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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/09/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3655 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata in [...] il [...] e residente Controparte_1 in Santa LA (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Meoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 15 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12 novembre 2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in data 28.07.2007 con
[...]
in Modica (RG), registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune CP_1 all'anno 2007, atto n. 5, parte I;
- che dalla loro unione nasceva a Roma il figlio in data Persona_1
21.07.2008;
- che il rapporto tra le parti si era deteriorato e che le parti avevano deciso di presentare un ricorso per chiedere la separazione personale dei coniugi;
- che il Tribunale di Civitavecchia in data 22.09.2020 aveva omologato la separazione consensuale.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle stesse condizioni già disposte con la sentenza di separazione consensuale, ed in particolare assegnazione della casa familiare in suo favore, affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1 prevalente presso il padre, obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento a favore della moglie, obbligo di occuparsi in via esclusiva del mantenimento del figlio minore e di , figlia Persona_2 della data una precedente relazione, con disciplina del diritto di visita CP_1 materno al figlio minorenne.
Con memoria difensiva dell'1 aprile 2022 si costituiva in giudizio
[...]
che contestava in toto gli avversi assunti e deduceva: CP_1
- che gli accordi presi in sede separativa avevano determinato gravi problemi in fase di realizzazione;
- che il aveva un lavoro imprenditoriale che consentiva ingenti Pt_1 guadagni con numerosi cantieri aperti a Santa LA, Milano e Sicilia;
2 - che nei giorni di assenza il marito le vietava di entrare in casa per accudire il figlio;
- che il figlio minore era nato e cresciuto con la madre nella casa familiare;
- che il figlio avrebbe voluto convivere con la madre ma temeva i divieti del padre;
- di essere priva di lavoro, affetta da diverse patologie e dal 2017 era sottoposta a cure nel reparto di reumatologia;
- che nell' occasione del compleanno del figlio del giorno 21 luglio le era stato impedito di vederlo, nonostante l'intervento dei carabinieri;
- che alla luce della sua situazione economica, non era in grado di provvedere al mantenimento di sé stessa e del figlio.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e richiedeva rigettarsi tutte le domande formulate da parte ricorrente, chiedendo l'assegnazione della casa familiare in suo favore con collocamento del figlio presso di sé, disporsi a carico del Pt_1 un assegno a titolo di mantenimento in suo favore quantificato nella somma di €
900,00, in subordine disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 500,00 e disciplina del diritto di visita paterno, nonché il pagamento in capo al ricorrente del 70 % delle spese straordinarie in favore della prole.
All'udienza presidenziale del 12.04.22 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, disponeva l'audizione del figlio minore delle parti per il giorno 14.04.22, riservando all'esito i provvedimenti provvisori.
All'udienza del 14.04.22 veniva effettuata l'audizione del figlio delle parti e il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed Persona_1 urgenti con conferma delle condizioni disposte con la sentenza di separazione, onerando i Servizi Sociali del Comune di Santa LA della presa in carico del nucleo familiare e rinviando all'udienza istruttoria in data 14.10.2022.
In data 30.09.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione nella quale davano atto che il figlio minore era aperto al dialogo senza mai dare segni di irrequietezza ed aveva manifestato la sua contrarietà ad un eventuale collocamento dalla madre, e sostenendo che il padre si occupava di lui senza fargli mancare nulla.
All'udienza cartolare del 14.10.2022 il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva la pronuncia di una sentenza parziale di divorzio e concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza sullo status, senza assegnazione dei termini ex
3 art 190 c.p.c. per rinuncia delle parti
In data 7.12.2022 il Collegio dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e in data 28.07.2007 e Parte_1 Controparte_1 rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza, rinviando all'udienza del
26.05.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori e concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma I, II, III, c.p.c. formulando i rispettivi capitoli di prova.
All'udienza cartolare del 30.05.2023 il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui in parte motiva, rinviando all'udienza del
15.12.2023 per interrogatorio formale della resistente e disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza del 15.12.2023 veniva esperito interrogatorio formale della resistente e il Giudice delegato, dato atto, incaricava la Guardia di Finanza territorialmente competente a depositare relazione aggiornata relativamente alla consistenza economico-patrimoniale di parte ricorrente, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024 e onerando i Servizi sociali del deposito di relazione di aggiornamento sulle condizioni del figlio minore.
In data 30.09.2024 i Servizi sociali depositavano relazione di aggiornamento nella quale davano atto che il figlio delle parti , durante l'incontro Persona_1 aveva interagito con gli operatori in maniera tranquilla e serena e si mostrava consapevole delle proprie scelte, mentre relativamente alla sig.ra , gli CP_1 assistenti sociali davano atto delle sue continue difficoltà legate alle questioni economiche con l'ex marito e del suo stato di salute precario.
All'udienza cartolare del 15 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica, con richiesta di accoglimento delle loro rispettive richieste.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciato lo
4 scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni si è riportato alle proprie domande con conferma delle condizioni disposte in sede di separazione omologata, mentre la resistente ha richiesto la conferma dell'affidamento condiviso per il figlio ed il collocamento presso il padre, con mantenimento come disposto in sede di separazione ed un assegno di mantenimento per la di euro 900,00 CP_1 mensili.
Con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio, dunque, va confermato l'affidamento condiviso del minore ai genitori con collocamento presso il padre, avendo dichiarato sia in sede di audizione dinanzi al Parte_2
Presidente del Tribunale che agli assistenti sociali – come risulta dalle relazioni depositate – di volere continuare ad abitare con il padre con cui si trova bene e che provvede alle sue necessità. Inoltre, in sede di precisazione dele conclusioni i genitori hanno concordato prendendo atto della volontà espressa dal figlio in corso di causa.
In merito alla frequentazione della madre con il figlio, tenuto conto che ormai ha 17 anni, lo stesso potrà frequentare liberamente la madre Parte_2 secondo la sua volontà e compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici e comunque come indicato in parte dispositiva.
L'assegnazione della casa familiare deve essere confermata a favore del
, in qualità di genitore collocatario del figlio minorenne, fermo restando le Pt_1 valutazioni in sede di assegno di mantenimento a favore della resistente.
Con riferimento alle statuizioni economiche, il collegio rileva che il Pt_1 ha dichiarato con l'atto notorio del 2.4.2022 di essere dipendente della società
Biocasa ed ha dichiarato un reddito da pensione di euro 500,00 mensili e uno stipendio di circa 700,00 euro mensili e di non essere titolare di immobili. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano redditi di € 7.182,00 per l'anno 2019 e di € 7.244,00 per l'anno 2020 e di € 21.065,00 per l'anno 2022.
Dagli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza è risultato che il Pt_1 risulta titolare di 29 immobili e 19 terreni in provincia di Modica e di numerosi conti correnti che non sono stati dichiarati e di cui non sono stati allegati gli estratti conti in corso di causa, salvo che per alcune mensilità per il conto e del Parte_3
Conto Banco Posta chiuso nel 2021. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che gli immobili di cui risulta tuttora titolare sono stati alienati e che per mera irregolarità risultano tuttora dalla visura catastale, ma di tale circostanza non ha fornito alcuna documentazione. E' emerso inoltre che la società di cui risulta dipendente risulta
5 intestata al cognato e l'abitazione familiare al figlio, come diversi immobili erano stati intestati alla moglie in costanza del matrimonio.
Deve pertanto ritenersi che il abbia occultato la propria situazione Pt_1 reddituale non consentendo di poterla ricostruire adeguatamente e pertanto devono ritenersi operanti nei suoi confronti le presunzioni di cui agli artt. 116 e 118 c.p.c.
Va rilevato che in considerazione delle possidenze immobiliari del ricorrente, di cui non è noto se determino o meno rendite, ma che tuttavia costituiscono un patrimonio immobiliare cospicuo e tenuto conto che le dichiarazioni dei redditi sono totalmente incongruenti con le spese sostenute dal
(mantenimento della resistente e del figlio e della figlia Pt_1 Persona_1 della resistente fino al suo allontanamento da casa del ) deve ritenersi che lo Pt_1 stesso abbia una condizione reddituale migliore di quanto dichiarato ed evincibile dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza.
Deve essere disposta ex art. 331 c.p.c. la trasmissione degli atti ed in particolare della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2.4.2022 al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia unitamente all'esito degli accertamenti della Guardia di finanza al fine della valutazione della sussistenza di eventuali reati procedibili di ufficio.
Con riferimento alla , la medesima ha dichiarato di essere affetta CP_1 da diverse patologie, tra cui spondiloartrite assiale e sindrome depressiva ansiosa con
“riduzione delle normali capacità di eseguire le normali attività della vita quotidiana e le attività lavorative” (cfr. certificato medico del 7.9.2022), di essere iscritta alla Caritas per avere un sostegno ed ha dichiarato di essere titolare di un immobile sito a Santa LA, viale Etruria n 96/a, condotto con regolare contratto di locazione registrato all'Agenzia dell'Entrate al fratello della resistente, per canone di Persona_3
€500,00 e di un locale in via Abbadia n 23 , magazzino che costituisce pertinenza dell'appartamento di proprietà della convenuta, posto al seminterrato, da cui tuttavia non percepisce alcun canone di locazione dalla società “BIOcasa Ristrutturazioni srl”. Tuttavia, la resistente da dichiarato che il canone per l'appartamento viene versato su un conto intestato BCC di Santa LA alla , ma viene CP_1 prelevato per versare i ratei del contratto di mutuo relativi all'immobile sito a Santa
LA via Etruria n 96 intestato a ed abitato dallo stesso e dal Persona_1 padre . Parte_1
Infine, in sede di interrogatorio formale la ha dichiarato di essere CP_1 proprietaria di un immobile in Romania abitato dal padre – su cui vi è contrasto sulla
6 provenienza sulla base delle rispettive difese – e di non lavorare.
Va rilevato che la circostanza dedotta dal che la resistente lavora in Pt_1 maniera saltuaria è rimasta priva di riscontro e dai conti correnti depositati non risultano ulteriori entrate oltre a quelle dichiarate, sebbene la resistente non patisca patologie di natura totalmente invalidanti.
Per quanto riguarda l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno divorzile, ad avviso del Collegio non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Sulla base delle difese nonché delle rispettive situazioni economiche e condizioni lavorative, l'assegno richiesto dalla resistente appare accoglibile sebbene in misura inferiore a quanto domandato, considerato anche che parte resistente risulta affetta da patologie gravi – anche se non totalmente invalidanti
- e che la medesima abita in un'abitazione in affitto, essendo rimasta la casa coniugale in godimento al ricorrente in quanto genitore collocatario del figlio minorenne.
Il Collegio ritiene che il debba corrispondere un assegno CP_2 divorzile di € 700,00 sulla base di una valutazione comparativa che tiene in considerazione la maggiore solidità economica del ricorrente, imprenditore titolare di numerosi immobili, in relazione alla durata del matrimonio (13 anni) ed all'età dell'avente diritto (oggi quarantanovenne) e delle patologie da cui è affetta. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce
7 al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n.
8057).
Sul mantenimento del figlio minorenne maggiorenne Persona_1
il Collegio prende atto che le parti sono d'accordo nella Persona_4 conferma delle condizioni disposte in sede di separazione, ossia il mantenimento diretto ed ordinario del figlio a carico del padre:
Deve essere invece disposta la corresponsione delle spese straordinarie al
90% a carico del ricorrente e del 10% a carico della resistente.
Va evidenziato che per i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, co. 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere dunque seguito dal giudice quando è chiamato anche a determinare l'importo del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Dunque, anche la deve CP_1 contribuire alle spese di mantenimento per il figlio sulla base delle risorse economiche di cui dispone.
L'esito della controversia, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza con riferimento alle opposte richieste, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3655/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile del 7.12.2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1. affida il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune
8 accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2. dispone il collocamento del figlio presso l'abitazione paterna sita in Santa
LA via Etruria n. 96;
3. dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che la madre Controparte_1 potrà vedere il figlio minore quanto e quando vorrà, compatibilmente con gli impegni ed i desideri del minore e le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, comunque, un pomeriggio a settimana, il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00
e, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di
Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni il figlio trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
4. assegna a la casa familiare sita in Santa LA via Etruria Persona_1
n. 96, che il coniuge ha già rilasciato;
5. attribuisce mensilmente a un assegno di euro 700,00 per il Controparte_1 proprio mantenimento da corrispondersi da parte del dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di divorzio al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6. dispone il mantenimento in via diretta ed esclusiva da parte del del figlio Pt_1
; Persona_1
7. dispone che il padre contribuisca nella misura del 90% e la madre nella misura del 10% delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative al figlio secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
8. dispone la trasmissione degli atti ex art. 331 c.p.c. ed in particolare della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2.4.2022 unitamente all'esito degli
9 accertamenti della Guardia di Finanza al Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Civitavecchia al fine della valutazione della sussistenza di eventuali reati procedibili di ufficio;
9. dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 25.08.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3655 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata in [...] il [...] e residente Controparte_1 in Santa LA (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Meoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 15 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12 novembre 2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in data 28.07.2007 con
[...]
in Modica (RG), registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune CP_1 all'anno 2007, atto n. 5, parte I;
- che dalla loro unione nasceva a Roma il figlio in data Persona_1
21.07.2008;
- che il rapporto tra le parti si era deteriorato e che le parti avevano deciso di presentare un ricorso per chiedere la separazione personale dei coniugi;
- che il Tribunale di Civitavecchia in data 22.09.2020 aveva omologato la separazione consensuale.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle stesse condizioni già disposte con la sentenza di separazione consensuale, ed in particolare assegnazione della casa familiare in suo favore, affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1 prevalente presso il padre, obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento a favore della moglie, obbligo di occuparsi in via esclusiva del mantenimento del figlio minore e di , figlia Persona_2 della data una precedente relazione, con disciplina del diritto di visita CP_1 materno al figlio minorenne.
Con memoria difensiva dell'1 aprile 2022 si costituiva in giudizio
[...]
che contestava in toto gli avversi assunti e deduceva: CP_1
- che gli accordi presi in sede separativa avevano determinato gravi problemi in fase di realizzazione;
- che il aveva un lavoro imprenditoriale che consentiva ingenti Pt_1 guadagni con numerosi cantieri aperti a Santa LA, Milano e Sicilia;
2 - che nei giorni di assenza il marito le vietava di entrare in casa per accudire il figlio;
- che il figlio minore era nato e cresciuto con la madre nella casa familiare;
- che il figlio avrebbe voluto convivere con la madre ma temeva i divieti del padre;
- di essere priva di lavoro, affetta da diverse patologie e dal 2017 era sottoposta a cure nel reparto di reumatologia;
- che nell' occasione del compleanno del figlio del giorno 21 luglio le era stato impedito di vederlo, nonostante l'intervento dei carabinieri;
- che alla luce della sua situazione economica, non era in grado di provvedere al mantenimento di sé stessa e del figlio.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e richiedeva rigettarsi tutte le domande formulate da parte ricorrente, chiedendo l'assegnazione della casa familiare in suo favore con collocamento del figlio presso di sé, disporsi a carico del Pt_1 un assegno a titolo di mantenimento in suo favore quantificato nella somma di €
900,00, in subordine disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 500,00 e disciplina del diritto di visita paterno, nonché il pagamento in capo al ricorrente del 70 % delle spese straordinarie in favore della prole.
All'udienza presidenziale del 12.04.22 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, disponeva l'audizione del figlio minore delle parti per il giorno 14.04.22, riservando all'esito i provvedimenti provvisori.
All'udienza del 14.04.22 veniva effettuata l'audizione del figlio delle parti e il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed Persona_1 urgenti con conferma delle condizioni disposte con la sentenza di separazione, onerando i Servizi Sociali del Comune di Santa LA della presa in carico del nucleo familiare e rinviando all'udienza istruttoria in data 14.10.2022.
In data 30.09.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione nella quale davano atto che il figlio minore era aperto al dialogo senza mai dare segni di irrequietezza ed aveva manifestato la sua contrarietà ad un eventuale collocamento dalla madre, e sostenendo che il padre si occupava di lui senza fargli mancare nulla.
All'udienza cartolare del 14.10.2022 il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva la pronuncia di una sentenza parziale di divorzio e concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza sullo status, senza assegnazione dei termini ex
3 art 190 c.p.c. per rinuncia delle parti
In data 7.12.2022 il Collegio dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e in data 28.07.2007 e Parte_1 Controparte_1 rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza, rinviando all'udienza del
26.05.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori e concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma I, II, III, c.p.c. formulando i rispettivi capitoli di prova.
All'udienza cartolare del 30.05.2023 il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui in parte motiva, rinviando all'udienza del
15.12.2023 per interrogatorio formale della resistente e disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza del 15.12.2023 veniva esperito interrogatorio formale della resistente e il Giudice delegato, dato atto, incaricava la Guardia di Finanza territorialmente competente a depositare relazione aggiornata relativamente alla consistenza economico-patrimoniale di parte ricorrente, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024 e onerando i Servizi sociali del deposito di relazione di aggiornamento sulle condizioni del figlio minore.
In data 30.09.2024 i Servizi sociali depositavano relazione di aggiornamento nella quale davano atto che il figlio delle parti , durante l'incontro Persona_1 aveva interagito con gli operatori in maniera tranquilla e serena e si mostrava consapevole delle proprie scelte, mentre relativamente alla sig.ra , gli CP_1 assistenti sociali davano atto delle sue continue difficoltà legate alle questioni economiche con l'ex marito e del suo stato di salute precario.
All'udienza cartolare del 15 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica, con richiesta di accoglimento delle loro rispettive richieste.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciato lo
4 scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni si è riportato alle proprie domande con conferma delle condizioni disposte in sede di separazione omologata, mentre la resistente ha richiesto la conferma dell'affidamento condiviso per il figlio ed il collocamento presso il padre, con mantenimento come disposto in sede di separazione ed un assegno di mantenimento per la di euro 900,00 CP_1 mensili.
Con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio, dunque, va confermato l'affidamento condiviso del minore ai genitori con collocamento presso il padre, avendo dichiarato sia in sede di audizione dinanzi al Parte_2
Presidente del Tribunale che agli assistenti sociali – come risulta dalle relazioni depositate – di volere continuare ad abitare con il padre con cui si trova bene e che provvede alle sue necessità. Inoltre, in sede di precisazione dele conclusioni i genitori hanno concordato prendendo atto della volontà espressa dal figlio in corso di causa.
In merito alla frequentazione della madre con il figlio, tenuto conto che ormai ha 17 anni, lo stesso potrà frequentare liberamente la madre Parte_2 secondo la sua volontà e compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici e comunque come indicato in parte dispositiva.
L'assegnazione della casa familiare deve essere confermata a favore del
, in qualità di genitore collocatario del figlio minorenne, fermo restando le Pt_1 valutazioni in sede di assegno di mantenimento a favore della resistente.
Con riferimento alle statuizioni economiche, il collegio rileva che il Pt_1 ha dichiarato con l'atto notorio del 2.4.2022 di essere dipendente della società
Biocasa ed ha dichiarato un reddito da pensione di euro 500,00 mensili e uno stipendio di circa 700,00 euro mensili e di non essere titolare di immobili. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano redditi di € 7.182,00 per l'anno 2019 e di € 7.244,00 per l'anno 2020 e di € 21.065,00 per l'anno 2022.
Dagli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza è risultato che il Pt_1 risulta titolare di 29 immobili e 19 terreni in provincia di Modica e di numerosi conti correnti che non sono stati dichiarati e di cui non sono stati allegati gli estratti conti in corso di causa, salvo che per alcune mensilità per il conto e del Parte_3
Conto Banco Posta chiuso nel 2021. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che gli immobili di cui risulta tuttora titolare sono stati alienati e che per mera irregolarità risultano tuttora dalla visura catastale, ma di tale circostanza non ha fornito alcuna documentazione. E' emerso inoltre che la società di cui risulta dipendente risulta
5 intestata al cognato e l'abitazione familiare al figlio, come diversi immobili erano stati intestati alla moglie in costanza del matrimonio.
Deve pertanto ritenersi che il abbia occultato la propria situazione Pt_1 reddituale non consentendo di poterla ricostruire adeguatamente e pertanto devono ritenersi operanti nei suoi confronti le presunzioni di cui agli artt. 116 e 118 c.p.c.
Va rilevato che in considerazione delle possidenze immobiliari del ricorrente, di cui non è noto se determino o meno rendite, ma che tuttavia costituiscono un patrimonio immobiliare cospicuo e tenuto conto che le dichiarazioni dei redditi sono totalmente incongruenti con le spese sostenute dal
(mantenimento della resistente e del figlio e della figlia Pt_1 Persona_1 della resistente fino al suo allontanamento da casa del ) deve ritenersi che lo Pt_1 stesso abbia una condizione reddituale migliore di quanto dichiarato ed evincibile dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza.
Deve essere disposta ex art. 331 c.p.c. la trasmissione degli atti ed in particolare della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2.4.2022 al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia unitamente all'esito degli accertamenti della Guardia di finanza al fine della valutazione della sussistenza di eventuali reati procedibili di ufficio.
Con riferimento alla , la medesima ha dichiarato di essere affetta CP_1 da diverse patologie, tra cui spondiloartrite assiale e sindrome depressiva ansiosa con
“riduzione delle normali capacità di eseguire le normali attività della vita quotidiana e le attività lavorative” (cfr. certificato medico del 7.9.2022), di essere iscritta alla Caritas per avere un sostegno ed ha dichiarato di essere titolare di un immobile sito a Santa LA, viale Etruria n 96/a, condotto con regolare contratto di locazione registrato all'Agenzia dell'Entrate al fratello della resistente, per canone di Persona_3
€500,00 e di un locale in via Abbadia n 23 , magazzino che costituisce pertinenza dell'appartamento di proprietà della convenuta, posto al seminterrato, da cui tuttavia non percepisce alcun canone di locazione dalla società “BIOcasa Ristrutturazioni srl”. Tuttavia, la resistente da dichiarato che il canone per l'appartamento viene versato su un conto intestato BCC di Santa LA alla , ma viene CP_1 prelevato per versare i ratei del contratto di mutuo relativi all'immobile sito a Santa
LA via Etruria n 96 intestato a ed abitato dallo stesso e dal Persona_1 padre . Parte_1
Infine, in sede di interrogatorio formale la ha dichiarato di essere CP_1 proprietaria di un immobile in Romania abitato dal padre – su cui vi è contrasto sulla
6 provenienza sulla base delle rispettive difese – e di non lavorare.
Va rilevato che la circostanza dedotta dal che la resistente lavora in Pt_1 maniera saltuaria è rimasta priva di riscontro e dai conti correnti depositati non risultano ulteriori entrate oltre a quelle dichiarate, sebbene la resistente non patisca patologie di natura totalmente invalidanti.
Per quanto riguarda l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno divorzile, ad avviso del Collegio non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Sulla base delle difese nonché delle rispettive situazioni economiche e condizioni lavorative, l'assegno richiesto dalla resistente appare accoglibile sebbene in misura inferiore a quanto domandato, considerato anche che parte resistente risulta affetta da patologie gravi – anche se non totalmente invalidanti
- e che la medesima abita in un'abitazione in affitto, essendo rimasta la casa coniugale in godimento al ricorrente in quanto genitore collocatario del figlio minorenne.
Il Collegio ritiene che il debba corrispondere un assegno CP_2 divorzile di € 700,00 sulla base di una valutazione comparativa che tiene in considerazione la maggiore solidità economica del ricorrente, imprenditore titolare di numerosi immobili, in relazione alla durata del matrimonio (13 anni) ed all'età dell'avente diritto (oggi quarantanovenne) e delle patologie da cui è affetta. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce
7 al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n.
8057).
Sul mantenimento del figlio minorenne maggiorenne Persona_1
il Collegio prende atto che le parti sono d'accordo nella Persona_4 conferma delle condizioni disposte in sede di separazione, ossia il mantenimento diretto ed ordinario del figlio a carico del padre:
Deve essere invece disposta la corresponsione delle spese straordinarie al
90% a carico del ricorrente e del 10% a carico della resistente.
Va evidenziato che per i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, co. 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere dunque seguito dal giudice quando è chiamato anche a determinare l'importo del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Dunque, anche la deve CP_1 contribuire alle spese di mantenimento per il figlio sulla base delle risorse economiche di cui dispone.
L'esito della controversia, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza con riferimento alle opposte richieste, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3655/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile del 7.12.2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1. affida il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune
8 accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2. dispone il collocamento del figlio presso l'abitazione paterna sita in Santa
LA via Etruria n. 96;
3. dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che la madre Controparte_1 potrà vedere il figlio minore quanto e quando vorrà, compatibilmente con gli impegni ed i desideri del minore e le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, comunque, un pomeriggio a settimana, il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00
e, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di
Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni il figlio trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
4. assegna a la casa familiare sita in Santa LA via Etruria Persona_1
n. 96, che il coniuge ha già rilasciato;
5. attribuisce mensilmente a un assegno di euro 700,00 per il Controparte_1 proprio mantenimento da corrispondersi da parte del dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di divorzio al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6. dispone il mantenimento in via diretta ed esclusiva da parte del del figlio Pt_1
; Persona_1
7. dispone che il padre contribuisca nella misura del 90% e la madre nella misura del 10% delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative al figlio secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
8. dispone la trasmissione degli atti ex art. 331 c.p.c. ed in particolare della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2.4.2022 unitamente all'esito degli
9 accertamenti della Guardia di Finanza al Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Civitavecchia al fine della valutazione della sussistenza di eventuali reati procedibili di ufficio;
9. dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 25.08.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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