CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1398/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VISONA' STEFANO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18134/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121038104000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 751/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 6 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento in rubrica - di complessivi €.3.289,08, oltre €. 5,88 per spese - notificatagli il 12.9.2024 quale legale rappresentante del Consorzio Consorzio_1 - S.C.R.L., a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 relativo al Modello 770 per il periodo d'imposta 2020. Deduce e argomenta:
- di avere rivestito la qualità di presidente del consiglio d'amministrazione del Consorzio dal 7.2.2017 al
7.2.2020;
- che il 5.3.2021 il Consorzio è stato posto in liquidazione ed è stato nominato un Commissario Liquidatore;
- che il 16.12.2021 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2945 c.
c. e l'1.2.2022 il Consorzio è stato cancellato dal registro delle imprese;
- di non essere, pertanto, legittimato passivo della pretesa tributaria in cartella.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo (distrazione).
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate RI ha dedotto che la cartella di pagamento opposta è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate - RI nei soli confronti del Consorzio e che, pertanto, il ricorrente non è legittimato passivo della pretesa tributaria e non ha alcun interesse a contrastarla.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dalla cartella opposta risulta inequivocabilmente che il destinatario della richiesta di pagamento di tributi, sanzioni e accessori è il Consorzio e che nessuna richiesta di pagamento è rivolta nei confronti del ricorrente.
Atteso, poi, che nel momento in cui ha ricevuto la notifica della cartella il ricorrente non era nemmeno più legale rappresentante del Consorzio, il ricorrente non è legittimato ad opporsi alla cartella in rubrica.
Spese di lite compensate per la natura e l'esito della lite.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese di lite compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VISONA' STEFANO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18134/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121038104000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 751/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 6 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento in rubrica - di complessivi €.3.289,08, oltre €. 5,88 per spese - notificatagli il 12.9.2024 quale legale rappresentante del Consorzio Consorzio_1 - S.C.R.L., a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 relativo al Modello 770 per il periodo d'imposta 2020. Deduce e argomenta:
- di avere rivestito la qualità di presidente del consiglio d'amministrazione del Consorzio dal 7.2.2017 al
7.2.2020;
- che il 5.3.2021 il Consorzio è stato posto in liquidazione ed è stato nominato un Commissario Liquidatore;
- che il 16.12.2021 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2945 c.
c. e l'1.2.2022 il Consorzio è stato cancellato dal registro delle imprese;
- di non essere, pertanto, legittimato passivo della pretesa tributaria in cartella.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo (distrazione).
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate RI ha dedotto che la cartella di pagamento opposta è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate - RI nei soli confronti del Consorzio e che, pertanto, il ricorrente non è legittimato passivo della pretesa tributaria e non ha alcun interesse a contrastarla.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dalla cartella opposta risulta inequivocabilmente che il destinatario della richiesta di pagamento di tributi, sanzioni e accessori è il Consorzio e che nessuna richiesta di pagamento è rivolta nei confronti del ricorrente.
Atteso, poi, che nel momento in cui ha ricevuto la notifica della cartella il ricorrente non era nemmeno più legale rappresentante del Consorzio, il ricorrente non è legittimato ad opporsi alla cartella in rubrica.
Spese di lite compensate per la natura e l'esito della lite.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese di lite compensate.