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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4753 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Fulvia Zini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalentemente e residenza con la madre presso l'abitazione sita in
Vicolo Giotto n. 1 a Creazzo (VI).
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto della sua inclinazione naturale, delle sue capacità ed aspirazioni.
2) Disporre che il padre, sig. , concorrerà al mantenimento ordinario Controparte_1
del figlio corrispondendo alla madre, signora la somma Per_1 Parte_1
mensile di € 300,00= (trecento euro); importo rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Il padre autorizza la madre a chiede ed incassare direttamente e per intero dall'Inps le somme a titolo di unico universale per il figlio.
3) Dare atto che i genitori espressamente convengono che la spesa mensile per la frequenza della scuola dell'infanzia del figlio sarà ripartita a metà tra di loro Per_1
e rimborsata al genitore che l'ha versata entro il mese successivo.
4) Dare atto che i genitori si ripartiranno al 50% tra di loro tutte le altre spese straordinarie necessarie per il figlio , come individuate e disciplinate dal Per_1
Protocollo in uso all'intestato Tribunale da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e pertanto noto ed accettato dalle parti.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto a vedersi rimborsare dall'altro genitore la quota del 50% della spesa sostenuta entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello nel quale la stessa è stata sostenuta previo inoltro della relativa documentazione comprovante la spesa.
Il genitori avranno cura di scambiarsi tra loro copia dei documenti giustificativi di spesa relativi alle spese straordinarie preferibilmente per via telematica (email –
messaggistica).
Le relative detrazioni fiscali saranno parimenti suddivise al 50% tra le parti.
5) Dare atto che i turni di responsabilità dei genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi,
saranno regolamentati come segue:
settimana A) il padre terrà con sé nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì Per_1
sera andandolo a prendere a scuola, o a casa della madre (o dei nonni) verso le 18, e tenendolo fino al mattino successivo quando lo accompagnerà a scuola;
nella settimana successiva B) il padre terrà con sé il bimbo nel giorno di mercoledì,
andandolo a prendere a scuola, o a casa della madre (o dei nonni) la sera verso le 18,
e tenendolo con sé fino al mattino successivo nel quale lo accompagnerà a scuola;
oltre al fine settimana comprendente i giorni di sabato e domenica.
Con questa modalità il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori i fine settimana in via alternata.
Per i periodi di vacanza:
Fino al compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno i genitori continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità col figlio, discostandosene unicamente affinché ad anni alterni trascorra la vigilia di Natale con un genitore ed il Per_1
giorno di Natale con l'altro.
Lo stesso varrà per il periodo delle vacanze pasquali così che il bambino possa trascorrere la Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
Dal compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno resterà con il padre dal 24 al 30 dicembre compresi o Per_1
dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, in modo che, ad anni alterni, trascorra il Natale
con un genitore e il Capodanno con l'altro genitore, e nel corso delle festività pasquali resterà per tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendendo in Per_1
alternanza annuale il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis.
Dal compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza anche non Per_1
consecutive da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio.
I genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro l'accudimento del figlio durante i ponti festivi, quali, a titolo esemplificativo, quelli del 25 aprile, del 1 maggio, del 2
giugno, del 1 novembre.
Ciascun genitore starà con il figlio il giorno del proprio compleanno.
Il bambino trascorrerà di preferenza il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente gli impegni di
(quali – a titolo esemplificativo - visite pediatriche, feste scolastiche di fine Per_1
anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi a tali eventi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi.
I genitori inoltre si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con i figlio che si rendano opportune in ragione di eventuali impegni personali e/o lavorativi e del preminente interesse di a trascorrere dei tempi significativi sia con la madre che con il padre, oltre Per_1
che con i membri della famiglia di origine di una e dell'altro.
Convengono inoltre che, qualora durante il proprio turno di responsabilità uno dei due per sopravvenuti imprevisti non possa accudire il figlio, questo sia accudito dall'altro;
in caso di impedimento di entrambi i genitori quello dei due che avrebbe dovuto avere il figlio con sé comunicherà all'altro il nominativo della persona cui lo affiderà.
Durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso accordo dei genitori, questi continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 e Controparte_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Per_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...]
riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 17.6.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4753 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Fulvia Zini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalentemente e residenza con la madre presso l'abitazione sita in
Vicolo Giotto n. 1 a Creazzo (VI).
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto della sua inclinazione naturale, delle sue capacità ed aspirazioni.
2) Disporre che il padre, sig. , concorrerà al mantenimento ordinario Controparte_1
del figlio corrispondendo alla madre, signora la somma Per_1 Parte_1
mensile di € 300,00= (trecento euro); importo rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Il padre autorizza la madre a chiede ed incassare direttamente e per intero dall'Inps le somme a titolo di unico universale per il figlio.
3) Dare atto che i genitori espressamente convengono che la spesa mensile per la frequenza della scuola dell'infanzia del figlio sarà ripartita a metà tra di loro Per_1
e rimborsata al genitore che l'ha versata entro il mese successivo.
4) Dare atto che i genitori si ripartiranno al 50% tra di loro tutte le altre spese straordinarie necessarie per il figlio , come individuate e disciplinate dal Per_1
Protocollo in uso all'intestato Tribunale da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e pertanto noto ed accettato dalle parti.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto a vedersi rimborsare dall'altro genitore la quota del 50% della spesa sostenuta entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello nel quale la stessa è stata sostenuta previo inoltro della relativa documentazione comprovante la spesa.
Il genitori avranno cura di scambiarsi tra loro copia dei documenti giustificativi di spesa relativi alle spese straordinarie preferibilmente per via telematica (email –
messaggistica).
Le relative detrazioni fiscali saranno parimenti suddivise al 50% tra le parti.
5) Dare atto che i turni di responsabilità dei genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi,
saranno regolamentati come segue:
settimana A) il padre terrà con sé nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì Per_1
sera andandolo a prendere a scuola, o a casa della madre (o dei nonni) verso le 18, e tenendolo fino al mattino successivo quando lo accompagnerà a scuola;
nella settimana successiva B) il padre terrà con sé il bimbo nel giorno di mercoledì,
andandolo a prendere a scuola, o a casa della madre (o dei nonni) la sera verso le 18,
e tenendolo con sé fino al mattino successivo nel quale lo accompagnerà a scuola;
oltre al fine settimana comprendente i giorni di sabato e domenica.
Con questa modalità il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori i fine settimana in via alternata.
Per i periodi di vacanza:
Fino al compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno i genitori continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità col figlio, discostandosene unicamente affinché ad anni alterni trascorra la vigilia di Natale con un genitore ed il Per_1
giorno di Natale con l'altro.
Lo stesso varrà per il periodo delle vacanze pasquali così che il bambino possa trascorrere la Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
Dal compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno resterà con il padre dal 24 al 30 dicembre compresi o Per_1
dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, in modo che, ad anni alterni, trascorra il Natale
con un genitore e il Capodanno con l'altro genitore, e nel corso delle festività pasquali resterà per tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendendo in Per_1
alternanza annuale il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis.
Dal compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza anche non Per_1
consecutive da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio.
I genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro l'accudimento del figlio durante i ponti festivi, quali, a titolo esemplificativo, quelli del 25 aprile, del 1 maggio, del 2
giugno, del 1 novembre.
Ciascun genitore starà con il figlio il giorno del proprio compleanno.
Il bambino trascorrerà di preferenza il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente gli impegni di
(quali – a titolo esemplificativo - visite pediatriche, feste scolastiche di fine Per_1
anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi a tali eventi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi.
I genitori inoltre si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con i figlio che si rendano opportune in ragione di eventuali impegni personali e/o lavorativi e del preminente interesse di a trascorrere dei tempi significativi sia con la madre che con il padre, oltre Per_1
che con i membri della famiglia di origine di una e dell'altro.
Convengono inoltre che, qualora durante il proprio turno di responsabilità uno dei due per sopravvenuti imprevisti non possa accudire il figlio, questo sia accudito dall'altro;
in caso di impedimento di entrambi i genitori quello dei due che avrebbe dovuto avere il figlio con sé comunicherà all'altro il nominativo della persona cui lo affiderà.
Durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso accordo dei genitori, questi continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 e Controparte_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Per_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...]
riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 17.6.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo