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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17844/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA Parte_1 C.F._1 EL e , elettivamente domiciliato in VIALE DI PORTA VERCELLINA, 10 20123 MILANOpresso il difensore avv. BRAMBILLA EL
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAGO Parte_2 C.F._2 FIORELLA e elettivamente domiciliato in VIA G.B. SORESINA N. 11 20144 MILANO presso il difensore avv. VAGO FIORELLA
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 8.4.2025:
INCORONATA Pt_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, così giudicare:
-in via principale e nel merito: dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 4958 del 16.03.2023, dandosi atto che residua un debito a carico dell'opponente di € 400,00 e comunque respingere ogni domanda svolta dal Sig. nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
-in via istruttoria: ammettersi tutte le prove articolate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 C.p.c., da intendersi qui per brevità ritrascritte
-In ogni caso condannare l'opposto alla rifusione delle spese e competenze processuali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, 4% C.p.a. ed IVA 22% e anticip. esenti iva.
Parte_2
pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.Mo Organo Giudicante adito contrariis rejectis, con ogni migliore formula e declaratoria di legge così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare integralmente le domande avversarie per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4958/2023 RGN. 46637/2022 del Tribunale di Milano;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n. 4958/2023 RGN. 46637/2022 del Tribunale di Milano dovesse essere revocato, accertato e dichiarato che la Sig.ra è debitrice, a titolo Parte_1 di restituzione del prestito concesso dal Sig. per € 19.000,00, condannare la Parte_2 Signora al pagamento in favore del Sig. della somma di € Parte_1 Parte_2 19.000,00= a titolo di capitale oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, ovvero al pagamento di qual altra somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice.
IN VIA SUSSIDIARIA:
Qualora ritenuto invalido il contratto di mutuo, accertato e dichiarato che la Signora Parte_1 è debitrice a titolo di indennizzo per arricchimento ingiustificato nei confronti di
[...] er € 19.000,00, condannare la stessa al pagamento all'opposto, di tale somma o qual Parte_2 altra accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice opponente in quanto infondate;
Con vittoria di competenze professionali e spese.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso ingiunzione di pagamento a carico di Parte_2
per la somma di € 19.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a Parte_1 titolo di restituzione relativa a un contratto di mutuo non oneroso stipulato oralmente, come comprovato dalle copie di bonifici eseguiti in favore della nonché dalla ricognizione di debito Pt_1 costituita da un estratto di un messaggio whatsapp, documenti tutti prodotti in sede monitoria.
Ha tempestivamente proposto opposizione la signora e ha chiesto di dichiarare nullo e Parte_1 illegittimo o comunque revocare il decreto ingiuntivo ritenendo il debito residuo limitato all'importo di
€ 400.00 per effetto delle restituzioni avvenute.
L'opponente ha riferito di non conoscere e di non aver mai conosciuto il signor Parte_2 persona che, a suo dire, ha avuto contatti con il proprio figlio con il quale è intervenuto il Persona_1 rapporto di prestito rispetto al quale ella si è unicamente prestata a mettere a disposizione del figlio uno dei propri conti correnti personali ritenendo opportuno che non vi fosse un versamento diretto al ancora sottoposto ad indagini. Per_1
pagina 2 di 5 Ha quindi riconosciuto che il signor ebbe a bonificare importi per complessivi € 19.000,00 Parte_2
e ha affermato che il figlio provvide poi a restituire l'intera somma, prima con due bonifici Persona_1 del 3 e 4 febbraio 2022, rispettivamente di € 1800,00 e € 750,00, successivamente attraverso la consegna di somme in contanti provenienti da prelievi dalla carta Postepay, come documentato dalla dichiarazione del (doc.8) e dagli estratti movimenti carta Postepay (docc.9 e 10). Per_1
Ha quindi concluso riconoscendo che l'unico importo ancora dovuto è pari a € 400,00 quale differenza tra € 19.000,00 ricevuti e € 18.600,00 restituiti dal Per_1
Si è costituito l'opposto e ha chiesto il rigetto della opposizione e, in via Parte_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il convenuto ha eccepito la irrilevanza dei suoi rapporti con estranei alla vicenda oggetto Persona_1 del giudizio, ribadendo che il mutuo è stato concluso con la signora e che nessuna Parte_1 restituzione è avvenuta. Infatti i due bonifici per complessivi € 2.550,00 hanno come causale la dicitura
“rimborso” e riguardano rapporti di natura professionale intercorsi con il , precisamente per Per_1
l'attività svolta dal in favore del per la vendita di un immobile già pignorato e per Parte_2 Per_1 definire la posizione debitoria con i creditori. Nessuna somma è stata restituita in contanti.
In ipotesi di revoca del decreto, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di quella stessa somma oggetto dell'ingiunzione o quella che dovesse risultare dovuta.
Alla prima udienza è stata respinta la istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Alla successiva, rigettate le istanze istruttorie di entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte e trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Non è controverso tra le parti, oltre che documentato, che tra il 28.1.2022 e il 16.2.2022
[...] abbia effettuato bonifici sul conto corrente intestato a , i primi tre di € Parte_2 Parte_1
3.000,00 ciascuno, l'ultimo di € 10.000,00 (docc.2, 3, 4 e 5 già prodotti in sede monitoria). ha agito per la restituzione del prestito, pretesa contestata da ben si è Parte_2 Parte_3 inteso- per due ragioni: non sarebbe stata lei la destinataria del prestito, bensì il figlio obbligato alla restituzione già avvenuta in parte con bonifici in parte in contanti. pagina 3 di 5 E' opportuno precisare che i rapporti tra il e , figlio della , così come Parte_2 Persona_1 Pt_1 quelli tra il e il legale del riferiti dalle parti ancorché non sempre in modo Per_1 Parte_2 coincidente, non sono rilevanti per la risoluzione della presente controversia.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti di cui in seguito.
Incoronata ha ammesso di aver ricevuto il denaro da fatto invero Pt_1 Parte_2 difficilmente contestabile a fronte dei documentati bonifici in suo favore rispetto ai quali la stessa opponente non ha indicato ragione diversa da quella indicata di “prestito infruttifero”, causale ammessa seppure come 'intermediaria' rispetto al figlio.
Considerato che la causale nel bonifico (prestito infruttifero con restituzione...) non è determinante trattandosi di indicazione proveniente dalla stessa parte che eroga il denaro e dunque non vale - di per sè - a fondare la richiesta di restituzione, nel presente giudizio quest'ultima è confermata dall'opponente così come pure l'accordo per la restituzione.
Infatti l'obbligazione restitutoria oltre a non essere in alcun modo contestata dalla , è Pt_1 sostanzialmente riconosciuta quando l'attrice allega di non dovere nulla di più di € 400,00 per essere già stata restituita la differenza.
Ne consegue che ha provato gli elementi costitutivi della sua pretesa: la consegna del Parte_2 denaro a titolo di prestito e il conseguente obbligo di restituzione della intera somma a carico di
. Parte_1
La allegata intervenuta restituzione può ritenersi fondata nei limiti di € 2.550,00, pari alla somma dei due bonifici € 1.800,00 -del 3.2.2022- e di € 750,00 -del 4.2.2022- (doc.9 attrice) indicanti come causale “a per rimborso” che il convenuto riconosce e rispetto ai quali allega un Parte_2 non meglio precisato riferimento ad altri rapporti con il affatto indimostrati e per l'esistenza dei Per_1 quali non sono state articolate ammissibili prove.
Vanno infatti confermate le ragioni del rigetto delle istanze istruttorie delle parti di cui all'ordinanza all'udienza del 7.3.2024.
Priva di fondamento la allegata restituzione in contanti che non può certo desumersi dai prelievi in contanti dal conto Postepay di cui agli estratti prodotti, in mancanza del benchè minimo elemento, anche a carattere meramente indiziario, che dia conto della consegna al Incomprensibile, Parte_2
e non spiegata, la ragione che avrebbe indotto l'opponente alla restituzione in contanti anziché con bonifici. pagina 4 di 5 Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento, a titolo restitutorio, in favore di Parte_1 [...] della minor somma di € 16.450,00 oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dal Parte_2 deposito del ricorso (7.12.2022).
In ragione dell'accoglimento dell'opposizione in minima parte, si compensano le spese di lite nella misura del 10% con condanna dell'opponente al pagamento delle restanti spese in favore dell'opposto, liquidate in dispositivo nella già ridotta misura.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-revoca il decreto n.4958/2023 del 16.3.2023 – R.G. n.46637/2022 emesso da questo Tribunale su ricorso di nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
-condanna al pagamento in favore di della somma di € 16.450,00, Parte_1 Parte_2 oltre interessi dal 4.10.2022 e oltre € 12.000,00 per compenso, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Cpa e Iva.
-dichiara compensate le spese di lite nella misura del 10% e condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle restanti spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € Parte_2
3.925,50 (€ 3.780,00 per compensi e € 145,50 per iscrizione a ruolo), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Milano, 22 luglio 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17844/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA Parte_1 C.F._1 EL e , elettivamente domiciliato in VIALE DI PORTA VERCELLINA, 10 20123 MILANOpresso il difensore avv. BRAMBILLA EL
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAGO Parte_2 C.F._2 FIORELLA e elettivamente domiciliato in VIA G.B. SORESINA N. 11 20144 MILANO presso il difensore avv. VAGO FIORELLA
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 8.4.2025:
INCORONATA Pt_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, così giudicare:
-in via principale e nel merito: dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 4958 del 16.03.2023, dandosi atto che residua un debito a carico dell'opponente di € 400,00 e comunque respingere ogni domanda svolta dal Sig. nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
-in via istruttoria: ammettersi tutte le prove articolate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 C.p.c., da intendersi qui per brevità ritrascritte
-In ogni caso condannare l'opposto alla rifusione delle spese e competenze processuali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, 4% C.p.a. ed IVA 22% e anticip. esenti iva.
Parte_2
pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.Mo Organo Giudicante adito contrariis rejectis, con ogni migliore formula e declaratoria di legge così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare integralmente le domande avversarie per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4958/2023 RGN. 46637/2022 del Tribunale di Milano;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n. 4958/2023 RGN. 46637/2022 del Tribunale di Milano dovesse essere revocato, accertato e dichiarato che la Sig.ra è debitrice, a titolo Parte_1 di restituzione del prestito concesso dal Sig. per € 19.000,00, condannare la Parte_2 Signora al pagamento in favore del Sig. della somma di € Parte_1 Parte_2 19.000,00= a titolo di capitale oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, ovvero al pagamento di qual altra somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice.
IN VIA SUSSIDIARIA:
Qualora ritenuto invalido il contratto di mutuo, accertato e dichiarato che la Signora Parte_1 è debitrice a titolo di indennizzo per arricchimento ingiustificato nei confronti di
[...] er € 19.000,00, condannare la stessa al pagamento all'opposto, di tale somma o qual Parte_2 altra accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice opponente in quanto infondate;
Con vittoria di competenze professionali e spese.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso ingiunzione di pagamento a carico di Parte_2
per la somma di € 19.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a Parte_1 titolo di restituzione relativa a un contratto di mutuo non oneroso stipulato oralmente, come comprovato dalle copie di bonifici eseguiti in favore della nonché dalla ricognizione di debito Pt_1 costituita da un estratto di un messaggio whatsapp, documenti tutti prodotti in sede monitoria.
Ha tempestivamente proposto opposizione la signora e ha chiesto di dichiarare nullo e Parte_1 illegittimo o comunque revocare il decreto ingiuntivo ritenendo il debito residuo limitato all'importo di
€ 400.00 per effetto delle restituzioni avvenute.
L'opponente ha riferito di non conoscere e di non aver mai conosciuto il signor Parte_2 persona che, a suo dire, ha avuto contatti con il proprio figlio con il quale è intervenuto il Persona_1 rapporto di prestito rispetto al quale ella si è unicamente prestata a mettere a disposizione del figlio uno dei propri conti correnti personali ritenendo opportuno che non vi fosse un versamento diretto al ancora sottoposto ad indagini. Per_1
pagina 2 di 5 Ha quindi riconosciuto che il signor ebbe a bonificare importi per complessivi € 19.000,00 Parte_2
e ha affermato che il figlio provvide poi a restituire l'intera somma, prima con due bonifici Persona_1 del 3 e 4 febbraio 2022, rispettivamente di € 1800,00 e € 750,00, successivamente attraverso la consegna di somme in contanti provenienti da prelievi dalla carta Postepay, come documentato dalla dichiarazione del (doc.8) e dagli estratti movimenti carta Postepay (docc.9 e 10). Per_1
Ha quindi concluso riconoscendo che l'unico importo ancora dovuto è pari a € 400,00 quale differenza tra € 19.000,00 ricevuti e € 18.600,00 restituiti dal Per_1
Si è costituito l'opposto e ha chiesto il rigetto della opposizione e, in via Parte_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il convenuto ha eccepito la irrilevanza dei suoi rapporti con estranei alla vicenda oggetto Persona_1 del giudizio, ribadendo che il mutuo è stato concluso con la signora e che nessuna Parte_1 restituzione è avvenuta. Infatti i due bonifici per complessivi € 2.550,00 hanno come causale la dicitura
“rimborso” e riguardano rapporti di natura professionale intercorsi con il , precisamente per Per_1
l'attività svolta dal in favore del per la vendita di un immobile già pignorato e per Parte_2 Per_1 definire la posizione debitoria con i creditori. Nessuna somma è stata restituita in contanti.
In ipotesi di revoca del decreto, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di quella stessa somma oggetto dell'ingiunzione o quella che dovesse risultare dovuta.
Alla prima udienza è stata respinta la istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Alla successiva, rigettate le istanze istruttorie di entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte e trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Non è controverso tra le parti, oltre che documentato, che tra il 28.1.2022 e il 16.2.2022
[...] abbia effettuato bonifici sul conto corrente intestato a , i primi tre di € Parte_2 Parte_1
3.000,00 ciascuno, l'ultimo di € 10.000,00 (docc.2, 3, 4 e 5 già prodotti in sede monitoria). ha agito per la restituzione del prestito, pretesa contestata da ben si è Parte_2 Parte_3 inteso- per due ragioni: non sarebbe stata lei la destinataria del prestito, bensì il figlio obbligato alla restituzione già avvenuta in parte con bonifici in parte in contanti. pagina 3 di 5 E' opportuno precisare che i rapporti tra il e , figlio della , così come Parte_2 Persona_1 Pt_1 quelli tra il e il legale del riferiti dalle parti ancorché non sempre in modo Per_1 Parte_2 coincidente, non sono rilevanti per la risoluzione della presente controversia.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti di cui in seguito.
Incoronata ha ammesso di aver ricevuto il denaro da fatto invero Pt_1 Parte_2 difficilmente contestabile a fronte dei documentati bonifici in suo favore rispetto ai quali la stessa opponente non ha indicato ragione diversa da quella indicata di “prestito infruttifero”, causale ammessa seppure come 'intermediaria' rispetto al figlio.
Considerato che la causale nel bonifico (prestito infruttifero con restituzione...) non è determinante trattandosi di indicazione proveniente dalla stessa parte che eroga il denaro e dunque non vale - di per sè - a fondare la richiesta di restituzione, nel presente giudizio quest'ultima è confermata dall'opponente così come pure l'accordo per la restituzione.
Infatti l'obbligazione restitutoria oltre a non essere in alcun modo contestata dalla , è Pt_1 sostanzialmente riconosciuta quando l'attrice allega di non dovere nulla di più di € 400,00 per essere già stata restituita la differenza.
Ne consegue che ha provato gli elementi costitutivi della sua pretesa: la consegna del Parte_2 denaro a titolo di prestito e il conseguente obbligo di restituzione della intera somma a carico di
. Parte_1
La allegata intervenuta restituzione può ritenersi fondata nei limiti di € 2.550,00, pari alla somma dei due bonifici € 1.800,00 -del 3.2.2022- e di € 750,00 -del 4.2.2022- (doc.9 attrice) indicanti come causale “a per rimborso” che il convenuto riconosce e rispetto ai quali allega un Parte_2 non meglio precisato riferimento ad altri rapporti con il affatto indimostrati e per l'esistenza dei Per_1 quali non sono state articolate ammissibili prove.
Vanno infatti confermate le ragioni del rigetto delle istanze istruttorie delle parti di cui all'ordinanza all'udienza del 7.3.2024.
Priva di fondamento la allegata restituzione in contanti che non può certo desumersi dai prelievi in contanti dal conto Postepay di cui agli estratti prodotti, in mancanza del benchè minimo elemento, anche a carattere meramente indiziario, che dia conto della consegna al Incomprensibile, Parte_2
e non spiegata, la ragione che avrebbe indotto l'opponente alla restituzione in contanti anziché con bonifici. pagina 4 di 5 Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento, a titolo restitutorio, in favore di Parte_1 [...] della minor somma di € 16.450,00 oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dal Parte_2 deposito del ricorso (7.12.2022).
In ragione dell'accoglimento dell'opposizione in minima parte, si compensano le spese di lite nella misura del 10% con condanna dell'opponente al pagamento delle restanti spese in favore dell'opposto, liquidate in dispositivo nella già ridotta misura.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-revoca il decreto n.4958/2023 del 16.3.2023 – R.G. n.46637/2022 emesso da questo Tribunale su ricorso di nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
-condanna al pagamento in favore di della somma di € 16.450,00, Parte_1 Parte_2 oltre interessi dal 4.10.2022 e oltre € 12.000,00 per compenso, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Cpa e Iva.
-dichiara compensate le spese di lite nella misura del 10% e condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle restanti spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € Parte_2
3.925,50 (€ 3.780,00 per compensi e € 145,50 per iscrizione a ruolo), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Milano, 22 luglio 2025
Il giudice Laura Massari
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