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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
BE GI, RE
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 925/2022 depositato il 06/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 126/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 3 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820180000743639000 Resistente_1 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008201880006572618000 Resistente_1 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190007740656000 Resistente_1 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 126/2022 con cui la CTP di Ascoli Piceno ha respinto, con spese per € 200,00, il ricorso dalla stessa proposto avverso tre cartelle di pagamento, meglio indicate in atti, con cui il Resistente_1
reclamava il pagamento del contributo di bonifica per gli anni 2016, 2017 e 2018. Il tutto per complessivi € 438,54.
La sentenza appellata si fonda sul rilievo che “(…) Nel caso al nostro esame la contribuente non ha addotto alcuna prova concreta, idonea a prospettare dette condizioni”(di non aver ricevuto alcun beneficio, n.d.e.)
Per contro, il Resistente_1 avrebbe provato di aver effettuato numerose opere e di aver predisposto molteplici interventi. Da qui il rigetto del ricorso.
Con l'appello in decisione la contribuente evidenzia che non sarebbe mai stato adottato il Perimetro di
Contribuenza. Circostanza che caricherebbe il Resistente_1 dell'onere di provare di aver realizzato nel comprensorio di contribuenza opere di bonifica. Inoltre, non sarebbe mai stato adottato il Piano Generale di Bonifica previsto dalla legge regionale n. 13/2013 (art. 4). Il semplice interesse pubblico alla difesa del suolo non potrebbe convertirsi, ipso facto, nel vantaggio diretto e concreto richiesto dalla giurisprudenza.
Infine, la richiesta di accesso agli atti avrebbe avuto come risposta soltanto una generica enumerazione degli interventi effettuati e da effettuarsi, scevra da collegamenti con il fondo dell'appellante che, essendo situato a monte delle opere, non avrebbe goduto di alcun beneficio (allega documentazione fotografica).
L'appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza gravata, con vittoria di spese per il doppio grado.
In data 28 novembre 2025 l'appellante ha depositato memoria conclusionale con cui, tra l'altro, dichiara la discesa di giudicati esterni favorevoli nei riguardi dei fondi delle contribuenti (Ricorrente_1 e Nominativo_1: sentt.. nn. 200/2024; 201/2024; 272/2025; 205/2020).
Il Resistente_1 di Bonifica delle Marche non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e merita accoglimento.
Si riporta un passaggio di una importante sentenza delle SS.UU: “La contestazione del Piano di classifica osta alla possibilità di ritenere assolto da parte del Resistente_1 il proprio onere probatorio con una inversione dell'onere della prova a carico del Comune (v. Cass. S.U. n. 26009 del 2008). Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per ben individuati immobili di proprietà del Comune situati all'interno del perimetro di contribuenza. Ed invero se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinate ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Resistente_1. Accertamento che nella specie è mancato.” (Cass. SS.UU. n. 11722/2010) (enfasi dell'estensore).
La sentenza qui appellata non ha tenuto conto del detto principio, ritenendo che la sola inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza (la cui adozione è peraltro messa in dubbio dall'appellante) e la conseguente adozione del Piano di Classifica potesse essere sufficiente a spostare sulla contribuente l'onere di dimostrare che le opere non fossero state correttamente effettuate e che il proprio fondo non avesse ricevuto alcun beneficio. Un onere – a detta del Collegio di primae curae – non soddisfatto dalla ricorrente.
Ciò, unitamente alla circostanza che il Resistente_1 avrebbe provato di aver effettuato numerose opere ed interventi sull'area, è stato ritenuto sufficiente per respingere il ricorso.
Per contro, questa Corte tributaria d'appello osserva che né in primo grado, né tantomeno nel presente grado di appello (in cui il Resistente_1 è rimasto contumace) la parte pubblica ha assolto all'onere di dimostrare, specificamente ed in concreto, “l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica”, tanto per riprendere la frase adoperata dalle SS.UU.
E' del tutto evidente che l'aver dimostrato di aver eseguito, genericamente, opere nell'area non è sufficiente a provare che da quegli interventi siano derivati specifici e concreti vantaggi al fondo della contribuente. La semplice inclusione del fondo nel Piano di classifica non è sufficiente spostare l'onere probatorio sulla contribuente.
E' mancata, insomma, la specifica determinazione e la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Resistente_1.
Quanto dianzi illustrato conduce all'accoglimento dell'appello, con l'effetto di riformare la sentenza appellata nel senso di annullare le cartelle di pagamento impugnate in primo grado, con rideterminazione delle spese del relativo giudizio.
Quanto alle spese per il presente grado d'appello, il Resistente_1 appellato, benchè contumace, soggiace comunque al principio della soccombenza
Pertanto, le spese per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico della parte appellata che si liquidano in euro
200,00 per il primo grado di giudizio e in euro 250,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge se in quanto dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
BE GI, RE
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 925/2022 depositato il 06/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 126/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 3 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820180000743639000 Resistente_1 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008201880006572618000 Resistente_1 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190007740656000 Resistente_1 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 126/2022 con cui la CTP di Ascoli Piceno ha respinto, con spese per € 200,00, il ricorso dalla stessa proposto avverso tre cartelle di pagamento, meglio indicate in atti, con cui il Resistente_1
reclamava il pagamento del contributo di bonifica per gli anni 2016, 2017 e 2018. Il tutto per complessivi € 438,54.
La sentenza appellata si fonda sul rilievo che “(…) Nel caso al nostro esame la contribuente non ha addotto alcuna prova concreta, idonea a prospettare dette condizioni”(di non aver ricevuto alcun beneficio, n.d.e.)
Per contro, il Resistente_1 avrebbe provato di aver effettuato numerose opere e di aver predisposto molteplici interventi. Da qui il rigetto del ricorso.
Con l'appello in decisione la contribuente evidenzia che non sarebbe mai stato adottato il Perimetro di
Contribuenza. Circostanza che caricherebbe il Resistente_1 dell'onere di provare di aver realizzato nel comprensorio di contribuenza opere di bonifica. Inoltre, non sarebbe mai stato adottato il Piano Generale di Bonifica previsto dalla legge regionale n. 13/2013 (art. 4). Il semplice interesse pubblico alla difesa del suolo non potrebbe convertirsi, ipso facto, nel vantaggio diretto e concreto richiesto dalla giurisprudenza.
Infine, la richiesta di accesso agli atti avrebbe avuto come risposta soltanto una generica enumerazione degli interventi effettuati e da effettuarsi, scevra da collegamenti con il fondo dell'appellante che, essendo situato a monte delle opere, non avrebbe goduto di alcun beneficio (allega documentazione fotografica).
L'appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza gravata, con vittoria di spese per il doppio grado.
In data 28 novembre 2025 l'appellante ha depositato memoria conclusionale con cui, tra l'altro, dichiara la discesa di giudicati esterni favorevoli nei riguardi dei fondi delle contribuenti (Ricorrente_1 e Nominativo_1: sentt.. nn. 200/2024; 201/2024; 272/2025; 205/2020).
Il Resistente_1 di Bonifica delle Marche non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e merita accoglimento.
Si riporta un passaggio di una importante sentenza delle SS.UU: “La contestazione del Piano di classifica osta alla possibilità di ritenere assolto da parte del Resistente_1 il proprio onere probatorio con una inversione dell'onere della prova a carico del Comune (v. Cass. S.U. n. 26009 del 2008). Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per ben individuati immobili di proprietà del Comune situati all'interno del perimetro di contribuenza. Ed invero se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinate ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Resistente_1. Accertamento che nella specie è mancato.” (Cass. SS.UU. n. 11722/2010) (enfasi dell'estensore).
La sentenza qui appellata non ha tenuto conto del detto principio, ritenendo che la sola inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza (la cui adozione è peraltro messa in dubbio dall'appellante) e la conseguente adozione del Piano di Classifica potesse essere sufficiente a spostare sulla contribuente l'onere di dimostrare che le opere non fossero state correttamente effettuate e che il proprio fondo non avesse ricevuto alcun beneficio. Un onere – a detta del Collegio di primae curae – non soddisfatto dalla ricorrente.
Ciò, unitamente alla circostanza che il Resistente_1 avrebbe provato di aver effettuato numerose opere ed interventi sull'area, è stato ritenuto sufficiente per respingere il ricorso.
Per contro, questa Corte tributaria d'appello osserva che né in primo grado, né tantomeno nel presente grado di appello (in cui il Resistente_1 è rimasto contumace) la parte pubblica ha assolto all'onere di dimostrare, specificamente ed in concreto, “l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica”, tanto per riprendere la frase adoperata dalle SS.UU.
E' del tutto evidente che l'aver dimostrato di aver eseguito, genericamente, opere nell'area non è sufficiente a provare che da quegli interventi siano derivati specifici e concreti vantaggi al fondo della contribuente. La semplice inclusione del fondo nel Piano di classifica non è sufficiente spostare l'onere probatorio sulla contribuente.
E' mancata, insomma, la specifica determinazione e la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Resistente_1.
Quanto dianzi illustrato conduce all'accoglimento dell'appello, con l'effetto di riformare la sentenza appellata nel senso di annullare le cartelle di pagamento impugnate in primo grado, con rideterminazione delle spese del relativo giudizio.
Quanto alle spese per il presente grado d'appello, il Resistente_1 appellato, benchè contumace, soggiace comunque al principio della soccombenza
Pertanto, le spese per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico della parte appellata che si liquidano in euro
200,00 per il primo grado di giudizio e in euro 250,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge se in quanto dovuti.