TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 5.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2647 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla Salita di San Nicola da
Tolentino n.1/b;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE- OGGETTO: riconoscimento della carta elettronica docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2025 esponeva di essere Parte_1
dipendente, per l'anno scolastico 2024/2025, del Controparte_1
con contratto a tempo determinato, nel profilo di docente presso l'Istituto
[...]
Superiore I.O.C. "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme;
di aver stipulato,
tuttavia, anche per l'anno scolastico 2021/2022, contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto . CP_1
Lamentava che per gli anni scolastici sopradescritti, in quanto precaria, non le era stata riconosciuta la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad
€ 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo
Accordo Quadro Europeo. Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la Direttiva 1999/70/CEE, la condanna del Controparte_1
ad erogare, in suo favore, il beneficio di cui ai commi 121-122-123
[...]
dell'art 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025
pari ad € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
Alla odierna prima udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa.
L'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea PA
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze,
[...]
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili
di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e
dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non
trasferibile.
2. Il assegna PA
la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al PA
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...]
ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le
variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi
della causa della variazione. Il PA
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso
per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3
non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la
sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle
risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno
scolastico successivo. Il PA
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita
all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un
valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno
scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando
quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso
disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio
finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della
medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero
eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata
sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di
cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun
docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della
mancata utilizzazione.”
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di
ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in
forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet
attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede
la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste
dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati
presso il attraverso i quali PA
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario
registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un
acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della
legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che
“
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei
per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, come detto, sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione CP_1
“a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla
Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.,
invero: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in
materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1
dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare
che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli
appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della
l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti,
un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta
lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la
Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267
TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente PA
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante
una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a
distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00
annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti,
la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento
di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che
la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante
dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione
continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di
cui al procedimento principale come «condizione di impiego”.
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal
punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste,
e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo
indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro CP_1
a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio
finanziario di cui al procedimento principale”. La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede
che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di
elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui
trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e
trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali
elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente,
dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli
obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a
perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a
tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore
a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del
lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del
lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023 a cui il giudicante intende dare continuità.
La Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato oltre che provato documentalmente (si vedano i contratti agli atti) che parte ricorrente, negli anni scolastici per cui è domanda, ha svolto incarichi di supplenza sino al 31 agosto;
avendo parte ricorrente svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuali, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione;
in parte qua l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass.
n. 29961/2023, punto 8 della motivazione).
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione da parte del CP_1
della c.d. carta docente per il valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione ed in favore della parte ricorrente, bensì, in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama Cass. n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che l'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della carta docente, con conseguente condanna del convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, CP_1
finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00
annui) per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni scolastici,
2021/2022 e 2024/2025.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della causa (€ 1.000,00). Tuttavia, la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni trattate impongono di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2647 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) accerta e dichiara il diritto della ad usufruire del beneficio economico Pt_1
di € 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025;
2) per l'effetto, condanna il alla Controparte_1
attribuzione in favore della della c.d. carta docente per l'importo Pt_1
nominale di € 1.000,00;
3) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 5.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 5.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2647 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla Salita di San Nicola da
Tolentino n.1/b;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE- OGGETTO: riconoscimento della carta elettronica docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2025 esponeva di essere Parte_1
dipendente, per l'anno scolastico 2024/2025, del Controparte_1
con contratto a tempo determinato, nel profilo di docente presso l'Istituto
[...]
Superiore I.O.C. "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme;
di aver stipulato,
tuttavia, anche per l'anno scolastico 2021/2022, contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto . CP_1
Lamentava che per gli anni scolastici sopradescritti, in quanto precaria, non le era stata riconosciuta la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad
€ 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo
Accordo Quadro Europeo. Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la Direttiva 1999/70/CEE, la condanna del Controparte_1
ad erogare, in suo favore, il beneficio di cui ai commi 121-122-123
[...]
dell'art 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025
pari ad € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
Alla odierna prima udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa.
L'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea PA
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze,
[...]
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili
di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e
dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non
trasferibile.
2. Il assegna PA
la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al PA
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...]
ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le
variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi
della causa della variazione. Il PA
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso
per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3
non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la
sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle
risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno
scolastico successivo. Il PA
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita
all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un
valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno
scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando
quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso
disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio
finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della
medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero
eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata
sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di
cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun
docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della
mancata utilizzazione.”
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di
ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in
forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet
attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede
la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste
dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati
presso il attraverso i quali PA
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario
registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un
acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della
legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che
“
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei
per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, come detto, sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione CP_1
“a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla
Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.,
invero: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in
materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1
dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare
che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli
appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della
l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti,
un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta
lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la
Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267
TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente PA
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante
una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a
distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00
annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti,
la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento
di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che
la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante
dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione
continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di
cui al procedimento principale come «condizione di impiego”.
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal
punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste,
e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo
indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro CP_1
a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio
finanziario di cui al procedimento principale”. La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede
che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di
elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui
trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e
trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali
elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente,
dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli
obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a
perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a
tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore
a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del
lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del
lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023 a cui il giudicante intende dare continuità.
La Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato oltre che provato documentalmente (si vedano i contratti agli atti) che parte ricorrente, negli anni scolastici per cui è domanda, ha svolto incarichi di supplenza sino al 31 agosto;
avendo parte ricorrente svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuali, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione;
in parte qua l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass.
n. 29961/2023, punto 8 della motivazione).
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione da parte del CP_1
della c.d. carta docente per il valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione ed in favore della parte ricorrente, bensì, in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama Cass. n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che l'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della carta docente, con conseguente condanna del convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, CP_1
finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00
annui) per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni scolastici,
2021/2022 e 2024/2025.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della causa (€ 1.000,00). Tuttavia, la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni trattate impongono di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2647 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) accerta e dichiara il diritto della ad usufruire del beneficio economico Pt_1
di € 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025;
2) per l'effetto, condanna il alla Controparte_1
attribuzione in favore della della c.d. carta docente per l'importo Pt_1
nominale di € 1.000,00;
3) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 5.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro