Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Parere interlocutorio 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00752/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2025, proposto da
RO BE, LU TI, OL LE, IA LO, RA IA, AB TA, IS RI, ES RO, AN De SA, RI TE, LB CI, FA IO, IA BA, FA BU, ED ER, DE TI, IA MA, AN Di CA, GA CI, UC CI, IZ De ON, AN AR, UC ME, AR De La VA, FA IT, RE IT, FA Di CA, FA LI, FA ON, IA RO, AN IA, ES GI, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Coccoli, Guerrino Petillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RE EL, Radiotaxi 3570 Societa’ Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Societa’ Cooperativa, Samarcanda – Societa’ Cooperativa, non costituite in giudizio;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05565/2024, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Coccoli, Petillo e Murra;
Ritenuto che, fatto salvo il necessario approfondimento in sede di merito, l’ordinanza cautelare, in punto di fumus boni iuris , sia supportata adeguatamente dalla disposizione di cui all’art. 9, comma 3, della legge n. 21 del 1992;
ritenuto, peraltro, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in punto di periculum in mora , vada data prevalenza all’interesse pubblico rappresentato da Roma Capitale, considerato lo stato di avanzamento della procedura concorsuale de qua ;
ritenuta la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese processuali, considerata la novità di alcune delle questioni poste dal ricorso in merito all’interpretazione della norma di legge sopra richiamata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 959/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
LU Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | OL Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO