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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1145/2024 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. DILELLA MARCELLO
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. , con l'avv. VINCI LUCIANO NATALE C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza del 15/5/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/9/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25/6/2003 in POTENZA con , dal quale si era separata Controparte_1
consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 6/3/2013 e dalla cui unione era nata la figlia (l'8/10/2007), chiedendo, a modifica delle condizioni Per_1
di separazione, che fosse posto a carico del resistente l'onere di corrisponderle mensilmente l'importo di € 50,00 a titolo di assegno divorzile e di € 450,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 60% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, con ordine di versamento diretto al datore di lavoro del resistente, nonché che le fosse riconosciuto il 40% del TFR spettante all' CP_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 23/10/2024 si costituiva in giudizio il quale preliminarmente sollevava eccezione di Controparte_1
incompetenza territoriale del Tribunale di Matera in favore del Tribunale di Potenza e, nel merito, non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva il rigetto delle domande di assegno divorzile, di pagamento diretto e di riconoscimento del 40% del TRF formulate dalla ricorrente e, quanto all'assegno di mantenimento per la figlia che Per_1
lo stesso fosse determinato in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 28/11/2024 la Giudice si riportava al ricorso introduttivo e dichiarava di essere disposta a rinunciare alla richiesta di assegno divorzile qualora il resistente si fosse reso disponibile a versare l'importo di € 500,00 mensili in favore della figlia;
dopo aver ascoltato le parti, il Giudice formulava loro una proposta conciliativa ex art. 473bis.21 cpc che veniva accettata dal resistente e rifiutata dalla ricorrente.
Pertanto, dopo aver ascoltato la figlia all'udienza del 30/1/2025, con Per_1
ordinanza del 14/2/2025 il Giudice, ritenendo la propria competenza territoriale, confermava le condizioni della separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 15/5/2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 25/6/2003, si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo
Tribunale del 6/3/2013.
In considerazione del protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche.
Relativamente alla figlia preso atto che la stessa, all'udienza del 30/1/2025, Per_1
affermava di non avere un buon rapporto con il padre e con la famiglia di origine di questi, nonché di non volere riprendere i contatti con il genitore perché delusa dal comportamento assunto in passato da costui, che si sarebbe mostrato poco presente e disattento, e tenuto conto che la ragazza è prossima al raggiungimento della maggiore età, con conseguente venir meno di ogni statuizione relativa al regime di affidamento, collocamento e visite, il collegio ritiene opportuno confermare le condizioni previste in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento condiviso ed alla collocazione presso la casa materna, nulla disponendo rispetto alle eventuali visite padre- figlia, lasciando libera di ricominciare a frequentare il padre se e quando lo vorrà. Per_1
Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore della figlia, si osserva quanto segue.
Negli accordi di separazione le parti avevano stabilito che l' avrebbe CP_1 dovuto versare un assegno di mantenimento per moglie e figlia di complessivi € 500,00 che, in assenza di specificazione, si presume fossero imputabili per metà al mantenimento della moglie e per metà al mantenimento della figlia.
Ebbene, dalla separazione ad oggi sono decorsi 12 anni, e la minore, attualmente diciassettenne, ha senza dubbio esigenze maggiori e differenti rispetto a quelle che aveva nel 2013, quando era una bambina di poco più di cinque anni che frequentava ancora la scuola dell'infanzia.
La crescita di giustifica, da sola, un adeguamento dell'assegno di Per_1 mantenimento: “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente” (Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34382).
Applicando tali principi al caso di specie, il collegio ritiene che l' abbia CP_1 le possibilità economiche per sostenere un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore da € 250,00 ad € 400,00 mensili, e ciò pur tenendo conto degli esborsi relativi al pagamento delle rate di un mutuo e di tre finanziamenti, l'ultimo dei quali stipulato a seguito di accordo transattivo con la Giudice (in base al quale costui ha corrisposto alla ricorrente l'importo di € 35.000,00 a titolo di mantenimento arretrato non corrisposto), e ciò considerando che, sottraendo dalla retribuzione gli importi di tali rate, gli residua una somma di circa € 1.4000,00, sufficiente a consentirgli di corrispondere alla figlia l'importo di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il collegio ritiene infine opportuno, in ragione della permanenza pressoché esclusiva della figlia con la madre, prevedere che la ricorrente percepisca Per_1 integralmente l'assegno unico universale;
sul punto, si segnala la recente sentenza n. 4672 del 22/2/2025 della Cassazione, Sez. I, secondo cui: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
Venendo alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5 comma 6 legge n. 898/70, il diritto all'assegno divorzile deve essere riconosciuto in favore del coniuge che “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti".
Secondo il più recente orientamento, quindi, la funzione dell'assegno di divorzio non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nei casi in cui vi sia la prova - il cui onere ricade sul richiedente l'assegno - che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge (v. Cass. 17/4/2019 n. 10781).
Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è pertanto necessario, in primo luogo, verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia,
e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Una volta accertate tali circostanze, l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo “al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile non può trovare accoglimento, tenendo conto che la Giudice ha formulato tale domanda rappresentando di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, anche trasferendosi a Matera da Potenza - ove prestava la sua attività professionale presso uno studio legale, per evitare che il marito viaggiasse ogni giorno da
Potenza - senza tuttavia dimostrare che l'asserita sproporzione economica tra i coniugi sia derivata dalle scelte effettuate dagli stessi nel corso del matrimonio.
Infatti, il sacrificio della Giudice in favore della famiglia e del marito non è stato in alcun modo dimostrato, tenendo conto di diversi elementi.
In primo luogo in quanto non è stato provato in alcun modo che la ricorrente, pur risultando iscritta all'Ordine degli Avvocati sin dal 2006 ed esercitando la professione, abbia in realtà sacrificato le proprie aspettative lavorative e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così come non è stata fornita alcuna prova che, se la stessa avesse proseguito nello svolgimento della professione forense presso lo studio legale di Potenza ove esercitava agli inizi della professione, la sua carriera sarebbe stata più redditizia e soddisfacente;
in secondo luogo in quanto difetta del tutto la prova che la Giudice, sacrificando le proprie aspettative professionali, avrebbe favorito la carriera del marito, tenuto conto che l' già diversi anni prima della celebrazione del matrimonio, CP_1 era stato assunto alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro (come evincesi dalle buste paga allegate in atti), dunque non essendosi verificata alcuna crescita professionale di costui legata ai sacrifici della moglie.
Non possono considerarsi integrati neppure i presupposti per il riconoscimento di un assegno per ragioni assistenziali, tenuto conto che la Giudice è in buone condizioni di salute ed ha certamente capacità lavorativa, in quanto esercita l'attività di avvocato. Vi è da dire, inoltre, che la stessa Giudice, all'udienza del 28/11/2024, dichiarava di essere disposta a rinunciare alla richiesta di assegno divorzile qualora il resistente si fosse reso disponibile a versare l'importo di € 500,00 mensili in favore della figlia;
ancora, la circostanza per la quale la stessa abbia chiesto quale assegno divorzile l'importo di soli € 50,00 induce a ritenere che tale domanda sia soprattutto finalizzata ad ottenere il 40% del TFR spettante all' al momento del pensionamento piuttosto CP_1
che ad un bisogno reale ed attuale.
Pertanto, il collegio ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere in suo favore l'assegno divorzile richiesto.
La domanda proposta dalla ricorrente affinché venga disposto l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al datore di lavoro del resistente è da dichiararsi inammissibile, tenuto conto che, sul punto, il Giudice del divorzio non è competente, stante il dispositivo dell'art. 473-bis.37 c.p.c., che prevede la possibilità per la parte che ha diritto a ricevere l'assegno periodico di mantenimento, per sé o per i figli, nel caso in cui non sia corrisposto, di rivolgersi direttamente al terzo tenuto a versare somme all'obbligato principale, senza necessità di ricorrere preventivamente all'autorità giudiziaria.
La domanda di riconoscimento in favore della Giudice del 40% del TFR spettante all' prima ancora che infondata (stante il rigetto della domanda di assegno CP_1
divorzile), va dichiarata inammissibile, in quanto il diritto del coniuge già titolare di assegno divorzile ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui questi matura il diritto a percepire detto trattamento e dunque al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
nel caso di specie tale presupposto non si è ancora verificato, essendo pacifico e non controverso che l' allo stato, CP_1
svolga ancora attività lavorativa alle dipendenze della . Controparte_2
Infine, le richieste di risarcimento del danno morale causato alla ricorrente dall'avv. Vinci e di cancellazione dalla memoria difensiva di costituzione di parte resistente delle frasi ritenute offensive vanno rigettate, non risultando tali frasi sconvenienti al punto da travalicare gli ordinari limiti di critica né essendo avulse dall'oggetto del giudizio.
Affinché possa farsi ricorso al rimedio della cancellazione previsto dall'art. 89
c.p.c., è infatti necessario che le frasi incriminate siano esclusivamente volte a insultare la parte avversa, senza alcuna relazione con le esigenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui mentre, quanto al risarcimento del danno sofferto,
è necessario che le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa.
Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le frasi utilizzate dall'avv. Vinci nella comparsa di costituzione, essendo le stesse iscrivibili, seppure in modo piuttosto graffiante, nella normale dialettica difensiva, risultando rappresentative di una perplessità con riferimento alla rappresentazione fornita dalla ricorrente della propria capacità economica;
tali espressioni, pertanto, rientrano nell'esercizio del diritto di difesa e non si rivelano comunque lesive della dignità umana e professionale della ricorrente né possono far sorgere alcun diritto al risarcimento del danno morale, essendo frasi pertinenti all'oggetto del giudizio, in quanto utilizzate in replica alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla Giudice.
Le spese di lite, stante l'esito complessivo del giudizio, con rigetto della domanda di assegno divorzile e con dichiarazione di inammissibilità delle domande di versamento diretto dell'assegno di mantenimento e di riconoscimento del 40% del TFR formulate dalla ricorrente, nonché tenuto conto del rifiuto della proposta conciliativa da parte della
Giudice, vanno compensate tra le parti relativamente alle fasi introduttiva, di studio e di trattazione e poste a carico della ricorrente ed in favore del resistente relativamente alla fase decisionale;
le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e con applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'attività concretamente espletata successivamente alla formulazione della proposta conciliativa, in complessivi € 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 20/9/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 25/6/2003 in POTENZA;
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POTENZA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, Parte II, serie A, numero 86;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, entro il giorno cinque di ciascun mese, l'importo di € 400,00 per il mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Pt_1
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da Giudice
Ivana;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
6) conferma l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 presso l'abitazione materna;
7) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da Giudice Ivana;
8) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dalla ricorrente;
9) compensa tra le parti le spese del giudizio relative alle fasi introduttiva, di studio ed istruttoria;
condanna Giudice al pagamento in favore del resistente delle spese Pt_1 del giudizio relative alla fase decisionale, che si liquidano in € 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 28/5/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco