Versione
8 aprile 2023
8 aprile 2023
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.