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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/09/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 4763 /2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita Parte_1
- attrice- contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Petrosillo Angela e Burroni Diana
- convenuta –
sulle seguenti conclusioni: come da note scritte del 10.3.25 RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO:
• che, con atto di citazione, (nel prosieguo solo Parte_1
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità, Controparte_1
), allegando CP_2
- di aver sottoscritto con , in data 31.02.2016, un contratto di CP_2 ormeggio presso il con magazzino (cave a bateau) Parte_2
(per il prezzo già pagato di euro 168.000,00) e un contratto di autoparcheggio (per il prezzo già pagato di 42.00,000) entrambi con scadenza 21.11.2056 (docc. 2 e 3 attore);
- che in seguito alla mareggiata occorsa nel 2018, causativa di notevoli danni alle infrastrutture portuali, presentava CP_2 domanda di concordato preventivo e istanza ex art. 169-bis l.fall. per ottenere l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti di ormeggio e di autoparcheggio con scadenza al 2056 e per superare la situazione di crisi causata dalla mareggiata;
- che esponeva di aver raggiunto accordi con un investitore CP_2 terzo (Bizzi & Partners) per procedere alla ricostruzione totale del porto e per reperire la liquidità necessaria per far fronte ai pagamenti previsti dalla proposta concordataria;
- che il piano di concordato prevedeva lo scioglimento di tutti i contratti pendenti ex art. 169 bis LF (docc.
4-6 attore), al fine di cedere a terzi i posti barca e i parcheggi ricostruiti (doc. 6 attore), con riconoscimento di mero indennizzo agli originari contraenti;
- che, in data 17.2.2022, il Tribunale di Genova autorizzava CP_2 allo scioglimento dei contratti (doc. 9 attore) e quest'ultima veniva ammessa alla procedura di concordato;
- che in data 7.3.2022 l'attrice riceveva la comunicazione da parte di di volersi sciogliere dai contratti (doc. 11) e CP_2 successivamente presentava reclamo alla Corte di Appello di Genova (doc. 12);
• che a fronte di ciò, l'attrice chiedeva in questa sede: a) l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento dei contratti di ormeggio e di autoparcheggio ex art. 169-bis l.fall., con conseguente invalidità/nullità/annullabilità della dichiarazione di scioglimento del 17.2.22 ed efficacia dei contratti stessi;
b) la risoluzione di tali contratti per inadempimento imputabile a
, con risarcimento dei danni in forma specifica, ovvero per CP_2 equivalente, da soddisfare in prededuzione;
c) il risarcimento del danno derivante dal mancato uso del posto barca e del parcheggio dalla data della mareggiata (1.11.2018) al fino al provvedimento giudiziale di scioglimento (17.2.22, comunicato il 7.3.22); d) in via subordinata – nel caso di rigetto delle domande principali – la riquantificazione dell'indennizzo dovuto da , tenendo CP_2 conto di quanto già corrisposto dall'attrice e del danno sofferto a seguito dello scioglimento contrattuale;
• che si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande CP_2 attoree e in particolare: I. eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice ordinario e l'inammissibilità delle domande principali attoree aventi ad oggetto il sindacato, da parte del Giudice ordinario, dei requisiti per l'emissione del provvedimento ex art. 169-bis L. Fall. (se non nei limiti funzionali alla determinazione dell'equo indennizzo) con conferma dell'indennizzo quantificato nel piano concordatario;
II. chiedeva in via subordinata e riconvenzionale – nel caso di ritenuta validità dei contratti per cui è causa – l'accertamento della risoluzione dei contratti di ormeggio e di autoparcheggio per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. in conseguenza della mareggiata del 2018 e della impossibilità per di offrire agli utenti i servizi CP_2 portuali,
• che il Giudice, previa formulazione di una proposta transattiva, licenziava una CTU volta all'identificazione del prezzo medio, in località limitrofe a quelle per cui è causa, di un ormeggio e di un posto auto per un periodo di trentotto anni;
• che, precisate le conclusioni e concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, il giudice tratteneva la causa in decisione;
• che la domanda va accolta per quanto di ragione;
• che l'eccezione sub I) di parte convenuta va respinta;
• che infatti va affermata la competenza del giudice ordinario a valutare la legittimità del provvedimento con cui la convenuta è stata autorizzata allo scioglimento dei contratti per cui è causa ai sensi dell'art. 169-bis l. fall.;
• che infatti è noto che “in ipotesi di autorizzazione da parte del G.D. (o diniego) allo scioglimento dei contratti, a norma della L. Fall., art. 169 bis, la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena" (cfr. ex multis Cass. civ. n. 11524/2020) e che: “in tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione” (Cass. n. 18019/2024);
• che va invece accolta la domanda attorea sub a);
• che infatti va affermata l'inapplicabilità l'art. 169-bis l. fall. ai contratti per cui è causa alla luce del comma 4 dell'art. 169-bis l. fall., che vieta lo scioglimento dei contratti di locazione di immobili (mediante il richiamo all'art. 80 I co. LF);
• che – stante la natura atipica del contratto di ormeggio e di posteggio auto – si pone la questione dell'annoverabilità – in via analogica - di detti contratti nella locazione immobiliare;
• che a questo fine, appare utile la giurisprudenza delle SSUU che ha affermato che “il contratto di ormeggio, che non trova specifica regolamentazione nel codice civile e nel codice della navigazione, presenta una sostanziale affinità con la locazione e in particolare con la locazione del posto macchina, se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture e alla loro utilizzazione ai fini dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione senza alcuna altra prestazione, mentre è assimilabile al deposito se dà luogo all'affidamento dell'imbarcazione agli addetti alla struttura” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 8224/2007);
• che negli stessi termini si è espressa la S.C. in relazione al contratto di parcheggio, assimilandolo - in assenza di obblighi di custodia - alla locazione (Cassazione civile, sez. III, 01/12/2004 n. 22598);
• che di conseguenza appartiene al giudice la competenza a “stabilire, in relazione al singolo contratto, il parametro dominante e la conseguente disciplina applicabile, a seconda che prevalgano gli oneri di custodia, la prestazione di servizi o il semplice godimento del posto barca dietro corrispettivo, dovendosi tale ultima fattispecie assimilare ai profili della locazione” (cfr. Trib. Roma, sez. VI, 22/6/2021);
• che a tal proposito, nel caso di specie sia il contratto di ormeggio (cfr. doc. 2 art. 10) sia il contratto di autoparcheggio (cfr. doc. 3 art. 6) escludono espressamente ogni responsabilità della Concessionaria ( ) per eventuali furti e/o danneggiamenti delle unità di diporto, CP_2 delle auto e dei beni che si trovino sopra o all'interno delle stesse e quindi ben possono venir parificati al contratto locativo;
• che, infatti, l'art. 10 del contratto di ormeggio recita: • che l'art. 6 del contratto di autoparcheggio recita:
• che inoltre l'analogia con la locazione abitativa appare evidente in considerazione:
1. dell'oggetto del diritto di utilizzazione è rappresentato (oltre che dallo specchio acqueo riservato) dal magazzino (cave a bateau) e dall'area di parcheggio, esattamente come nel caso di locazione immobiliare in cui viene concessa al conduttore l'uso di beni materiali destinati al ricovero di persone a cose;
2. della durata ultradecennale del contratto di utilizzazione di ormeggio, del magazzino (e dell'accessorio parcheggio auto), al pari di quanto previsto dalla legislazione locatizia, improntata ad una tendenziale stabilità abitativa;
3. agli obblighi gravanti sul porto di di CP_1 provvedere alla “manutenzione ordinaria di tutti i sistemi e impianti e di mantenerli in efficienza (….) nonché al
“pagamento dei canoni demaniali” (art. 1 contratto, doc. 2 att.): trattasi evidentemente di obbligazioni analoghe a quelle del locatore immobiliare, su cui grava l'obbligazione di rendere fruibile l'immobile concesso in locazione ex art. 1571 cc;
4. analogamente deve dirsi quanto all'obbligo del di CP_1 garantire la disponibilità di acqua, energia elettrica e telefono (art. 2 contratto dic. 2 att.); • che conseguentemente, i contratti per cui è causa appaiono assimilabili al contratto di locazione immobiliare per il quale è escluso lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 169-bis LF;
• che infine si osserva che la risolubilità dei contratti pendenti ex art. 169 bis LF rappresenta una norma evidentemente derogatoria rispetto al principio generale della vincolatività tra le parti delle pattuizioni contrattuali ex art. 1372 cc;
• che - specularmente – i limiti legislativi a detta risolubilità (come è il divieto di scioglimento dei contratti di locazione immobiliare ex IV comma art. 169 bis LF) costituiscano invece espressione del citato principio generale ex art. 1372 cc secondo cui pacta sunt servanda (ciò in quanto inevitabilmente la “deroga alla deroga” detrmina l'applicazione della regola generale);
• che da ciò discende:
▪ che le ipotesi di risolubilità debbano essere interpretate restrittivamente,
▪ e che – all'opposto – il divieto di risolvibilità dei contratti di locazione immobiliare sia suscettibile di applicazione estensiva;
• che da ultimo va osservato che l'esclusione dei contratti di locazione immobiliare ex art. 169 bis IV co. LF comprende anche quelli non abitativi: ciò esclude che la ratio della norma sia quella di tutela del bene primario dell'abitazione e quindi consente l'analogia con gli odierni contratti portuali.
• che quindi i citati contratti di utilizzazione di ormeggio, del magazzino e del parcheggio auto non potevano essere risolti ex art. 169 bis LF;
• che, ciò premesso, possono essere esaminate:
▪ le domande attorea sub b) di risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta
▪ e l'eccezione subordinata sub II) di PTIR, con la quale parte convenuta chiede di accertare la risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta (la mareggiata del 2018) della prestazione;
• che, nel caso di specie, l'inadempimento della prestazione è imputabile alla convenuta, con conseguente accoglimento della domanda attorea sub b);
• che infatti l'inadempimento ai contratti di ormeggio e di autoparcheggio non è contestabile, in quanto è noto che “l'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta” (cfr. Cass n. 97/1997, cui è conforme Cass. n. 9637/2001);
• che ha manifestato inequivocabilmente la propria intenzione di CP_2 non adempiere ai contratti, chiedendo e ottenendo l'autorizzazione allo scioglimento degli stessi ex art. 169-bis l. fall., culminata nella formale dichiarazione di scioglimento del 17.2.2022 (doc. 7 conv.);
• che va diversamente rigettata l'eccezione di parte convenuta di risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta sub II);
• che infatti è noto che: “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole” (Cass. n. 36329/2021);
• che nel caso di specie, la mareggiata del 2018 non ha determinato affatto impossibilità definitiva e oggettiva di esecuzione delle prestazioni derivanti dai contratti in essere tra le parti;
• che al contrario le risultanze documentali in atti depongono per una impossibilità solo temporanea e parziale, superabile mediante interventi tecnici circoscritti e che non avrebbero impedito – né di fatto impedirono – la prosecuzione dell'attività sociale;
• che la natura transeunte dell'impossibilità in parola emerge:
▪ dalla nota integrativa al bilancio di esercizio del 31.12.2020 di , nel quale viene riportato che “la società negli esercizi CP_2
2019 e 2020, nonostante il grave dissesto dell'infrastruttura causato dalla mareggiata, non ha comunque interrotto la propria attività”, che “sono stati svolti tra l'altro interventi finalizzati alla prima messa in sicurezza […] del [ove si trovava il Parte_2 posto barca attoreo], allo scopo di poter proseguire nello svolgimento dell'attività sociale, seppur in forma significativamente ridotta e limitata ai soli mesi estivi” e che “grazie agli interventi posti in essere tempestivamente dalla Società tra aprile e maggio 2019 […] nel periodo estivo 2019 e 2020 nelle aree relative al
[…] è stato possibile svolgere l'attività pur con le Parte_2 limitazioni strutturali dovute alla mareggiata” (cfr. doc. 27 attoreo);
▪ dalla nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2019 in cui si riporta che “la società nell'esercizio 2019, nonostante il grave dissesto dell'infrastruttura causato dalla mareggiata, non ha comunque interrotto la propria attività” e che “sono stati svolti tra l'altro interventi finalizzati alla prima messa in sicurezza del molo sud, della diga foranea e della mantellata, è stato effettuato il ripristino del Molo Duca degli Abruzzi (dove opera il porto pubblico la cui costruzione e manutenzione è a carico della Società ai sensi delle convenzioni in essere) e del , allo scopo Parte_2 di poter proseguire nello svolgimento dell'attività sociale, seppur in forma significativamente ridotta e limitata ai soli mesi estivi” (cfr. doc. 30 attoreo);
• che ciò induce a ritenere che – malgrado la mareggiata del 2018 - CP_2 non fosse impossibilitata (nè in assoluto, né definitivamente) a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali in favore dell'attrice;
• che l'inadempimento deve pertanto ritenersi imputabile a la quale CP_2
“non ha comunque interrotto la propria attività” (cfr, doc. 30 cit.) - e che quindi – a fronte di una situazione che avrebbe potuto essere gestita con interventi manutentivi e riparatori - ha scelto consapevolmente di non adempiere e di perseguire un differente piano industriale volto alla totale ristrutturazione del porto e alla riallocazione dei beni (ri)contrattualizzati a favore di nuovi soggetti terzi (docc. 4, 6 e 7 attorei);
• che definita la responsabilità per grave inadempimento contrattuale della convenuta, occorre ora esaminare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, articolata in via principale come risarcimento in forma specifica e, in via subordinata, come ristoro per equivalente;
• che la domanda risarcitoria in forma specifica — volta a ottenere il ripristino della situazione contrattuale originaria mediante il riconoscimento e l'effettiva assegnazione del posto barca e del posto auto già oggetto dei contratti in essere — non può trovare accoglimento;
• che infatti è noto che l'art. 2058 II co. cc consente di escludere il risarcimento in forma specifica ove questo risulti eccessivamente oneroso per l'obbligato;
• che è noto che “si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., quando il sacrificio economico necessario superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente” e che “in tema di risarcimento di danni, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito anche recentemente, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica, sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., insindacabile in cassazione” (Cass. n. 15875/2013).
• che nel caso di specie deve darsi atto che a seguito della ristrutturazione
- per stessa ammissione dell'attrice (pag. 21 dell'atto di citazione) - il numero finito di ormeggi esistenti nel porto turistico è risultato risulta inferiore rispetto agli ormeggi esistenti nel porto prima della mareggiata;
• che quindi verosimilmente l'assegnazione all'attrice di un posto barca (con magazzino e parcheggio) comporterebbe la revoca di attuale assegnazione con conseguenti obblighi risarcitori nei confronti di terzi;
• che va invece accolta la domanda risarcitoria per equivalente, con riferimento al valore economico del bene contrattuale non goduto, da quantificarsi in base al valore di mercato del servizio corrispondente;
• che, dunque, va integralmente recepito l'elaborato tecnico redatto dal CTU, la cui consulenza, fondata su criteri tecnici obiettivi, è stata svolta con metodologia coerente ed analitica;
• che in particolare come accertato dal perito nominato “il costo per un utilizzo pluriennale di complessivi anni 38 [periodo intercorrente tra il sinistro e la naturale scadenza contrattuale] di un ormeggio per imbarcazione di 18 x 5,4 metri da utilizzarsi unitamente ad un posto auto scoperto e relativa
“cave a bateau” in un porto turistico operante nelle provincie di Genova e La Spezia varia da un valore minimo di circa € 195.600,00 (Porto di Mirabello Spezia) a un valore massimo di € circa 327.500,00 (Porto Turistico Lavagna), corrispondente ad un valore medio di circa complessivi € 261.500,00” (cfr. pag. 15 CTU);
• che tale valore medio di € 261.500,00 va considerato congruo e proporzionato al danno subito dall'attrice, a seguito dell'inadempimento dei contratti da parte della convenuta;
• che conseguentemente va condannata al pagamento, in favore CP_2 dell'attrice, della somma di euro 261.500,00, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, oltre IVA sul capitale e oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda giudiziale (Cass. 6545/2016) al soddisfo – importo dal quale dovrà essere detratto quanto eventualmente pagato all'attrice a titolo di indennizzo ex art. 169 bis l.f.;
• che l'IVA costituisce posta di danno in capo all'attrice, non risultando agli atti che la spesa per l'ormeggio e il parcheggio dell'auto in porto sia inerente all'impresa esercitata;
• che la domanda risarcitoria attorea sub c) (mancato godimento dalla mareggiata fino allo scioglimento del contratto) non può trovare accoglimento, risultando il danno quantificato dal CTU parametrato all'acquisto di diritti di ormeggio e autoparcheggio per una durata decorrente dalla mareggiata fino al termine del contratto (cfr. quesito); • che conseguentemente il danno così liquidato per il mancato godimento del posto barca copre ogni periodo di mancato utilizzo dello stesso;
• che va dichiarata la prededucibilità del credito risarcitorio in favore di parte attrice ai sensi dell'art. 111, comma 2, LF , in quanto lo stesso è sorto in occasione e a causa della procedura concorsuale;
• che infatti l'inadempimento da parte di si è verificato a seguito CP_2 della richiesta di scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l.f. che ha determinato la cessazione degli effetti dei contratti in essere con
Parte_1
• che tuttavia tale richiesta di scioglimento risultava priva dei presupposti di legge, per i motivi sopra esposti;
• che non assume rilievo, in tale contesto, la previsione di cui all'art. 169- bis, comma 4, l.f., secondo cui “il contraente ha diritto a un indennizzo da insinuarsi al passivo quale credito anteriore”, trattandosi di disposizione riguardante esclusivamente l'indennizzo dovuto a seguito di legittimo scioglimento del contratto ex art. 169 bis LF, e quindi non applicabile all'odierna ipotesi di condanna risarcitoria per risoluzione da inadempimento contrattuale;
• che le prove richieste sono superflue ai fini della decisione;
• che la prevalente soccombenza di comporta la statuizione sulle CP_2 spese (anche di CTU) di cui al dispositivo (valore causa: 261.500,00);
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione disattese, così provvede: a) dichiara la risoluzione dei contratti in essere tra le odierne parti di ormeggio con cave a bateau e di parcheggio auto presso il porto turistico di per inadempimento imputabile a CP_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1
b) condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma pari ad euro Parte_1 261.500,00, oltre IVA nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla domanda al soddisfo, in prededuzione e con detrazione di quanto eventualmente ricevuto dall'attrice a titolo di indennizzo ex art. 169 bis l.f.; c) condanna alla Controparte_1 rifusione, in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 1.686,00 per esborsi non imponibili e in euro 25.000,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) pone definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate.
[...]
Così deciso in Genova, addì 11/09/2025
IL GIUDICE UNICO
(DANIELE BIANCHI)
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita Parte_1
- attrice- contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Petrosillo Angela e Burroni Diana
- convenuta –
sulle seguenti conclusioni: come da note scritte del 10.3.25 RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO:
• che, con atto di citazione, (nel prosieguo solo Parte_1
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità, Controparte_1
), allegando CP_2
- di aver sottoscritto con , in data 31.02.2016, un contratto di CP_2 ormeggio presso il con magazzino (cave a bateau) Parte_2
(per il prezzo già pagato di euro 168.000,00) e un contratto di autoparcheggio (per il prezzo già pagato di 42.00,000) entrambi con scadenza 21.11.2056 (docc. 2 e 3 attore);
- che in seguito alla mareggiata occorsa nel 2018, causativa di notevoli danni alle infrastrutture portuali, presentava CP_2 domanda di concordato preventivo e istanza ex art. 169-bis l.fall. per ottenere l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti di ormeggio e di autoparcheggio con scadenza al 2056 e per superare la situazione di crisi causata dalla mareggiata;
- che esponeva di aver raggiunto accordi con un investitore CP_2 terzo (Bizzi & Partners) per procedere alla ricostruzione totale del porto e per reperire la liquidità necessaria per far fronte ai pagamenti previsti dalla proposta concordataria;
- che il piano di concordato prevedeva lo scioglimento di tutti i contratti pendenti ex art. 169 bis LF (docc.
4-6 attore), al fine di cedere a terzi i posti barca e i parcheggi ricostruiti (doc. 6 attore), con riconoscimento di mero indennizzo agli originari contraenti;
- che, in data 17.2.2022, il Tribunale di Genova autorizzava CP_2 allo scioglimento dei contratti (doc. 9 attore) e quest'ultima veniva ammessa alla procedura di concordato;
- che in data 7.3.2022 l'attrice riceveva la comunicazione da parte di di volersi sciogliere dai contratti (doc. 11) e CP_2 successivamente presentava reclamo alla Corte di Appello di Genova (doc. 12);
• che a fronte di ciò, l'attrice chiedeva in questa sede: a) l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento dei contratti di ormeggio e di autoparcheggio ex art. 169-bis l.fall., con conseguente invalidità/nullità/annullabilità della dichiarazione di scioglimento del 17.2.22 ed efficacia dei contratti stessi;
b) la risoluzione di tali contratti per inadempimento imputabile a
, con risarcimento dei danni in forma specifica, ovvero per CP_2 equivalente, da soddisfare in prededuzione;
c) il risarcimento del danno derivante dal mancato uso del posto barca e del parcheggio dalla data della mareggiata (1.11.2018) al fino al provvedimento giudiziale di scioglimento (17.2.22, comunicato il 7.3.22); d) in via subordinata – nel caso di rigetto delle domande principali – la riquantificazione dell'indennizzo dovuto da , tenendo CP_2 conto di quanto già corrisposto dall'attrice e del danno sofferto a seguito dello scioglimento contrattuale;
• che si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande CP_2 attoree e in particolare: I. eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice ordinario e l'inammissibilità delle domande principali attoree aventi ad oggetto il sindacato, da parte del Giudice ordinario, dei requisiti per l'emissione del provvedimento ex art. 169-bis L. Fall. (se non nei limiti funzionali alla determinazione dell'equo indennizzo) con conferma dell'indennizzo quantificato nel piano concordatario;
II. chiedeva in via subordinata e riconvenzionale – nel caso di ritenuta validità dei contratti per cui è causa – l'accertamento della risoluzione dei contratti di ormeggio e di autoparcheggio per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. in conseguenza della mareggiata del 2018 e della impossibilità per di offrire agli utenti i servizi CP_2 portuali,
• che il Giudice, previa formulazione di una proposta transattiva, licenziava una CTU volta all'identificazione del prezzo medio, in località limitrofe a quelle per cui è causa, di un ormeggio e di un posto auto per un periodo di trentotto anni;
• che, precisate le conclusioni e concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, il giudice tratteneva la causa in decisione;
• che la domanda va accolta per quanto di ragione;
• che l'eccezione sub I) di parte convenuta va respinta;
• che infatti va affermata la competenza del giudice ordinario a valutare la legittimità del provvedimento con cui la convenuta è stata autorizzata allo scioglimento dei contratti per cui è causa ai sensi dell'art. 169-bis l. fall.;
• che infatti è noto che “in ipotesi di autorizzazione da parte del G.D. (o diniego) allo scioglimento dei contratti, a norma della L. Fall., art. 169 bis, la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena" (cfr. ex multis Cass. civ. n. 11524/2020) e che: “in tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione” (Cass. n. 18019/2024);
• che va invece accolta la domanda attorea sub a);
• che infatti va affermata l'inapplicabilità l'art. 169-bis l. fall. ai contratti per cui è causa alla luce del comma 4 dell'art. 169-bis l. fall., che vieta lo scioglimento dei contratti di locazione di immobili (mediante il richiamo all'art. 80 I co. LF);
• che – stante la natura atipica del contratto di ormeggio e di posteggio auto – si pone la questione dell'annoverabilità – in via analogica - di detti contratti nella locazione immobiliare;
• che a questo fine, appare utile la giurisprudenza delle SSUU che ha affermato che “il contratto di ormeggio, che non trova specifica regolamentazione nel codice civile e nel codice della navigazione, presenta una sostanziale affinità con la locazione e in particolare con la locazione del posto macchina, se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture e alla loro utilizzazione ai fini dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione senza alcuna altra prestazione, mentre è assimilabile al deposito se dà luogo all'affidamento dell'imbarcazione agli addetti alla struttura” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 8224/2007);
• che negli stessi termini si è espressa la S.C. in relazione al contratto di parcheggio, assimilandolo - in assenza di obblighi di custodia - alla locazione (Cassazione civile, sez. III, 01/12/2004 n. 22598);
• che di conseguenza appartiene al giudice la competenza a “stabilire, in relazione al singolo contratto, il parametro dominante e la conseguente disciplina applicabile, a seconda che prevalgano gli oneri di custodia, la prestazione di servizi o il semplice godimento del posto barca dietro corrispettivo, dovendosi tale ultima fattispecie assimilare ai profili della locazione” (cfr. Trib. Roma, sez. VI, 22/6/2021);
• che a tal proposito, nel caso di specie sia il contratto di ormeggio (cfr. doc. 2 art. 10) sia il contratto di autoparcheggio (cfr. doc. 3 art. 6) escludono espressamente ogni responsabilità della Concessionaria ( ) per eventuali furti e/o danneggiamenti delle unità di diporto, CP_2 delle auto e dei beni che si trovino sopra o all'interno delle stesse e quindi ben possono venir parificati al contratto locativo;
• che, infatti, l'art. 10 del contratto di ormeggio recita: • che l'art. 6 del contratto di autoparcheggio recita:
• che inoltre l'analogia con la locazione abitativa appare evidente in considerazione:
1. dell'oggetto del diritto di utilizzazione è rappresentato (oltre che dallo specchio acqueo riservato) dal magazzino (cave a bateau) e dall'area di parcheggio, esattamente come nel caso di locazione immobiliare in cui viene concessa al conduttore l'uso di beni materiali destinati al ricovero di persone a cose;
2. della durata ultradecennale del contratto di utilizzazione di ormeggio, del magazzino (e dell'accessorio parcheggio auto), al pari di quanto previsto dalla legislazione locatizia, improntata ad una tendenziale stabilità abitativa;
3. agli obblighi gravanti sul porto di di CP_1 provvedere alla “manutenzione ordinaria di tutti i sistemi e impianti e di mantenerli in efficienza (….) nonché al
“pagamento dei canoni demaniali” (art. 1 contratto, doc. 2 att.): trattasi evidentemente di obbligazioni analoghe a quelle del locatore immobiliare, su cui grava l'obbligazione di rendere fruibile l'immobile concesso in locazione ex art. 1571 cc;
4. analogamente deve dirsi quanto all'obbligo del di CP_1 garantire la disponibilità di acqua, energia elettrica e telefono (art. 2 contratto dic. 2 att.); • che conseguentemente, i contratti per cui è causa appaiono assimilabili al contratto di locazione immobiliare per il quale è escluso lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 169-bis LF;
• che infine si osserva che la risolubilità dei contratti pendenti ex art. 169 bis LF rappresenta una norma evidentemente derogatoria rispetto al principio generale della vincolatività tra le parti delle pattuizioni contrattuali ex art. 1372 cc;
• che - specularmente – i limiti legislativi a detta risolubilità (come è il divieto di scioglimento dei contratti di locazione immobiliare ex IV comma art. 169 bis LF) costituiscano invece espressione del citato principio generale ex art. 1372 cc secondo cui pacta sunt servanda (ciò in quanto inevitabilmente la “deroga alla deroga” detrmina l'applicazione della regola generale);
• che da ciò discende:
▪ che le ipotesi di risolubilità debbano essere interpretate restrittivamente,
▪ e che – all'opposto – il divieto di risolvibilità dei contratti di locazione immobiliare sia suscettibile di applicazione estensiva;
• che da ultimo va osservato che l'esclusione dei contratti di locazione immobiliare ex art. 169 bis IV co. LF comprende anche quelli non abitativi: ciò esclude che la ratio della norma sia quella di tutela del bene primario dell'abitazione e quindi consente l'analogia con gli odierni contratti portuali.
• che quindi i citati contratti di utilizzazione di ormeggio, del magazzino e del parcheggio auto non potevano essere risolti ex art. 169 bis LF;
• che, ciò premesso, possono essere esaminate:
▪ le domande attorea sub b) di risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta
▪ e l'eccezione subordinata sub II) di PTIR, con la quale parte convenuta chiede di accertare la risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta (la mareggiata del 2018) della prestazione;
• che, nel caso di specie, l'inadempimento della prestazione è imputabile alla convenuta, con conseguente accoglimento della domanda attorea sub b);
• che infatti l'inadempimento ai contratti di ormeggio e di autoparcheggio non è contestabile, in quanto è noto che “l'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta” (cfr. Cass n. 97/1997, cui è conforme Cass. n. 9637/2001);
• che ha manifestato inequivocabilmente la propria intenzione di CP_2 non adempiere ai contratti, chiedendo e ottenendo l'autorizzazione allo scioglimento degli stessi ex art. 169-bis l. fall., culminata nella formale dichiarazione di scioglimento del 17.2.2022 (doc. 7 conv.);
• che va diversamente rigettata l'eccezione di parte convenuta di risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta sub II);
• che infatti è noto che: “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole” (Cass. n. 36329/2021);
• che nel caso di specie, la mareggiata del 2018 non ha determinato affatto impossibilità definitiva e oggettiva di esecuzione delle prestazioni derivanti dai contratti in essere tra le parti;
• che al contrario le risultanze documentali in atti depongono per una impossibilità solo temporanea e parziale, superabile mediante interventi tecnici circoscritti e che non avrebbero impedito – né di fatto impedirono – la prosecuzione dell'attività sociale;
• che la natura transeunte dell'impossibilità in parola emerge:
▪ dalla nota integrativa al bilancio di esercizio del 31.12.2020 di , nel quale viene riportato che “la società negli esercizi CP_2
2019 e 2020, nonostante il grave dissesto dell'infrastruttura causato dalla mareggiata, non ha comunque interrotto la propria attività”, che “sono stati svolti tra l'altro interventi finalizzati alla prima messa in sicurezza […] del [ove si trovava il Parte_2 posto barca attoreo], allo scopo di poter proseguire nello svolgimento dell'attività sociale, seppur in forma significativamente ridotta e limitata ai soli mesi estivi” e che “grazie agli interventi posti in essere tempestivamente dalla Società tra aprile e maggio 2019 […] nel periodo estivo 2019 e 2020 nelle aree relative al
[…] è stato possibile svolgere l'attività pur con le Parte_2 limitazioni strutturali dovute alla mareggiata” (cfr. doc. 27 attoreo);
▪ dalla nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2019 in cui si riporta che “la società nell'esercizio 2019, nonostante il grave dissesto dell'infrastruttura causato dalla mareggiata, non ha comunque interrotto la propria attività” e che “sono stati svolti tra l'altro interventi finalizzati alla prima messa in sicurezza del molo sud, della diga foranea e della mantellata, è stato effettuato il ripristino del Molo Duca degli Abruzzi (dove opera il porto pubblico la cui costruzione e manutenzione è a carico della Società ai sensi delle convenzioni in essere) e del , allo scopo Parte_2 di poter proseguire nello svolgimento dell'attività sociale, seppur in forma significativamente ridotta e limitata ai soli mesi estivi” (cfr. doc. 30 attoreo);
• che ciò induce a ritenere che – malgrado la mareggiata del 2018 - CP_2 non fosse impossibilitata (nè in assoluto, né definitivamente) a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali in favore dell'attrice;
• che l'inadempimento deve pertanto ritenersi imputabile a la quale CP_2
“non ha comunque interrotto la propria attività” (cfr, doc. 30 cit.) - e che quindi – a fronte di una situazione che avrebbe potuto essere gestita con interventi manutentivi e riparatori - ha scelto consapevolmente di non adempiere e di perseguire un differente piano industriale volto alla totale ristrutturazione del porto e alla riallocazione dei beni (ri)contrattualizzati a favore di nuovi soggetti terzi (docc. 4, 6 e 7 attorei);
• che definita la responsabilità per grave inadempimento contrattuale della convenuta, occorre ora esaminare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, articolata in via principale come risarcimento in forma specifica e, in via subordinata, come ristoro per equivalente;
• che la domanda risarcitoria in forma specifica — volta a ottenere il ripristino della situazione contrattuale originaria mediante il riconoscimento e l'effettiva assegnazione del posto barca e del posto auto già oggetto dei contratti in essere — non può trovare accoglimento;
• che infatti è noto che l'art. 2058 II co. cc consente di escludere il risarcimento in forma specifica ove questo risulti eccessivamente oneroso per l'obbligato;
• che è noto che “si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., quando il sacrificio economico necessario superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente” e che “in tema di risarcimento di danni, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito anche recentemente, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica, sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., insindacabile in cassazione” (Cass. n. 15875/2013).
• che nel caso di specie deve darsi atto che a seguito della ristrutturazione
- per stessa ammissione dell'attrice (pag. 21 dell'atto di citazione) - il numero finito di ormeggi esistenti nel porto turistico è risultato risulta inferiore rispetto agli ormeggi esistenti nel porto prima della mareggiata;
• che quindi verosimilmente l'assegnazione all'attrice di un posto barca (con magazzino e parcheggio) comporterebbe la revoca di attuale assegnazione con conseguenti obblighi risarcitori nei confronti di terzi;
• che va invece accolta la domanda risarcitoria per equivalente, con riferimento al valore economico del bene contrattuale non goduto, da quantificarsi in base al valore di mercato del servizio corrispondente;
• che, dunque, va integralmente recepito l'elaborato tecnico redatto dal CTU, la cui consulenza, fondata su criteri tecnici obiettivi, è stata svolta con metodologia coerente ed analitica;
• che in particolare come accertato dal perito nominato “il costo per un utilizzo pluriennale di complessivi anni 38 [periodo intercorrente tra il sinistro e la naturale scadenza contrattuale] di un ormeggio per imbarcazione di 18 x 5,4 metri da utilizzarsi unitamente ad un posto auto scoperto e relativa
“cave a bateau” in un porto turistico operante nelle provincie di Genova e La Spezia varia da un valore minimo di circa € 195.600,00 (Porto di Mirabello Spezia) a un valore massimo di € circa 327.500,00 (Porto Turistico Lavagna), corrispondente ad un valore medio di circa complessivi € 261.500,00” (cfr. pag. 15 CTU);
• che tale valore medio di € 261.500,00 va considerato congruo e proporzionato al danno subito dall'attrice, a seguito dell'inadempimento dei contratti da parte della convenuta;
• che conseguentemente va condannata al pagamento, in favore CP_2 dell'attrice, della somma di euro 261.500,00, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, oltre IVA sul capitale e oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda giudiziale (Cass. 6545/2016) al soddisfo – importo dal quale dovrà essere detratto quanto eventualmente pagato all'attrice a titolo di indennizzo ex art. 169 bis l.f.;
• che l'IVA costituisce posta di danno in capo all'attrice, non risultando agli atti che la spesa per l'ormeggio e il parcheggio dell'auto in porto sia inerente all'impresa esercitata;
• che la domanda risarcitoria attorea sub c) (mancato godimento dalla mareggiata fino allo scioglimento del contratto) non può trovare accoglimento, risultando il danno quantificato dal CTU parametrato all'acquisto di diritti di ormeggio e autoparcheggio per una durata decorrente dalla mareggiata fino al termine del contratto (cfr. quesito); • che conseguentemente il danno così liquidato per il mancato godimento del posto barca copre ogni periodo di mancato utilizzo dello stesso;
• che va dichiarata la prededucibilità del credito risarcitorio in favore di parte attrice ai sensi dell'art. 111, comma 2, LF , in quanto lo stesso è sorto in occasione e a causa della procedura concorsuale;
• che infatti l'inadempimento da parte di si è verificato a seguito CP_2 della richiesta di scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l.f. che ha determinato la cessazione degli effetti dei contratti in essere con
Parte_1
• che tuttavia tale richiesta di scioglimento risultava priva dei presupposti di legge, per i motivi sopra esposti;
• che non assume rilievo, in tale contesto, la previsione di cui all'art. 169- bis, comma 4, l.f., secondo cui “il contraente ha diritto a un indennizzo da insinuarsi al passivo quale credito anteriore”, trattandosi di disposizione riguardante esclusivamente l'indennizzo dovuto a seguito di legittimo scioglimento del contratto ex art. 169 bis LF, e quindi non applicabile all'odierna ipotesi di condanna risarcitoria per risoluzione da inadempimento contrattuale;
• che le prove richieste sono superflue ai fini della decisione;
• che la prevalente soccombenza di comporta la statuizione sulle CP_2 spese (anche di CTU) di cui al dispositivo (valore causa: 261.500,00);
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione disattese, così provvede: a) dichiara la risoluzione dei contratti in essere tra le odierne parti di ormeggio con cave a bateau e di parcheggio auto presso il porto turistico di per inadempimento imputabile a CP_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1
b) condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma pari ad euro Parte_1 261.500,00, oltre IVA nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla domanda al soddisfo, in prededuzione e con detrazione di quanto eventualmente ricevuto dall'attrice a titolo di indennizzo ex art. 169 bis l.f.; c) condanna alla Controparte_1 rifusione, in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 1.686,00 per esborsi non imponibili e in euro 25.000,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) pone definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate.
[...]
Così deciso in Genova, addì 11/09/2025
IL GIUDICE UNICO
(DANIELE BIANCHI)