Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. 436/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 436/2024 R.G., avente ad oggetto accertamento usucapione e vertente tra
AVV. (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sulmona alla Via Buonomini n. 5, rappresentato e difeso in proprio;
- RICORRENTE-
E
( c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1967 e ivi residente alla Salita Pontecorvo n. 40
,-CONVENUTO-
OGGETTO: accertamento e pagamento compensi difensore d'ufficio in ambito penale
CONCLUSIONI: come da verbale del 14.1.2025
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 281decies c.p.c. l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: 1)- Ritenere e dichiarare che il Sig. nato Controparte_1
1
a Napoli il 29.03.1967 e ivi residente alla Salita Pontecorvo n. 40 c.f.
è tenuto a pagare per le prestazioni professionali rese in C.F._2 suo favore nel processo penale n. n. 1244/18 r.g.n.r., avanti al Tribunale di
Sulmona Giudice Monocratico, per il reato p.p. dall'art. 640, 61 1,2,2bis c.p. contestato come menzionato, la somma pari per il giudizio di primo grado €
2.880,00 oltre (R.F. 15%) e cassa (C.N.A. 4%) di cui € 450 per fase studio € 1080 per fase istruttoria ed € 1350 per fase decisionale, somme calcolate secondo il tariffario del D.M. 55/14 valori medi;
2)-Conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della menzionata somma o di quella maggiore o minore che diversamente venga accertata in corso di causa e ritenuta congrua;
3)-Condannare, altresì il convenuto al pagamento delle competenze delle presente lite”.
A sostegno della propria pretesa ha esposto:
- l'avv. veniva nominato quale difensore d'ufficio nel Parte_1
procedimento penale n. 1244/18 r.g.n.r. n. 342.21 R.G.T. presso il
Tribunale di Sulmona all'udienza del 7.3.2023;
- il procedimento si concludeva alla successiva udienza del 2.11.23, dopo l'escussione dei testi e la discussione con la sentenza di condanna dell'imputato (si allegano all'uopo verbali dibattimentali e sentenza); sentenza alla quale non veniva proposto appello dal difensore non munito di apposita procura;
- in data 31.1.2024 a mezzo raccomandata a/r l'avv. inviava Pt_1
formale richiesta di pagamento dei compensi per l'attività prestata;
- che allo stato alcun pagamento è stato effettuato in favore dell'avv. dal resistente. Pt_1
Nonostante la rituale notifica, rimaneva contumace il convenuto e all'udienza del 14.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dal ricorrente meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2 3
Ai sensi dell'art. 31 disp att. del codice di procedura penale, “fermo quanto previsto dalle norme in materia di gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita”.
Ciò posto, ai fini del riconoscimento del compenso per l'attività prestata, il professionista deve ovviamente provare l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera, l'avvenuto conferimento del relativo incarico e l'attività esercitata (cfr. recentemente Cass. 3652/2016, ma v. in precedenza, tra le altre, Cass. 3016/2006 e Cass. 1741/2010).
Nel caso di specie, risulta in atti la prova della nomina quale difensore d'ufficio del ricorrente, nonché la partecipazione all'udienza, la sentenza del giudice del dibattimento e la richiesta di pagamento del difensore.
Pertanto, risulta provata l'attività professionale svolta dall'avv. Pt_1 al quale deve essere riconosciuta la somma complessiva di € 2880,00 oltre accessori di legge a titolo di onorario per l'opera professionale espletata, ritenuta congrua secondo i parametri di legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe medie stante la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da avv. così dispone: Parte_1
1) accerta il diritto dell'avv. al pagamento del Parte_1 compenso per l'attività professionale svolta in favore di nel procedimento penale n. 1244/18 Controparte_1
r.g.n.r. n342/21 R.G.T. presso il Tribunale di Sulmona;
2) condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della somma complessiva di € 2880,00 Parte_1 oltre accessori di legge quale compenso per l'attività professionale svolta di cui al punto 1) oltre interessi dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
3 4
3) condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'avv. delle spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 850 per compensi ( valore sino a 5.200, fasi studio e introduttiva, tariffe medie) oltre a spese generali al 15 %, Iva e
Cap come per legge.
Così deciso in Sulmona, in data 7.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Sarnelli
4