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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3841/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Staiano Parte_1
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso il vano esperimento in via amministrativa, mediante domanda del 23.0.2022, deduceva di aver proposto giudizio per ATP, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento e di quelli richiesti ex art. 3, 3° comma della L.104/1992.
Ed invero, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del proprio e complesso quadro clinico. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate, è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione.
Ed invero, il Dott. , in sede di accertamenti peritali ha riscontrato che il ricorrente risulta Per_1 essere affetto dalle seguenti patologie:
- Cardiopatia ischemico-ipertensiva pluritrattata con PTCA e stent, in attuale discreto compenso emodinamico;
- portatore di defibrillatore;
- postumi di ischemia cerebrale in sede frontale precentrale con esiti in modesta limitazione funzionale del braccio sx;
- depressione reattiva non in trattamento;
- dislipidemia.
Considerato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: Parte_1
di anni 69, da NON presenta attualmente i requisiti clinico-disfunzionali per
[...] Pt_2 il riconoscimento del diritto alla concessione della indennità di accompagnamento. Non è portatore di una condizione di handicap con connotazioni di gravità, ex art. 3, comma 3, legge 104/92”, ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano un'invalidità tale da poter beneficiare della prestazione invocata.
Quanto, quindi, alle doglianze formulate da parte ricorrente, con riguardo alla condizione cardiaca, l'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro nel rilevare come la stessa sia stata trattata (cfr. allegato documentazione medica 2 di cui al ricorso per ATP) mediante l'applicazione di stents, dei quali conferma il buon funzionamento, nonché, il mancato verificarsi di ulteriori episodi ischemici successivi al 2019 come confermato, altresì, dalla documentazione sanitaria allegata in atti, la quale, dunque, non fa altro che evidenziare un quadro patologico rispondente a quello rilevato dal Dott.
in sede di esame obiettivo e, quindi, l'assenza di significative limitazioni funzionali a carico Per_1 dei vari organi e dei vari apparati le quali, ed in quanto tali, non sono tali da poter giustificare la perdita di autonomia nella deambulazioni e nel compimento degli atti quotidiani della vita da parte del ricorrente medesimo.
Ed invero, da tale data, ed anzi, dall'impianto del defibrillatore, il ricorrente non ha più avuto episodi
“ morte improvvisa”, ovvero arresto cardiaco” che avrebbero, al più, potuto giustificare, secondo quanto sostenuto dal CTP, la sussistenza del requisito sanitario richiesto. Reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale anche su tutte le altre patologie lamentate dalla parte e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si ritiene di non accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte.
È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, non risulta essere né prospettato nè debitamente provata nel caso di specie.
Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Napoli, 22 gennaio 2025.
IL GIUDICE DOTT.M.R.Lombardi