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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2162/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2162/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
(codice fiscale e partita i.v.a. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Bologna, via Cairoli n. 8/f, in persona del liquidatore, dott. CP_2
Come da apposita delibera assembleare del 29.4.2013, rappresentata e difesa dall'avv.
SI LC, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, domiciliata per elezione presso il suo studio legale, in Roma, via Sardegna n. 50, con indirizzo di posta elettronica certificata e numero di Email_1 telefax 06/94534874.
Appellante
e
(partita i.v.a. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in viale degli Alimena n. 8, CP_3
1 87100 rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Lauricella, avvocato di ruolo CP_3 dell'ente, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellata nonché contro
(codice fiscale , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore e amministratore unico, dott. (codice fiscale CP_5
), con sede in Milano, via Montebello, 27, nella qualità di C.F._1 cessionaria dalla in dei crediti originariamente vantati Controparte_1 CP_1 dalla casa di cura “ ” nei confronti dell' Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna n. 50, Controparte_3 presso lo studio professionale degli avv.ti SI LC, Annalisa LC e Paolo
LC;
Intervenuta
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto gravame, ed in riforma totale Part della sentenza n. 713/2019, respingere l'opposizione proposta dalla al d.i. n.
1569/2010, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, con conferma dell'ingiunzione de qua, ovvero in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 1569/2010, condannare la CP_6
al pagamento dell'importo di €. 996.582,68 oltre interessi moratori e spese
[...] legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari maggiorati del 12,5% ex art. 14 T.P. approvata con D.M. 127 del 2004 del doppio grado di giudizio.”. per il procuratore dell'appellata : “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o invalido
e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto l'atto di appello inoltrato dalla
[...]
avverso la sentenza n. 713/2019 emessa dal Tribunale di CP_1 Controparte_1
Cosenza in relazione al procedimento n. 1097/2011 r.g.a.c., e conseguentemente, confermata la sentenza impugnata, rigettare l'appello stesso, con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”
2 per il procuratore dell'intervenuta “Ex art. 111 cpc nel presente Controparte_4 giudizio e fa proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dalla CP_1
in liquidazione, insistendo per respingere l'opposizione proposta dalla
[...] CP_6
al D.I. n. 1569/2010, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di
[...] cui all'atto di citazione in appello, con conferma dell'ingiunzione de qua, ovvero in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.
1569/210, condannare la al pagamento dell'importo di €. 996.582,68 CP_6 oltre interessi moratori e spese legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione in opposizione datato 23.2.2011 ed iscritto a ruolo il 4.3.2011,
l' ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale Controparte_3 di Cosenza, la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1569/2010, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 996.587,68, oltre interessi e spese, in favore della società opposta, quale cessionaria dei crediti della casa di cura “ , derivanti da prestazioni di pronto soccorso, Parte_3 rese a beneficio dell' , nel 2008. Ha chiesto, in particolare, di Controparte_3 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della di revocare o Controparte_1 annullare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare infondata la pretesa creditoria della società convenuta.
A fondamento dell'opposizione, l' ha affermato: a) la Controparte_3 carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancata notifica della cessione del credito e mancata accettazione della stessa, ai sensi degli artt. 69 e 70 del r.d. n.
2440/1923 e dell'art. 9 dell'allegato E alla legge n. 2248/1865; b) l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché le prestazioni fatturate eccedevano il tetto di spesa previsto nel contratto stipulato con la casa di cura per l'anno 2008 (fissato, per il 2007, in euro
17.461.433,95, e ridotto, per il 2008, del 10% in attuazione della delibera della Regione
Calabria n. 508/2008, ossia fino ad euro 16.309.637,03); c) l'insussistenza del diritto agli
3 interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, inapplicabile agli enti pubblici.
La società opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la società “ che, con il contratto di Parte_3 cessione dei crediti, aveva garantito la loro esistenza e validità. Quanto al merito dell'opposizione, ha sostenuto la sua infondatezza, poiché: a) la cessione del credito era regolarmente avvenuta ed era intervenuta la sua accettazione da parte del direttore generale dell' , sebbene non fosse nemmeno necessaria;
b) le Controparte_3 prestazioni di pronto soccorso non erano soggette a limiti di budget, trattandosi di servizi urgenti ed indifferibili, tanto che, per tali attività, era stata prevista, con delibera di Giunta regionale n. 83 del 2000, una specifica remunerazione aggiuntiva dell'8,5% del fatturato, fermo restando che la riduzione unilaterale e retroattiva del tetto di spesa per l'anno 2008
(operata dall' con delibera n. 1195 dell'8.4.2009) era Controparte_3 illegittima e che l'ente non aveva nemmeno provato, come era suo onere, il superamento del budget assegnato alla casa di cura;
c) erano applicabili gli interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, appositamente richiamati nei contratti stipulati con la
“ . La convenuta ha chiesto, quindi, il rigetto Parte_3 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della società Parte_3 quest'ultima è rimasta contumace.
Concessa, con ordinanza del 17.7.2012, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. ed esaurita la fase istruttoria con la produzione documentale delle parti, all'udienza del 9.7.2018, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza, resa all'esito del giudizio di primo grado
Con la sentenza n. 713 del 4.4.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, compensando le spese di giudizio.
In particolare, il Tribunale, ha rigettato, innanzi tutto, l'eccezione dell'opponente di difetto di legittimazione attiva della società opposta, ritenendo provata, sulla base della
4 documentazione prodotta, la regolare notificazione della cessione dei crediti e l'accettazione della cessione da parte dell'ente opponente.
Quindi, con riguardo alla pretesa creditoria della società opposta, il giudice, richiamata la giurisprudenza amministrativa ed i principi secondo cui i tetti di spesa sanitaria imposti dalle Regioni costituiscono un vincolo inderogabile e rappresentano il limite massimo delle prestazioni che il Servizio Sanitario può acquistare da strutture accreditate, ha ritenuto, in sintesi, che: a) anche le prestazioni sanitarie oggetto di causa, indicate dalla società opposta come di pronto soccorso, erano soggette al tetto di spesa previsto per contratto e fissato con la delibera n. 1195 dell'8.4.2009; b) la struttura sanitaria aveva espressamente accettato i limiti al volume di attività ed i tetti di spesa previsti dal contratto;
c) come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, la fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa era legittima e coerente con l'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria;
d) la delibera n. 1195 dell'8.4.2009, in particolare, aveva stabilito il tetto massimo di spesa di euro
16.309.637,03 che era stato superato;
e) la semplice ricezione della fattura da parte dell' e la contabilizzazione della richiesta della società Controparte_3 opposta non costituivano riconoscimento del debito e non facevano sorgere il diritto al pagamento, cosicché, in definitiva, le prestazioni oggetto di causa non erano remunerabili, giacché eccedenti il limite stabilito.
Infine, secondo il Tribunale, tenuto conto della concreta difficoltà per la struttura sanitaria di rifiutare le prestazioni erogate in favore della collettività, sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto d'appello ritualmente notificato all' in CP_3 Controparte_3 data 8.11.2019, la società ha impugnato la sentenza del Tribunale, Controparte_1 censurandola, nella parte in cui: I) aveva negato il diritto alla remunerazione per avvenuto superamento del tetto di spesa, sebbene: 1) fosse indebita la riconduzione delle prestazioni di pronto soccorso al tetto di spesa previsto per l'assistenza ospedaliera ordinaria e dovesse, piuttosto, applicarsi l'apposito incremento di spesa dell'8,5%, come previsto, del resto, da apposita postilla in calce all'accordo che richiamava la delibera di
Giunta regionale n. 83/2000; 2) il superamento del tetto di spesa non fosse provato e
5 fossero, comunque, remunerabili, ai sensi dell'art.
4.2. del contratto, le prestazioni eccedenti, con abbattimenti progressivi e proporzionali alle tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale;
II) aveva ritenuto non provate le prestazioni sanitarie in questione, sebbene dovesse riconoscersi alle fatture emesse da un soggetto erogatore di un pubblico servizio una forza probatoria maggiore delle fatture commerciali;
III) aveva attribuito efficacia retroattiva alla delibera n. 1195/2009, adottata a distanza di quattro mesi dalla conclusione dell'anno di riferimento (2008), quindi successiva all'esecuzione delle prestazioni, così da incidere, illegittimamente, su diritti già acquisiti,. Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 9.3.2020, si è costituita in giudizio l' , contestando il fondamento dell'impugnazione Controparte_3
e chiedendone l'integrale rigetto, come trascritto in epigrafe.
In particolare, l' ha sostenuto che: a) la Controparte_3 Controparte_1 nell'affermare che le prestazioni di pronto soccorso non erano soggette al limite di budget previsto per le altre prestazioni sanitarie, ma dovevano essere remunerate, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 83/2000, non aveva, tuttavia, provato che le prestazioni in questione non fossero state seguite da ricovero ospedaliero, condizione necessaria per la remunerazione autonoma, ai sensi della citata delibera;
b) ad ogni modo, la quota aggiuntiva dell'8,5% del fatturato, prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 83/2000, era subordinata alla disponibilità di risorse da parte dell' , Controparte_3 appositamente stanziate dalla Regione nel rispetto della programmazione della spesa sanitaria;
c) i motivi di impugnazione relativi al divieto di irretroattività della riduzione del budget e di applicazione della clausola contrattuale sulla possibilità di remunerare le prestazioni extrabudget, previo abbattimento, erano infondati, poiché il limite di spesa, connesso alla programmazione sanitaria di carattere autoritativo, era inderogabile;
d) la fattura n. 22/2008, posta a fondamento delle pretese dell'appellante e non supportata da altra documentazione, non era sufficiente a comprovare l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiedeva il compenso;
e) l' aveva dato prova del Controparte_3 superamento del budget, circostanza, peraltro, pacifica, come ritenuto dal Tribunale, anche in relazione al fatto che la società appellata invocava l'applicazione della delibera di Giunta regionale n. 83/2000, sul presupposto dello sforamento del budget.
La causa è stata assegnata alla terza sezione civile di questa Corte di Appello.
6 Nel corso del giudizio di appello, segnatamente con comparsa presentata il 4.5.2023, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'arrt.111 c.p.c., la società quale Controparte_4 cessionaria dei crediti oggetto di causa, a seguito di contratto di cessione del 20.1.2022, intercorso con la (parte appellante, a sua volta, cessionaria della Controparte_1 società “ ), precisando che tale operazione era stata posta in Parte_3 essere nell'ambito di un programma di cartolarizzazione dei crediti sanitari, ai sensi della legge n. 130/1999, con pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.1.2022, come previsto dall'art. 58 del testo unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993), nonché che aveva comunicato la cessione all'
[...]
mediante posta elettronica certificata l'11.10.2022, così Controparte_3 da rendere opponibile la propria titolarità dei crediti oggetto di giudizio.
Quanto al merito dell'impugnazione, l'interveniente, in sintesi, ha aderito all'impugnazione ed ha ribadito i motivi di appello, rilevando, in particolare, che: a) le prestazioni di pronto soccorso, per loro natura urgenti e non programmabili, non erano soggette ai limiti di budget previsti per l'assistenza ospedaliera ordinaria;
b) la delibera di
Giunta regionale n. 83 del 23.1.2000, espressamente richiamata nella postilla al contratto del 24.11.2008 stipulato tra la casa di cura “ ” e l' prevedeva Parte_1 Pt_2 una quota aggiuntiva dell'8,5% del fatturato per remunerare i servizi di pronto soccorso non seguiti da ricovero;
c) l non aveva fornito prova dell'avvenuto raggiungimento Pt_2 del tetto di spesa e non aveva contestato specificamente le prestazioni fatturate;
d) la delibera n. 1195/2009, richiamata dal Tribunale per rideterminare retroattivamente i limiti di spesa, doveva considerarsi tardiva e illegittima, non potendo incidere su diritti già maturati;
e) la fattura n. 22/2008 costituiva titolo sufficiente di credito, essendo stata regolarmente emessa a fronte di prestazioni effettivamente rese e mai contestate, ed il rapporto contrattuale in questione rientrava nel novero delle transazioni commerciali, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, con conseguente spettanza degli interessi moratori.
A seguito alla soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.2025.
Tale udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
7 Con la propria comparsa conclusionale, presentata il 10.9.2025, l'
[...]
ha richiamato le precedenti difese ed ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'intervento di per carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. Controparte_4
117, comma 4-bis, della legge 77/2020 (rectius decreto legge n. 34/2020), che prevede, per la cessione dei crediti sanitari, un meccanismo di silenzio-rifiuto in assenza di accettazione espressa della cessione. Tali argomentazioni sono state ripetute nella memoria di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali, presentate il 16.9.2025, la e Controparte_1 la hanno ribadito e precisato le precedenti difese, sostenendo la Controparte_4 fondatezza dei motivi di impugnazione.
Infine, con memoria di replica presentata il 6.10.2025, la ha rilevato Controparte_4 che l'art. 117, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, fosse inapplicabile al caso di specie, trattandosi di disposizione transitoria e emergenziale introdotta nel contesto della pandemia da COVID-19 e destinata a operare solo fino al 31.12.2020, richiamando, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021, che ha dichiarato l'illegittimità della proroga del “blocco” delle esecuzioni sanitarie, ritenendola misura sproporzionata e contraria agli artt. 24 e 111 Cost. Ha ribadito, quindi, le argomentazioni di merito, già illustrate.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dalla società intervenuta nel giudizio di appello e dall'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio, ha ad oggetto:
a) l'opponibilità o meno, alla luce della disciplina di cui all'art. 117 del decreto legge n.
34/2000, della cessione dei crediti controversi in favore della avvenuta Controparte_4 in corso di causa e la conseguente legittimazione attiva o meno della suddetta società, contestata dall' b) l'esclusione o meno, in Controparte_3 relazione alle prestazioni oggetto di causa (ossia di pronto soccorso) del limite di budget, previsto per le altre prestazioni sanitarie, poiché remunerabili, secondo l'appellante e la società intervenuta, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 83/2000; c) l'illegittimità
8 o meno della riduzione del limite di spesa o budget disposto, con riguardo alle prestazioni rese nel 2008, con delibera n. 1195/2009 dell'8.4.2009; d) la prova del superamento di tale budget;
e) l'applicabilità della clausola contrattuale di cui all'art. 4.2., relativa alla possibilità di remunerare le prestazioni extrabudget, previo abbattimento, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Calabria;
f) l'assolvimento o meno dell'onere della prova, tramite la fattura n. 22/2008, dell'esecuzione delle prestazioni il cui compenso è oggetto di causa.
Non è oggetto del giudizio di appello, invece, la domanda di manleva, proposta nel giudizio di primo grado da nei confronti della Controparte_1 Parte_3
non esaminata e, comunque, non accolta dal Tribunale e non riproposta dalla
[...] suddetta società nel giudizio di appello.
2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il difetto di legittimazione della Controparte_4
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione, sollevata dall'
[...]
, di difetto di legittimazione attiva della che ha Controparte_3 Controparte_4 acquistato in corso di causa i crediti oggetto di controversia.
L , in particolare, invoca l'applicazione dell'art. 117, Controparte_3 comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2000, a norme del quale i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte dello stesso.
Peraltro, l'ente debitore, effettuate le opportune verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale
9 degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
Nel caso in esame, la società cessionaria ha comunicato, con messaggio di posta elettronica certificata dell'11.10.2022, l'avvenuta cessione all' Controparte_3
, ma tale adempimento non è sufficiente a rendere opponibile la cessione
[...] all'ente, in assenza di sua accettazione, cosicché la società cessionaria non ha legittimazione ad ottenerne il riconoscimento del credito nel presente giudizio.
Né la l'efficacia della disposizione in esame, sebbene emanata nel periodo della emergenza da Covid-19, ha valenza limitata a detto periodo, in mancanza di apposita norma in tal senso o di argomenti di natura sistematica che inducano desumere un tale limite di efficacia.
2.2. Le questioni di merito
Come già accennato, la società impugna la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Cosenza, con una prima censura (v. pagg.
4-7 dell'atto di appello), nella parte in cui ha negato il diritto alla remunerazione per avvenuto superamento del tetto di spesa, sebbene:
1) sia indebita la riconduzione delle prestazioni di pronto soccorso al budget stabilito per l'assistenza ospedaliera ordinaria e debba, piuttosto, applicarsi l'apposito incremento di spesa dell'8,5%, come previsto, del resto, da apposita postilla in calce al contratto del
24.11.2008 che richiama la delibera di Giunta regionale n. 83/2000, dato che l'
[...]
non ha provato che a tali prestazioni fosse seguito il ricovero Controparte_3 ospedaliero;
2) il superamento del tetto di spesa non sia provato;
non sia applicabile la riduzione del budget, operata con la delibera n. 1195/2009, peraltro illegittima, in quanto con efficacia retroattiva e in contrasto con i principi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203/2016; le prestazioni suddette, anche se, in ipotesi, eccedenti il budget, siano, comunque, remunerabili, ai sensi dell'art.
4.2. del contratto, per quanto con abbattimenti progressivi e proporzionali alle tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Con un secondo motivo (v. pagg.
7-8 dell'atto di appello), la lamenta CP_1 CP_1 che il Tribunale abbia ritenuto non provate le prestazioni sanitarie in questione, sebbene dovesse riconoscersi alle fatture emesse da un soggetto erogatore di un pubblico servizio una forza probatoria maggiore delle fatture commerciali.
10 Con una terza censura (v. pagg.
8-9 dell'atto di appello), l'appellante si duole, ribadendo, precisando ed integrando quanto già esposto nel primo motivo, che il Tribunale abbia ritenuto che le prestazioni oggetto di causa avessero determinato il superamento del budget assegnato alla struttura sanitaria, malgrado: a) il tetto di spesa fosse pari all'8,5% del fatturato, a norma della delibera di Giunta regionale n. 83/2000; b) la delibera n.
1195/2009 (che aveva ridotto il budget del 10% rispetto al 2007) fosse illegittima e inapplicabile alla prestazioni già rese ed a diritti acquisiti e non riguardasse le prestazioni di pronto soccorso;
c) l' non avesse provato il superamento Controparte_3 del budget.
Con un quarto motivo (v. pagg.
9-10 dell'atto di appello), l'appellante, ripetendo quanto esposto nell'illustrare la prima e la terza censura, si duole della mancata applicazione della postilla del contratto per l'anno 2008 che, con particolare riferimento alle prestazioni di pronto soccorso, rimandava alla delibera di Giunta regionale n. 83/2000; nonché della applicazione della delibera n. 1195 dell'8.4.2009, sebbene illegittima poiché retroattiva.
Con una quinta censura (v. pagg. 10-11), reitera il secondo motivo di appello, sulla forza probatoria della fattura n. 22/2008, negata dal Tribunale.
Con il sesto motivo (v. pagg. 11-13), ripete le considerazioni e valutazioni di cui alla prima, alla terza ed alla quinta censura.
I motivi, tra loro strettamente connessi e di cui è opportuna, pertanto, la trattazione unitaria, non sono fondati, dovendosi ritenere che la non abbia diritto, Controparte_1 come stabilito dal primo giudice, ai compensi delle prestazioni indicate nella fattura n.
22/2208, concernenti servizi di pronto soccorso, ostandovi il limite di spesa previsto nel contratto del 24.11.2008. Dunque, la sentenza impugnata, da intendersi richiamata, deve essere confermata, salve le precisazioni seguenti.
2.2.a Premesse di fatto
Deve premettersi, in punto di fatto, per come è pacifico e documentato che: a) con delibera di Giunta regionale n. 508/2008 del 28.7.2008 - fondata, tra l'altro, sulla premessa che, sulla base delle disposizioni vigenti, le Parte_4
“procedono a definire ed a stipulare rispettivamente accordi o contratti con le strutture interessate, previa individuazione del fabbisogno di prestazioni complessivo, tenuto conto
11 che, al fine di una corretta determinazione del contenuto economico di ciascun accordo/contratto, i volumi massimi delle prestazioni e la remunerazione delle relative prestazioni non potranno superare il limite massimo di spesa stabilito dalla Giunta regionale” - la Regione Calabria, nell'ambito della sua potestà di programmazione e di organizzazione delle attività sanitarie, ha deliberato “di stabilire che il tetto di spesa complessivo per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle case di cura private accreditate determinato e fissato nella misura pari alla valorizzazione complessiva realizzata nel 2007, ridotta del 10% con esclusione delle prestazioni di lungodegenza o riabilitazione comunque remunerate aggiornate di degenza” (v. allegato n. 4 della produzione documentale di primo grado della;
b) con Controparte_1 contratto del 24.11.2008, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2°, del decreto legislativo n.
502 del 1992, la società “ e l' Parte_3 Controparte_3 hanno concordato le condizioni delle prestazioni sanitarie rese dalla prima in
[...] favore della seconda, stabilendo, preventivamente, il c.d. tetto di spesa, come da apposita tabella allegata, nella somma pari “alla effettiva produzione 2007 decurtata del 10%”
(ossia in euro 17.461.433,95: v. la tabella “Allegato A”), salva la verifica dei limiti di spesa a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte
(v. l'art. 3 del contratto, punto 3.1.). Peraltro, il contratto conteneva una postilla che richiamava la delibera di Giunta regionale n. 508/2008, ribadiva che il budget sarebbe stato “saldato a consuntivo”, “previa verifica dell'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni” e indicava, infine, che le prestazioni di pronto soccorso sarebbero state regolate come da delibera di Giunta regionale n. 83 del 23.1.2000 (“pronto soccorso come da DGR n. 83 del 23.1.2000”); c) con deliberazione del direttore generale dell'
[...]
n. 1195 dell'8.4.2009 - dopo aver premesso che: 1) i tetti Controparte_3 di spesa previsti nei contratti con le case di cura per il 2008 erano stati stabiliti in esecuzione della delibera n. 508/2008 della Giunta regionale, sopra citata, ma che al momento della stipula del contratto non erano state ancora definite le procedure di validazione delle prestazioni rese nell'anno 2007; 2) pertanto, le somme inserite di singoli contratti sarebbero state suscettibili di variazioni al termine della contabilizzazione dei ricoveri inappropriati e dell'abbattimento di altri costi “ad alto rischio di inappropriatezza” e 3) dalla suddetta contabilizzazione il tetto di spesa per l'anno 2008
(produzione validata dell'anno 2007 abbattuta del 10%) risultava essere, per quanto concerneva la pari ad euro 16.309.637,03 - veniva stabilito Parte_3
12 di liquidare alla suddetta casa di cura il saldo della produzione resa nell'anno 2008 nei limiti del tetto di spesa così individuato (ossia in euro 16.309.637,03: cfr. il documento citato, nella produzione di primo grado dell' ); d) dalla Controparte_3 documentazione prodotta nel giudizio di primo grado da si evince che, Controparte_1 in effetti, quanto all'anno 2008, l' ha erogato alla Controparte_3
la complessiva somma di euro 16.309.637,03, a titolo di Parte_3 compensi per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2008 (v. l'allegato n. 3 della produzione documentale citata;
la somma risulterebbe maggiore ove non si considerasse quello che appare un errore materiale alla pagina n. 2 di pagamento numero 12.599/2008 che riporta, evidentemente per errore, la cifra di euro 2.404.870,20, in contrasto con indicazione di cui alla pagina n. 1, riportata anche in lettere, di euro 500.000).
2.2.b. Considerazioni in diritto
Come affermato nella giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, il rapporto tra enti pubblici deputati alla tutela della salute (quali Regioni e Azienda Sanitarie Provinciali) e strutture sanitarie private che erogano prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, è di natura concessoria (v., ad esempio, Cass., sezioni unite della, n. 473/2015 e n. 16336/2019; Cass., sez. III, n. 26334/2021) e si fonda sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di programmazione (attraverso i poteri di propri delle Regioni), nonché di razionalizzazione del sistema sanitario (cfr., anche, Corte Costituzionale n. 200/2005), cosicché gli accordi negoziali ex art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 si inseriscono nell'ambito di una disciplina di legge alquanto complessa che prevede limiti e presupposti inderogabili e che, inevitabilmente, orienta l'interpretazione degli accordi stessi. Tra questi limiti e presupposti vi è la previsione di un tetto annuo massimo di spesa (c.d. budget).
E' stato, pertanto, chiarito, che caratteristiche e volume delle prestazioni non sono oggetto di una vera e propria negoziazione, bensì discendono dalla programmazione di cui al
Piano preventivo annuale regionale, al fine di razionalizzare il sistema delle prestazioni sanitarie sul territorio. Con la conseguenza che risulta, dunque, delineato un sistema bifasico tra negoziazione e programmazione, in cui la prima è strettamente determinata dalla seconda (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724).
13 Ne consegue che le parti non hanno piena autonomia negoziale nello stabilire il volume delle prestazioni erogabili e della relativa spesa, spettando, piuttosto, alla pubblica amministrazione stabilire i tetti di spesa e la ripartizione di risorse in ambito sanitario, esercitando un potere ampiamente discrezionale, operando una comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati orientati alla logica imprenditoriale e l'efficienza delle strutture pubbliche sanitarie (cfr. Cass., 29 ottobre 2019, n. 27608).
In definitiva, il volume massimo delle prestazioni per le singole strutture sanitarie, pubbliche o private o per gruppi di strutture, pur indicato nel contratto, viene stabilito in via autoritativa e vincolante in sede di programmazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8°, della legge n. 449/1997, con la conseguenza che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418), spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale - e non già ad una fase concordata e convenzionale - la fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppo di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni.
Il che esclude che le parti possano stabilire, autonomamente, il tetto massimo o budget delle prestazioni sanitarie da compensare nell'ambito del servizio sanitario pubblico.
2.2.c. Valutazioni conclusive
Premesso quanto sopra illustrato, sono infondati i motivi di appello, poiché, in sintesi: I) non è applicabile il rinvio del contratto alla delibera di Giunta regionale n. 83/2000 né, ai fini della determinazione dei tetti di spesa sanitaria, rileva la distinzione tra prestazioni di pronto soccorso ed altre prestazioni sanitarie;
II) non vi è stata alcuna “riduzione” unilaterale né con efficacia retroattiva da parte dell' del Controparte_3 budget per l'anno 2008, ma applicazione, nel quantificarlo, dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 508/2008; III) vi è prova documentale del raggiungimento di tale budget, per l'anno 2008, da parte della casa di cura “ ”. Parte_1
In effetti, la circostanza che le prestazioni di cui si chiede il compenso nel presente giudizio (fattura n. 22/2008) attengano al servizio di pronto soccorso non esime,
14 contrariamente all'assunto dell'appellante, dall'applicazione del limite o budget previsto nel contratto del 24.11.2018 che, per quanto sopra esposto, è inderogabile.
Né può applicarsi la postilla in calce al contratto del 24.11.2008 che richiama, quanto alla regolamentazione delle prestazioni di pronto soccorso, la delibera di Giunta regionale n.
83/2000, con la quale si dava atto, con decorrenza dal 1°.1.2000, dell'attivazione del servizio di pronto soccorso da parte della casa di cura (previo Parte_1 accertamento da parte dell' competente di tutti i requisiti e, Controparte_3 segnatamente, della presenza di personale medico, paramedico e ausiliario, diverso da quello organico presso altre unità funzionali, adibito a tale servizio) e si riconosceva per la remunerazione delle prestazioni di tale servizio non seguite da ricovero ospedaliero il pagamento di una quota aggiuntiva pari all'8,5% del fatturato realizzato dal predetto
“ ” con le tariffe regionali per tempo vigenti (ovvero con importi Parte_1 inferiori, se concordati in sede di contrattazione locale) e, comunque, tali da non superare nel massimo della remunerazione l'80% della tariffa regionale vigente per gli istituti di cura di complessità più elevata (cfr. il documento, allegato n. 3 il fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In effetti, l'applicazione dei criteri stabiliti in tale delibera (n. 83 del 2000) è impedita da tre distinte ragioni: I) da un lato, a rigore, non vi è prova dei suoi presupposti, il cui onere grava sulla società opposta (attrice sostanziale), ossia che, nel periodo di cui si tratta
(anno 2008), vi fosse: a) un servizio di pronto soccorso effettivamente operante ed al quale era destinato specifico personale medico, paramedico e ausiliario, diverso da quello impiegato presso altre unità funzionali;
b) l'esecuzione effettiva di prestazioni di tale servizio non seguite da ricovero ospedaliero (la mera fattura n. 22/2008, in cui le prestazioni sono descritte in maniera assolutamente generica, è insufficiente, così come il tabulato intestato . Pronto soccorso” con indicazione di personale Pt_3 Parte_3 medico, paramedico e con mansioni di autista); c) il mancato superamento dei limiti previsti dalla delibera;
II) non vi è prova che la Regione Calabria, per il 2008, abbia stanziato specifici fondi all' destinati a remunerare Controparte_3 prestazioni di pronto soccorso;
III) sulla delibera n. 83 del 28.1.2000 - che, prealtro, non prevedeva trasferimenti all' dei fondi necessari per remunerare tali Controparte_3 prestazioni a partire dall'anno 2000 - prevale, ad ogni modo, la successiva delibera di
Giunta regionale n. 508/2008, richiamata nel contratto del 24.11.2008, che fissa, inderogabilmente, per l'anno 2008, sia il tetto di spesa complessivo regionale che il tetto
15 di spesa per le case di cura accreditate nel valore delle prestazioni rese nel 2007, ridotta del 10%.
Tale inderogabile limite di spesa, inevitabilmente, preclude, in assenza di specifiche previsioni per il servizio di pronto soccorso, ogni distinzione tra prestazioni sanitarie
“ordinarie” e prestazioni di pronto soccorso.
Opinando diversamente, verrebbe pregiudicato, in maniera irrimediabile, tutto il sistema, sopra descritto, fondato sulla programmazione ed organizzazione, anche sotto il profilo della spesa, dell'attività sanitaria da parte della Regione che, d'altra parte, ha carattere autoritativo e si impone alla diversa volontà delle parti (cfr. la giurisprudenza richiamata).
Quanto alla determinazione del budget assegnato con il contratto del 24.11.2008 alla casa di cura “ ”, deve rammentarsi che esso, in applicazione dei criteri di Parte_1 cui alla delibera di Giunta regionale n. 508/2008 (espressamente richiamata nella postilla), rimandava alla “effettiva produzione 2007 decurtata del 10%”, solo preventivamente e provvisoriamente indicata in euro 17.461.433,95 nell'allegato “A” al contratto, poiché era necessario verificarla “a consuntivo”.
Ne consegue che, poiché l'effettivo volume delle prestazioni riconosciute valide dall' nel 2007 è risultato essere di euro 18.121.818,92 Controparte_3
(anziché di euro 19.474.349,74), il budget, scorporato il 10% dalla produzione valida, è stato determinato in euro 16.309.637,03 (v. la delibera del direttore generale dell'
[...]
1198 dell'8.4.2009). Parte_5
Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si tratta, come accennato, di una
“riduzione” con efficacia retroattiva del budget previsto dal contratto per l'anno 2008 (e, quindi, di una “eliminazione” arbitraria e unilaterale di diritti acquisiti, cosicché non vengono messi in discussione i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203/2016, relativa, peraltro, al diverso caso della applicazione di una legge regionale), ma delle corretta determinazione del budget annuale secondo le previsioni negoziali e amministrative, appositamente accettate dalla casa di cura, avvenuta con l'utilizzo dei dati effettivi e (“a consuntivo”) delle prestazioni rese e giudicate valide per il 2007 (da utilizzare come parametro per la determinazione del budget), in funzione della liquidazione di quelle eseguite nel 2008.
Come già visto, dalla stessa produzione documentale della odierna appellante risulta il raggiungimento di tale budget (cfr. gli ordinativi di pagamenti per il 2008, pari, nel complesso all'importo suddetto: allegato n. 3 della produzione documentale di primo
16 grado di , con la conseguenza che le prestazioni di cui si tratta, anche Controparte_1 ove fossero dimostrate, non potrebbero essere remunerate.
Quanto, infine, alla pretesa della società appellante di remunerare le prestazioni di cui si tratta, anche se eccedenti il budget, ai sensi dell'art.
4.2. del contratto, ossia con abbattimenti progressivi e proporzionali alle tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale, manca la prova che la Regione Calabria, nell'esercizio dei suoi poteri di programmazione ed organizzazione, abbia stanziato appositi fondi e stabilito criteri per la loro erogazione, in mancanza dei quali, per le ragioni già esposte, il contratto non è applicabile.
In effetti, come è stato precisato dalla Corte di Cassazione - poiché il sistema sanitario, non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione, finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema, con conseguente recessività degli interessi privati rispetto a quelli pubblici, e poiché, quindi, il principio cardine che governa l'intera materia è quello secondo cui l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile - grava sulla struttura sanitaria accreditata (nel caso in esame, sulla cessionaria dei crediti vantati) l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni rese extrabudget (cfr. Cass., sez. III, n. 13884/2020 e n.
25514/2024).
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002
La pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifica censura, tanto meno, con appello incidentale e, pertanto, rimane confermata all'esito del rigetto dell'impugnazione.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza nel merito dell'appellante e della società intervenuta e si liquidano come in dispositivo, applicando il d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (perle cause di valore compreso da euro 520.001,00 a € 1.000.000,00), applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quelle di trattazione/istruttoria e di decisione, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale (l'attività istruttoria si è limitata ad una nuova valutazione delle prove
17 documentali acquisite nel giudizio di primo grado;
quella decisionale è consistita, in massima parte, in ripetizione e precisazione delle difese svolte in precedenza).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 17.590,00
(euro 5.706,00 per la fase di studio della controversia;
euro 3.318,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.822,00 per la fase di trattazione ed euro 4.744,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Tenuto conto del rigetto dell'impugnazione proposta dalla Controparte_7 sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , cui ha aderito Controparte_1 CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 713/2019 del 4.4.2019, pubblicata
[...] in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna, in solido tra loro, la e la Controparte_1 Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che si liquidano in Controparte_3 complessivi euro 17.590,00, oltre i.v.a., c.p.a., se dovuti, e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge;
- dichiara che la società appellante è tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
18
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2162/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2162/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
(codice fiscale e partita i.v.a. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Bologna, via Cairoli n. 8/f, in persona del liquidatore, dott. CP_2
Come da apposita delibera assembleare del 29.4.2013, rappresentata e difesa dall'avv.
SI LC, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, domiciliata per elezione presso il suo studio legale, in Roma, via Sardegna n. 50, con indirizzo di posta elettronica certificata e numero di Email_1 telefax 06/94534874.
Appellante
e
(partita i.v.a. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in viale degli Alimena n. 8, CP_3
1 87100 rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Lauricella, avvocato di ruolo CP_3 dell'ente, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellata nonché contro
(codice fiscale , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore e amministratore unico, dott. (codice fiscale CP_5
), con sede in Milano, via Montebello, 27, nella qualità di C.F._1 cessionaria dalla in dei crediti originariamente vantati Controparte_1 CP_1 dalla casa di cura “ ” nei confronti dell' Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna n. 50, Controparte_3 presso lo studio professionale degli avv.ti SI LC, Annalisa LC e Paolo
LC;
Intervenuta
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto gravame, ed in riforma totale Part della sentenza n. 713/2019, respingere l'opposizione proposta dalla al d.i. n.
1569/2010, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, con conferma dell'ingiunzione de qua, ovvero in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 1569/2010, condannare la CP_6
al pagamento dell'importo di €. 996.582,68 oltre interessi moratori e spese
[...] legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari maggiorati del 12,5% ex art. 14 T.P. approvata con D.M. 127 del 2004 del doppio grado di giudizio.”. per il procuratore dell'appellata : “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o invalido
e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto l'atto di appello inoltrato dalla
[...]
avverso la sentenza n. 713/2019 emessa dal Tribunale di CP_1 Controparte_1
Cosenza in relazione al procedimento n. 1097/2011 r.g.a.c., e conseguentemente, confermata la sentenza impugnata, rigettare l'appello stesso, con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”
2 per il procuratore dell'intervenuta “Ex art. 111 cpc nel presente Controparte_4 giudizio e fa proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dalla CP_1
in liquidazione, insistendo per respingere l'opposizione proposta dalla
[...] CP_6
al D.I. n. 1569/2010, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di
[...] cui all'atto di citazione in appello, con conferma dell'ingiunzione de qua, ovvero in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.
1569/210, condannare la al pagamento dell'importo di €. 996.582,68 CP_6 oltre interessi moratori e spese legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione in opposizione datato 23.2.2011 ed iscritto a ruolo il 4.3.2011,
l' ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale Controparte_3 di Cosenza, la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1569/2010, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 996.587,68, oltre interessi e spese, in favore della società opposta, quale cessionaria dei crediti della casa di cura “ , derivanti da prestazioni di pronto soccorso, Parte_3 rese a beneficio dell' , nel 2008. Ha chiesto, in particolare, di Controparte_3 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della di revocare o Controparte_1 annullare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare infondata la pretesa creditoria della società convenuta.
A fondamento dell'opposizione, l' ha affermato: a) la Controparte_3 carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancata notifica della cessione del credito e mancata accettazione della stessa, ai sensi degli artt. 69 e 70 del r.d. n.
2440/1923 e dell'art. 9 dell'allegato E alla legge n. 2248/1865; b) l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché le prestazioni fatturate eccedevano il tetto di spesa previsto nel contratto stipulato con la casa di cura per l'anno 2008 (fissato, per il 2007, in euro
17.461.433,95, e ridotto, per il 2008, del 10% in attuazione della delibera della Regione
Calabria n. 508/2008, ossia fino ad euro 16.309.637,03); c) l'insussistenza del diritto agli
3 interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, inapplicabile agli enti pubblici.
La società opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la società “ che, con il contratto di Parte_3 cessione dei crediti, aveva garantito la loro esistenza e validità. Quanto al merito dell'opposizione, ha sostenuto la sua infondatezza, poiché: a) la cessione del credito era regolarmente avvenuta ed era intervenuta la sua accettazione da parte del direttore generale dell' , sebbene non fosse nemmeno necessaria;
b) le Controparte_3 prestazioni di pronto soccorso non erano soggette a limiti di budget, trattandosi di servizi urgenti ed indifferibili, tanto che, per tali attività, era stata prevista, con delibera di Giunta regionale n. 83 del 2000, una specifica remunerazione aggiuntiva dell'8,5% del fatturato, fermo restando che la riduzione unilaterale e retroattiva del tetto di spesa per l'anno 2008
(operata dall' con delibera n. 1195 dell'8.4.2009) era Controparte_3 illegittima e che l'ente non aveva nemmeno provato, come era suo onere, il superamento del budget assegnato alla casa di cura;
c) erano applicabili gli interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, appositamente richiamati nei contratti stipulati con la
“ . La convenuta ha chiesto, quindi, il rigetto Parte_3 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della società Parte_3 quest'ultima è rimasta contumace.
Concessa, con ordinanza del 17.7.2012, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. ed esaurita la fase istruttoria con la produzione documentale delle parti, all'udienza del 9.7.2018, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza, resa all'esito del giudizio di primo grado
Con la sentenza n. 713 del 4.4.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, compensando le spese di giudizio.
In particolare, il Tribunale, ha rigettato, innanzi tutto, l'eccezione dell'opponente di difetto di legittimazione attiva della società opposta, ritenendo provata, sulla base della
4 documentazione prodotta, la regolare notificazione della cessione dei crediti e l'accettazione della cessione da parte dell'ente opponente.
Quindi, con riguardo alla pretesa creditoria della società opposta, il giudice, richiamata la giurisprudenza amministrativa ed i principi secondo cui i tetti di spesa sanitaria imposti dalle Regioni costituiscono un vincolo inderogabile e rappresentano il limite massimo delle prestazioni che il Servizio Sanitario può acquistare da strutture accreditate, ha ritenuto, in sintesi, che: a) anche le prestazioni sanitarie oggetto di causa, indicate dalla società opposta come di pronto soccorso, erano soggette al tetto di spesa previsto per contratto e fissato con la delibera n. 1195 dell'8.4.2009; b) la struttura sanitaria aveva espressamente accettato i limiti al volume di attività ed i tetti di spesa previsti dal contratto;
c) come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, la fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa era legittima e coerente con l'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria;
d) la delibera n. 1195 dell'8.4.2009, in particolare, aveva stabilito il tetto massimo di spesa di euro
16.309.637,03 che era stato superato;
e) la semplice ricezione della fattura da parte dell' e la contabilizzazione della richiesta della società Controparte_3 opposta non costituivano riconoscimento del debito e non facevano sorgere il diritto al pagamento, cosicché, in definitiva, le prestazioni oggetto di causa non erano remunerabili, giacché eccedenti il limite stabilito.
Infine, secondo il Tribunale, tenuto conto della concreta difficoltà per la struttura sanitaria di rifiutare le prestazioni erogate in favore della collettività, sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto d'appello ritualmente notificato all' in CP_3 Controparte_3 data 8.11.2019, la società ha impugnato la sentenza del Tribunale, Controparte_1 censurandola, nella parte in cui: I) aveva negato il diritto alla remunerazione per avvenuto superamento del tetto di spesa, sebbene: 1) fosse indebita la riconduzione delle prestazioni di pronto soccorso al tetto di spesa previsto per l'assistenza ospedaliera ordinaria e dovesse, piuttosto, applicarsi l'apposito incremento di spesa dell'8,5%, come previsto, del resto, da apposita postilla in calce all'accordo che richiamava la delibera di
Giunta regionale n. 83/2000; 2) il superamento del tetto di spesa non fosse provato e
5 fossero, comunque, remunerabili, ai sensi dell'art.
4.2. del contratto, le prestazioni eccedenti, con abbattimenti progressivi e proporzionali alle tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale;
II) aveva ritenuto non provate le prestazioni sanitarie in questione, sebbene dovesse riconoscersi alle fatture emesse da un soggetto erogatore di un pubblico servizio una forza probatoria maggiore delle fatture commerciali;
III) aveva attribuito efficacia retroattiva alla delibera n. 1195/2009, adottata a distanza di quattro mesi dalla conclusione dell'anno di riferimento (2008), quindi successiva all'esecuzione delle prestazioni, così da incidere, illegittimamente, su diritti già acquisiti,. Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 9.3.2020, si è costituita in giudizio l' , contestando il fondamento dell'impugnazione Controparte_3
e chiedendone l'integrale rigetto, come trascritto in epigrafe.
In particolare, l' ha sostenuto che: a) la Controparte_3 Controparte_1 nell'affermare che le prestazioni di pronto soccorso non erano soggette al limite di budget previsto per le altre prestazioni sanitarie, ma dovevano essere remunerate, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 83/2000, non aveva, tuttavia, provato che le prestazioni in questione non fossero state seguite da ricovero ospedaliero, condizione necessaria per la remunerazione autonoma, ai sensi della citata delibera;
b) ad ogni modo, la quota aggiuntiva dell'8,5% del fatturato, prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 83/2000, era subordinata alla disponibilità di risorse da parte dell' , Controparte_3 appositamente stanziate dalla Regione nel rispetto della programmazione della spesa sanitaria;
c) i motivi di impugnazione relativi al divieto di irretroattività della riduzione del budget e di applicazione della clausola contrattuale sulla possibilità di remunerare le prestazioni extrabudget, previo abbattimento, erano infondati, poiché il limite di spesa, connesso alla programmazione sanitaria di carattere autoritativo, era inderogabile;
d) la fattura n. 22/2008, posta a fondamento delle pretese dell'appellante e non supportata da altra documentazione, non era sufficiente a comprovare l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiedeva il compenso;
e) l' aveva dato prova del Controparte_3 superamento del budget, circostanza, peraltro, pacifica, come ritenuto dal Tribunale, anche in relazione al fatto che la società appellata invocava l'applicazione della delibera di Giunta regionale n. 83/2000, sul presupposto dello sforamento del budget.
La causa è stata assegnata alla terza sezione civile di questa Corte di Appello.
6 Nel corso del giudizio di appello, segnatamente con comparsa presentata il 4.5.2023, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'arrt.111 c.p.c., la società quale Controparte_4 cessionaria dei crediti oggetto di causa, a seguito di contratto di cessione del 20.1.2022, intercorso con la (parte appellante, a sua volta, cessionaria della Controparte_1 società “ ), precisando che tale operazione era stata posta in Parte_3 essere nell'ambito di un programma di cartolarizzazione dei crediti sanitari, ai sensi della legge n. 130/1999, con pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.1.2022, come previsto dall'art. 58 del testo unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993), nonché che aveva comunicato la cessione all'
[...]
mediante posta elettronica certificata l'11.10.2022, così Controparte_3 da rendere opponibile la propria titolarità dei crediti oggetto di giudizio.
Quanto al merito dell'impugnazione, l'interveniente, in sintesi, ha aderito all'impugnazione ed ha ribadito i motivi di appello, rilevando, in particolare, che: a) le prestazioni di pronto soccorso, per loro natura urgenti e non programmabili, non erano soggette ai limiti di budget previsti per l'assistenza ospedaliera ordinaria;
b) la delibera di
Giunta regionale n. 83 del 23.1.2000, espressamente richiamata nella postilla al contratto del 24.11.2008 stipulato tra la casa di cura “ ” e l' prevedeva Parte_1 Pt_2 una quota aggiuntiva dell'8,5% del fatturato per remunerare i servizi di pronto soccorso non seguiti da ricovero;
c) l non aveva fornito prova dell'avvenuto raggiungimento Pt_2 del tetto di spesa e non aveva contestato specificamente le prestazioni fatturate;
d) la delibera n. 1195/2009, richiamata dal Tribunale per rideterminare retroattivamente i limiti di spesa, doveva considerarsi tardiva e illegittima, non potendo incidere su diritti già maturati;
e) la fattura n. 22/2008 costituiva titolo sufficiente di credito, essendo stata regolarmente emessa a fronte di prestazioni effettivamente rese e mai contestate, ed il rapporto contrattuale in questione rientrava nel novero delle transazioni commerciali, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, con conseguente spettanza degli interessi moratori.
A seguito alla soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.2025.
Tale udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
7 Con la propria comparsa conclusionale, presentata il 10.9.2025, l'
[...]
ha richiamato le precedenti difese ed ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'intervento di per carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. Controparte_4
117, comma 4-bis, della legge 77/2020 (rectius decreto legge n. 34/2020), che prevede, per la cessione dei crediti sanitari, un meccanismo di silenzio-rifiuto in assenza di accettazione espressa della cessione. Tali argomentazioni sono state ripetute nella memoria di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali, presentate il 16.9.2025, la e Controparte_1 la hanno ribadito e precisato le precedenti difese, sostenendo la Controparte_4 fondatezza dei motivi di impugnazione.
Infine, con memoria di replica presentata il 6.10.2025, la ha rilevato Controparte_4 che l'art. 117, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, fosse inapplicabile al caso di specie, trattandosi di disposizione transitoria e emergenziale introdotta nel contesto della pandemia da COVID-19 e destinata a operare solo fino al 31.12.2020, richiamando, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021, che ha dichiarato l'illegittimità della proroga del “blocco” delle esecuzioni sanitarie, ritenendola misura sproporzionata e contraria agli artt. 24 e 111 Cost. Ha ribadito, quindi, le argomentazioni di merito, già illustrate.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dalla società intervenuta nel giudizio di appello e dall'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio, ha ad oggetto:
a) l'opponibilità o meno, alla luce della disciplina di cui all'art. 117 del decreto legge n.
34/2000, della cessione dei crediti controversi in favore della avvenuta Controparte_4 in corso di causa e la conseguente legittimazione attiva o meno della suddetta società, contestata dall' b) l'esclusione o meno, in Controparte_3 relazione alle prestazioni oggetto di causa (ossia di pronto soccorso) del limite di budget, previsto per le altre prestazioni sanitarie, poiché remunerabili, secondo l'appellante e la società intervenuta, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 83/2000; c) l'illegittimità
8 o meno della riduzione del limite di spesa o budget disposto, con riguardo alle prestazioni rese nel 2008, con delibera n. 1195/2009 dell'8.4.2009; d) la prova del superamento di tale budget;
e) l'applicabilità della clausola contrattuale di cui all'art. 4.2., relativa alla possibilità di remunerare le prestazioni extrabudget, previo abbattimento, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Calabria;
f) l'assolvimento o meno dell'onere della prova, tramite la fattura n. 22/2008, dell'esecuzione delle prestazioni il cui compenso è oggetto di causa.
Non è oggetto del giudizio di appello, invece, la domanda di manleva, proposta nel giudizio di primo grado da nei confronti della Controparte_1 Parte_3
non esaminata e, comunque, non accolta dal Tribunale e non riproposta dalla
[...] suddetta società nel giudizio di appello.
2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il difetto di legittimazione della Controparte_4
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione, sollevata dall'
[...]
, di difetto di legittimazione attiva della che ha Controparte_3 Controparte_4 acquistato in corso di causa i crediti oggetto di controversia.
L , in particolare, invoca l'applicazione dell'art. 117, Controparte_3 comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2000, a norme del quale i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte dello stesso.
Peraltro, l'ente debitore, effettuate le opportune verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale
9 degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
Nel caso in esame, la società cessionaria ha comunicato, con messaggio di posta elettronica certificata dell'11.10.2022, l'avvenuta cessione all' Controparte_3
, ma tale adempimento non è sufficiente a rendere opponibile la cessione
[...] all'ente, in assenza di sua accettazione, cosicché la società cessionaria non ha legittimazione ad ottenerne il riconoscimento del credito nel presente giudizio.
Né la l'efficacia della disposizione in esame, sebbene emanata nel periodo della emergenza da Covid-19, ha valenza limitata a detto periodo, in mancanza di apposita norma in tal senso o di argomenti di natura sistematica che inducano desumere un tale limite di efficacia.
2.2. Le questioni di merito
Come già accennato, la società impugna la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Cosenza, con una prima censura (v. pagg.
4-7 dell'atto di appello), nella parte in cui ha negato il diritto alla remunerazione per avvenuto superamento del tetto di spesa, sebbene:
1) sia indebita la riconduzione delle prestazioni di pronto soccorso al budget stabilito per l'assistenza ospedaliera ordinaria e debba, piuttosto, applicarsi l'apposito incremento di spesa dell'8,5%, come previsto, del resto, da apposita postilla in calce al contratto del
24.11.2008 che richiama la delibera di Giunta regionale n. 83/2000, dato che l'
[...]
non ha provato che a tali prestazioni fosse seguito il ricovero Controparte_3 ospedaliero;
2) il superamento del tetto di spesa non sia provato;
non sia applicabile la riduzione del budget, operata con la delibera n. 1195/2009, peraltro illegittima, in quanto con efficacia retroattiva e in contrasto con i principi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203/2016; le prestazioni suddette, anche se, in ipotesi, eccedenti il budget, siano, comunque, remunerabili, ai sensi dell'art.
4.2. del contratto, per quanto con abbattimenti progressivi e proporzionali alle tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Con un secondo motivo (v. pagg.
7-8 dell'atto di appello), la lamenta CP_1 CP_1 che il Tribunale abbia ritenuto non provate le prestazioni sanitarie in questione, sebbene dovesse riconoscersi alle fatture emesse da un soggetto erogatore di un pubblico servizio una forza probatoria maggiore delle fatture commerciali.
10 Con una terza censura (v. pagg.
8-9 dell'atto di appello), l'appellante si duole, ribadendo, precisando ed integrando quanto già esposto nel primo motivo, che il Tribunale abbia ritenuto che le prestazioni oggetto di causa avessero determinato il superamento del budget assegnato alla struttura sanitaria, malgrado: a) il tetto di spesa fosse pari all'8,5% del fatturato, a norma della delibera di Giunta regionale n. 83/2000; b) la delibera n.
1195/2009 (che aveva ridotto il budget del 10% rispetto al 2007) fosse illegittima e inapplicabile alla prestazioni già rese ed a diritti acquisiti e non riguardasse le prestazioni di pronto soccorso;
c) l' non avesse provato il superamento Controparte_3 del budget.
Con un quarto motivo (v. pagg.
9-10 dell'atto di appello), l'appellante, ripetendo quanto esposto nell'illustrare la prima e la terza censura, si duole della mancata applicazione della postilla del contratto per l'anno 2008 che, con particolare riferimento alle prestazioni di pronto soccorso, rimandava alla delibera di Giunta regionale n. 83/2000; nonché della applicazione della delibera n. 1195 dell'8.4.2009, sebbene illegittima poiché retroattiva.
Con una quinta censura (v. pagg. 10-11), reitera il secondo motivo di appello, sulla forza probatoria della fattura n. 22/2008, negata dal Tribunale.
Con il sesto motivo (v. pagg. 11-13), ripete le considerazioni e valutazioni di cui alla prima, alla terza ed alla quinta censura.
I motivi, tra loro strettamente connessi e di cui è opportuna, pertanto, la trattazione unitaria, non sono fondati, dovendosi ritenere che la non abbia diritto, Controparte_1 come stabilito dal primo giudice, ai compensi delle prestazioni indicate nella fattura n.
22/2208, concernenti servizi di pronto soccorso, ostandovi il limite di spesa previsto nel contratto del 24.11.2008. Dunque, la sentenza impugnata, da intendersi richiamata, deve essere confermata, salve le precisazioni seguenti.
2.2.a Premesse di fatto
Deve premettersi, in punto di fatto, per come è pacifico e documentato che: a) con delibera di Giunta regionale n. 508/2008 del 28.7.2008 - fondata, tra l'altro, sulla premessa che, sulla base delle disposizioni vigenti, le Parte_4
“procedono a definire ed a stipulare rispettivamente accordi o contratti con le strutture interessate, previa individuazione del fabbisogno di prestazioni complessivo, tenuto conto
11 che, al fine di una corretta determinazione del contenuto economico di ciascun accordo/contratto, i volumi massimi delle prestazioni e la remunerazione delle relative prestazioni non potranno superare il limite massimo di spesa stabilito dalla Giunta regionale” - la Regione Calabria, nell'ambito della sua potestà di programmazione e di organizzazione delle attività sanitarie, ha deliberato “di stabilire che il tetto di spesa complessivo per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle case di cura private accreditate determinato e fissato nella misura pari alla valorizzazione complessiva realizzata nel 2007, ridotta del 10% con esclusione delle prestazioni di lungodegenza o riabilitazione comunque remunerate aggiornate di degenza” (v. allegato n. 4 della produzione documentale di primo grado della;
b) con Controparte_1 contratto del 24.11.2008, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2°, del decreto legislativo n.
502 del 1992, la società “ e l' Parte_3 Controparte_3 hanno concordato le condizioni delle prestazioni sanitarie rese dalla prima in
[...] favore della seconda, stabilendo, preventivamente, il c.d. tetto di spesa, come da apposita tabella allegata, nella somma pari “alla effettiva produzione 2007 decurtata del 10%”
(ossia in euro 17.461.433,95: v. la tabella “Allegato A”), salva la verifica dei limiti di spesa a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte
(v. l'art. 3 del contratto, punto 3.1.). Peraltro, il contratto conteneva una postilla che richiamava la delibera di Giunta regionale n. 508/2008, ribadiva che il budget sarebbe stato “saldato a consuntivo”, “previa verifica dell'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni” e indicava, infine, che le prestazioni di pronto soccorso sarebbero state regolate come da delibera di Giunta regionale n. 83 del 23.1.2000 (“pronto soccorso come da DGR n. 83 del 23.1.2000”); c) con deliberazione del direttore generale dell'
[...]
n. 1195 dell'8.4.2009 - dopo aver premesso che: 1) i tetti Controparte_3 di spesa previsti nei contratti con le case di cura per il 2008 erano stati stabiliti in esecuzione della delibera n. 508/2008 della Giunta regionale, sopra citata, ma che al momento della stipula del contratto non erano state ancora definite le procedure di validazione delle prestazioni rese nell'anno 2007; 2) pertanto, le somme inserite di singoli contratti sarebbero state suscettibili di variazioni al termine della contabilizzazione dei ricoveri inappropriati e dell'abbattimento di altri costi “ad alto rischio di inappropriatezza” e 3) dalla suddetta contabilizzazione il tetto di spesa per l'anno 2008
(produzione validata dell'anno 2007 abbattuta del 10%) risultava essere, per quanto concerneva la pari ad euro 16.309.637,03 - veniva stabilito Parte_3
12 di liquidare alla suddetta casa di cura il saldo della produzione resa nell'anno 2008 nei limiti del tetto di spesa così individuato (ossia in euro 16.309.637,03: cfr. il documento citato, nella produzione di primo grado dell' ); d) dalla Controparte_3 documentazione prodotta nel giudizio di primo grado da si evince che, Controparte_1 in effetti, quanto all'anno 2008, l' ha erogato alla Controparte_3
la complessiva somma di euro 16.309.637,03, a titolo di Parte_3 compensi per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2008 (v. l'allegato n. 3 della produzione documentale citata;
la somma risulterebbe maggiore ove non si considerasse quello che appare un errore materiale alla pagina n. 2 di pagamento numero 12.599/2008 che riporta, evidentemente per errore, la cifra di euro 2.404.870,20, in contrasto con indicazione di cui alla pagina n. 1, riportata anche in lettere, di euro 500.000).
2.2.b. Considerazioni in diritto
Come affermato nella giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, il rapporto tra enti pubblici deputati alla tutela della salute (quali Regioni e Azienda Sanitarie Provinciali) e strutture sanitarie private che erogano prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, è di natura concessoria (v., ad esempio, Cass., sezioni unite della, n. 473/2015 e n. 16336/2019; Cass., sez. III, n. 26334/2021) e si fonda sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di programmazione (attraverso i poteri di propri delle Regioni), nonché di razionalizzazione del sistema sanitario (cfr., anche, Corte Costituzionale n. 200/2005), cosicché gli accordi negoziali ex art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 si inseriscono nell'ambito di una disciplina di legge alquanto complessa che prevede limiti e presupposti inderogabili e che, inevitabilmente, orienta l'interpretazione degli accordi stessi. Tra questi limiti e presupposti vi è la previsione di un tetto annuo massimo di spesa (c.d. budget).
E' stato, pertanto, chiarito, che caratteristiche e volume delle prestazioni non sono oggetto di una vera e propria negoziazione, bensì discendono dalla programmazione di cui al
Piano preventivo annuale regionale, al fine di razionalizzare il sistema delle prestazioni sanitarie sul territorio. Con la conseguenza che risulta, dunque, delineato un sistema bifasico tra negoziazione e programmazione, in cui la prima è strettamente determinata dalla seconda (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724).
13 Ne consegue che le parti non hanno piena autonomia negoziale nello stabilire il volume delle prestazioni erogabili e della relativa spesa, spettando, piuttosto, alla pubblica amministrazione stabilire i tetti di spesa e la ripartizione di risorse in ambito sanitario, esercitando un potere ampiamente discrezionale, operando una comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati orientati alla logica imprenditoriale e l'efficienza delle strutture pubbliche sanitarie (cfr. Cass., 29 ottobre 2019, n. 27608).
In definitiva, il volume massimo delle prestazioni per le singole strutture sanitarie, pubbliche o private o per gruppi di strutture, pur indicato nel contratto, viene stabilito in via autoritativa e vincolante in sede di programmazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8°, della legge n. 449/1997, con la conseguenza che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418), spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale - e non già ad una fase concordata e convenzionale - la fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppo di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni.
Il che esclude che le parti possano stabilire, autonomamente, il tetto massimo o budget delle prestazioni sanitarie da compensare nell'ambito del servizio sanitario pubblico.
2.2.c. Valutazioni conclusive
Premesso quanto sopra illustrato, sono infondati i motivi di appello, poiché, in sintesi: I) non è applicabile il rinvio del contratto alla delibera di Giunta regionale n. 83/2000 né, ai fini della determinazione dei tetti di spesa sanitaria, rileva la distinzione tra prestazioni di pronto soccorso ed altre prestazioni sanitarie;
II) non vi è stata alcuna “riduzione” unilaterale né con efficacia retroattiva da parte dell' del Controparte_3 budget per l'anno 2008, ma applicazione, nel quantificarlo, dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 508/2008; III) vi è prova documentale del raggiungimento di tale budget, per l'anno 2008, da parte della casa di cura “ ”. Parte_1
In effetti, la circostanza che le prestazioni di cui si chiede il compenso nel presente giudizio (fattura n. 22/2008) attengano al servizio di pronto soccorso non esime,
14 contrariamente all'assunto dell'appellante, dall'applicazione del limite o budget previsto nel contratto del 24.11.2018 che, per quanto sopra esposto, è inderogabile.
Né può applicarsi la postilla in calce al contratto del 24.11.2008 che richiama, quanto alla regolamentazione delle prestazioni di pronto soccorso, la delibera di Giunta regionale n.
83/2000, con la quale si dava atto, con decorrenza dal 1°.1.2000, dell'attivazione del servizio di pronto soccorso da parte della casa di cura (previo Parte_1 accertamento da parte dell' competente di tutti i requisiti e, Controparte_3 segnatamente, della presenza di personale medico, paramedico e ausiliario, diverso da quello organico presso altre unità funzionali, adibito a tale servizio) e si riconosceva per la remunerazione delle prestazioni di tale servizio non seguite da ricovero ospedaliero il pagamento di una quota aggiuntiva pari all'8,5% del fatturato realizzato dal predetto
“ ” con le tariffe regionali per tempo vigenti (ovvero con importi Parte_1 inferiori, se concordati in sede di contrattazione locale) e, comunque, tali da non superare nel massimo della remunerazione l'80% della tariffa regionale vigente per gli istituti di cura di complessità più elevata (cfr. il documento, allegato n. 3 il fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In effetti, l'applicazione dei criteri stabiliti in tale delibera (n. 83 del 2000) è impedita da tre distinte ragioni: I) da un lato, a rigore, non vi è prova dei suoi presupposti, il cui onere grava sulla società opposta (attrice sostanziale), ossia che, nel periodo di cui si tratta
(anno 2008), vi fosse: a) un servizio di pronto soccorso effettivamente operante ed al quale era destinato specifico personale medico, paramedico e ausiliario, diverso da quello impiegato presso altre unità funzionali;
b) l'esecuzione effettiva di prestazioni di tale servizio non seguite da ricovero ospedaliero (la mera fattura n. 22/2008, in cui le prestazioni sono descritte in maniera assolutamente generica, è insufficiente, così come il tabulato intestato . Pronto soccorso” con indicazione di personale Pt_3 Parte_3 medico, paramedico e con mansioni di autista); c) il mancato superamento dei limiti previsti dalla delibera;
II) non vi è prova che la Regione Calabria, per il 2008, abbia stanziato specifici fondi all' destinati a remunerare Controparte_3 prestazioni di pronto soccorso;
III) sulla delibera n. 83 del 28.1.2000 - che, prealtro, non prevedeva trasferimenti all' dei fondi necessari per remunerare tali Controparte_3 prestazioni a partire dall'anno 2000 - prevale, ad ogni modo, la successiva delibera di
Giunta regionale n. 508/2008, richiamata nel contratto del 24.11.2008, che fissa, inderogabilmente, per l'anno 2008, sia il tetto di spesa complessivo regionale che il tetto
15 di spesa per le case di cura accreditate nel valore delle prestazioni rese nel 2007, ridotta del 10%.
Tale inderogabile limite di spesa, inevitabilmente, preclude, in assenza di specifiche previsioni per il servizio di pronto soccorso, ogni distinzione tra prestazioni sanitarie
“ordinarie” e prestazioni di pronto soccorso.
Opinando diversamente, verrebbe pregiudicato, in maniera irrimediabile, tutto il sistema, sopra descritto, fondato sulla programmazione ed organizzazione, anche sotto il profilo della spesa, dell'attività sanitaria da parte della Regione che, d'altra parte, ha carattere autoritativo e si impone alla diversa volontà delle parti (cfr. la giurisprudenza richiamata).
Quanto alla determinazione del budget assegnato con il contratto del 24.11.2008 alla casa di cura “ ”, deve rammentarsi che esso, in applicazione dei criteri di Parte_1 cui alla delibera di Giunta regionale n. 508/2008 (espressamente richiamata nella postilla), rimandava alla “effettiva produzione 2007 decurtata del 10%”, solo preventivamente e provvisoriamente indicata in euro 17.461.433,95 nell'allegato “A” al contratto, poiché era necessario verificarla “a consuntivo”.
Ne consegue che, poiché l'effettivo volume delle prestazioni riconosciute valide dall' nel 2007 è risultato essere di euro 18.121.818,92 Controparte_3
(anziché di euro 19.474.349,74), il budget, scorporato il 10% dalla produzione valida, è stato determinato in euro 16.309.637,03 (v. la delibera del direttore generale dell'
[...]
1198 dell'8.4.2009). Parte_5
Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si tratta, come accennato, di una
“riduzione” con efficacia retroattiva del budget previsto dal contratto per l'anno 2008 (e, quindi, di una “eliminazione” arbitraria e unilaterale di diritti acquisiti, cosicché non vengono messi in discussione i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203/2016, relativa, peraltro, al diverso caso della applicazione di una legge regionale), ma delle corretta determinazione del budget annuale secondo le previsioni negoziali e amministrative, appositamente accettate dalla casa di cura, avvenuta con l'utilizzo dei dati effettivi e (“a consuntivo”) delle prestazioni rese e giudicate valide per il 2007 (da utilizzare come parametro per la determinazione del budget), in funzione della liquidazione di quelle eseguite nel 2008.
Come già visto, dalla stessa produzione documentale della odierna appellante risulta il raggiungimento di tale budget (cfr. gli ordinativi di pagamenti per il 2008, pari, nel complesso all'importo suddetto: allegato n. 3 della produzione documentale di primo
16 grado di , con la conseguenza che le prestazioni di cui si tratta, anche Controparte_1 ove fossero dimostrate, non potrebbero essere remunerate.
Quanto, infine, alla pretesa della società appellante di remunerare le prestazioni di cui si tratta, anche se eccedenti il budget, ai sensi dell'art.
4.2. del contratto, ossia con abbattimenti progressivi e proporzionali alle tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale, manca la prova che la Regione Calabria, nell'esercizio dei suoi poteri di programmazione ed organizzazione, abbia stanziato appositi fondi e stabilito criteri per la loro erogazione, in mancanza dei quali, per le ragioni già esposte, il contratto non è applicabile.
In effetti, come è stato precisato dalla Corte di Cassazione - poiché il sistema sanitario, non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione, finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema, con conseguente recessività degli interessi privati rispetto a quelli pubblici, e poiché, quindi, il principio cardine che governa l'intera materia è quello secondo cui l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile - grava sulla struttura sanitaria accreditata (nel caso in esame, sulla cessionaria dei crediti vantati) l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni rese extrabudget (cfr. Cass., sez. III, n. 13884/2020 e n.
25514/2024).
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002
La pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifica censura, tanto meno, con appello incidentale e, pertanto, rimane confermata all'esito del rigetto dell'impugnazione.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza nel merito dell'appellante e della società intervenuta e si liquidano come in dispositivo, applicando il d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (perle cause di valore compreso da euro 520.001,00 a € 1.000.000,00), applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quelle di trattazione/istruttoria e di decisione, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale (l'attività istruttoria si è limitata ad una nuova valutazione delle prove
17 documentali acquisite nel giudizio di primo grado;
quella decisionale è consistita, in massima parte, in ripetizione e precisazione delle difese svolte in precedenza).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 17.590,00
(euro 5.706,00 per la fase di studio della controversia;
euro 3.318,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.822,00 per la fase di trattazione ed euro 4.744,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Tenuto conto del rigetto dell'impugnazione proposta dalla Controparte_7 sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , cui ha aderito Controparte_1 CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 713/2019 del 4.4.2019, pubblicata
[...] in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna, in solido tra loro, la e la Controparte_1 Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che si liquidano in Controparte_3 complessivi euro 17.590,00, oltre i.v.a., c.p.a., se dovuti, e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge;
- dichiara che la società appellante è tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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