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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 21 novembre 2024 ed iscritta al n. 1866 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.6.1977 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Colombo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Corso
Martiri della Liberazione n.45, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il 16.12.1978, con ultima CP_1 C.F._2
residenza in Lierna, via San Nicolò n. 6
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'11 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale di Lecco:
1 – dichiarare il divorzio tra i signori e , matrimonio contratto a Lierna in data Parte_1 CP_1
28.9.2002 e trascritto all'anagrafe stato civile del Comune di Lierna al n.3 p.I anno 2002;
2 – ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lierna di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.11.2024 Parte_1
coniugata con a seguito di matrimonio civile celebrato in Lierna in data 28.9.2002, CP_1
ha chiesto al Tribunale di pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la sentenza di separazione del Tribunale di Lecco n. 533/2021 del 4/13.10.2021.
La ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi è nata, in data 17.9.2002, la figlia
[...]
maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
La sentenza di separazione del Tribunale di Lecco ha previsto: l'addebito della separazione in capo al l'obbligo di quest'ultimo di versare alla ricorrente la somma di euro 350,00 mensili CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
In questa sede, la ricorrente ha dichiarato che il coniuge ha lasciato la residenza coniugale nel
2018 e, da quel momento in poi, non ha più avuto alcun contatto né con lei né con la figlia. Ha
precisato che, anche dopo il procedimento di separazione (ove il marito era rimasto contumace) e nonostante i tentativi volti a rintracciarlo, ad oggi risulta irreperibile (come emerge anche dal certificato di residenza storico del Comune di Lierna, prodotto al doc. 3 della ricorrente).
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente, atteso che la figlia è divenuta nel frattempo economicamente autosufficiente.
2. – All'udienza dell'11.3.2025 è comparsa personalmente la sola ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale, sentita liberamente dal Giudice relatore, ha affermato che “da un
accadimento avvenuto nel 2018 dove sono dovuti intervenire i Carabinieri, di fatto non ho più visto
mio marito che credo sia tornato in Kenya. Mi risulta che fosse in Italia per la morte della madre avvenuta nel periodo del covid. Dal 2018 né io né mia figlia lo abbiamo più visto”. Alla luce di queste pagina 2 di 4 dichiarazioni, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto che la causa potesse passare subito in decisione, trattandosi di sentenza solo sullo status.
Il Giudice relatore lo ha così autorizzato a precisare le conclusioni e la causa è passata subito in decisione, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
3. - Va ribadita, anzitutto, la declaratoria di contumacia del resistente, a cui il ricorso, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stato regolarmente notificato dall'Ufficiale Giudiziario
nelle forme dell'art. 143 c.p.c. in data 7.1.2025 nella casa comunale dell'ultima residenza nota in
Lierna.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata con sentenza passata in giudicato, si sia protratta ininterrottamente per 12 mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie,
dal momento della separazione, pronunciata con sentenza del Tribunale di Lecco n.533/2021 del
4/13.10.2021 (cfr. doc. 4 della ricorrente), i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - La natura necessaria della sentenza costitutiva sullo status e la contumacia del resistente
(peraltro irreperibile), che non ha in alcun modo ritardato lo svolgimento del giudizio, rendono corretto porre definitivamente le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lierna in data 28.9.2002 tra Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il 16.12.1978; matrimonio trascritto nei registri C.F._2
di matrimonio del predetto Comune al n. 3 Parte I dell'anno 2002;
pagina 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lierna di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio di lunedì 17 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 21 novembre 2024 ed iscritta al n. 1866 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.6.1977 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Colombo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Corso
Martiri della Liberazione n.45, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il 16.12.1978, con ultima CP_1 C.F._2
residenza in Lierna, via San Nicolò n. 6
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'11 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale di Lecco:
1 – dichiarare il divorzio tra i signori e , matrimonio contratto a Lierna in data Parte_1 CP_1
28.9.2002 e trascritto all'anagrafe stato civile del Comune di Lierna al n.3 p.I anno 2002;
2 – ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lierna di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.11.2024 Parte_1
coniugata con a seguito di matrimonio civile celebrato in Lierna in data 28.9.2002, CP_1
ha chiesto al Tribunale di pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la sentenza di separazione del Tribunale di Lecco n. 533/2021 del 4/13.10.2021.
La ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi è nata, in data 17.9.2002, la figlia
[...]
maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
La sentenza di separazione del Tribunale di Lecco ha previsto: l'addebito della separazione in capo al l'obbligo di quest'ultimo di versare alla ricorrente la somma di euro 350,00 mensili CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
In questa sede, la ricorrente ha dichiarato che il coniuge ha lasciato la residenza coniugale nel
2018 e, da quel momento in poi, non ha più avuto alcun contatto né con lei né con la figlia. Ha
precisato che, anche dopo il procedimento di separazione (ove il marito era rimasto contumace) e nonostante i tentativi volti a rintracciarlo, ad oggi risulta irreperibile (come emerge anche dal certificato di residenza storico del Comune di Lierna, prodotto al doc. 3 della ricorrente).
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente, atteso che la figlia è divenuta nel frattempo economicamente autosufficiente.
2. – All'udienza dell'11.3.2025 è comparsa personalmente la sola ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale, sentita liberamente dal Giudice relatore, ha affermato che “da un
accadimento avvenuto nel 2018 dove sono dovuti intervenire i Carabinieri, di fatto non ho più visto
mio marito che credo sia tornato in Kenya. Mi risulta che fosse in Italia per la morte della madre avvenuta nel periodo del covid. Dal 2018 né io né mia figlia lo abbiamo più visto”. Alla luce di queste pagina 2 di 4 dichiarazioni, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto che la causa potesse passare subito in decisione, trattandosi di sentenza solo sullo status.
Il Giudice relatore lo ha così autorizzato a precisare le conclusioni e la causa è passata subito in decisione, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
3. - Va ribadita, anzitutto, la declaratoria di contumacia del resistente, a cui il ricorso, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stato regolarmente notificato dall'Ufficiale Giudiziario
nelle forme dell'art. 143 c.p.c. in data 7.1.2025 nella casa comunale dell'ultima residenza nota in
Lierna.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata con sentenza passata in giudicato, si sia protratta ininterrottamente per 12 mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie,
dal momento della separazione, pronunciata con sentenza del Tribunale di Lecco n.533/2021 del
4/13.10.2021 (cfr. doc. 4 della ricorrente), i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - La natura necessaria della sentenza costitutiva sullo status e la contumacia del resistente
(peraltro irreperibile), che non ha in alcun modo ritardato lo svolgimento del giudizio, rendono corretto porre definitivamente le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lierna in data 28.9.2002 tra Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il 16.12.1978; matrimonio trascritto nei registri C.F._2
di matrimonio del predetto Comune al n. 3 Parte I dell'anno 2002;
pagina 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lierna di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio di lunedì 17 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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