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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4640/2019 posta in deliberazione il giorno 9.7.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. CIOLINA ANGELO;
Parte_2
[...]
[...]
)
[...] P.IVA_1
Avv.
[...]
Controparte_1
rappresentata da
[...] CP_2
Avv. PARATORE Stefano
E appresentata da CP_3 Controparte_4
Avv. DI DONATO Giacinto
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 24/2019 emessa dal Tribunale di .Roma
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale erano Parte_1 state rigettate le seguenti domande : “ accertare e dichiarare: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti di conto corrente n. 400491062 e n. di anticipi e sconti n.
400176687 per violazione degli artt.
1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2; accertare e dichiarare: la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale post luglio 2000 degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999; accertare e dichiarare: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.; accertare e dichiarare: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie;
accertare e dichiarare: la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c.; accertare
e dichiarare: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare: risolto il contratto intercorso tra le parti;
ordinare: all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta, condannare: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese di CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
condannare: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare;
dichiarare: la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.; condannare: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave”.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Parte_2
2 Il 17.8.2022 è intervenuta in giudizio cessionaria del credito, rappresentata da CP_3
, aderendo alle difese dell'appellata. Il 27.5.2024 è intervenuta in giudizio CP_2 [...]
sub cessionaria del credito, rappresentata da CP_1 Controparte_4
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale , la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellante di difetto di legittimazione della avendo quest'ultima dimostrato compiutamente Controparte_1 con la documentazione prodotta il 9.7.2024 tale qualità.
3. L'appello è infondato
Il punto centrale della controversia è costituito dalla valutazione della parziale inottemperanza della all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. CP_5
Osserva la Corte che sicuramente il correntista aveva diritto ad ottenere la documentazione del decennio antecedente la richiesta ex art. 119 TUB formulata il 2.10.2014, che ha determinato l'emissione dell' ordine di esibizione. Come però è risultato anche dalla ctu espletata il rapporto si è chiuso il 18.10.2005 e sicuramente è stato instaurato in epoca ultradecennale.
La Corte di Cassazione con sentenza 7972/2016 ha affermato: “ Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.” Tale principio è stato ribadito con l'ordinanza 13528/2017.
L'obbligo di conservazione ultradecennale si trasforma dunque, com'è ovvio, in un onere probatorio, laddove la Banca agisca in giudizio per fare valere un credito fondato un rapporto costituito in epoca ultradecennale.
Ma tale onere non sussiste quando, come nel caso in esame, la sia convenuta in un giudizio CP_5 di ripetizione.
Tale premessa è indispensabile per valutare le conseguenze dell'inottemperanza dell'ordine di esibizione.
3 Laddove, come avvenuto in altre fattispecie, l'inottemperanza riguardi un rapporto di durata infradecennale, le conseguenze si riverberano in senso negativo sulla che con il suo CP_5 comportamento preclude indebitamente alla controparte di fornire la prova della fondatezza della domanda di ripetizione.
Allorchè, come nel caso di specie, il rapporto sia risalente ad epoca ultradecennale, in linea generale l'inottemperanza dell'ordine di esibizione di documentazione che la non era CP_5 tenuta a conservare assume un carattere neutro.
Poiché d'altronde anche il correntista dovrebbe avere ricevuto copia del contratto all'atto della sottoscrizione, come pure gli estratti conto, la mancata produzione dello stesso da parte dello stesso e l'impossibilità di acquisirlo aliunde integrano il mancato assolvimento dell'onere della prova sul soggetto che ne è onerato.
Con l'ordinanza 35039/2022 la Corte di Cassazione ha affermato: “ In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato “ 3.
8.1. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.”, vale a dire sul soggetto interessato a fare valere i propri diritti.
4 Va infatti evidenziato che il riparto dell'onere dell a prova di cui all'art 2697 c.c., con le molteplici deroghe normative in ipotesi tassative di inversione dell'onere della prova, costituisce una precisa scelta del Legislatore che pone a svantaggio di chi intende far valere un diritto le conseguenze della insufficienza della prova anche per fatto a lui non , quindi sull'attore nell'azione di ripetizione di indebito.
Nel caso di specie , la mancata produzione del contratto, non consente in realtà di accertare eventuali nullità di singole clausole o comunque la natura indebita di singole operazioni.
Con l'ordinanza 33009 /2019 la Corte di Cassazione aveva altresì affermato con specifico riferimento alla produzione dei contratti “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
Ne consegue ,che sebbene fosse ammissibile l'ordine di esibizione, la mancanza produzione dei contratti è determinante nel rigetto della domanda.
IL CTU in questo grado di giudizio, richiamato per un supplemento di esame con riferimento alla documentazione acquisita ha infatti rimarcato “ l'assoluta incompletezza della documentazione di supporto del c/c “ e la conseguente impossibilità di operare un ricalcolo dei rapporti dare avere fra le parti che si riflette anche sul conto anticipi.
Ne consegue , che , come chiarito dal ctu , nessuna delle ipotesi di ricalcolo è effettivamente utilizzabile.
3.La violazione dell'art.1956 c.c. è generica, non essendo stato peraltro provati i presupposti per la liberazione del fideiussore.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle controparti con unica liquidazione solidale.
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle controparti che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso spese gen solido ex latere creditorum pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE EST
5 6
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4640/2019 posta in deliberazione il giorno 9.7.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. CIOLINA ANGELO;
Parte_2
[...]
[...]
)
[...] P.IVA_1
Avv.
[...]
Controparte_1
rappresentata da
[...] CP_2
Avv. PARATORE Stefano
E appresentata da CP_3 Controparte_4
Avv. DI DONATO Giacinto
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 24/2019 emessa dal Tribunale di .Roma
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale erano Parte_1 state rigettate le seguenti domande : “ accertare e dichiarare: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti di conto corrente n. 400491062 e n. di anticipi e sconti n.
400176687 per violazione degli artt.
1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2; accertare e dichiarare: la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale post luglio 2000 degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999; accertare e dichiarare: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.; accertare e dichiarare: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie;
accertare e dichiarare: la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c.; accertare
e dichiarare: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare: risolto il contratto intercorso tra le parti;
ordinare: all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta, condannare: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese di CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
condannare: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare;
dichiarare: la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.; condannare: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave”.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Parte_2
2 Il 17.8.2022 è intervenuta in giudizio cessionaria del credito, rappresentata da CP_3
, aderendo alle difese dell'appellata. Il 27.5.2024 è intervenuta in giudizio CP_2 [...]
sub cessionaria del credito, rappresentata da CP_1 Controparte_4
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale , la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellante di difetto di legittimazione della avendo quest'ultima dimostrato compiutamente Controparte_1 con la documentazione prodotta il 9.7.2024 tale qualità.
3. L'appello è infondato
Il punto centrale della controversia è costituito dalla valutazione della parziale inottemperanza della all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. CP_5
Osserva la Corte che sicuramente il correntista aveva diritto ad ottenere la documentazione del decennio antecedente la richiesta ex art. 119 TUB formulata il 2.10.2014, che ha determinato l'emissione dell' ordine di esibizione. Come però è risultato anche dalla ctu espletata il rapporto si è chiuso il 18.10.2005 e sicuramente è stato instaurato in epoca ultradecennale.
La Corte di Cassazione con sentenza 7972/2016 ha affermato: “ Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.” Tale principio è stato ribadito con l'ordinanza 13528/2017.
L'obbligo di conservazione ultradecennale si trasforma dunque, com'è ovvio, in un onere probatorio, laddove la Banca agisca in giudizio per fare valere un credito fondato un rapporto costituito in epoca ultradecennale.
Ma tale onere non sussiste quando, come nel caso in esame, la sia convenuta in un giudizio CP_5 di ripetizione.
Tale premessa è indispensabile per valutare le conseguenze dell'inottemperanza dell'ordine di esibizione.
3 Laddove, come avvenuto in altre fattispecie, l'inottemperanza riguardi un rapporto di durata infradecennale, le conseguenze si riverberano in senso negativo sulla che con il suo CP_5 comportamento preclude indebitamente alla controparte di fornire la prova della fondatezza della domanda di ripetizione.
Allorchè, come nel caso di specie, il rapporto sia risalente ad epoca ultradecennale, in linea generale l'inottemperanza dell'ordine di esibizione di documentazione che la non era CP_5 tenuta a conservare assume un carattere neutro.
Poiché d'altronde anche il correntista dovrebbe avere ricevuto copia del contratto all'atto della sottoscrizione, come pure gli estratti conto, la mancata produzione dello stesso da parte dello stesso e l'impossibilità di acquisirlo aliunde integrano il mancato assolvimento dell'onere della prova sul soggetto che ne è onerato.
Con l'ordinanza 35039/2022 la Corte di Cassazione ha affermato: “ In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato “ 3.
8.1. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.”, vale a dire sul soggetto interessato a fare valere i propri diritti.
4 Va infatti evidenziato che il riparto dell'onere dell a prova di cui all'art 2697 c.c., con le molteplici deroghe normative in ipotesi tassative di inversione dell'onere della prova, costituisce una precisa scelta del Legislatore che pone a svantaggio di chi intende far valere un diritto le conseguenze della insufficienza della prova anche per fatto a lui non , quindi sull'attore nell'azione di ripetizione di indebito.
Nel caso di specie , la mancata produzione del contratto, non consente in realtà di accertare eventuali nullità di singole clausole o comunque la natura indebita di singole operazioni.
Con l'ordinanza 33009 /2019 la Corte di Cassazione aveva altresì affermato con specifico riferimento alla produzione dei contratti “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
Ne consegue ,che sebbene fosse ammissibile l'ordine di esibizione, la mancanza produzione dei contratti è determinante nel rigetto della domanda.
IL CTU in questo grado di giudizio, richiamato per un supplemento di esame con riferimento alla documentazione acquisita ha infatti rimarcato “ l'assoluta incompletezza della documentazione di supporto del c/c “ e la conseguente impossibilità di operare un ricalcolo dei rapporti dare avere fra le parti che si riflette anche sul conto anticipi.
Ne consegue , che , come chiarito dal ctu , nessuna delle ipotesi di ricalcolo è effettivamente utilizzabile.
3.La violazione dell'art.1956 c.c. è generica, non essendo stato peraltro provati i presupposti per la liberazione del fideiussore.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle controparti con unica liquidazione solidale.
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle controparti che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso spese gen solido ex latere creditorum pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE EST
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