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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6877 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Presidente
- dott. Enrico Colognesi - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 20/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 942 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
- avv. ), in proprio e con l'avv. Pt_1 Pt_2 C.F._1
Stefania Bellarini come da procura in atti;
ATTORE
E
- ( , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
CO OS come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: liquidazione compensi.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1. Condannare il dott. Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente del compenso professionale dovuto in relazione alle attività svolte nei giudizi patrocinati nel suo interesse in primo
1 grado innanzi al Tribunale Civile di Roma, R.G. 67607/13 e 85751/13, ed in secondo grado innanzi a Codesta Corte d'appello, R.G. 448/16, da quantificarsi in complessivi € 25.047,00 oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, ovvero secondo la diversa misura ritenuta di giustizia in applicazione dei criteri di legge;
2. condannare, altresì, il convenuto al pagamento dei compensi di lite del presente procedimento oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto: “Il dott. come sopra Controparte_1 rappresentato e difeso, chiede la Corte d'Appello adita voglia respingere le domande attoree o, in subordine, determinare il compenso ai sensi del dm n. 55/2014 tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 del medesimo dm e della natura, importanza ed efficacia dell'attività effettivamente prestata, e che non si verta in ipotesi di controversia di lavoro. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 17/2/2021, l'avv. IO SO ha riassunto il giudizio per la liquidazione dell'onorario dovuto da : Controparte_1 determinando in euro 80.920,15 il compenso per gli altri procedimenti (e respingendo la domanda riconvenzionale da patrocinio infedele), il Tribunale di
Roma ha declinato la propria competenza in favore dell'“ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”, in relazione alle controversie agrarie iscritte ai nn. “R.G. 67607/2013 e 85751/2013 Tribunale di Roma e n. 448/2016 della Corte d'appello di Roma”.
L'attore ha pertanto ribadito la domanda ex art. 2233 c.c. di pagamento della somma di euro 25.047,00, oltre spese generali ed accessori, o “secondo la diversa misura ritenuta di giustizia in applicazione dei criteri di legge”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo di respingere la domanda o, in subordine, di “determinare il compenso ai sensi del dm n. 55/2014 tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 del medesimo dm e della natura, importanza ed efficacia dell'attività effettivamente prestata, e che non si verta in ipotesi di controversia di lavoro”.
La causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza.
Tanto premesso -esclusa l'inammissibilità delle “mere difese” introdotte nel
2 giudizio riassunto- osserva la Corte quanto segue.
È documentato ed incontroverso il concreto espletamento del mandato difensivo: la contesa riguarda, in questa sede, la sola misura del compenso dovuto.
Non sussiste ragione di contrasto neanche rispetto agli effetti della liquidazione delle spese di lite, nei procedimenti in cui è stata prestata l'attività professionale: è infatti pacifico, anche fra le parti, che tale valutazione non è vincolante nel presente giudizio. Va peraltro considerato che, pur se invocati ai fini della quantificazione in misura inferiore alla pretesa di controparte, i parametri in concreto utilizzati ai fini della liquidazione (del compenso di euro
8.709,50 in primo grado e di euro 6.800,00 in appello) non sono stati indicati neanche dal convenuto.
a. È invece dibattuta -proprio- l'individuazione dei parametri applicabili in base al D.M. 55/2014, trattandosi di controversie agrarie innanzi al giudice specializzato. In proposito, va però considerato che la tabella richiamata dall'attore riguarda le “cause di lavoro” (v. tabella) e non le “cause regolate dal rito del lavoro”: non essendo la controversia riconducibile a quella di “lavoro”, si deve ritenere applicabile, in difetto di specifica previsione, la tabella stabilita per i
“giudizi ordinari”.
b. Quanto al valore di causa, non è contestato che sia applicabile lo scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00: il fatto che il valore non sia pari a quello “intermedio” (di euro 156.000,00) non appare in concreto rilevante rispetto al criterio del “valore dell'affare” (invocato dal convenuto) ex art. 4, I comma D.M. 55/2014.
c. Infatti, quanto agli ulteriori criteri individuati dalla norma (“si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”), non vi sono ragioni specifiche per disattendere (salvo quanto infra, sulla fase di trattazione e sugli effetti della riunione) l'applicazione dei parametri medi che, stabilita in via
3 ordinaria, è richiesta dall'attore.
d. In particolare, la natura della decisione (di improponibilità della domanda riconvenzionale, per mancanza del tentativo di conciliazione) è inidonea ad escludere la qualificazione del convenuto come “parte vittoriosa”, dovendo essere quindi valutato, sul piano dei “risultati raggiunti”, l'esito (per lui) positivo del giudizio.
e. Appare inoltre contraddittoria (rispetto alla negazione della rilevanza del rito lavoro) l'espunzione, pure invocata dal convenuto, della fase di “trattazione: quest'ultima non è di per sé esclusa dalla mancanza di attività istruttoria, essendo pur sempre ravvisabile negli ampi termini di cui all'art. 4, V comma lett. c) D.M.
55/2014. Piuttosto, la ridotta attività in concreto svolta in tale fase deve essere valutata ai fini dell'applicazione del corrispondente parametro minimo.
f. Parimenti, va considerato che i giudizi di primo grado sono stati riuniti poiché, per quanto relativi ad annate diverse, riguardano i medesimi contratti agrari: non consta alcuna specificità nello studio e nell'introduzione della lite
(introdotta successivamente alla prima), quali fasi che vanno senz'altro autonomamente riconosciute ma in concreto liquidate secondo i parametri minimi.
Sulla base dei criteri così enunciati, appare quindi congrua la liquidazione dei compensi nei termini che seguono.
1) Per il giudizio R.G. 67607/13 innanzi al Tribunale di Roma Sezione
Specializzata agraria, definito con sentenza del 10/10/2015 (studio della controversia, redazione della comparsa di costituzione, partecipazione alle udienze e discussione orale della causa): euro 2.430,00 per fase studio (parametro medio), euro 1.550,00 per fase introduttiva (parametro medio), euro 1.620,00 (parametro minimo risultante dalla diminuzione “fino al 70 per cento” secondo la norma ratione temporis applicabile), euro 4.050,00 per fase decisoria (parametro medio),
e così complessivamente il compenso di euro 9.650,00.
Detraendo l'acconto di euro 2.500,00 (che è incontroverso), risulta ancora dovuto l'importo di euro 7.150,00 (inferiore a quello di euro 10.256,00 richiesto dall'attore).
4 2) Per il giudizio R.G. 85751/13 innanzi al Tribunale di Roma Sezione
Specializzata Agraria, riunito al R.G. 6707/13: euro 1.215,00 per fase di studio
(parametro minimo), euro 775,00 per fase introduttiva (parametro minimo) e così complessivamente euro 1.990,00 (inferiore a quello di euro 6.156,00 richiesto dall'attore).
3) Per quanto riguarda, infine, il giudizio RG 448/2016 innanzi alla Corte
d'Appello di Roma Sezione Specializzata Agraria, definito con sentenza del
6/5/2016, l'attività è consistita nella “disamina dell'impugnazione e studio della controversia, redazione della comparsa di costituzione e risposta, partecipazione all'udienza e redazione delle note conclusive autorizzate”.
La contestazione del convenuto (che ritiene sufficiente l'acconto già pagato) investe la debenza dell'intera fase decisoria, in cui è intervenuta la revoca del mandato e la sostituzione con altro procuratore (che ha poi valutato di riportarsi ai precedenti scritti difensivi); tale fase, come dedotto dal convenuto, va liquidata nei limiti dell'attività effettivamente prestata che, in difetto di ulteriori elementi, può essere valutata nella misura pari alla quota della metà del parametro medio.
Il compenso, quindi, va determinato come segue: euro 2.835,00 per la fase di studio (parametro medio), euro 1.820,00 per la fase introduttiva (parametro medio), euro 1.236,00 per la fase di trattazione (parametro minimo, risultante dalla diminuzione “fino al 70 per cento”) ed euro 2.430,00 per fase decisoria
(quale parametro medio pro quota, v. sopra) e così, complessivamente, euro
8.321,00.
Detraendo l'acconto di euro 5.000,00 (che è incontroverso), residua il compenso di euro 3.321,00 (inferiore a quello di euro 8.635,00 richiesto dall'attore).
In conclusione, compete all'attore la somma di euro 12.461,00 (euro
7.150,00 + euro 1.990,00 + euro 3.321,00) che va maggiorata del rimborso spese generali e degli accessori di legge (ma non anche degli interessi, in difetto di domanda giudiziale).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, a loro volta, sono
5 liquidate in base al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura della causa e dei risultati conseguiti nonché dell'attività processuale svolta (parametri minimi per ciascuna fase processuale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di avv. Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 12.461,00 oltre spese generali ed accessori Pt_2 come in motivazione;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Controparte_1
IO SO che, in assenza di notula, liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 20/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Gianluca Mauro Pellegrini
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