Art. 57. Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza ((In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra.)) Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli Intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle Commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonche' delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi.
Versione
15 gennaio 1954
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Versione
12 gennaio 1962
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