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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/09/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2577 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA
- difeso e rappresentato dall'Avv. Raffaele Di Ponzio Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. Raffaele Di Ponzio Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente l' 01/08/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che il giorno 02.12.1998 avevano contratto matrimonio in Pulsano e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 16/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate i n atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
29.08.1977 e nata a [...], il [...], uniti in matrimonio a Pulsano Controparte_1 il 02.12.1998, matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pulsano con atto portante il n. 285 parte 1 Serie A dell'anno 1980;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle
[...] successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pulsano;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/09/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2577 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA
- difeso e rappresentato dall'Avv. Raffaele Di Ponzio Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. Raffaele Di Ponzio Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente l' 01/08/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che il giorno 02.12.1998 avevano contratto matrimonio in Pulsano e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 16/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate i n atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
29.08.1977 e nata a [...], il [...], uniti in matrimonio a Pulsano Controparte_1 il 02.12.1998, matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pulsano con atto portante il n. 285 parte 1 Serie A dell'anno 1980;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle
[...] successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pulsano;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/09/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi