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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, residente in / con sede legale in VIA SANTA
MARGHERITA 23 12051 ALBA, con il patrocinio dell'Avv. BERGAMASCHI
MARCO (C.F. e dell'Avv. PALMUCCI NICOLO' C.F._1
( ) VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato/a in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BERGAMASCHI MARCO e dell'Avv. PALMUCCI
NICOLO' ( ) VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO, C.F._2
giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, residente in / con sede legale in VIA SANTA
MARGHERITA 23 12051 ALBA, con il patrocinio dell'Avv. BERGAMASCHI
MARCO (C.F. e dell'Avv. PALMUCCI NICOLO' C.F._1
( ) VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO;
, C.F._2
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato/a in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BERGAMASCHI MARCO e dell'Avv. PALMUCCI
NICOLO' ( ) VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO, C.F._2
giusta delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, residente in / con sede legale in PIAZZA ENRICO
MATTEI N.1 20097 ROMA, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIUCCI
MASSIMILIANO (C.F. e dell'Avv. ZUCCHI C.F._3
MARCELLO ) VIA COSIMO DEL FANTE 2 20122 C.F._4
MILANO , elettivamente domiciliato/a in VIA COSIMO DEL FANTE 2
MILANO presso lo Studio dell'Avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO e dell'Avv. ZUCCHI MARCELLO ( ) VIA COSIMO DEL C.F._4
FANTE 2 20122 MILANO , giusta delega in atti;
Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4
residente in / con sede legale in PIAZZA VANONI 1 20097 SAN DONATO
MILANESE, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO (C.F.
e dell'Avv. ZUCCHI MARCELLO C.F._3
( ) VIA COSIMO DEL FANTE 2 20122 MILANO;
C.F._4
elettivamente domiciliato/a in VIA COSIMO DEL FANTE 2 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO e dell'Avv. ZUCCHI
MARCELLO ) VIA COSIMO DEL FANTE 2 20122 C.F._4
MILANO , giusta delega in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di AN n. 2766/2024, pubblicata il 12/03/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione, in accoglimento dei motivi di appello formulati in narrativa e in riforma della Sentenza: - in relazione al primo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il diritto di Parte_1
alla ripetizione delle somme versate nel 2011 a titolo di addizionale
[...]
provinciale dedotto in giudizio e meglio descritto in narrativa non è prescritto;
- in relazione al secondo e terzo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare ex art. 2033 cod. civ. Eni ed , anche in solido Parte_2
tra loro, alla restituzione in favore di della somma di Euro Parte_1
41.970,90, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo, e in favore della della somma di Euro 71.962,72, oltre IVA e oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata e liquidata in corso di causa, anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio. In via istruttoria:
1.- si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
è vero che ha eseguito il pagamento di tutte le fatture Parte_1
emesse dalle Convenute così come prodotte nel presente giudizio e riportate nei file riepilogativi? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub n. 8, 9, 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice;
2. è vero che Controparte_1
ha eseguito il pagamento di tutte le fatture emesse dalle Convenute così
[...]
come prodotte nel presente giudizio e riportate nei file riepilogativi? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub n. 8, 9, 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice;
2.- Si indicano come testimoni le seguenti persone: a. il Dott. , Legal Tes_1
Manager del Gruppo Miroglio, domiciliato presso con Parte_1
sede in legale in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, su tutti i capitoli di prova;
pagina 3 di 16 b. il Dott. , Energy Manager del Gruppo Miroglio, domiciliato Testimone_2
presso con sede in legale in Alba (CN), Via Santa Parte_1
Margherita n. 23, su tutti i capitoli di prova;
c. il Dott. , Banking Testimone_3
Administration Manager del Gruppo Miroglio, domiciliato presso
[...]
con sede in legale in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, su Parte_1
tutti i capitoli di prova.
3.- Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, indicando come testi le persone elencate al punto che precede.
* * *
Per e per Controparte_2 Controparte_3
[...]
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di AN, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO - rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalle attrici appellanti, confermando la sentenza n. 2766/2024 emessa dal Tribunale di AN in persona della Dott.ssa Attardo in data
08/03/2024 - R.G. 45/2023, e pubblicata in data 12/03/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO di seguito ) e Parte_1 CP_4 Controparte_1
(di seguito ) hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] CP_5
Contr AN (di seguito in solido con CP_2 Controparte_3
(di seguito ) al fine di ottenere la restituzione
[...] Parte_2
Contr degli importi versati a a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, per il periodo di fatturazione 2010-2011.
pagina 4 di 16 Le società attrici hanno premesso di aver stipulato contratti di somministrazione
Contr di energia elettrica con per il biennio 2010-2011; che nel predetto periodo sarebbero state addebitate, a titolo di addizionale provinciale sulle accise, le seguenti somme: € 41.970,90 oltre iva a;
€ 71.962,72 oltre iva a CP_4 [...]
. Hanno affermato che tali somme sarebbero state regolarmente pagate CP_5
contestualmente al saldo delle fatture;
che, ritenendo il pagamento delle addizionali indebito, ne hanno chiesto alle società convenute, con diffida del 30 maggio 2020, la restituzione;
che non era stato raggiunto un accordo per il rimborso dell'importo.
Le due società attrici hanno, quindi, agito in giudizio per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Contr Si sono costituite ed che hanno eccepito in via Parte_2
pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione giudiziale da parte di per CP_4
mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 132/2014; la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma
III, n. 4 c.p.c. per mancata indicazione delle fatture;
la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle somme asseritamente versate;
l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. delle somme chieste in ripetizione con riferimento alle somme esposte nelle fatture emesse prima del 30.05.2010 e a quelle del 2011, di cui non sarebbe stata richiesta la ripetizione esplicitamente con la diffida del 2020.
Hanno poi eccepito la irripetibilità delle somme versate da controparte a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, per contrarietà al contratto stipulato tra le parti e perché la restituzione sarebbe fonte di squilibrio economico.
Hanno affermato che non spetterebbe alle attrici alcun rimborso, anche ai sensi dell'art. 29 della L. n. 428/1990 (che ha rimodulato il testo dell'art. 19 della L. n.
872/1982), poiché un rimborso siffatto comporterebbe un arricchimento senza causa, in quanto le società somministrate non avrebbero patito alcun danno pagina 5 di 16 patrimoniale;
hanno dedotto, infatti, che le attrici avrebbero già portato in detrazione nel proprio bilancio d'esercizio i costi dell'energia elettrica e con essi l'addizionale; che tali costi sarebbero già stati neutralizzati, poiché riversati sul consumatore finale nella determinazione del prezzo dei beni da queste immessi in commercio.
Il Tribunale di AN con sentenza n. 2766/2024 pubblicata in data 12 marzo
2024 ha così disposto:
“dichiara la prescrizione degli asseriti crediti sorti nel 2011 in capo a
[...]
Parte_1
Rigetta le ulteriori domande di e Controparte_1 Parte_1
Condanna a rifondere a e , in Parte_1 Parte_2 CP_2
solido tra loro, le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, per compensi, oltre accessori di legge.
Compensa per il resto le spese di lite tra le parti”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che fosse impossibile applicare il contenuto di una direttiva comunitaria nell'ambito dei rapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del pari impossibile fare applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, non essendosi la Corte di Giustizia mai preoccupata di una fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio e che nemmeno le condizioni per l'applicazione dell'accisa indicati nella Direttiva 2008/118/ CE potessero essere considerate principi generali del diritto comunitario ( tali da prevalere sulla normativa nazionale) trattandosi di materia tributaria.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione parziale sollevata dalle controparti, il Tribunale di AN ha rilevato “come la missiva di messa in mora di CP_4
alle convenute abbia riguardato solo le somme versate nel 2010 a titolo di addizionali provinciali sulle accise, somme quantificate dalla attrice in euro
pagina 6 di 16 22.150,00 (docc. 6a e 6b del fascicolo attoreo). Deve pertanto ritenersi provato che tale atto non abbia interrotto il decorso del termine prescrizionale per le somme versate nel 2011 da . Il decorso di tale termine si è pertanto CP_4
interrotto solo con la notifica dell'atto di citazione, in data 22.12.22. Deve pertanto preliminarmente dichiararsi, in ogni caso, prescritto l'accertando diritto di alla ripetizione delle somme versate nel 2011”. CP_4
Da ultimo il Tribunale ha osservato che: “Non avendo le attrici, su cui incombe il relativo onere, provato di avere sopportato la diminuzione patrimoniale di cui è causa, senza traslarla su altri soggetti o compensarla con altre partite, si ritiene che non si possa in ogni caso emettere una sentenza di condanna, che comporterebbe un arricchimento senza causa delle attrici a danno delle convenute o di terzi.”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello e Controparte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
Parte_1
si sono costituite e che hanno chiesto CP_2 Controparte_3
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 29 aprile 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno interposto appello, Controparte_6 Controparte_1
affidando il gravame a tre motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato: “errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto di alla ripetizione delle somme versate Parte_1
pagina 7 di 16 nel 2011”, le appellanti si dolgono che il Tribunale abbia errato nella lettura della messa in mora depositata da in primo grado. Pt_1
Affermano che con l'atto in questione del 30 maggio 2020 “ Parte_1
aveva intenzione di interrompere ogni termine di prescrizione per tutte le addizionali provinciali applicate dalle Appellate, senza alcuna limitazione con riferimento all'anno 2011” e che “ L'indicazione delle sole somme relative all'anno 2010, contenuta nella suddetta missiva, si spiega facilmente perché al momento in cui veniva inviata la diffida di messa in mora, stava Parte_1
eseguendo un controllo generale su tutte le fatture emesse dalle Appellate”.( cfr. pag. 10 atto di appello).
Con il secondo motivo, rubricato “erroneità del capo della sentenza riguardante la non disapplicazione della normativa italiana con riguardo alla direttiva
2008/118/CE”, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non ha correttamente applicato le norme e i principi di diritto unionale secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Nello specifico lamentano che il Tribunale abbia “ritenuto che fosse impossibile applicare il contenuto di una direttiva comunitaria non immediatamente esecutiva nell'ambito dei rapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del pari impossibile fare applicazione di principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e che nemmeno le condizioni per l'applicazione dell'accisa indicati nella Direttiva 2008/118/CE potessero essere considerati principi generali del diritto comunitario ( tale da prevalere sulla normativa nazionale), trattandosi di materia tributaria ed, in ogni caso, che non sussistessero le condizioni per la disapplicazione della norma interna con riguardo sia alla Direttiva 2008/118/CE che alle pronunce della Corte di Giustizia dell'unione Europea” ( cfr. atto di appello pagg. 11 e 12).
Con il terzo motivo, rubricato : “ erroneità del capo della sentenza riguardante la mancata prova delle appellanti di aver subito la diminuzione patrimoniale” le pagina 8 di 16 appellanti censurano la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver richiamato un precedente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr.
CGUE n. C-191/12), ha statuito che, “Non avendo le attrici, su cui incombe il relativo onere, provato di avere sopportato la diminuzione patrimoniale di cui è causa, senza traslarla su altri soggetti o compensarla con altre partite”, non si possa emettere una sentenza di condanna nei confronti dell'Appellate, la quale comporterebbe “un arricchimento senza causa delle attrici a danno delle convenute o di terzi”.
Osservano che la sentenza citata si riferisce a rapporti tra Stato e Operatore
Economico e non a quello tra Operatore Economico e consumatore finale e che, in ogni caso, ciò che rileva “è la natura indebita o meno della porzione di prezzo dell'energia elettrica corrispondente all'addizionale provinciale a suo tempo addebitata nelle fatture emesse dalle Convenute e interamente pagate dalle
Attrici”.( cfr. atto di appello pag. 23-24).
Le appellate, costituendosi in giudizio, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, rilevando negli scritti difensivi come la conclusione cui è pervenuto il
Tribunale fosse ulteriormente avvalorata dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11 aprile 2024, nonchè da una serie di sentenze della
Corte di Cassazione, la quale, in linea con il principio espresso dalla CGUE, ha sostenuto che “in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, c. 2, del d.l. n.
511/1988, conv. con modif. dalla l. n. 20/1989 (…) imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 Dir. n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell . Parte_3
pagina 9 di 16 Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e vada accolto nei limiti qui di seguito esposti e che per motivi logici debbano preliminarmente essere esaminati il secondo ed il terzo motivo di censura.
Essi sono fondati per le ragioni qui di seguito esposte.
E' opportuno premettere una sintetica ricognizione della disciplina regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative). La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Con la direttiva 2003/96/CE anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE
e tale direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate
e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del
23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti pagina 10 di 16 sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale Direttiva 2008/118/CE (che avrebbe dovuto essere recepita dallo
Stato italiano entro il 1.1.2010) è stata recepita in Italia con D.lgs. 29.3.2010 n.
48, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007, che è stato poi abrogato con il D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 art. 2 comma 6, con decorrenza 1.1.2012. Pertanto, nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale sulle accise a decorrere dal 2012 con il D. Lgs. 23/2011 e
68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con il D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale. Proprio in ragione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 6 del DL
511/1988 e, prima ancora, del contrasto di detta norma con la direttiva
2008/118/CE, recepita con il D.lgs. 48/2010 del 29 marzo 2010, l'odierna appellante ha reclamato il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa Controparte_7
nel corso degli anni 2010 al 2011.
Ciò detto, la domanda è fondata alla luce della sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 con cui la Corte Costituzionale, esprimendosi sulla questione sollevata dal
Tribunale di Udine, ha stabilito l'incostituzionalità dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica.
In particolare, i Giudici hanno rilevato che l'addizionale provinciale era priva di finalità specifiche ammissibili per l'ordinamento unionale. Scrivono infatti che: “
l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica […] prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale
pagina 11 di 16 si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali” ed ancora “ Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio»
(Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)”. Non è possibile che l'addizionale abbia una mera finalità di bilancio. Ciò è in contrasto con l'ordinamento europeo delle accise rispetto al quale, la Corte afferma quanto segue: “ affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. In merito, la
Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia,
C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co,
C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes
Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata”.
La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, industria tessile spa Pt_4 Parte_5
[...]
pagina 12 di 16 Tale pronuncia, infatti, pur «mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che
è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore
e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva». Una sentenza della Corte di Giustizia che aveva, pertanto, aperto alla possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
La decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'addizionale dà, quindi, la possibilità ai clienti di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti.
Merita poi accoglimento anche il terzo motivo di appello con cui le appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato la loro domanda per non aver provato “di aver sopportato la diminuzione patrimoniale di cui è causa…che comporterebbe un arricchimento senza causa delle attrici a danno delle convenute o di terzi”, in quanto ciò che unicamente rileva nell'ambito del rapporto civilistico oggetto della presente vertenza è la natura indebita o meno della porzione di prezzo dell'energia elettrica corrispondente all'addizionale provinciale, a suo tempo addebitata nelle fatture emesse da e interamente pagate dalle appellanti. CP_2
In riforma, quindi della sentenza impugnata va, quindi, accolta la domanda ex art. 2033 c.c. proposta dalle odierne appellanti.
pagina 13 di 16 Con riferimento al quantum va ora esaminato il primo motivo di censura con cui le appellanti si dolgono per aver il Tribunale dichiarato parzialmente estinto, per intervenuta prescrizione, il credito preteso.
Va, preliminarmente, osservato che il Tribunale ha dichiarato “la prescrizione degli asseriti crediti sorti nel 2011 in capo a , nulla Parte_1
statuendo con riferimento ai crediti vantati da Controparte_1
Poiché le odierne appellate non hanno sul punto proposto appello incidentale, né, in ogni caso, riproposto ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti vantati da limitandosi a chiedere il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ha Controparte_1
diritto ad ottenere in restituzione, ex art. 2033 c.c., gli importi indebitamente versati a titolo di addizionali provinciali sulle accise, pari ad euro 71.962,72, oltre
IVA e interessi legali dalla domanda al saldo, così come richiesti.
Quanto, invece, ai crediti vantati da va condivisa la Parte_1
valutazione del Tribunale laddove ha affermato che “la missiva di messa in mora di alle convenute abbia riguardato solo le somme versate nel 2010 a CP_4
titolo di addizionali provinciali sulle accise, somme quantificate dalla attrice in euro 22.150,00 (docc. 6a e 6b del fascicolo attoreo). Deve pertanto ritenersi provato che tale atto non abbia interrotto il decorso del termine prescrizionale per le somme versate nel 2011 da . Il decorso di tale termine si è CP_4
pertanto interrotto solo con la notifica dell'atto di citazione, in data 22.12.22.
Deve pertanto preliminarmente dichiararsi, in ogni caso, prescritto l'accertando diritto di alla ripetizione delle somme versate nel 2011”. CP_4
Ed, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la comunicazione del 30 maggio 2020, contiene espressamente la sua volontà di ottenere la restituzione delle sole ed uniche somme versate nell'anno 2010; con la conseguenza che tale comunicazione non può costituire valido atto interruttivo anche per gli importi successivi a tale data. pagina 14 di 16 Risulta, infatti, per tabulas ed è circostanza pacifica che l'unica diffida inviata a
è quella del 30 maggio 2020. CP_2
In riforma, quindi, della sentenza impugnata deve essere condannata a CP_2
restituire a la somma di € 22.512,00 ( così come Parte_1
indicata nella missiva), oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo e a la somma di € 71.962,72 oltre IVA e interessi legali Controparte_1
dalla domanda al saldo.
La condanna alla restituzione di dette somme deve essere disposta in solido con
, già citata Parte_2 Controparte_8
in causa dalle attrici nella sua qualità di cessionaria - in forza dell'atto di cessione del 12 giugno 2017 - del ramo d'azienda denominato “Retail Market Gas e Power” avente ad oggetto le attività di “vendita” di gas, energia elettrica e servizi per i clienti “Retail” e “ , ai sensi dell'art. 2560, 2° comma, c.c. CP_9
Spese di lite
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord.
22 agosto 2018, n. 20920).
Nel caso di specie, reputa la Corte che tenuto conto, da un verso, della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato e dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale e, dall'altro, del fatto che in forza del disposto dell'art. 14, comma 4, T.U. sulle accise, CP_2 pagina 15 di 16 per potere a sua volta ottenere il rimborso da parte dell'amministrazione, era tenuta a subire il presente procedimento, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d' Appello di AN, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da da vverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di AN n. 2766/2024 pubblicata il 12 marzo 2024 così provvede in sua parziale riforma:
1) -condanna e in solido tra CP_2 Controparte_3 Pt_2
loro, a restituire a la somma di € 22.512,00 Parte_1
oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo;
2) -condanna e in solido tra CP_2 Controparte_3 Pt_2
loro, a restituire a a somma di € 71.962,72 oltre Controparte_1
IVA e interessi legali dalla domanda al saldo;
3) -compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
4) Fermo il resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Grazia Federici
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, residente in / con sede legale in VIA SANTA
MARGHERITA 23 12051 ALBA, con il patrocinio dell'Avv. BERGAMASCHI
MARCO (C.F. e dell'Avv. PALMUCCI NICOLO' C.F._1
( ) VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato/a in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BERGAMASCHI MARCO e dell'Avv. PALMUCCI
NICOLO' ( ) VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO, C.F._2
giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, residente in / con sede legale in VIA SANTA
MARGHERITA 23 12051 ALBA, con il patrocinio dell'Avv. BERGAMASCHI
MARCO (C.F. e dell'Avv. PALMUCCI NICOLO' C.F._1
( ) VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO;
, C.F._2
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato/a in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BERGAMASCHI MARCO e dell'Avv. PALMUCCI
NICOLO' ( ) VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO, C.F._2
giusta delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, residente in / con sede legale in PIAZZA ENRICO
MATTEI N.1 20097 ROMA, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIUCCI
MASSIMILIANO (C.F. e dell'Avv. ZUCCHI C.F._3
MARCELLO ) VIA COSIMO DEL FANTE 2 20122 C.F._4
MILANO , elettivamente domiciliato/a in VIA COSIMO DEL FANTE 2
MILANO presso lo Studio dell'Avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO e dell'Avv. ZUCCHI MARCELLO ( ) VIA COSIMO DEL C.F._4
FANTE 2 20122 MILANO , giusta delega in atti;
Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4
residente in / con sede legale in PIAZZA VANONI 1 20097 SAN DONATO
MILANESE, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO (C.F.
e dell'Avv. ZUCCHI MARCELLO C.F._3
( ) VIA COSIMO DEL FANTE 2 20122 MILANO;
C.F._4
elettivamente domiciliato/a in VIA COSIMO DEL FANTE 2 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO e dell'Avv. ZUCCHI
MARCELLO ) VIA COSIMO DEL FANTE 2 20122 C.F._4
MILANO , giusta delega in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di AN n. 2766/2024, pubblicata il 12/03/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione, in accoglimento dei motivi di appello formulati in narrativa e in riforma della Sentenza: - in relazione al primo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il diritto di Parte_1
alla ripetizione delle somme versate nel 2011 a titolo di addizionale
[...]
provinciale dedotto in giudizio e meglio descritto in narrativa non è prescritto;
- in relazione al secondo e terzo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare ex art. 2033 cod. civ. Eni ed , anche in solido Parte_2
tra loro, alla restituzione in favore di della somma di Euro Parte_1
41.970,90, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo, e in favore della della somma di Euro 71.962,72, oltre IVA e oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata e liquidata in corso di causa, anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio. In via istruttoria:
1.- si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
è vero che ha eseguito il pagamento di tutte le fatture Parte_1
emesse dalle Convenute così come prodotte nel presente giudizio e riportate nei file riepilogativi? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub n. 8, 9, 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice;
2. è vero che Controparte_1
ha eseguito il pagamento di tutte le fatture emesse dalle Convenute così
[...]
come prodotte nel presente giudizio e riportate nei file riepilogativi? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub n. 8, 9, 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice;
2.- Si indicano come testimoni le seguenti persone: a. il Dott. , Legal Tes_1
Manager del Gruppo Miroglio, domiciliato presso con Parte_1
sede in legale in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, su tutti i capitoli di prova;
pagina 3 di 16 b. il Dott. , Energy Manager del Gruppo Miroglio, domiciliato Testimone_2
presso con sede in legale in Alba (CN), Via Santa Parte_1
Margherita n. 23, su tutti i capitoli di prova;
c. il Dott. , Banking Testimone_3
Administration Manager del Gruppo Miroglio, domiciliato presso
[...]
con sede in legale in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, su Parte_1
tutti i capitoli di prova.
3.- Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, indicando come testi le persone elencate al punto che precede.
* * *
Per e per Controparte_2 Controparte_3
[...]
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di AN, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO - rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalle attrici appellanti, confermando la sentenza n. 2766/2024 emessa dal Tribunale di AN in persona della Dott.ssa Attardo in data
08/03/2024 - R.G. 45/2023, e pubblicata in data 12/03/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO di seguito ) e Parte_1 CP_4 Controparte_1
(di seguito ) hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] CP_5
Contr AN (di seguito in solido con CP_2 Controparte_3
(di seguito ) al fine di ottenere la restituzione
[...] Parte_2
Contr degli importi versati a a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, per il periodo di fatturazione 2010-2011.
pagina 4 di 16 Le società attrici hanno premesso di aver stipulato contratti di somministrazione
Contr di energia elettrica con per il biennio 2010-2011; che nel predetto periodo sarebbero state addebitate, a titolo di addizionale provinciale sulle accise, le seguenti somme: € 41.970,90 oltre iva a;
€ 71.962,72 oltre iva a CP_4 [...]
. Hanno affermato che tali somme sarebbero state regolarmente pagate CP_5
contestualmente al saldo delle fatture;
che, ritenendo il pagamento delle addizionali indebito, ne hanno chiesto alle società convenute, con diffida del 30 maggio 2020, la restituzione;
che non era stato raggiunto un accordo per il rimborso dell'importo.
Le due società attrici hanno, quindi, agito in giudizio per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Contr Si sono costituite ed che hanno eccepito in via Parte_2
pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione giudiziale da parte di per CP_4
mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 132/2014; la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma
III, n. 4 c.p.c. per mancata indicazione delle fatture;
la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle somme asseritamente versate;
l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. delle somme chieste in ripetizione con riferimento alle somme esposte nelle fatture emesse prima del 30.05.2010 e a quelle del 2011, di cui non sarebbe stata richiesta la ripetizione esplicitamente con la diffida del 2020.
Hanno poi eccepito la irripetibilità delle somme versate da controparte a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, per contrarietà al contratto stipulato tra le parti e perché la restituzione sarebbe fonte di squilibrio economico.
Hanno affermato che non spetterebbe alle attrici alcun rimborso, anche ai sensi dell'art. 29 della L. n. 428/1990 (che ha rimodulato il testo dell'art. 19 della L. n.
872/1982), poiché un rimborso siffatto comporterebbe un arricchimento senza causa, in quanto le società somministrate non avrebbero patito alcun danno pagina 5 di 16 patrimoniale;
hanno dedotto, infatti, che le attrici avrebbero già portato in detrazione nel proprio bilancio d'esercizio i costi dell'energia elettrica e con essi l'addizionale; che tali costi sarebbero già stati neutralizzati, poiché riversati sul consumatore finale nella determinazione del prezzo dei beni da queste immessi in commercio.
Il Tribunale di AN con sentenza n. 2766/2024 pubblicata in data 12 marzo
2024 ha così disposto:
“dichiara la prescrizione degli asseriti crediti sorti nel 2011 in capo a
[...]
Parte_1
Rigetta le ulteriori domande di e Controparte_1 Parte_1
Condanna a rifondere a e , in Parte_1 Parte_2 CP_2
solido tra loro, le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, per compensi, oltre accessori di legge.
Compensa per il resto le spese di lite tra le parti”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che fosse impossibile applicare il contenuto di una direttiva comunitaria nell'ambito dei rapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del pari impossibile fare applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, non essendosi la Corte di Giustizia mai preoccupata di una fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio e che nemmeno le condizioni per l'applicazione dell'accisa indicati nella Direttiva 2008/118/ CE potessero essere considerate principi generali del diritto comunitario ( tali da prevalere sulla normativa nazionale) trattandosi di materia tributaria.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione parziale sollevata dalle controparti, il Tribunale di AN ha rilevato “come la missiva di messa in mora di CP_4
alle convenute abbia riguardato solo le somme versate nel 2010 a titolo di addizionali provinciali sulle accise, somme quantificate dalla attrice in euro
pagina 6 di 16 22.150,00 (docc. 6a e 6b del fascicolo attoreo). Deve pertanto ritenersi provato che tale atto non abbia interrotto il decorso del termine prescrizionale per le somme versate nel 2011 da . Il decorso di tale termine si è pertanto CP_4
interrotto solo con la notifica dell'atto di citazione, in data 22.12.22. Deve pertanto preliminarmente dichiararsi, in ogni caso, prescritto l'accertando diritto di alla ripetizione delle somme versate nel 2011”. CP_4
Da ultimo il Tribunale ha osservato che: “Non avendo le attrici, su cui incombe il relativo onere, provato di avere sopportato la diminuzione patrimoniale di cui è causa, senza traslarla su altri soggetti o compensarla con altre partite, si ritiene che non si possa in ogni caso emettere una sentenza di condanna, che comporterebbe un arricchimento senza causa delle attrici a danno delle convenute o di terzi.”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello e Controparte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
Parte_1
si sono costituite e che hanno chiesto CP_2 Controparte_3
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 29 aprile 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno interposto appello, Controparte_6 Controparte_1
affidando il gravame a tre motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato: “errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto di alla ripetizione delle somme versate Parte_1
pagina 7 di 16 nel 2011”, le appellanti si dolgono che il Tribunale abbia errato nella lettura della messa in mora depositata da in primo grado. Pt_1
Affermano che con l'atto in questione del 30 maggio 2020 “ Parte_1
aveva intenzione di interrompere ogni termine di prescrizione per tutte le addizionali provinciali applicate dalle Appellate, senza alcuna limitazione con riferimento all'anno 2011” e che “ L'indicazione delle sole somme relative all'anno 2010, contenuta nella suddetta missiva, si spiega facilmente perché al momento in cui veniva inviata la diffida di messa in mora, stava Parte_1
eseguendo un controllo generale su tutte le fatture emesse dalle Appellate”.( cfr. pag. 10 atto di appello).
Con il secondo motivo, rubricato “erroneità del capo della sentenza riguardante la non disapplicazione della normativa italiana con riguardo alla direttiva
2008/118/CE”, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non ha correttamente applicato le norme e i principi di diritto unionale secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Nello specifico lamentano che il Tribunale abbia “ritenuto che fosse impossibile applicare il contenuto di una direttiva comunitaria non immediatamente esecutiva nell'ambito dei rapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del pari impossibile fare applicazione di principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e che nemmeno le condizioni per l'applicazione dell'accisa indicati nella Direttiva 2008/118/CE potessero essere considerati principi generali del diritto comunitario ( tale da prevalere sulla normativa nazionale), trattandosi di materia tributaria ed, in ogni caso, che non sussistessero le condizioni per la disapplicazione della norma interna con riguardo sia alla Direttiva 2008/118/CE che alle pronunce della Corte di Giustizia dell'unione Europea” ( cfr. atto di appello pagg. 11 e 12).
Con il terzo motivo, rubricato : “ erroneità del capo della sentenza riguardante la mancata prova delle appellanti di aver subito la diminuzione patrimoniale” le pagina 8 di 16 appellanti censurano la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver richiamato un precedente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr.
CGUE n. C-191/12), ha statuito che, “Non avendo le attrici, su cui incombe il relativo onere, provato di avere sopportato la diminuzione patrimoniale di cui è causa, senza traslarla su altri soggetti o compensarla con altre partite”, non si possa emettere una sentenza di condanna nei confronti dell'Appellate, la quale comporterebbe “un arricchimento senza causa delle attrici a danno delle convenute o di terzi”.
Osservano che la sentenza citata si riferisce a rapporti tra Stato e Operatore
Economico e non a quello tra Operatore Economico e consumatore finale e che, in ogni caso, ciò che rileva “è la natura indebita o meno della porzione di prezzo dell'energia elettrica corrispondente all'addizionale provinciale a suo tempo addebitata nelle fatture emesse dalle Convenute e interamente pagate dalle
Attrici”.( cfr. atto di appello pag. 23-24).
Le appellate, costituendosi in giudizio, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, rilevando negli scritti difensivi come la conclusione cui è pervenuto il
Tribunale fosse ulteriormente avvalorata dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11 aprile 2024, nonchè da una serie di sentenze della
Corte di Cassazione, la quale, in linea con il principio espresso dalla CGUE, ha sostenuto che “in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, c. 2, del d.l. n.
511/1988, conv. con modif. dalla l. n. 20/1989 (…) imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 Dir. n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell . Parte_3
pagina 9 di 16 Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e vada accolto nei limiti qui di seguito esposti e che per motivi logici debbano preliminarmente essere esaminati il secondo ed il terzo motivo di censura.
Essi sono fondati per le ragioni qui di seguito esposte.
E' opportuno premettere una sintetica ricognizione della disciplina regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative). La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Con la direttiva 2003/96/CE anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE
e tale direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate
e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del
23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti pagina 10 di 16 sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale Direttiva 2008/118/CE (che avrebbe dovuto essere recepita dallo
Stato italiano entro il 1.1.2010) è stata recepita in Italia con D.lgs. 29.3.2010 n.
48, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007, che è stato poi abrogato con il D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 art. 2 comma 6, con decorrenza 1.1.2012. Pertanto, nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale sulle accise a decorrere dal 2012 con il D. Lgs. 23/2011 e
68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con il D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale. Proprio in ragione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 6 del DL
511/1988 e, prima ancora, del contrasto di detta norma con la direttiva
2008/118/CE, recepita con il D.lgs. 48/2010 del 29 marzo 2010, l'odierna appellante ha reclamato il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa Controparte_7
nel corso degli anni 2010 al 2011.
Ciò detto, la domanda è fondata alla luce della sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 con cui la Corte Costituzionale, esprimendosi sulla questione sollevata dal
Tribunale di Udine, ha stabilito l'incostituzionalità dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica.
In particolare, i Giudici hanno rilevato che l'addizionale provinciale era priva di finalità specifiche ammissibili per l'ordinamento unionale. Scrivono infatti che: “
l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica […] prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale
pagina 11 di 16 si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali” ed ancora “ Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio»
(Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)”. Non è possibile che l'addizionale abbia una mera finalità di bilancio. Ciò è in contrasto con l'ordinamento europeo delle accise rispetto al quale, la Corte afferma quanto segue: “ affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. In merito, la
Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia,
C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co,
C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes
Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata”.
La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, industria tessile spa Pt_4 Parte_5
[...]
pagina 12 di 16 Tale pronuncia, infatti, pur «mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che
è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore
e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva». Una sentenza della Corte di Giustizia che aveva, pertanto, aperto alla possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
La decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'addizionale dà, quindi, la possibilità ai clienti di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti.
Merita poi accoglimento anche il terzo motivo di appello con cui le appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato la loro domanda per non aver provato “di aver sopportato la diminuzione patrimoniale di cui è causa…che comporterebbe un arricchimento senza causa delle attrici a danno delle convenute o di terzi”, in quanto ciò che unicamente rileva nell'ambito del rapporto civilistico oggetto della presente vertenza è la natura indebita o meno della porzione di prezzo dell'energia elettrica corrispondente all'addizionale provinciale, a suo tempo addebitata nelle fatture emesse da e interamente pagate dalle appellanti. CP_2
In riforma, quindi della sentenza impugnata va, quindi, accolta la domanda ex art. 2033 c.c. proposta dalle odierne appellanti.
pagina 13 di 16 Con riferimento al quantum va ora esaminato il primo motivo di censura con cui le appellanti si dolgono per aver il Tribunale dichiarato parzialmente estinto, per intervenuta prescrizione, il credito preteso.
Va, preliminarmente, osservato che il Tribunale ha dichiarato “la prescrizione degli asseriti crediti sorti nel 2011 in capo a , nulla Parte_1
statuendo con riferimento ai crediti vantati da Controparte_1
Poiché le odierne appellate non hanno sul punto proposto appello incidentale, né, in ogni caso, riproposto ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti vantati da limitandosi a chiedere il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ha Controparte_1
diritto ad ottenere in restituzione, ex art. 2033 c.c., gli importi indebitamente versati a titolo di addizionali provinciali sulle accise, pari ad euro 71.962,72, oltre
IVA e interessi legali dalla domanda al saldo, così come richiesti.
Quanto, invece, ai crediti vantati da va condivisa la Parte_1
valutazione del Tribunale laddove ha affermato che “la missiva di messa in mora di alle convenute abbia riguardato solo le somme versate nel 2010 a CP_4
titolo di addizionali provinciali sulle accise, somme quantificate dalla attrice in euro 22.150,00 (docc. 6a e 6b del fascicolo attoreo). Deve pertanto ritenersi provato che tale atto non abbia interrotto il decorso del termine prescrizionale per le somme versate nel 2011 da . Il decorso di tale termine si è CP_4
pertanto interrotto solo con la notifica dell'atto di citazione, in data 22.12.22.
Deve pertanto preliminarmente dichiararsi, in ogni caso, prescritto l'accertando diritto di alla ripetizione delle somme versate nel 2011”. CP_4
Ed, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la comunicazione del 30 maggio 2020, contiene espressamente la sua volontà di ottenere la restituzione delle sole ed uniche somme versate nell'anno 2010; con la conseguenza che tale comunicazione non può costituire valido atto interruttivo anche per gli importi successivi a tale data. pagina 14 di 16 Risulta, infatti, per tabulas ed è circostanza pacifica che l'unica diffida inviata a
è quella del 30 maggio 2020. CP_2
In riforma, quindi, della sentenza impugnata deve essere condannata a CP_2
restituire a la somma di € 22.512,00 ( così come Parte_1
indicata nella missiva), oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo e a la somma di € 71.962,72 oltre IVA e interessi legali Controparte_1
dalla domanda al saldo.
La condanna alla restituzione di dette somme deve essere disposta in solido con
, già citata Parte_2 Controparte_8
in causa dalle attrici nella sua qualità di cessionaria - in forza dell'atto di cessione del 12 giugno 2017 - del ramo d'azienda denominato “Retail Market Gas e Power” avente ad oggetto le attività di “vendita” di gas, energia elettrica e servizi per i clienti “Retail” e “ , ai sensi dell'art. 2560, 2° comma, c.c. CP_9
Spese di lite
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord.
22 agosto 2018, n. 20920).
Nel caso di specie, reputa la Corte che tenuto conto, da un verso, della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato e dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale e, dall'altro, del fatto che in forza del disposto dell'art. 14, comma 4, T.U. sulle accise, CP_2 pagina 15 di 16 per potere a sua volta ottenere il rimborso da parte dell'amministrazione, era tenuta a subire il presente procedimento, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d' Appello di AN, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da da vverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di AN n. 2766/2024 pubblicata il 12 marzo 2024 così provvede in sua parziale riforma:
1) -condanna e in solido tra CP_2 Controparte_3 Pt_2
loro, a restituire a la somma di € 22.512,00 Parte_1
oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo;
2) -condanna e in solido tra CP_2 Controparte_3 Pt_2
loro, a restituire a a somma di € 71.962,72 oltre Controparte_1
IVA e interessi legali dalla domanda al saldo;
3) -compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
4) Fermo il resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Grazia Federici
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