Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 30 marzo 2023, n. 37
Articolo 3 della Legge 30 marzo 2023, n. 37
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8 aprile 2023
8 aprile 2023