Ordinanza collegiale 29 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza breve 25 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 25/11/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2024, integrato da motivi aggiunti, in relazione alla procedura CIG-OMISSIS-, proposto da:
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Lamezia Terme, via Francesco Colelli, n. 1;
contro
- Ministero dell'interno;
- Prefettura-U.T.G. di Barletta-Andria-Trani;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
- Il -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 14.12.2024:
- del bando per la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 14, c.1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 71 del medesimo d.lgs., per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza recettiva massima di 50 posti, per l'accoglienza di stranieri richiedenti protezione internazionale - procedura telematica di gara -OMISSIS-- CIG:-OMISSIS-;
- del disciplinare di gara relativo alla predetta procedura;
- del soccorso istruttorio disposto tramite piattaforma MEPA in data 26.09.2024;
- dei verbali di Commissione di gara non conosciuti e non pubblicati;
- della comunicazione di esclusione di cui prot. uscita -OMISSIS- del 06.11.2024, emessa dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- del provvedimento di esclusione emesso dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani di cui prot. interno -OMISSIS-del 04.11.2024;
- del differimento/diniego di accesso agli atti comunicato di cui prot. uscita-OMISSIS-del 21.11.2024;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- del diritto dell'odierna ricorrente all'ostensione e rilascio della documentazione richiesta a parte resistente con istanza di accesso agli atti del 15.11.2024 ed illegittimamente differita;
- del diritto della società -OMISSIS- a partecipare al bando per la procedura di cui sopra ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro;
B) per quanto riguarda i (primi) motivi aggiunti depositati il 20.1.2025, oltre agli atti già impugnati col ricorso introduttivo:
- del differimento operato con riguardo alla richiesta di accesso agli atti della documentazione amministrativa ed offerta tecnica dell’-OMISSIS- del 29.11.2024;
- delle 7 convenzioni stipulate in data 30.12.2024 con la Prefettura di Barletta-Andria-Trani relativamente al servizio accoglienza profughi sulle 9 strutture messe in gara;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- del diritto dell'odierna ricorrente all'ostensione e rilascio della documentazione richiesta a parte resistente con istanza di accesso agli atti del 15.11.2024 ed illegittimamente differita;
- del diritto della società -OMISSIS- a partecipare al bando per la procedura di cui sopra ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro;
C) per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati il 21.2.2025, oltre agli atti già impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti:
- della nota della Compagnia assicurativa del 6.2.2025 che ha fornito chiarimenti sulle polizze rilasciate e sull’appendice;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- del diritto dell'odierna ricorrente all'ostensione e rilascio della documentazione richiesta a parte resistente con istanza di accesso agli atti del 15.11.2024 ed illegittimamente differita;
- del diritto della società -OMISSIS- a partecipare al bando per la procedura di cui sopra ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro;
D) per quanto riguarda i (terzi) motivi aggiunti depositati il 7.4.2025, oltre agli atti già impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti:
- dell’offerta tecnica e della domanda di partecipazione dell’-OMISSIS-, che la Prefettura resistente ha trasmesso in data 3.4.2025 via PEC, a seguito dell’ordinanza del T.A.R. Puglia n. 414/2025;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- del diritto dell'odierna ricorrente all'ostensione e rilascio della documentazione richiesta a parte resistente con istanza di accesso agli atti del 15.11.2024 ed illegittimamente differita;
- del diritto della società -OMISSIS- a partecipare al bando per la procedura di cui sopra ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro;
E) per quanto riguarda i (quarti) motivi aggiunti depositati il 23.9.2025, oltre agli atti già impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti:
- del verbale delle operazioni di gara svolte in seduta riservata in data 26.9.2024, conosciuto in data 22.9.2025;
- del verbale della proposta di aggiudicazione di cui prot. interno -OMISSIS-del 17.2.2025;
- della proposta di aggiudicazione di cui-OMISSIS-dell’1.9.2025;
- dell’aggiudicazione definitiva di cui prot. del 18.9.2025;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- del diritto dell'odierna ricorrente all'ostensione e rilascio della documentazione richiesta a parte resistente con istanza di accesso agli atti del 15.11.2024 ed illegittimamente differita;
- del diritto della società -OMISSIS- a partecipare al bando per la procedura di cui sopra ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro;
F) per quanto riguarda i (quinti) motivi aggiunti depositati l’1.10.2025, oltre agli atti già impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti:
- della disposizione di trasferimento di n. 138 migranti di cui prot. uscita -OMISSIS- del 29.9.2025;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- del diritto dell'odierna ricorrente all'ostensione e rilascio della documentazione richiesta a parte resistente con istanza di accesso agli atti del 15.11.2024 ed illegittimamente differita;
- del diritto della società -OMISSIS- a partecipare al bando per la procedura di cui sopra ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura-U.T.G. di Barletta-Andria-Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. AN CO e uditi per le parti i difensori l'avv. Luisa Cimino, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che :
- all’esito dell’udienza camerale del 25.3.2025, il Collegio – in una logica di massima garanzia delle esigenze difensive attoree e tenuto conto delle precisazioni fornite dalla ricorrente in sede di discussione – ha accolto l’istanza di accesso “limitatamente alla documentazione amministrativa e all’offerta tecnica nonché economica relative alla società ricorrente” (ordinanza n. 414/2025 del 29.3.2025);
- con ordinanza n. 119/2025 del 30.4.2025, adottata in esito alla successiva udienza camerale del 29.4.2025, è stata respinta l’istanza cautelare sia sotto il profilo del fumus boni iuris che sotto il profilo del periculum in mora ;
- in sede di appello cautelare, la reiezione è stata confermata dal Consiglio di Stato – sotto entrambi i profili richiamati – con provvedimento n. 1877/2025 del 23.5.2025;
- all’udienza pubblica dell’8.7.2025, previa discussione delle parti, il ricorso introduttivo, i primi, i secondi e i terzi motivi aggiunti sono stati introitati per la decisione;
- la ricorrente ha proposto il quarto e il quinto atto di motivi aggiunti, rispettivamente in data 23.9.2025 e 1.10.2025, dunque successivamente alla celebrazione dell’udienza di discussione – e al relativo passaggio in decisione – del ricorso introduttivo e dei primi tre atti di motivi aggiunti;
- con sentenza di questa Sezione n. 1115/2025 del 3.10.2025, il ricorso introduttivo e i primi tre atti di motivi aggiunti sono stati respinti, avendo il Collegio ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo adottato dalla Stazione appaltante nei confronti della ricorrente;
- nella camera di consiglio del 4 novembre 2025, fissata per la discussione delle (nuove) istanze cautelari di cui al quarto e al quinto ricorso per motivi aggiunti (proposti, rispettivamente, in relazione all’aggiudicazione della procedura di gara nonché alla disposizione di trasferimento di 138 migranti dai centri di accoglienza gestiti dalla ricorrente), previo avviso alle parti circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., i quarti e quinti atti di motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione;
Considerato che :
- secondo l'indirizzo ampiamente condiviso e ribadito dal Consiglio di Stato, “In rito, è costante la giurisprudenza nell’affermare che, seppure nei procedimenti di gara è di regola sufficiente l’interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara, un siffatto interesse non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non solo del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; conseguentemente, il consolidamento dell’esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l’impugnativa dell’aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura” (Cons. di Stato, Sez. V, n. 937/2021).
Ritenuto che :
- il rigetto (con la citata sentenza della Sezione n. 1115/2025 del 3.10.2025) del ricorso introduttivo e dei primi tre atti di motivi aggiunti (con i quali è stata contestata l’esclusione dalla procedura di gara) comporta quale inevitabile conseguenza di ordine processuale l’inammissibilità – per difetto di legittimazione – dei motivi aggiunti, quarto e quinto, da ultimo proposti;
- oltre alla condanna della ricorrente alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, si ravvisano gli estremi per irrogare la sanzione prevista dall’art. 13- ter , comma 5, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, come sostituito dall’art. 1, comma 813, della l. n. 207/2024, per violazione dei principi di sinteticità, avuto riguardo al fatto che parte ricorrente, anche con la proposizione degli ultimi due atti di motivi aggiunti, ha (nuovamente) sforato i limiti dimensionali dei propri scritti difensivi, come fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, senza preoccuparsi di richiedere ed ottenere alcuna preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.P.C.S;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul quarto e quinto ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, nonché della sanzione per il superamento dei limiti dimensionali che si determina in complessivi € 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Demanda alla Segreteria gli adempimenti per il pagamento della sanzione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
MA NO, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | MA NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.