo ma via Nocelleto era per me una strada di passaggio comunque, perché mi recavo dal Tabaccaio più fornito di Montoro. DR: Dal 2013 fino a gennaio 2020 ho lavorato al Ristorante Pizzeria Miseria e Nobiltà di via Mercatello a Montoro e in questo periodo ho portato a riparare almeno dieci volte la bicicletta dei figli della proprietaria del ristorante. Sul capo D) del ricorso dichiaro che: “ ha Parte_1 sempre lavorato nello stesso negozio, con gli stessi colleghi. Con gli stessi orari di lavoro per tutto il periodo in cui ha lavorato, ossia dal 3 gennaio 2011 sino alla prima meta dell'anno 2020, all'incirca, per quello che ricordo. Sul capo E) del ricorso dichiara: “Confermo quanto sopra detto”.
Il teste nato il [...] ha dichiarato: “DR: “Confermo il Testimone_1 capitolo a) del ricorso introduttivo, anche se non posso dire sull'inquadramento formale, ma posso confermare solo quello che faceva. DR: Sul capitolo b) del ricorso posso dire che io, essendo ciclista, ho spesso frequentato il negozio presso cui lavorava il ricorrente;
ciò è avvenuto dall'anno 2011 sino ad oggi. Il ricorrente si occupava di vendite online, di messa a punto delle attrezzature elettroniche inerenti sempre alle biciclette. Nulla so circa i finanziamenti e per quanto concerne la realizzazione del sito e-commerce posso dire che il ricorrente mi ha riferito di averlo realizzato. Sul punto c) risponde: Ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorate a gennaio 2011 e tanto so perché il nonno di che era anche mio zio, è morto nel gennaio Parte_1 dell'epifania di quell'anno. Quando sono andato in negozio, sia di mattina che di pomeriggio, l'ho viso sempre lì in negozio a svolgere attività al computer. Io mi recavo indifferentemente sia di mattina che di pomeriggio in negozio, nei vari giorni
9 della settimana. In base ai miei turni di lavoro, e ho sempre visto lì in Parte_1 negozio. Sul capo D) risponde: “Confermo le circostanze”. Con riferimento alla frequenza con cui mi recavo in negozio posso dire che nel periodo 2016-2017 sono andato anche 2/3 volte a settimana perché mio figlio gareggiava con le biciclette: negli anni precedenti e in quelli successivi con una frequenza in media di una volta al mese, più o meno. Sul capo E) posso dire che ricordo che ha smesso di Parte_1 lavorare nella primavera dell'anno 2020”.
Il teste ha riferito: DR “Conosco il ricorrente perché era mio collega. Testimone_2
Attualmente lavoro alle dipendenze di ER Group. Ho lavorato con il ricorrente dal 2011 al 2020, per la in particolare ho lavorato dal 2011 al 2014 o 2016, CP_1 non ricordo precisamente l'anno. Preciso che nella gestione del negozio si sono avvicendate varie società, ma non ricordo precisamente le date di avvicendamento”.
DR “Il ricorrente svolgeva mansioni semplici di segretario, rispondendo alle mail, alle telefonate, utilizzando il sito del negozio, come facevamo tutti all'interno del negozio, lui nel settore delle biciclette e io nel settore abbigliamento.” DR “Non mi risulta che il ricorrente, al di là delle mansioni precedentemente dette, gestisse anche il sito web aziendale, né che avesse realizzato il sito e-commerce, tant'è che esisteva una società esterna che si occupava di questo a cui noi tutti ci rivolgevamo.” DR “La persona a cui noi tutti ci rivolgevamo di questa società esterna era , di cui Per_1 non ricordo il cognome e non ricordo il nome della società”. DR “Non ricordo con precisione gli orari del ricorrente perché facevamo dei turni, organizzandoci tra noi.
Avevamo un orario flessibile, lavoravamo circa 30 ore a settimana, escluso il sabato
e la domenica. Quasi sempre il mio orario di lavoro coincideva con il suo, sia come inizio che come fine. Preciso che lavoravamo quasi sempre dalle 9 alle 12-13 e il pomeriggio dalle 15-16 fino alle 18. Ricordo che l'orario è sempre stato più o meno questo. Preciso che quando c'era il periodo flessibile gli orari erano questi che ho testé riferito. Preciso che il settore abbigliamento di sabato era chiuso. DR “Il negozio, che si trova a Montoro e tutt'ora aperto e dove tutt'ora lavoro, sebbene sia in congedo per maternità fino a maggio 2024, era chiuso il sabato. Era chiuso anche nel periodo estivo, nel mese di agosto per circa 15 giorni. Preciso al riguardo che ad essere chiuso di sabato era il reparto abbigliamento, il settore biciclette invece era aperto di sabato, ma solo quando vi erano le società ed , mentre il predetto settore, cioè CP_1 Pt_2 il settore biciclette, non era aperto di sabato quando a gestire il negozio erano le società e Preciso che trattasi di negozio per ciclisti che vende tutti CP_2 CP_3
10 gli articoli inerenti allo sport del ciclismo. DR “Per il tutto il periodo in cui io e lo
abbiamo lavorato insieme (2011-2020) la sede è rimasta la stessa, così come Pt_1 le attrezzature e le mansioni svolte, nonostante il cambio societario.” DR “Il pagamento delle retribuzioni avveniva mediante bonifico, anche per il ricorrente.
Tanto so perché ne parlavamo tra di noi.” DR. Null'altro posso riferire.”.
Il teste ha riferito: “A.D.R. Sono il suocero di Testimone_3 Per_2
il quale è sposato con MI IA. A.D.R. A partire
[...] CP_10 dall'anno 2010/2011, io ogni week end andavo a Montoro a trovare MI IA;
CP_10 precisamente, ogni sabato pomeriggio con i miei nipoti presso il negozio di biciclette sito in Montoro dove lavorava e lavora tutt'oggi MI IA . Di solito, andavo CP_10 intorno alle 15:30/16:00 e mi trattenevo fino alle ore 18:00. Quando andavo, vedevo
, nell'ufficio dove stava il computer;
lo vedevo rispondere al telefono Parte_1
e lavorare vicino al computer. Ho visto lo , sicuramente fino a prima del VI- Pt_1
19. DR Null'altro posso riferire.”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto ho CP_10 lavorato per la società e precisamente prima per la dalla CP_1 Pt_2 CP_1 data di apertura, anno 2011, sino a quando è subentrata la e fino a qualche Pt_2 tempo dopo il VI, non so essere più precisa, allorché ho aperto un negozio di biciclette per conto mio, sempre a Montoro che si chiama Controparte_11
Preciso che sono la titolare del negozio dalla fine del 2021 negozio questo che è ubicato fisicamente nella stesse sede del negozio dove in precedenza ho lavorato come dipendente. DR Ho lavorato con il sig. dal 2011 fino al mese di maggio 2020, Pt_1 quando poi lui è andato via. DR Il ricorrente rispondeva al telefono ed alle email.
Non mi risulta che avesse realizzato il sito e-commerce né che gestisse i rapporti con
i fornitori. DR Nel primo periodo, il ricorrente lavorava solo di mattina, dalle 09:00 alle 12:00; anch'io inizialmente avevo un part-time e, quindi, tanto so perché facevo lo stesso orario di lavoro. Quando subentrò la io iniziai a lavorare anche al Pt_2 pomeriggio per un totale di otto ore al giorno mentre il ricorrente continuò a venire la mattina, sebbene un'ora in più, per cui dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio veniva, solo il sabato, per un'oretta, alle volte alle 15:30, alle volte alle 16:30, l'orario era più o meno flessibile. Il sabato era dedicato alla manutenzione delle biciclette, il ricorrente faceva le stesse cose che faceva durante il resto della settimana, ossia rispondeva al telefono e alle email. DR Per quello che so io, il sito per l'e-commerce del negozio era stato realizzato da una società esterna;
per quanto mi risulta, se
11 c'erano problemi di funzionamento con il sito, ci rivolgevamo, compreso il ricorrente, al sig. il quale ci diceva cosa fare. DR Null'altro posso riferire.”. Persona_3
La teste ha dichiarato: “DR “Sono la sorella del ricorrente. Ho Testimone_4 lavorato per da maggio 2010 fino a gennaio 2011, quando poi è subentrato CP_1 mio fratello. ” DR “Ricordo che avevo vinto una borsa di studio per andare al consolato in Marocco e il Sig. ER, che ho sempre ritenuto essere il titolare di
mi chiese se conoscevo qualcuno che potesse sostituirmi e, in particolare, che CP_1 potesse occuparsi del sito web.”. DR “non ho contenziosi con né ne ho mai CP_1 avuti.” DR “mio fratello ha iniziato a lavorare alle dipendenze di dal gennaio CP_1
2011 fino ad aprile 2020. So che aveva un contratto, ma non ne conosco i dettagli.”.
DR “ricordo che con mio fratello ci sentivamo telefonicamente perché io gli spiegavo
i passaggi e le procedure in relazione all'attività presso la con particolare CP_1 riferimento al sito web. DR “preciso che gli spiegavo qual era l'attività da compiersi sul sito web con riguardo all'attività di marketing, che era l'attività di cui mi ero occupata anch'io in precedenza in mentre le mie spiegazioni non CP_1 riguardavano l'ulteriore attività di cui doveva occuparsi mio fratello in relazione al medesimo sito web, che era di natura più tecnica, legata al funzionamento e all'aggiornamento del sito.”. DR “mio fratello si occupava anche dell'attività quale mio sostituto: gestione dei clienti e problematiche legate agli acquisti sul sito web.”.
DR “so che mio fratello lavorava full time dalle 9:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato.
Tanto so perché era l'orario osservato anche da me e perché quando tornavo a casa durante le ferie lo accompagnavo e lo andavo a riprendere a lavoro.”. DR “il luogo di lavoro dove accompagnavo mio fratello era sito in Caliano, che è una frazione di
Montoro; se non ricordo male, alla via Nocelleto, di cui non ricordo il numero.”. DR
“mio fratello, come anche me, si occupava anche della ricezione di messaggi telefonici ed accesso alla posta elettronica, sempre per gestire quelle attività di cui ho detto in precedenza.”. DR “il sito di è stato realizzato da mio fratello.”. DR “prima CP_1 che mio fratello realizzasse il sito, esisteva un sito che non era un vero e proprio sito, ma piuttosto una pagina web. Al riguardo, voglio precisare che un sito web è composto da una parte visibile all'utente e una parte invisibile all'utente, operando sulla quale si consente all'utente una migliore fruibilità del sito. Mio fratello si è occupato di quest'ultima parte che era quella deficitaria presso e proprio per CP_1 questo motivo presentai mio fratello a Tanto so perché mi sono Persona_2 sempre confrontata con mio fratello su questi temi poiché svolgiamo lo stesso
12 lavoro.”. DR “non ho mai sentito parlare di una società denominata “Planete Sarl””
DR “non conosco né ne ho mai sentito parlare.” DR “mio fratello Controparte_12 ha svolto sempre lo stesso orario di lavoro. Non mi risulta che ci fosse flessibilità di orari e di turni.”. DR “mio fratello, nel corso del rapporto di lavoro, non è quasi mai andato in ferie. Mi risulta che solo un anno – ma non ricordo quale, forse prima del
VI - è andato in ferie, quando la ha chiuso nel mese di agosto.”. DR CP_1
“preciso che io ero una stagista senza contratto presso la e venivo pagata in
CP_1 contanti. Mio fratello veniva pagato inizialmente in contanti e poi tramite bonifico dalla Tanto so perché me lo riferiva mio fratello, lamentandosi con me
CP_1 perché lavorava full time, ma l'importo delle retribuzioni non corrispondeva al numero delle ore effettivamente lavorate.”. Su istanza dell'avv. Rossano viene posta al teste la seguente domanda: “ricorda se suo fratello si occupava anche della gestione delle pratiche dei finanziamenti in favore di e dei rapporti e delle
CP_1 problematiche con i fornitori della stessa?” Il teste risponde: “Su questo punto posso dire che mio fratello si occupava delle pratiche dei finanziamenti ai clienti di
CP_1
e dei rapporti con i fornitori in relazione alla gestione dei prodotti in garanzia.”. DR
“non ricordo il nome della società che finanziava i clienti di Forse CP_1
Findomestic, ma non ricordo con precisione. DR “so che mio fratello ha sottoscritto un contratto di lavoro con ma non ne conosco i dettagli. Io invece non ho CP_1 sottoscritto nessun contratto. Io lavoravo dal lunedì al sabato, ad eccezione del giovedì che mantenevo libero per seguire un corso, dalle 9:00 alle 19:00. Mio fratello lavorava dal lunedì al sabato e anche il giovedì, con lo stesso orario, svolgendo le medesime attività delle quali mi ero occupata anch'io e svolgendo, in più rispetto all'attività da me prestata alle dipendenze di anche delle ulteriori attività, di CP_1 cui ho detto sopra”.
8. Orbene, in base alle prove raggiunte nel corso del giudizio, la domanda avente ad oggetto le differenze retributive per il lavoro asseritamente svolto “al nero” alle dipendenze di , va rigettata, non potendo il rapporto di Controparte_1 lavoro alle dipendenze della predetta società essere fatto retroagire ad un momento antecedente alla data di costituzione della medesima società.
Si deve dunque escludere che il datore di lavoro del ricorrente potesse essere un soggetto non ancora giuridicamente esistente alla data del 3.1.2011, dovendosi dare sul punto preminenza alle risultanze documentali, che attestano la costituzione del rapporto di lavoro di alle dipendenze di a far data dal Parte_1 CP_1
13 10.4.2012 piuttosto che alle risultanze della prova orale, che contrastano con l'evidenza documentale e non consentono di stabilire chi fosse il datore di lavoro di
[...]
in relazione al rapporto lavorativo a decorrere dal 3.1.2011. Parte_1
9. Occorre, poi, vagliare la fondatezza della domanda diretta ad ottenere l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa con orario a tempo pieno per 42 ore settimanali rispetto a quello pattuito con (part time orizzontale per CP_1
20 ore settimanali) e a quello riportato nelle buste paga.
In particolare, il ricorrente ha allegato di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 09,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,15.
La ha contestato la ricostruzione avversaria asserendo che: il ricorrente è stato CP_1 assunto con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro part-time al 50%, pari a 20 ore settimanali;
l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era articolato dalle ore 09:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00
e dalle ore 16:00 alle ore 18:00; l'orario predetto è stato poi aumentato a partire dall'01.02.2014, in ragione dell'incremento dell'attività commerciale, a 30 ore settimanali, con rimodulazione dei turni di servizio secondo il seguente schema: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00, dal lunedì al sabato;
a partire dall'01.02.2017 e sino al 05.04.2018, l'orario di lavoro di lavoro del ricorrente veniva aumentato a 33 ore settimanali, sulla base dei seguenti turni di servizio: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30, dal lunedì al sabato, in considerazione dell'incremento dell'attività di e-commerce.
La società ha allegato che il ricorrente osservava un orario a tempo parziale Parte_2 al 62,50%, per 20 ore settimanali, distribuito su cinque giorni, dalle ore 09:00 alle ore
13:00, dal lunedì al venerdì.
Le società e anno allegato che il ricorrente osservava un orario di lavoro CP_2 CP_3 pari a 25 ore settimanali: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle e dalle ore 15:00 alle ore
16:00, dal lunedì al venerdì e che in base alle esigenze aziendali, in maniera del tutto occasionale e sempre previo preavviso, i turni di servizio del ricorrente, così come quelli degli altri dipendenti, potevano subire una variazione della distribuzione nell'arco della giornata lavorativa, sempre nel rispetto della durata del singolo turno.
Orbene, raffrontando le risultanze documentali con le deposizioni testimoniali raccolte, non è emersa la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa secondo il monte e l'articolazione oraria indicate in ricorso.
14 La domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'osservanza di un orario di lavoro full time si rivela, come detto, infondata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
In particolare, il teste nato il [...], cugino di primo grado del Testimone_1 ricorrente ha reso dichiarazioni oltremodo generiche, affermando di non conoscere
“formalmente l'orario di lavoro” osservato dal ricorrente, riferendo altresì di essersi recato nel negozio, “nel periodo compreso tra l'anno 2014 e l'anno 2020, circa una quindicina di volte, prevalentemente di pomeriggio” e di aver visto “l'auto di
la vedevo tutti i giorni davanti al negozio dal lunedì al sabato”. Parte_1
Sul punto, deve precisarsi che, pur volendo suffragare la veridicità di quanto dichiarato dal teste in questione, l'assenza di continuità e l'occasionalità della presenza del teste stesso sul luogo di lavoro impediscono di ritenere raggiunta la prova, nei termini di necessaria rigorosità, di un assiduo e non sporadico espletamento della prestazione nell'orario indicato in ricorso.
È del tutto evidente poi che la circostanza che l'autovettura del ricorrente fosse parcheggiata davanti al negozio, non consente di inferire lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa all'interno dello stesso, vieppiù che trattasi di dichiarazioni rese da un soggetto, come sopra detto, mero avventore occasionale dell'esercizio commerciale.
Di analogo valore probatorio sono le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 nato il [...], pure cugino del ricorrente (“…il nonno di anche mio Persona_4 zio…”), il quale ha riferito di essersi recato spesso nel negozio e di aver incontrato la ricorrente indifferentemente la mattina o il pomeriggio (“… nel periodo 2016-2017 sono andato anche 2/3 volte a settimana perché mio figlio gareggiava con le biciclette: negli anni precedenti e in quelli successivi con una frequenza in media di una volta al mese, più o meno”), senza tuttavia nemmeno precisare quante volte né in quali orari si è recato nel negozio sia la mattina che il pomeriggio.
In ogni caso, le circostanze riferite dal suddetto teste non appaiono incompatibili con gli orari di lavoro indicati dalle convenute, poiché il ricorrente, fino al gennaio 2014, lavorava anche il sabato pomeriggio e dal febbraio 2014 anche nel pomeriggio dal lunedì al sabato.
Nemmeno le dichiarazioni testimoniali rese dalla sorella del ricorrente sono idonee a suffragare la tesi attorea, risultando la credibilità della teste inficiata da Testimone_4 una insanabile contraddizione, laddove la stessa in un primo momento ha riferito di
15 avere presentato il proprio fratello al sig. ER (legale rappresentante e liquidatore di in base alla visura camerale in atti) per farsi sostituire, avendo ella vinto una CP_1 borsa di studio all'estero (“Ricordo che avevo vinto una borsa di studio per andare al consolato in Marocco e il Sig. ER, che ho sempre ritenuto essere il titolare di
mi chiese se conoscevo qualcuno che potesse sostituirmi e, in particolare, che CP_1 potesse occuparsi del sito web) e successivamente di avere presentato il proprio fratello al sig. ER al solo fine di indicare un soggetto con competenze tecniche adeguate a curare il sito web nella parte deficitaria relativa alla fruibilità del sito da parte degli utenti (“Mio fratello si è occupato di quest'ultima parte che era quella deficitaria presso e proprio per questo motivo presentai mio fratello a CP_1
Tanto so perché mi sono sempre confrontata con mio fratello su Persona_2 questi temi poiché svolgiamo lo stesso lavoro”).
Inoltre, tutte le circostanze riferite dalla teste in questione devono ritenersi de relato ex parte actoris in quanto la stessa, per sua espressa ammissione, nel periodo per cui causa si è recata in Marocco, essendo risultata vincitrice di una borsa di studio, sicché, in difetto di ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità, le dichiarazioni in discorso hanno un valore probatorio sostanzialmente nullo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013).
In ogni caso, tutti i testi addotti da parte ricorrente hanno reso dichiarazioni per lo più ancorate a fatti episodici, il che non consente di affermare, con la necessaria certezza, che abbia sempre e costantemente osservato un orario di lavoro Parte_1 pieno, articolato su 42 ore settimanali, in luogo dell'orario di lavoro dichiarato dal datore.
I testi si sono limitati a riferire genericamente di aver visto qualche volta il ricorrente lavorare durante determinati orari, e non già per gli interi archi temporali indicati in ricorso.
A monte, le dichiarazioni in esame non sono tali da dimostrare che il ricorrente abbia effettivamente lavorato durante tutti i giorni della settimana negli orari da esso allegati, vieppiù che i testi escussi hanno riferito di un orario flessibile.
Anche la circostanza, riferita dalla teste , secondo cui avrebbe accompagnato al Pt_1 lavoro il ricorrente e l'avrebbe poi riaccompagnato a casa fine turno durante il periodo in cui la teste tornava a casa per le ferie, non costituisce un dato fattuale idoneo a dimostrare incontrovertibilmente che il ricorrente in quei frangenti, in cui veniva accompagnato o lasciava il negozio, svolgesse effettivamente la prestazione lavorativa
16 per l'intero orario rivendicato, anche perché la prova così formatasi non risulta univoca, nel senso che essa non consente di dimostrare, con la necessaria precisione,
l'inizio e la fine della giornata lavorativa, e ciò nemmeno in maniera approssimativa ovvero attraverso la ravvisabilità di una media settimanale oraria.
In ogni caso, nessuno dei testimoni escussi ha riferito di aver osservato il ricorrente al lavoro in maniera costante, per tutti i giorni della settimana indicati in ricorso e negli orari ivi descritti.
Nel dettaglio, nessuno dei testi è stato in grado di riferire con certezza una precisa indicazione dei giorni lavorati e dei turni rispettati a ciò non giovando nemmeno le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, che, sebbene maggiormente convergenti tra loro, non possono essere interpretate in senso favorevole all'attore, in quanto non consentono di ritenere raggiunta una prova convincente e certa sull'orario di lavoro osservato dal ricorrente.
Sul punto la teste , addetta al reparto abbigliamento del negozio, ha riferito un Tes_2 orario flessibile dal lunedì al venerdì articolato dalle 9 alle 12-13 e il pomeriggio dalle
15-16 fino alle 18, monte orario di 30 ore settimanali che coincide con quello allegato dal datore di lavoro dal 1.2.2014, sicché, non avendo la teste saputo riferire in CP_1 maniera sufficientemente specifica sull'orario di lavoro in relazione ai diversi periodi di lavoro alle dipendenze delle convenute (“Non ricordo con precisione gli orari del ricorrente perché facevamo dei turni, organizzandoci tra noi”), non può ritenersi dimostrato l'orario dedotto in ricorso.
A ciò si aggiunga che la teste ha dichiarato che il reparto biciclette cui era Tes_2
Co addetto il ricorrente rimaneva chiuso di sabato nel periodo di gestione delle società
e smentendo le allegazioni di segno contrario contenute sul punto nel ricorso CP_3 introduttivo.
Nemmeno le dichiarazioni dei testi e CP_10 Testimone_3 rispettivamente suocero e nuora del sig. ER, consentono di accertare con esito positivo le asserzioni attoree.
All'esito dell'attività istruttoria, gli elementi raccolti vanno reputati inadeguati a soddisfare il predetto rigoroso onere probatorio.
Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova, la domanda relativa alle differenze retributive per il maggior orario di lavoro asseritamente osservato dal lavoratore non può trovare accoglimento, gravando sul creditore ex art. 2697 c.c., il rischio di eventuali deficienze di allegazione o prova.
17 10. Non essendo stata formulata in ricorso la domanda al superiore inquadramento, le uniche domande che possono essere accolte sono quelle relative all'omesso pagamento della quattordicesima mensilità, alle retribuzioni di aprile e maggio 2020 e al pagamento del TFR.
11. Con riguardo, dunque, alle altre pretese economiche relative alla omessa corresponsione della quattordicesima mensilità, TFR e retribuzioni di aprile e maggio
2020 va osservato quanto segue.
12. La domanda in esame postula in primis l'accertamento della sussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c. tra le società convenute.
L'art. 2112 cod. civ. stabilisce che in caso di trasferimento d'azienda il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
La norma è evidentemente posta a tutela dei lavoratori i quali, non solo proseguono il proprio rapporto di lavoro con il cessionario (commi 1 e 4, art. 2112 cod. civ.) con lo stesso trattamento economico e giuridico (comma 2, art. 2112 cod. civ.), ma sono anche garantiti dal regime di solidarietà per tutti i crediti maturati alle dipendenze del cedente.
La scelta legislativa di porre a carico del cessionario l'obbligazione solidale in parola si giustifica per il fatto che attraverso il trasferimento il cessionario subentra al cedente nella «titolarità di un'attività economica organizzata» (così il comma 5, art. 2112 cod. civ.) di cui il lavoro è uno dei fattori costituitivi.
In punto di onere probatorio, spetta a chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (cfr. Cass.
11247/2016).
Ebbene, sul punto deve rilevarsi che nessuna delle convenute ha contestato che il ricorrente ha sempre lavorato, senza soluzione di continuità, nello stesso esercizio commerciale svolgendo sempre le stesse mansioni e utilizzando le medesime attrezzature sin dall'inizio, con gli stessi Colleghi di lavoro.
Né alcuna delle società convenute ha prodotto un licenziamento intimato per iscritto al Sig. , né dimissioni rassegnate dal medesimo. Pt_1
Sul punto, vale evidenziare che le dichiarazioni testimoniali raccolte hanno confermato in maniera univoca la successione nella titolarità dell'azienda tra le varie società convenute dimostrando lo svolgimento dell'attività lavorativa senza soluzione di
18 continuità, all'interno degli stessi locali, con le medesime attrezzature e gli stessi colleghi, pur risultando il ricorrente formalmente transitato da una società all'altra.
Pertanto devono ritenersi provate, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., le dette circostanze.
Al riguardo, va in ogni caso precisato che non è rilevante il titolo che dà origine alla vicenda circolatoria, che può consistere anche nell'affitto di azienda o di ramo di azienda, ma la sostanza della stessa, cioè il fatto che comporti una successione nella titolarità e nell'esercizio dell'azienda o del ramo di azienda.
Deve quindi affermarsi, l'applicabilità al caso di specie del regime di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c..
13. Ciò detto, si osserva che nei giudizi volti all'accertamento di crediti retributivi grava sul lavoratore l'onere di provare il titolo della pretesa e allegare l'inadempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, mentre grava su quest'ultimo dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso.
Ciò costituisce espressione del generale criterio di riparto degli oneri di allegazione e prova in materia d'inadempimento (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha lamentato di non avere mai ricevuto la quattordicesima mensilità, il TFR e le retribuzioni di aprile e maggio 2020.
Per come si evince dall'interpretazione complessiva del ricorso, infatti, le somme complessivamente richieste riguardano anche tali emolumenti.
14. Quanto alla quattordicesima mensilità le parti resistenti non ne hanno contestato l'esistenza del titolo e la spettanza, del resto prevista dal C.C.N.L. pacificamente applicabile al rapporto.
Spetta pertanto al ricorrente a titolo di quattordicesima mensilità, la somma complessiva, determinata sulla scorta dell'inquadramento formale del lavoratore, di €
7.272,78, di cui euro 4.726,00, per il periodo dal 10.4.2012 al 5.4.2018, a carico solidale di , Controparte_1 [...]
euro 907,66 per il periodo dal 6.4.2018 al 30.11.2018, a carico solidale di CP_4 [...] ed;
euro 1.639,14 per il periodo dal 1.12.2018 al CP_4 Controparte_2
13.5.2020, a carico solidale di e Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
19 15. Quanto alle retribuzioni relative al mese di aprile e maggio 2020, deve rilevarsi l'assenza nella documentazione in atti della prova del pagamento delle relative spettanze.
Dall'esame delle buste paga affoliate dalle società resistenti non emerge, infatti né il pagamento delle retribuzioni per le mensilità in oggetto.
Ne deriva il diritto del ricorrente alle somme spettanti a titolo di retribuzione per le mensilità di aprile e maggio 2020, pari alla somma complessiva di euro 1.462,00,
(euromillequattrocentosessantadue/00), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, determinata sulla scorta del CCNL pacificamente applicabile, non potendo tenersi conto dei conteggi di parte ricorrente, elaborati in base ad un livello non formalmente attribuito al lavoratore e peraltro pure comprensivi di emolumenti (ferie e permessi non goduti), sui quali difetta qualsivoglia allegazione in ricorso.
Al pagamento di detta somma a titolo di retribuzione per le mensilità di aprile e maggio
2020, sono obbligate in solido, per quanto sopra detto, le società Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
16. In riferimento poi al pagamento delle differenze spettanti a titolo di T.F.R., essendo pacifica, oltre che documentale, la cessazione del rapporto in data 13.05.2020 e non essendovi prova del pagamento da parte delle società resistenti, dette società vanno condannate, in solido tra loro, attesa la natura di retribuzione differita del TFR, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 11.554,00
(euroundicimilacinquecentocinquantaquattro/00) a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, determinata sulla scorta delle buste paga prodotte in atti,.
Va rigettata ogni altra domanda proposta dal lavoratore.
17. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso e la conseguente soccombenza parziale, in quanto situazione analoga alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812;
Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: Cassazione civile, sez. I,
11/06/2021, n. 16563; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n. 7961; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: Cassazione civile, sez. II, 24724/2019), costituisce grave ed eccezionale ragione che impone la compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
20
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da
[...]
il 27.07.2021 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza deduzione ed Parte_1 eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Condanna Controparte_1
, e
[...] Controparte_4 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento, in favore di , della somma complessiva di euro Parte_1
€ 7.272,78 (eurosettemiladuecentosettantadue/78) a titolo di quattordicesima mensilità oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, di cui euro 4.726,00, per il periodo dal 10.4.2012 al 5.4.2018; euro
907,66 per il periodo dal 6.4.2018 al 30.11.2018; euro 1.639,14 per il periodo dal
1.12.2018 al 13.5.2020;
2) Condanna e Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro al pagamento in
[...] favore di dell'importo di euro 1.462,00, Parte_1
(euromillequattrocentosessantadue/00), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive per le mensilità di aprile e maggio 2020;
3) condanna Controparte_1
, e
[...] Controparte_4 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento del T.F.R. per il periodo di lavoro dal 10.04.2012 al 13.05.2020 e, per l'effetto, in solido le società convenute al pagamento della somma complessiva di euro 11.554,00,
(euroundicimilacinquecentocinquantaquattro/00) oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
4) Rigetta nel resto il ricorso;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 01.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 30.09.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1961/2021 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
, (c.gf. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Freda ed elettivamente domiciliato in
Avellino, alla via Carlo del Balzo, n. 59 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. indicato: , in persona del liquidatore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Livio Liguori ed Emanuele
LO ed elettivamente domiciliata in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 87
(indirizzi pec indicati: e Email_2
; Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del liquidatore, legale rapp.te p.t. Controparte_2
(C.F. indicato: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
1 DI RR ed elettivamente domiciliata in Montemiletto (AV), alla Piazza Regina
Elena, n. 8 (indirizzo pec indicato: ; Email_4
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t. (P. Iva Controparte_3 indicata: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo P.IVA_3
SI ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Due Principati, n. 161
(indirizzo pec indicato: ; Email_5
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(C.F. e P. IVA: ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Livio Liguori ed Emanuele
LO ed elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele, n. 87
(indirizzi pec indicati: e Email_2
; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.07.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e che, quindi, tra le varie società vi è stata una cessione di azienda con le conseguenze di cui alla citata norma. 2) Per l'effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro del ricorrente è continuato con il cessionario ed il lavoratore ha conservato tutti i diritti che ne derivano. 3) Per l'effetto, dichiarare che le società convenute sono obbligate in solido con quelle con le quali il ricorrente ha intrattenuto il rapporto di lavoro. 4) Dichiarare che il ricorrente ha iniziato a lavorare dal 03-01-2011. 5) Quindi, condannare: a)
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_5 in favore del ricorrente Sig. della somma complessiva di € Parte_1
105.392,49, di cui € 13.234,60 per TFR o, subordinatamente, dell'importo, eventualmente diverso, che dovesse risultare di giustizia anche limitatamente al periodo di durata del rapporto salvo gravame, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. b) La in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
2 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente Sig. , della somma Parte_1 complessiva di € 97.022.55, di cui € 12.282,73 per TFR o, subordinatamente, dell'importo, eventualmente diverso, che dovesse risultare di giustizia anche limitatamente al periodo di durata del rapporto salvo gravame, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. c) La in persona del legale rappresentante CP_4 pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente Sig. della Parte_1 somma complessiva di € 87.343,48, di cui € 10.952,55 per TFR o, subordinatamente, dell'importo, eventualmente diverso, che dovesse risultare di giustizia anche limitatamente al periodo di durata del rapporto salvo gravame, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. d) La , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente Sig.
, della somma complessiva di € 79.458,58, di cui € 9.934,90 per TFR Parte_1
o, subordinatamente, dell'importo, eventualmente diverso, che dovesse risultare di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
” con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno del ricorso, il ricorrente premetteva di aver lavorato presso l'esercizio commerciale sito in Montoro (AV) al Rione Nocelleto, n. 6 come gestore del sito web aziendale, esperto informatico ed impiegato amministrativo, inquadrato nel livello 3° del C.C.N.L. terziario.
Riferiva di aver iniziato a lavorare a far data dal 3.01.2011, ma di essere stato formalmente assunto da con contratto di lavoro a tempo Controparte_6 indeterminato part-time di 20 ore settimanali, solo dal 1.04.2012, evidenziando tuttavia di aver lavorato, di fatto, per non meno di sette ore giornaliere, dal lunedì al sabato, per un totale di 42 ore settimanali.
Di poi, precisato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, né di aver rassegnato le proprie dimissioni, rappresentava di risultare formalmente assunto dapprima alle dipendenze della società dal 6.04.2018 al 30.11.2018; poi CP_4 della società dal 14.12.2018 al 31.08.2019 e, infine, della società Controparte_2 [...] dal 4.10.2019 fino al 8.05.2020, allorquando veniva licenziato per giusta CP_5 causa.
Lamentava la mancata corresponsione del T.F.R., della retribuzione per i mesi di aprile e maggio 2020, della Quattordicesima mensilità e delle differenze retributive spettanti in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato alle dipendenze della convenuta.
3 Riferiva di aver richiesto gli emolumenti spettanti a mezzo pec del 17.11.2020, rimasta priva di riscontro.
In punto di diritto, riteneva l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. deducendo di aver lavorato per tutto il periodo in oggetto senza soluzione di continuità, all'interno degli stessi locali, con le medesime attrezzature e gli stessi colleghi, pur risultando formalmente transitato da una società all'altra.
Precisava, inoltre, di non aver mai ricevuto formale comunicazione di licenziamento, né di aver mai rassegnato le dimissioni, salvo il termine del rapporto nel maggio 2020.
Concludeva rassegnando le conclusioni come sopra riportate e allegando conteggi analitici.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
14.06.2022 si costituiva in giudizio la società
[...]
, in persona del liquidatore, instando Controparte_1 per il rigetto del ricorso.
In particolare, eccepiva la genericità della domanda in riferimento al periodo di lavoro non regolarizzato, nonché il difetto di allegazione quanto alle mansioni superiori.
Evidenziava che l'orario di lavoro era stato progressivamente modificato in base alle esigenze aziendali, come risultante dalle buste paga.
Rilevava l'assenza di deduzioni riguardo alle ferie e ai permessi non goduti sebbene contenuti nei conteggi analitici prodotti.
Riteneva, nel merito, l'infondatezza del ricorso contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente in merito allo svolgimento della prestazione lavorativa, evidenziando che lo stesso era sempre stato addetto a mansioni semplici di segreteria riconducibili al livello
6 del C.C.N.L. “Commercio – Confcommercio”, secondo l'orario contrattualmente previsto e sottolineando di aver sempre corrisposto la giusta retribuzione spettante in base al C.C.N.L. di categoria sulla base del livello di inquadramento attribuito, per le giornate e le ore di lavoro effettivamente svolte.
Rappresentava che il rapporto di lavoro era iniziato a far data dal 10.04.2012 con orario a tempo parziale al 50%, per 20 ore settimanali, incrementato dall'1.02.2014 a 30 ore settimanali e, infine, a 33 ore settimanali a partire dal 1.02.2017 sino al 5.04.2018.
Contestava lo svolgimento del lavoro straordinario, eccependo in merito il difetto di allegazione.
4 Evidenziava che il lavoratore aveva sempre beneficiato di permessi e ferie maturati nel corso del rapporto, nonché degli emolumenti spettanti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Riferiva di aver regolarmente versato il TFR e concludeva contestando i conteggi allegati.
Con memoria difensiva del 14.06.2022 si costituiva altresì la società
[...]
, in persona del liquidatore, eccependo preliminarmente Controparte_2 il difetto di allegazione del ricorso.
Nel merito riteneva l'infondatezza delle avverse pretese, precisando che il rapporto di lavoro si era svolto dal 14.12.2018 al 31.08.2019 e che il ricorrente aveva svolto mansioni di addetto al magazzino di scarsa complessità, riconducibili al livello 4
C.C.N.L. “Commercio-Confcommercio”, osservando un orario a tempo parziale pari a
25 ore settimanali.
Contestava lo svolgimento di lavoro straordinario e la mancata fruizione di ferie e permessi evidenziando di aver sempre corrisposto le retribuzioni risultanti dalle buste paga, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonché il TFR.
Contestava i conteggi allegati e concludeva eccependo la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c. in quanto il lavoratore non era mai transitato alle dipendenze della dalla precedente società datrice di lavoro CP_2 Parte_2
Con memoria difensiva del 14.06.2022 si costituiva in giudizio la società
, in persona del legale rapp.te p.t., eccependo Controparte_3 il difetto di allegazione del ricorso.
Nel merito, riteneva l'infondatezza delle domande articolate dal ricorrente evidenziando che il rapporto di lavoro si era svolto dal 4.10.2019 al 13.05.2020 quando il lavoratore veniva licenziato per giusta causa.
Rappresentava che il ricorrente aveva svolto mansioni di addetto al magazzino di scarsa complessità riconducibili al livello 6 del C.C.N.L Commercio – Confcommercio, osservando un orario a tempo parziale per 25 ore settimanali.
Contestava lo svolgimento di lavoro straordinario nonché il mancato riconoscimento delle ferie e dei permessi, precisando di aver sempre corrisposto al lavoratore tutti gli emolumenti spettanti a titolo di retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità
e TFR, contestando infine i conteggi allegati.
5 Con memoria del 14.06.2022 si costituiva in giudizio la società Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., contestando il difetto di allegazione del ricorso introduttivo e l'infondatezza nel merito della domanda.
Precisava che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni semplici riconducibili al livello di inquadramento ed osservando un orario a tempo parziale di 20 ore settimanali.
Contestava l'espletamento di lavoro straordinario, deducendo di aver sempre garantito la fruizione di ferie, permessi e festività e di aver corrisposto tutte le somme spettanti a titolo di retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR, concludendo contestando espressamente i conteggi allegati.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.9.2022, acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova orale, la causa, all'esito della discussione, sostituita, su congiunta richiesta delle parti (vedasi verbale di udienza del
15.04.2025) dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note depositate dalle parti nel termine all'uopo assegnato (30.09.2025), veniva decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. In primo luogo, il ricorrente ha dedotto lo svolgimento di lavoro nero dal 03.01.2011 al 10.04.2012, alle dipendenze della e ha domandato la Controparte_1 condanna della parte convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
Il ricorrente ha inoltre rivendicato le differenze retributive in relazione al maggior orario di lavoro svolto alle dipendenze delle società convenute, nei rispettivi periodi di assunzione, con applicazione della solidarietà ex art. 2112 c.c..
Ha rivendicato inoltre le differenze retributive per omesso pagamento della quattordicesima mensilità, retribuzioni aprile e maggio 2020 e TFR.
5. In via preliminare va precisato che gli atti della procedura amministrativa tenutasi dinanzi all' , conclusosi con diffida accertativa, nel merito della Controparte_7 controversia rivestono valenza probatoria scarsa, se non del tutto irrilevante, giacché è sempre necessario privilegiare il materiale probatorio formatosi in sede giudiziale, piuttosto che le risultanze di un procedimento amministrativo non retto dalle garanzie del contraddittorio proprie del processo del lavoro.
Non a caso, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza la tesi secondo cui le risultanze degli accertamenti ispettivi formano elementi di prova privilegiata ex art. 6 2700 c.c. nei limiti di quanto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha condotto la procedura, mentre l'attività valutativa in essi contenuta, lungi dal vincolare il giudice, va sempre confrontata con il compendio probatorio giudiziale ed è sempre liberamente apprezzabile dal giudice (Cassazione civile, sez. lav., 22/07/2020, n.
15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”).
Ebbene, la ricostruzione del rapporto di lavoro in controversia, quanto all'attività e all'orario di lavoro reso dal ricorrente e alla maturazione di differenze retributive, non può che trarsi dall'istruttoria espletata nel giudizio, non potendo siffatto accertamento risalire a quanto opinato dagli ispettori del lavoro.
6. Tanto precisato, si osserva che dalla istruttoria documentale è emerso che:
- è stato assunto dalla Parte_1 Controparte_1
CP
a con contratto di lavoro subordinato a far data dal 10.4.2012, inquadrato
[...] nel livello 6 CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei
Servizi con mansioni semplici di segreteria (vedasi contratto di lavoro e Unilav allegati sub 1 in produzione di parte ricorrente);
- la società è stata costituita con atto del 7.5.2011 e iscritta nel registro delle CP_1
Imprese della CC. II. dal 17.5.2011 (vedasi visura camerale della CP_8 [...]
allegata sub 43 in Controparte_1 produzione di parte ricorrente);
- il ricorrente è poi transitato dal 6.4.2018 alle dipendenze di a seguito di Parte_2 contratto di affitto di ramo d'azienda del 16.3.2018 stipulato tra le società e CP_1
continuando a svolgere le mansioni già espletate in precedenza sempre Parte_2 presso il punto vendita sito in Montoro (Av) alla via Nocelleto, circostanza questa
7 pacifica (vedasi pagina 8 della memoria di costituzione di oltre che Parte_2 documentalmente provata dalle visure camerali (vedasi le visure camerali di e CP_1 di ll. sub 40 e sub 43 in produzione di parte ricorrente, nonché il contratto di Pt_2 affitto di ramo d'azienda allegato in produzione di;
Parte_2
- il ricorrente è poi transitato alle dipendenze di unipersonale Controparte_9 con sede in Napoli dal 14.12.2018 al 31.08.2019 e, infine, della con Controparte_5 sede in Pontecagnano Faiano (Sa) dal 04.10.2019 fino al 08-05-2020, allorché è stato licenziato per giusta causa, circostanze queste non contestate e comprovate dall'estratto conto previdenziale (all. sub 2 al ricorso introduttivo), dalla lettera di licenziamento del 30.5.2020 e dalla comunicazione Unilav del 16.6.2020 di cessazione del rapporto di lavoro dal 13.5.2020 (allegati in produzione di parte resistente CP_5
.
[...]
Per tutto il suindicato periodo temporale (10.4.2012-13.5.2020) il ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa presso lo stesso esercizio commerciale sito in Montoro (AV), al Rione Nocelleto n. 6 all'interno degli stessi locali, con le medesime attrezzature e gli stessi colleghi, pur risultando formalmente transitato da una società all'altra, circostanza non contestata (vedasi i cedolini paga del ricorrente emessi dalle singole società convenute nei rispettivi periodi di lavoro svolto da alle Parte_1 dipendenze di ciascuna di esse).
7. A fronte delle descritte risultanze documentali è stato disposto un approfondimento istruttorio (cfr. ordinanza del 23.6.2023).
Queste le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste nato il [...] riferiva quanto segue: “DR:… sono Testimone_1 il cugino di primo grado di . Sul capo a) del ricorso, risponde: Parte_1
“Confermo il capitolo e tanto so perché sono andato svariate volte presso l'esercizio commerciale, altre volte ho telefonato a lui sul cellulare e lui rispondeva di essere a lavoro presso il negozio di biciclette;
ho portato a riparare diverse volte le mie biciclette, e anche quelle di altre persone, e ogni qualvolta che andavo chiedevo ad altri dipendenti di chiamare perché volevo salutarlo, e anche per chiedere Parte_1 informazioni sulle biciclette. A volte passavo davanti al negozio e vedevo la sua auto parcheggiata nello spazio antistante il negozio. DR: nel periodo compreso tra l'anno
2014 e l'anno 2020 sarò andato in negozio circa una quindicina di volte, prevalentemente di pomeriggio, e ho sempre trovato , il quale stava Parte_1 al computer e, credo, procedesse con le vendite online, perché lo sentivo parlare di
8 questo. DR: sul capo b) confermo le circostanze;
tanto posso dire perché in qualche occasione, quando eravamo insieme, riceveva delle telefonate sul cellulare Parte_1 fuori dall'orario di lavoro dove gli veniva chiesto di controllare il sito, oppure informazioni sulla clientela. DR: Sul capitolo C) posso dire che ha iniziato Parte_1
a lavorare il 3 gennaio 2011, e su tale data non posso sbagliarmi perché 3 giorni dopo
è morto nostro nonno. Non conosco formalmente l'orario di lavoro, ma di fatto posso riferire che l'auto di la vedevo tutti i giorni davanti al negozio dal lunedì al Parte_1 sabato;
per andare a lavoro, infatti, io passavo per la strada antistante il negozio.
Sull'orario posso dire che io passavo per quella strada intorno alle 9:30/9:45, e l'auto era già lì e nel pomeriggio intorno alle 17.30/18:00 io passavo sempre per quella strada. DR: Preciso che all'epoca dei fatti lavoravo come cuoco al Ristorante Hotel
La Foresta. Ho lavorato lì fino al 16.12.2012. dal 2012 sono stato disoccupato per un anno e mezzo ma via Nocelleto era per me una strada di passaggio comunque, perché mi recavo dal Tabaccaio più fornito di Montoro. DR: Dal 2013 fino a gennaio 2020 ho lavorato al Ristorante Pizzeria Miseria e Nobiltà di via Mercatello a Montoro e in questo periodo ho portato a riparare almeno dieci volte la bicicletta dei figli della proprietaria del ristorante. Sul capo D) del ricorso dichiaro che: “ ha Parte_1 sempre lavorato nello stesso negozio, con gli stessi colleghi. Con gli stessi orari di lavoro per tutto il periodo in cui ha lavorato, ossia dal 3 gennaio 2011 sino alla prima meta dell'anno 2020, all'incirca, per quello che ricordo. Sul capo E) del ricorso dichiara: “Confermo quanto sopra detto”.
Il teste nato il [...] ha dichiarato: “DR: “Confermo il Testimone_1 capitolo a) del ricorso introduttivo, anche se non posso dire sull'inquadramento formale, ma posso confermare solo quello che faceva. DR: Sul capitolo b) del ricorso posso dire che io, essendo ciclista, ho spesso frequentato il negozio presso cui lavorava il ricorrente;
ciò è avvenuto dall'anno 2011 sino ad oggi. Il ricorrente si occupava di vendite online, di messa a punto delle attrezzature elettroniche inerenti sempre alle biciclette. Nulla so circa i finanziamenti e per quanto concerne la realizzazione del sito e-commerce posso dire che il ricorrente mi ha riferito di averlo realizzato. Sul punto c) risponde: Ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorate a gennaio 2011 e tanto so perché il nonno di che era anche mio zio, è morto nel gennaio Parte_1 dell'epifania di quell'anno. Quando sono andato in negozio, sia di mattina che di pomeriggio, l'ho viso sempre lì in negozio a svolgere attività al computer. Io mi recavo indifferentemente sia di mattina che di pomeriggio in negozio, nei vari giorni
9 della settimana. In base ai miei turni di lavoro, e ho sempre visto lì in Parte_1 negozio. Sul capo D) risponde: “Confermo le circostanze”. Con riferimento alla frequenza con cui mi recavo in negozio posso dire che nel periodo 2016-2017 sono andato anche 2/3 volte a settimana perché mio figlio gareggiava con le biciclette: negli anni precedenti e in quelli successivi con una frequenza in media di una volta al mese, più o meno. Sul capo E) posso dire che ricordo che ha smesso di Parte_1 lavorare nella primavera dell'anno 2020”.
Il teste ha riferito: DR “Conosco il ricorrente perché era mio collega. Testimone_2
Attualmente lavoro alle dipendenze di ER Group. Ho lavorato con il ricorrente dal 2011 al 2020, per la in particolare ho lavorato dal 2011 al 2014 o 2016, CP_1 non ricordo precisamente l'anno. Preciso che nella gestione del negozio si sono avvicendate varie società, ma non ricordo precisamente le date di avvicendamento”.
DR “Il ricorrente svolgeva mansioni semplici di segretario, rispondendo alle mail, alle telefonate, utilizzando il sito del negozio, come facevamo tutti all'interno del negozio, lui nel settore delle biciclette e io nel settore abbigliamento.” DR “Non mi risulta che il ricorrente, al di là delle mansioni precedentemente dette, gestisse anche il sito web aziendale, né che avesse realizzato il sito e-commerce, tant'è che esisteva una società esterna che si occupava di questo a cui noi tutti ci rivolgevamo.” DR “La persona a cui noi tutti ci rivolgevamo di questa società esterna era , di cui Per_1 non ricordo il cognome e non ricordo il nome della società”. DR “Non ricordo con precisione gli orari del ricorrente perché facevamo dei turni, organizzandoci tra noi.
Avevamo un orario flessibile, lavoravamo circa 30 ore a settimana, escluso il sabato
e la domenica. Quasi sempre il mio orario di lavoro coincideva con il suo, sia come inizio che come fine. Preciso che lavoravamo quasi sempre dalle 9 alle 12-13 e il pomeriggio dalle 15-16 fino alle 18. Ricordo che l'orario è sempre stato più o meno questo. Preciso che quando c'era il periodo flessibile gli orari erano questi che ho testé riferito. Preciso che il settore abbigliamento di sabato era chiuso. DR “Il negozio, che si trova a Montoro e tutt'ora aperto e dove tutt'ora lavoro, sebbene sia in congedo per maternità fino a maggio 2024, era chiuso il sabato. Era chiuso anche nel periodo estivo, nel mese di agosto per circa 15 giorni. Preciso al riguardo che ad essere chiuso di sabato era il reparto abbigliamento, il settore biciclette invece era aperto di sabato, ma solo quando vi erano le società ed , mentre il predetto settore, cioè CP_1 Pt_2 il settore biciclette, non era aperto di sabato quando a gestire il negozio erano le società e Preciso che trattasi di negozio per ciclisti che vende tutti CP_2 CP_3
10 gli articoli inerenti allo sport del ciclismo. DR “Per il tutto il periodo in cui io e lo
abbiamo lavorato insieme (2011-2020) la sede è rimasta la stessa, così come Pt_1 le attrezzature e le mansioni svolte, nonostante il cambio societario.” DR “Il pagamento delle retribuzioni avveniva mediante bonifico, anche per il ricorrente.
Tanto so perché ne parlavamo tra di noi.” DR. Null'altro posso riferire.”.
Il teste ha riferito: “A.D.R. Sono il suocero di Testimone_3 Per_2
il quale è sposato con MI IA. A.D.R. A partire
[...] CP_10 dall'anno 2010/2011, io ogni week end andavo a Montoro a trovare MI IA;
CP_10 precisamente, ogni sabato pomeriggio con i miei nipoti presso il negozio di biciclette sito in Montoro dove lavorava e lavora tutt'oggi MI IA . Di solito, andavo CP_10 intorno alle 15:30/16:00 e mi trattenevo fino alle ore 18:00. Quando andavo, vedevo
, nell'ufficio dove stava il computer;
lo vedevo rispondere al telefono Parte_1
e lavorare vicino al computer. Ho visto lo , sicuramente fino a prima del VI- Pt_1
19. DR Null'altro posso riferire.”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto ho CP_10 lavorato per la società e precisamente prima per la dalla CP_1 Pt_2 CP_1 data di apertura, anno 2011, sino a quando è subentrata la e fino a qualche Pt_2 tempo dopo il VI, non so essere più precisa, allorché ho aperto un negozio di biciclette per conto mio, sempre a Montoro che si chiama Controparte_11
Preciso che sono la titolare del negozio dalla fine del 2021 negozio questo che è ubicato fisicamente nella stesse sede del negozio dove in precedenza ho lavorato come dipendente. DR Ho lavorato con il sig. dal 2011 fino al mese di maggio 2020, Pt_1 quando poi lui è andato via. DR Il ricorrente rispondeva al telefono ed alle email.
Non mi risulta che avesse realizzato il sito e-commerce né che gestisse i rapporti con
i fornitori. DR Nel primo periodo, il ricorrente lavorava solo di mattina, dalle 09:00 alle 12:00; anch'io inizialmente avevo un part-time e, quindi, tanto so perché facevo lo stesso orario di lavoro. Quando subentrò la io iniziai a lavorare anche al Pt_2 pomeriggio per un totale di otto ore al giorno mentre il ricorrente continuò a venire la mattina, sebbene un'ora in più, per cui dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio veniva, solo il sabato, per un'oretta, alle volte alle 15:30, alle volte alle 16:30, l'orario era più o meno flessibile. Il sabato era dedicato alla manutenzione delle biciclette, il ricorrente faceva le stesse cose che faceva durante il resto della settimana, ossia rispondeva al telefono e alle email. DR Per quello che so io, il sito per l'e-commerce del negozio era stato realizzato da una società esterna;
per quanto mi risulta, se
11 c'erano problemi di funzionamento con il sito, ci rivolgevamo, compreso il ricorrente, al sig. il quale ci diceva cosa fare. DR Null'altro posso riferire.”. Persona_3
La teste ha dichiarato: “DR “Sono la sorella del ricorrente. Ho Testimone_4 lavorato per da maggio 2010 fino a gennaio 2011, quando poi è subentrato CP_1 mio fratello. ” DR “Ricordo che avevo vinto una borsa di studio per andare al consolato in Marocco e il Sig. ER, che ho sempre ritenuto essere il titolare di
mi chiese se conoscevo qualcuno che potesse sostituirmi e, in particolare, che CP_1 potesse occuparsi del sito web.”. DR “non ho contenziosi con né ne ho mai CP_1 avuti.” DR “mio fratello ha iniziato a lavorare alle dipendenze di dal gennaio CP_1
2011 fino ad aprile 2020. So che aveva un contratto, ma non ne conosco i dettagli.”.
DR “ricordo che con mio fratello ci sentivamo telefonicamente perché io gli spiegavo
i passaggi e le procedure in relazione all'attività presso la con particolare CP_1 riferimento al sito web. DR “preciso che gli spiegavo qual era l'attività da compiersi sul sito web con riguardo all'attività di marketing, che era l'attività di cui mi ero occupata anch'io in precedenza in mentre le mie spiegazioni non CP_1 riguardavano l'ulteriore attività di cui doveva occuparsi mio fratello in relazione al medesimo sito web, che era di natura più tecnica, legata al funzionamento e all'aggiornamento del sito.”. DR “mio fratello si occupava anche dell'attività quale mio sostituto: gestione dei clienti e problematiche legate agli acquisti sul sito web.”.
DR “so che mio fratello lavorava full time dalle 9:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato.
Tanto so perché era l'orario osservato anche da me e perché quando tornavo a casa durante le ferie lo accompagnavo e lo andavo a riprendere a lavoro.”. DR “il luogo di lavoro dove accompagnavo mio fratello era sito in Caliano, che è una frazione di
Montoro; se non ricordo male, alla via Nocelleto, di cui non ricordo il numero.”. DR
“mio fratello, come anche me, si occupava anche della ricezione di messaggi telefonici ed accesso alla posta elettronica, sempre per gestire quelle attività di cui ho detto in precedenza.”. DR “il sito di è stato realizzato da mio fratello.”. DR “prima CP_1 che mio fratello realizzasse il sito, esisteva un sito che non era un vero e proprio sito, ma piuttosto una pagina web. Al riguardo, voglio precisare che un sito web è composto da una parte visibile all'utente e una parte invisibile all'utente, operando sulla quale si consente all'utente una migliore fruibilità del sito. Mio fratello si è occupato di quest'ultima parte che era quella deficitaria presso e proprio per CP_1 questo motivo presentai mio fratello a Tanto so perché mi sono Persona_2 sempre confrontata con mio fratello su questi temi poiché svolgiamo lo stesso
12 lavoro.”. DR “non ho mai sentito parlare di una società denominata “Planete Sarl””
DR “non conosco né ne ho mai sentito parlare.” DR “mio fratello Controparte_12 ha svolto sempre lo stesso orario di lavoro. Non mi risulta che ci fosse flessibilità di orari e di turni.”. DR “mio fratello, nel corso del rapporto di lavoro, non è quasi mai andato in ferie. Mi risulta che solo un anno – ma non ricordo quale, forse prima del
VI - è andato in ferie, quando la ha chiuso nel mese di agosto.”. DR CP_1
“preciso che io ero una stagista senza contratto presso la e venivo pagata in
CP_1 contanti. Mio fratello veniva pagato inizialmente in contanti e poi tramite bonifico dalla Tanto so perché me lo riferiva mio fratello, lamentandosi con me
CP_1 perché lavorava full time, ma l'importo delle retribuzioni non corrispondeva al numero delle ore effettivamente lavorate.”. Su istanza dell'avv. Rossano viene posta al teste la seguente domanda: “ricorda se suo fratello si occupava anche della gestione delle pratiche dei finanziamenti in favore di e dei rapporti e delle
CP_1 problematiche con i fornitori della stessa?” Il teste risponde: “Su questo punto posso dire che mio fratello si occupava delle pratiche dei finanziamenti ai clienti di
CP_1
e dei rapporti con i fornitori in relazione alla gestione dei prodotti in garanzia.”. DR
“non ricordo il nome della società che finanziava i clienti di Forse CP_1
Findomestic, ma non ricordo con precisione. DR “so che mio fratello ha sottoscritto un contratto di lavoro con ma non ne conosco i dettagli. Io invece non ho CP_1 sottoscritto nessun contratto. Io lavoravo dal lunedì al sabato, ad eccezione del giovedì che mantenevo libero per seguire un corso, dalle 9:00 alle 19:00. Mio fratello lavorava dal lunedì al sabato e anche il giovedì, con lo stesso orario, svolgendo le medesime attività delle quali mi ero occupata anch'io e svolgendo, in più rispetto all'attività da me prestata alle dipendenze di anche delle ulteriori attività, di CP_1 cui ho detto sopra”.
8. Orbene, in base alle prove raggiunte nel corso del giudizio, la domanda avente ad oggetto le differenze retributive per il lavoro asseritamente svolto “al nero” alle dipendenze di , va rigettata, non potendo il rapporto di Controparte_1 lavoro alle dipendenze della predetta società essere fatto retroagire ad un momento antecedente alla data di costituzione della medesima società.
Si deve dunque escludere che il datore di lavoro del ricorrente potesse essere un soggetto non ancora giuridicamente esistente alla data del 3.1.2011, dovendosi dare sul punto preminenza alle risultanze documentali, che attestano la costituzione del rapporto di lavoro di alle dipendenze di a far data dal Parte_1 CP_1
13 10.4.2012 piuttosto che alle risultanze della prova orale, che contrastano con l'evidenza documentale e non consentono di stabilire chi fosse il datore di lavoro di
[...]
in relazione al rapporto lavorativo a decorrere dal 3.1.2011. Parte_1
9. Occorre, poi, vagliare la fondatezza della domanda diretta ad ottenere l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa con orario a tempo pieno per 42 ore settimanali rispetto a quello pattuito con (part time orizzontale per CP_1
20 ore settimanali) e a quello riportato nelle buste paga.
In particolare, il ricorrente ha allegato di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 09,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,15.
La ha contestato la ricostruzione avversaria asserendo che: il ricorrente è stato CP_1 assunto con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro part-time al 50%, pari a 20 ore settimanali;
l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era articolato dalle ore 09:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00
e dalle ore 16:00 alle ore 18:00; l'orario predetto è stato poi aumentato a partire dall'01.02.2014, in ragione dell'incremento dell'attività commerciale, a 30 ore settimanali, con rimodulazione dei turni di servizio secondo il seguente schema: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00, dal lunedì al sabato;
a partire dall'01.02.2017 e sino al 05.04.2018, l'orario di lavoro di lavoro del ricorrente veniva aumentato a 33 ore settimanali, sulla base dei seguenti turni di servizio: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30, dal lunedì al sabato, in considerazione dell'incremento dell'attività di e-commerce.
La società ha allegato che il ricorrente osservava un orario a tempo parziale Parte_2 al 62,50%, per 20 ore settimanali, distribuito su cinque giorni, dalle ore 09:00 alle ore
13:00, dal lunedì al venerdì.
Le società e anno allegato che il ricorrente osservava un orario di lavoro CP_2 CP_3 pari a 25 ore settimanali: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle e dalle ore 15:00 alle ore
16:00, dal lunedì al venerdì e che in base alle esigenze aziendali, in maniera del tutto occasionale e sempre previo preavviso, i turni di servizio del ricorrente, così come quelli degli altri dipendenti, potevano subire una variazione della distribuzione nell'arco della giornata lavorativa, sempre nel rispetto della durata del singolo turno.
Orbene, raffrontando le risultanze documentali con le deposizioni testimoniali raccolte, non è emersa la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa secondo il monte e l'articolazione oraria indicate in ricorso.
14 La domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'osservanza di un orario di lavoro full time si rivela, come detto, infondata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
In particolare, il teste nato il [...], cugino di primo grado del Testimone_1 ricorrente ha reso dichiarazioni oltremodo generiche, affermando di non conoscere
“formalmente l'orario di lavoro” osservato dal ricorrente, riferendo altresì di essersi recato nel negozio, “nel periodo compreso tra l'anno 2014 e l'anno 2020, circa una quindicina di volte, prevalentemente di pomeriggio” e di aver visto “l'auto di
la vedevo tutti i giorni davanti al negozio dal lunedì al sabato”. Parte_1
Sul punto, deve precisarsi che, pur volendo suffragare la veridicità di quanto dichiarato dal teste in questione, l'assenza di continuità e l'occasionalità della presenza del teste stesso sul luogo di lavoro impediscono di ritenere raggiunta la prova, nei termini di necessaria rigorosità, di un assiduo e non sporadico espletamento della prestazione nell'orario indicato in ricorso.
È del tutto evidente poi che la circostanza che l'autovettura del ricorrente fosse parcheggiata davanti al negozio, non consente di inferire lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa all'interno dello stesso, vieppiù che trattasi di dichiarazioni rese da un soggetto, come sopra detto, mero avventore occasionale dell'esercizio commerciale.
Di analogo valore probatorio sono le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 nato il [...], pure cugino del ricorrente (“…il nonno di anche mio Persona_4 zio…”), il quale ha riferito di essersi recato spesso nel negozio e di aver incontrato la ricorrente indifferentemente la mattina o il pomeriggio (“… nel periodo 2016-2017 sono andato anche 2/3 volte a settimana perché mio figlio gareggiava con le biciclette: negli anni precedenti e in quelli successivi con una frequenza in media di una volta al mese, più o meno”), senza tuttavia nemmeno precisare quante volte né in quali orari si è recato nel negozio sia la mattina che il pomeriggio.
In ogni caso, le circostanze riferite dal suddetto teste non appaiono incompatibili con gli orari di lavoro indicati dalle convenute, poiché il ricorrente, fino al gennaio 2014, lavorava anche il sabato pomeriggio e dal febbraio 2014 anche nel pomeriggio dal lunedì al sabato.
Nemmeno le dichiarazioni testimoniali rese dalla sorella del ricorrente sono idonee a suffragare la tesi attorea, risultando la credibilità della teste inficiata da Testimone_4 una insanabile contraddizione, laddove la stessa in un primo momento ha riferito di
15 avere presentato il proprio fratello al sig. ER (legale rappresentante e liquidatore di in base alla visura camerale in atti) per farsi sostituire, avendo ella vinto una CP_1 borsa di studio all'estero (“Ricordo che avevo vinto una borsa di studio per andare al consolato in Marocco e il Sig. ER, che ho sempre ritenuto essere il titolare di
mi chiese se conoscevo qualcuno che potesse sostituirmi e, in particolare, che CP_1 potesse occuparsi del sito web) e successivamente di avere presentato il proprio fratello al sig. ER al solo fine di indicare un soggetto con competenze tecniche adeguate a curare il sito web nella parte deficitaria relativa alla fruibilità del sito da parte degli utenti (“Mio fratello si è occupato di quest'ultima parte che era quella deficitaria presso e proprio per questo motivo presentai mio fratello a CP_1
Tanto so perché mi sono sempre confrontata con mio fratello su Persona_2 questi temi poiché svolgiamo lo stesso lavoro”).
Inoltre, tutte le circostanze riferite dalla teste in questione devono ritenersi de relato ex parte actoris in quanto la stessa, per sua espressa ammissione, nel periodo per cui causa si è recata in Marocco, essendo risultata vincitrice di una borsa di studio, sicché, in difetto di ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità, le dichiarazioni in discorso hanno un valore probatorio sostanzialmente nullo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013).
In ogni caso, tutti i testi addotti da parte ricorrente hanno reso dichiarazioni per lo più ancorate a fatti episodici, il che non consente di affermare, con la necessaria certezza, che abbia sempre e costantemente osservato un orario di lavoro Parte_1 pieno, articolato su 42 ore settimanali, in luogo dell'orario di lavoro dichiarato dal datore.
I testi si sono limitati a riferire genericamente di aver visto qualche volta il ricorrente lavorare durante determinati orari, e non già per gli interi archi temporali indicati in ricorso.
A monte, le dichiarazioni in esame non sono tali da dimostrare che il ricorrente abbia effettivamente lavorato durante tutti i giorni della settimana negli orari da esso allegati, vieppiù che i testi escussi hanno riferito di un orario flessibile.
Anche la circostanza, riferita dalla teste , secondo cui avrebbe accompagnato al Pt_1 lavoro il ricorrente e l'avrebbe poi riaccompagnato a casa fine turno durante il periodo in cui la teste tornava a casa per le ferie, non costituisce un dato fattuale idoneo a dimostrare incontrovertibilmente che il ricorrente in quei frangenti, in cui veniva accompagnato o lasciava il negozio, svolgesse effettivamente la prestazione lavorativa
16 per l'intero orario rivendicato, anche perché la prova così formatasi non risulta univoca, nel senso che essa non consente di dimostrare, con la necessaria precisione,
l'inizio e la fine della giornata lavorativa, e ciò nemmeno in maniera approssimativa ovvero attraverso la ravvisabilità di una media settimanale oraria.
In ogni caso, nessuno dei testimoni escussi ha riferito di aver osservato il ricorrente al lavoro in maniera costante, per tutti i giorni della settimana indicati in ricorso e negli orari ivi descritti.
Nel dettaglio, nessuno dei testi è stato in grado di riferire con certezza una precisa indicazione dei giorni lavorati e dei turni rispettati a ciò non giovando nemmeno le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, che, sebbene maggiormente convergenti tra loro, non possono essere interpretate in senso favorevole all'attore, in quanto non consentono di ritenere raggiunta una prova convincente e certa sull'orario di lavoro osservato dal ricorrente.
Sul punto la teste , addetta al reparto abbigliamento del negozio, ha riferito un Tes_2 orario flessibile dal lunedì al venerdì articolato dalle 9 alle 12-13 e il pomeriggio dalle
15-16 fino alle 18, monte orario di 30 ore settimanali che coincide con quello allegato dal datore di lavoro dal 1.2.2014, sicché, non avendo la teste saputo riferire in CP_1 maniera sufficientemente specifica sull'orario di lavoro in relazione ai diversi periodi di lavoro alle dipendenze delle convenute (“Non ricordo con precisione gli orari del ricorrente perché facevamo dei turni, organizzandoci tra noi”), non può ritenersi dimostrato l'orario dedotto in ricorso.
A ciò si aggiunga che la teste ha dichiarato che il reparto biciclette cui era Tes_2
Co addetto il ricorrente rimaneva chiuso di sabato nel periodo di gestione delle società
e smentendo le allegazioni di segno contrario contenute sul punto nel ricorso CP_3 introduttivo.
Nemmeno le dichiarazioni dei testi e CP_10 Testimone_3 rispettivamente suocero e nuora del sig. ER, consentono di accertare con esito positivo le asserzioni attoree.
All'esito dell'attività istruttoria, gli elementi raccolti vanno reputati inadeguati a soddisfare il predetto rigoroso onere probatorio.
Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova, la domanda relativa alle differenze retributive per il maggior orario di lavoro asseritamente osservato dal lavoratore non può trovare accoglimento, gravando sul creditore ex art. 2697 c.c., il rischio di eventuali deficienze di allegazione o prova.
17 10. Non essendo stata formulata in ricorso la domanda al superiore inquadramento, le uniche domande che possono essere accolte sono quelle relative all'omesso pagamento della quattordicesima mensilità, alle retribuzioni di aprile e maggio 2020 e al pagamento del TFR.
11. Con riguardo, dunque, alle altre pretese economiche relative alla omessa corresponsione della quattordicesima mensilità, TFR e retribuzioni di aprile e maggio
2020 va osservato quanto segue.
12. La domanda in esame postula in primis l'accertamento della sussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c. tra le società convenute.
L'art. 2112 cod. civ. stabilisce che in caso di trasferimento d'azienda il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
La norma è evidentemente posta a tutela dei lavoratori i quali, non solo proseguono il proprio rapporto di lavoro con il cessionario (commi 1 e 4, art. 2112 cod. civ.) con lo stesso trattamento economico e giuridico (comma 2, art. 2112 cod. civ.), ma sono anche garantiti dal regime di solidarietà per tutti i crediti maturati alle dipendenze del cedente.
La scelta legislativa di porre a carico del cessionario l'obbligazione solidale in parola si giustifica per il fatto che attraverso il trasferimento il cessionario subentra al cedente nella «titolarità di un'attività economica organizzata» (così il comma 5, art. 2112 cod. civ.) di cui il lavoro è uno dei fattori costituitivi.
In punto di onere probatorio, spetta a chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (cfr. Cass.
11247/2016).
Ebbene, sul punto deve rilevarsi che nessuna delle convenute ha contestato che il ricorrente ha sempre lavorato, senza soluzione di continuità, nello stesso esercizio commerciale svolgendo sempre le stesse mansioni e utilizzando le medesime attrezzature sin dall'inizio, con gli stessi Colleghi di lavoro.
Né alcuna delle società convenute ha prodotto un licenziamento intimato per iscritto al Sig. , né dimissioni rassegnate dal medesimo. Pt_1
Sul punto, vale evidenziare che le dichiarazioni testimoniali raccolte hanno confermato in maniera univoca la successione nella titolarità dell'azienda tra le varie società convenute dimostrando lo svolgimento dell'attività lavorativa senza soluzione di
18 continuità, all'interno degli stessi locali, con le medesime attrezzature e gli stessi colleghi, pur risultando il ricorrente formalmente transitato da una società all'altra.
Pertanto devono ritenersi provate, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., le dette circostanze.
Al riguardo, va in ogni caso precisato che non è rilevante il titolo che dà origine alla vicenda circolatoria, che può consistere anche nell'affitto di azienda o di ramo di azienda, ma la sostanza della stessa, cioè il fatto che comporti una successione nella titolarità e nell'esercizio dell'azienda o del ramo di azienda.
Deve quindi affermarsi, l'applicabilità al caso di specie del regime di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c..
13. Ciò detto, si osserva che nei giudizi volti all'accertamento di crediti retributivi grava sul lavoratore l'onere di provare il titolo della pretesa e allegare l'inadempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, mentre grava su quest'ultimo dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso.
Ciò costituisce espressione del generale criterio di riparto degli oneri di allegazione e prova in materia d'inadempimento (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha lamentato di non avere mai ricevuto la quattordicesima mensilità, il TFR e le retribuzioni di aprile e maggio 2020.
Per come si evince dall'interpretazione complessiva del ricorso, infatti, le somme complessivamente richieste riguardano anche tali emolumenti.
14. Quanto alla quattordicesima mensilità le parti resistenti non ne hanno contestato l'esistenza del titolo e la spettanza, del resto prevista dal C.C.N.L. pacificamente applicabile al rapporto.
Spetta pertanto al ricorrente a titolo di quattordicesima mensilità, la somma complessiva, determinata sulla scorta dell'inquadramento formale del lavoratore, di €
7.272,78, di cui euro 4.726,00, per il periodo dal 10.4.2012 al 5.4.2018, a carico solidale di , Controparte_1 [...]
euro 907,66 per il periodo dal 6.4.2018 al 30.11.2018, a carico solidale di CP_4 [...] ed;
euro 1.639,14 per il periodo dal 1.12.2018 al CP_4 Controparte_2
13.5.2020, a carico solidale di e Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
19 15. Quanto alle retribuzioni relative al mese di aprile e maggio 2020, deve rilevarsi l'assenza nella documentazione in atti della prova del pagamento delle relative spettanze.
Dall'esame delle buste paga affoliate dalle società resistenti non emerge, infatti né il pagamento delle retribuzioni per le mensilità in oggetto.
Ne deriva il diritto del ricorrente alle somme spettanti a titolo di retribuzione per le mensilità di aprile e maggio 2020, pari alla somma complessiva di euro 1.462,00,
(euromillequattrocentosessantadue/00), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, determinata sulla scorta del CCNL pacificamente applicabile, non potendo tenersi conto dei conteggi di parte ricorrente, elaborati in base ad un livello non formalmente attribuito al lavoratore e peraltro pure comprensivi di emolumenti (ferie e permessi non goduti), sui quali difetta qualsivoglia allegazione in ricorso.
Al pagamento di detta somma a titolo di retribuzione per le mensilità di aprile e maggio
2020, sono obbligate in solido, per quanto sopra detto, le società Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
16. In riferimento poi al pagamento delle differenze spettanti a titolo di T.F.R., essendo pacifica, oltre che documentale, la cessazione del rapporto in data 13.05.2020 e non essendovi prova del pagamento da parte delle società resistenti, dette società vanno condannate, in solido tra loro, attesa la natura di retribuzione differita del TFR, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 11.554,00
(euroundicimilacinquecentocinquantaquattro/00) a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, determinata sulla scorta delle buste paga prodotte in atti,.
Va rigettata ogni altra domanda proposta dal lavoratore.
17. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso e la conseguente soccombenza parziale, in quanto situazione analoga alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812;
Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: Cassazione civile, sez. I,
11/06/2021, n. 16563; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n. 7961; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: Cassazione civile, sez. II, 24724/2019), costituisce grave ed eccezionale ragione che impone la compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
20
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da
[...]
il 27.07.2021 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza deduzione ed Parte_1 eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Condanna Controparte_1
, e
[...] Controparte_4 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento, in favore di , della somma complessiva di euro Parte_1
€ 7.272,78 (eurosettemiladuecentosettantadue/78) a titolo di quattordicesima mensilità oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, di cui euro 4.726,00, per il periodo dal 10.4.2012 al 5.4.2018; euro
907,66 per il periodo dal 6.4.2018 al 30.11.2018; euro 1.639,14 per il periodo dal
1.12.2018 al 13.5.2020;
2) Condanna e Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro al pagamento in
[...] favore di dell'importo di euro 1.462,00, Parte_1
(euromillequattrocentosessantadue/00), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive per le mensilità di aprile e maggio 2020;
3) condanna Controparte_1
, e
[...] Controparte_4 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento del T.F.R. per il periodo di lavoro dal 10.04.2012 al 13.05.2020 e, per l'effetto, in solido le società convenute al pagamento della somma complessiva di euro 11.554,00,
(euroundicimilacinquecentocinquantaquattro/00) oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
4) Rigetta nel resto il ricorso;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 01.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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