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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5594 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Francesco Nacca e Giuseppe
Di Matteo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso il 12.09.2023 al fine di ottenere la declaratoria di “… illegittimità del provvedimento di restituzione sulla pensione ordinaria indiretta cat. SOCTPS n. 04190556 (iscrizione numero 13414808) qui impugnato e, per
l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma di cui alla pretesa creditoria pari CP_1 all'importo di € 34.983,11 (netto da restituire di € 26.330,05) relativamente al periodo
01.10.2001 al 30.04.2023, con la conseguente restituzione delle somme nelle more trattenute dall'istituto previdenziale a partire dalla mensilità di giugno 2023”. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note sostitutive dell'udienza depositate il
12.02.2025, l'avv. Giuseppe Di Matteo, quale procuratore costituito della ricorrente, ha rappresenta che “nelle more è pervenuto alla ricorrente provvedimento di rettifica in autotutela del 11.11.2024, che si allega, con il quale l ha provveduto allo storno CP_1 dell'importo lordo di € 29.121,71 (nettizzato ad € 21.803,42) per il periodo 01.04.2010 al
31.12.2019 mentre il periodo antecedente era stato già stornato per prescrizione (cfr. provvedimento del 11.12.2023 allegato da parte resistente). Considerato che l'importo residuo da corrispondere all'attualità è pari a € 3.976,72 relativo al periodo dal 01.01.2020 al 30.04.2023, come comunicato dallo stesso ente previdenziale, e che quest'ultimo ha già provveduto al relativo recupero restituendo la parte trattenuta in eccesso con la pensione di febbraio 2025 pari a € 5.685,89 interrompendo le trattenute relative all'addebito (cfr. cedolino allegato), chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di compenso professionale con attribuzione”.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
Detta pronuncia, invero, presuppone il sopravvenire di una situazione che elimina la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In altri termini, detta condizione è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La cessazione della materia del contendere va quindi dichiarata dal giudice anche d'ufficio, ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso. (cfr. Cass. n.
22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007). Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse vadano compensate nella misura di 2/3, tenuto conto del parziale riconoscimento delle ragioni attoree e del fatto che
CP_ l ha adottato il provvedimento di rettifica in autotutela;
di conseguenza, va posta a carico dell convenuto la restante parte, che si liquida come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ b) Compensa le spese del giudizio nella misura di 2/3 e pone a carico dell' la restante parte, che si liquida in complessivi € 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 18.04.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino