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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5752/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Migliore;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 6 maggio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7535/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data di sospensione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto le conclusioni cui
è pervenuto risulterebbero contraddittorie rispetto al suo effettivo stato di salute (cfr. ricorso).
1 L' costituitosi con memoria del 15 marzo 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal ctu nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice ha disposto la rinnovazione della ctu mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 16 aprile 2024).
Ciò detto l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio, anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione in atti), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, dott.ssa ha posto la Per_1
seguente diagnosi: “dalla disamina della documentazione sanitaria nonostante la gra-vità del quadro psichiatrico (disturbo schizo affettivo con prevalenza dei disturbi de-pressivi su quelli psicotici) nonostante le comorbilità della Sig.ra queste non risultano nel Parte_1 complesso tali da configurare i presupposti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento”.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, dott. , il quale, pur riconoscendo, come il primo c.t.u., la sussistenza di Per_2
diverse patologie (“Disturbo Schizoaffettivo cronico in terapia farmacologica continuativa;
Malattia di KL (angioma osteoipertrofico braccio destro); Spondiloartrosi lombo-sacrale normofunzionante;
Ipertensione arteriosa priva di complicazioni;
Gozzo tiroideo normofunzionante”), ha concluso ritenendo non integrati i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Difatti, dalla relazione del dott. si evince che “Nel caso in esame, dalla visita Per_2 effettuata e dalla disamina degli atti presenti nel fascicolo si evince chiaramente che l'esordio della patologia (disturbo Schizoaffettivo cronico) è avvenuto circa venti anni fa e che, quindi, si può definire cronica ma anche, l'assenza di pregressi ricoveri in strutture specialistiche pubbliche e/o private né in regime ordinario né in TSO. Va comunque anche ricordato che, nel corso degli anni,
l'attrice è stata costretta ad assumere terapia farmacologia con continuità per evitare frequenti episodi di riacutizzazione sintomatologia con eventuale peggioramento del corredo sintomatologico.
L'attrice come altre comorbilità presenta un'ipertensione arteriosa sufficientemente controllata dalla
2 terapia farmacologia praticata e priva delle classiche complicazioni presenti nelle forme più avanzate come la retinopatia, la nefropatia e la vasculopatia, un gozzo tiroideo normofunzionante e un quadro di spondiloartrosi lombo-sacrale e discopatie a moderata incidenza funzionale. Infatti, completamente autonoma è risultata la deambulazione e liberi i passaggi posturali. Per quanto esposto, dalla disamina della documentazione sanitaria presente agli atti e dalla visita effettuata, si può affermare che, il complesso delle patologie di cui risulta affetta la ricorrente, non pregiudica
l'autonomia della stessa che, pertanto, risulta in grado di soddisfare i bisogni della propria vita quotidiana senza l'ausilio di un accompagnatore o di assistenza continua. Pertanto, l'attrice, non ha diritto all'indennità di accompagnamento” (cfr. consulenza depositata il 26 agosto 2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5752/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Migliore;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 6 maggio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7535/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data di sospensione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto le conclusioni cui
è pervenuto risulterebbero contraddittorie rispetto al suo effettivo stato di salute (cfr. ricorso).
1 L' costituitosi con memoria del 15 marzo 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal ctu nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice ha disposto la rinnovazione della ctu mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 16 aprile 2024).
Ciò detto l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio, anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione in atti), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, dott.ssa ha posto la Per_1
seguente diagnosi: “dalla disamina della documentazione sanitaria nonostante la gra-vità del quadro psichiatrico (disturbo schizo affettivo con prevalenza dei disturbi de-pressivi su quelli psicotici) nonostante le comorbilità della Sig.ra queste non risultano nel Parte_1 complesso tali da configurare i presupposti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento”.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, dott. , il quale, pur riconoscendo, come il primo c.t.u., la sussistenza di Per_2
diverse patologie (“Disturbo Schizoaffettivo cronico in terapia farmacologica continuativa;
Malattia di KL (angioma osteoipertrofico braccio destro); Spondiloartrosi lombo-sacrale normofunzionante;
Ipertensione arteriosa priva di complicazioni;
Gozzo tiroideo normofunzionante”), ha concluso ritenendo non integrati i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Difatti, dalla relazione del dott. si evince che “Nel caso in esame, dalla visita Per_2 effettuata e dalla disamina degli atti presenti nel fascicolo si evince chiaramente che l'esordio della patologia (disturbo Schizoaffettivo cronico) è avvenuto circa venti anni fa e che, quindi, si può definire cronica ma anche, l'assenza di pregressi ricoveri in strutture specialistiche pubbliche e/o private né in regime ordinario né in TSO. Va comunque anche ricordato che, nel corso degli anni,
l'attrice è stata costretta ad assumere terapia farmacologia con continuità per evitare frequenti episodi di riacutizzazione sintomatologia con eventuale peggioramento del corredo sintomatologico.
L'attrice come altre comorbilità presenta un'ipertensione arteriosa sufficientemente controllata dalla
2 terapia farmacologia praticata e priva delle classiche complicazioni presenti nelle forme più avanzate come la retinopatia, la nefropatia e la vasculopatia, un gozzo tiroideo normofunzionante e un quadro di spondiloartrosi lombo-sacrale e discopatie a moderata incidenza funzionale. Infatti, completamente autonoma è risultata la deambulazione e liberi i passaggi posturali. Per quanto esposto, dalla disamina della documentazione sanitaria presente agli atti e dalla visita effettuata, si può affermare che, il complesso delle patologie di cui risulta affetta la ricorrente, non pregiudica
l'autonomia della stessa che, pertanto, risulta in grado di soddisfare i bisogni della propria vita quotidiana senza l'ausilio di un accompagnatore o di assistenza continua. Pertanto, l'attrice, non ha diritto all'indennità di accompagnamento” (cfr. consulenza depositata il 26 agosto 2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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