Articolo 9 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 8Articolo 10
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3 aprile 1975
Art. 9. (Permessi, congedi e aspettative)

Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che prestera' nell'anno.
Il personale ha diritto, altresi', a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.
I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspettative per infermita', per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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