Art. 24. Norme in materia di ineleggibilita'
Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilita' previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.
Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilita' previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.