Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2024, proposto da:
AN IL, UC IL, ZI AP, rappresentati e difesi dall'avvocato NI Maria Di Leva, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento adottato in data 19.07.2024, prot. n. 6343 del 22.07.2024, a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica del Comune di Praiano – Ufficio Condono - notificato alle parti ricorrenti in data 24.07.2024, recante il diniego dell’istanza di definizione dell’illecito edilizio ai sensi della L. 326/03, prot. n. 9931 del 10.12.2004, prat. n. 146, inoltrata dal Sig. IL NI, per il tramite della sua procuratrice generale Sig.ra AP ZI;
b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990, prot. n. 5616 del 02.07.2024, richiamato nel provvedimento impugnato sub a) nonché ogni altro atto dell’istruttoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe, quali eredi del Sig. IL NI, sono comproprietari del fabbricato per civile abitazione e pertinenti aree esterne, costituente la loro stabile residenza, ubicato in Praiano e catastalmente identificato al foglio 2 particella 839.
Con nota, prot. n. 9931 del 10.12.2004, pratica n. 146, era chiesto il condono ex L. 2003/326 per la realizzazione di un terrazzo sito al piano terra, avente forma rettangolare allungata, che risulta posto sul lato Sud dell’appartamento di proprietà di IL UC, in catasto foglio 2 p.lla 839 sub. 1, avente dimensioni lorde pari a ml 15,10 x ml 2,06 = mq 31,10 (superficie lorda) e dimensioni nette pari a ml 14,79 x 1,75 = mq 25,88.
Con provvedimento del 19.07.2024, prot. n. 6343 del 22.07.2024, il Comune rigettava la domanda.
Avverso l’atto de quo insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, così di seguito scandite nei diversi motivi di ricorso:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 24.11.2003 N. 326 ART, 32 CO. 26 E 27 LETT D); L. 28.02.1985 N. 47 ART. 32 E 33; L. 07.08.1990 N. 241 ART. 3; D.P.R. 06.06.2001 N. 380 ART. 9 BIS CO. 1 BIS; LEGGE REGIONE CAMPANIA 27.06.1987 N. 35). DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
Secondo l’assunto attoreo, il vincolo ivi apposto, quanto alla zona “1a”, entro cui è ubicato il fabbricato, risulta essere sopravvenuto alla sua edificazione avvenuta negli anni 70/80 del secolo scorso, con la conseguenza che esso non può qualificarsi di assoluta inedificabilità, al pari degli altri vincoli indicati nel provvedimento di diniego, i quali, come detto, non sono preclusivi al rilascio del condono edilizio. Peraltro, la parte ricorrente insiste sulla preesistenza temporale del terrazzo, come emerge dai documenti prodotti in giudizio.
II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 24.11.2003 N. 326 ART, 32 CO. 26 E 27 LETT D); L. 28.02.1985 N. 47 ART. 32 E 33; L. 07.08.1990 N. 241 ART. 3; D.P.R. 06.06.2021 N. 380 ART. 3 CO. 1 LETT. E/6). DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
La parte ricorrente lamenta la sostanziale sanabilità del manufatto in contestazione.
Resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
La materia del contendere verte sulla legittimità o meno del diniego dell’istanza di condono ex art. 32 L. 2003/326.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione degli atti di causa, il provvedimento, oggetto del presente scrutinio, si appalesa al Collegio legittimo, in ragione proprio della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Non colgono, infatti, nel segno tutte le censure di illegittimità, variamente profilate dalla parte ricorrente, nei suoi numerosi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Lo stato degli atti è chiaro ed inequivoco.
La domanda di condono edilizio, ex L. 326/2003, riguarda la realizzazione di un terrazzo sito al piano terra, avente forma rettangolare allungata, avente dimensioni lorde pari a ml 15,10 x ml 2,06 = mq 31,10 (superficie lorda) e dimensioni nette pari a ml 14,79 x 1,75 = mq 25,88.
Il provvedimento di rigetto impugnato è così argomentato:
“ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) della Legge n. 326/03: << ... le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora ... siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici >>; ritenuto che le opere abusive oggetto della suindicata istanza di condono edilizio, come sopra riportato, rappresentano prevalentemente un intervento classificabile come tipologia [1]. opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto non suscettibili di sanatoria edilizia in quanto trattasi di superfici ex-novo …”.
Ed invero, il Collegio, sulla base di un'approfondita disamina della documentazione versata in atti, reputa l'operato del Comune resistente legittimo, stante l'evidente consistenza abusiva dell’intervento in contestazione, la quale, vertendo in zona vincolata, vale già di per sé ad escludere qualsivoglia forma di sanabilità ex n. 2003/326.
E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.
L'art. 32 del d.l. n. 269/2003, lett. a del comma 26, stabilisce, che: "sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 ... numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47"; alla lett. d del comma 27, soggiunge che: "fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora ... siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
Alla stregua di una puntuale interpretazione letterale delle due disposizioni (lett. a del comma 26 e lett. d del comma 27 dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003) in combinato disposto con gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, si evince che gli interventi sine titulo non sono condonabili: a) ove sottoposti a preesistenti vincoli di inedificabilità assoluta, a prescindere dalla categoria edilizia di relativa appartenenza e dalla loro conformità o meno alla disciplina urbanistica applicabile; b) ove annoverabili tra gli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) ed eseguiti su immobili assoggettati a vincoli (preesistenti o sopravvenuti) di inedificabilità anche relativa (allorquando imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), a prescindere dalla loro conformità o meno alla disciplina urbanistica applicabile; c) ove annoverabili tra gli interventi di minore consistenza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), ma eseguiti su immobili assoggettati a preesistenti vincoli di inedificabilità anche relativa (allorquando imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), nonché in difformità dalla disciplina urbanistica applicabile.
Il terzo condono risulta, dunque, operante in riferimento ai soli abusi minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati in zone vincolate, se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; mentre non lo è in riferimento agli abusi maggiori di cui alle tipologie 1, 2 3 del medesimo allegato 1 al d.l. n. 269/2003, anche se il vincolo sia stato imposto sull'area successivamente alla loro esecuzione e rivesta natura relativa, ed anche se gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (TAR RN, 14.12.2020, 1930; Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755; TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 giugno 2018, n. 6695; Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676).
Ed invero, il così delineato scenario normativo e giurisprudenziale porta il Collegio ad escludere l'operatività del terzo condono, in ragione dell'insussistenza delle condizioni legalmente previste di sanabilità postuma.
Il manufatto in contestazione, oggetto di richiesta di condono, nelle sue connotazioni descrittive e funzionali, di pregnante consistenza superficiale e volumetrica, è sussumibile nell'alveo categoriale degli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie), per i quali vale, come detto, la regola generale dell'assoluta insanabilità, ove vertenti in aree assoggettate a vincoli preesistenti di inedificabilità, anche relativa.
Il Comune, nella sua memoria difensiva, rimarca condivisibilmente che “il manufatto verte in area paesaggisticamente vincolata sia perché ricadente in zona di “Tutela dell’ambiente naturale 1° grado” del P.U.T. ex L.R.C. n. 35/1987, sia perché ricompresa in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ex L. 1497/1939 giusto D.M. del 10.06.1957 (che include l’intero territorio del Comune di Praiano). Pertanto, ricorre sia l’ipote
si della sottoposizione a preesistenti vincoli di inedificabilità assoluta (zona di tutela integrale PUT), sia l’ipotesi della sottoposizione a preesistenti vincoli relativi (decreto ex L. 1497/37)”.
Stanti queste premesse, il ricorso è rigettato.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO