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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Porzia M. Persio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1537/2025 R.G., avente ad oggetto la opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e ss. L 689/81,
TRA
in persona del legale rappr. P.t., elettivamente domiciliato in Oria Parte_1
(BR) presso e nello studio dell'avv. Perrucci Gianfredi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti,
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente “si riporta al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. In subordine chiede che venga ridotta la sanzione al minimo edittale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 31 Marzo 2025, la società ricorrente proponeva, innanzi all'intestato Tribunale, rituale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. P1430 del
7.03.2025, emessa dalla Sezione Vigilanza Ambientale - Sede di Controparte_2
a seguito di accertamento compiuto in data 3/10/2024, con la quale si irrogava CP_1 la sanzione amministrativa di euro 526,00 oltre costi di notifica per violazione dell'art. 193 comma 1 e 2 del D.Lgs 152/2006..
Sosteneva il ricorrente l'illegittimità del provvedimento impugnato per insufficiente motivazione e per violazione dell'art.193 comma 1 e 2 del D.Lgs 152/2006. Chiedeva,
dunque, l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
L'Ente resistente impugnava e contestava quanto eccepito e dedotto dalla parte opponente e concludeva per il rigetto della opposizione proposta.
All' udienza del 10.12.2025 la causa, precisate le conclusioni, come innanzi riportate,
ed espletata la discussione orale, veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui appresso.
Espone il resistente che in data 07.03.2025 la Provincia di notificava CP_1
all'odierno opponente l'ordinanza ingiunzione n. P1430 del 7.03.2025 per la violazione della norma di cui all'art. 193 comma 1 e 2 del Dlgs. 152/2006, sul presupposto verbale di accertamento del n. 234/ 2024 del 03.10.2024 redatto dalla Sezione Regionale di
Vigilanza -Presidio di , perché il giorno 02.09.2024 alle ore 11.30 in Via CP_1
Manfredi 17 comune di Manduria ( Ta ) “veniva accertato la presenza di un cassone scarrabile pieno di rifiuti misti di demolizione. Sul posto era presente il sig. CP_3
(operatore edile) generalizzato con atti separati dove gli veniva rilasciato verbale
[...]
di invito a presentarsi a produrre documentazione di cui la quarta copia del formulario dei rifiuti presenti nel cassone”. Prosegue ancora sostenendo che “in data 11.09.2024 si presentava negli Uffici il sig. depositando una copia del formulario n. Parte_2
Pag. 2 di 6 EDI77732/23 del 02.09.2024, dal quale si evince che il trasporto e la destinazione del rifiuto, veniva effettuato dalla ditta “ . Esaminando il formulario è Parte_1
emerso che nel riquadro riportato al punto 3 “ Trasportatore” non veniva riportato il numero di iscrizione del mezzo presso l'albo Nazionale Gestori Ambientali- Sezione
Regionale della Puglia. Si dava inoltre atto che la ditta prelevava e Parte_1
trasportava presso il proprio centro di raccolta col mezzo targato ES169YK rifiuti non pericolosi misti di demolizione con formulario incompleto, in violazione egli art. 193 1
e 2 co. e art. 258 comma 5.”
In ragione di tanto veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
€uro 516,00. Avverso il verbale venivano proposti gli scritti difensivi ex art. 18 l. n. 689
/81.
Si costituiva in giudizio la impugnando tutto quanto dedotto, Controparte_1
eccepito e concluso da parte avversa.
Il ricorrente chiede l'annullamento della predetta ordinanza eccependo il difetto di motivazione. Tanto non risponde al vero in quanto l'ordinanza impugnata riporta in modo preciso i fatti accaduti e contestati all'opponente, la violazione accertata nonché
gli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto,
regolarmente notificato, la norma di legge applicata, la volontà dell'amministrazione di perseguire l'illecito, anche sulla scorta di quanto riferito dal ricorrente medesimo, con le memorie di cui all'art. 18 della legge 689/81, consentendo pertanto al ricorrente di esercitare appieno il diritto di difesa.
Pag. 3 di 6 Anche la eccepita nullità della ordinanza ingiunzione sotto il profilo della violazione dell'art. 193 c.
1.e 2 del D.lgs n. 152/2006 è priva di fondamento secondo questo
Giudice.
Il ricorrente sostiene nell'opposizione proposta che “le presunte violazioni contestate al trasgressore sono prive di fondamento posto che l'art. 193 in nessuno dei suoi commi postula come necessaria la indicazione del numero di iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti.” Dall'esame dell'ingiunzione si evince che al trasgressore è stato contestato che trasportava “rifiuti misti di demolizione” con FIR incompleto e che nell'ambito dell'accertamento risultava anche che nel predetto formulario non veniva riportato “il numero di iscrizione del mezzo presso l'albo Nazionale Gestori
Ambientali- Sezione Regionale della Puglia.”
Pertanto la contestazione mossa alla società opponente risulta essere solo la tenuta incompleta del FIR con invito a “presentarsi per produrre la quarta copia del formulario dei rifiuti presenti nel cassone.” Il trasgressore non provvedeva a quanto prescritto dagli agenti verbalizzanti esibendo invece la seconda copia del FIR e non la quarta copia,
conseguentemente veniva emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
In effetti l'art. 193 del D.Lgs n. 152/06 dispone che: “ Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine,
Pag. 4 di 6 tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.”
L'opponente non ha prodotto tale quarta copia pertanto la sanzione è stata correttamente applicata.
Conseguentemente priva di rilievo è la circostanza dedotta dal ricorrente che “ la mancanza di indicazione del numero di iscrizione nell'albo contestata nella copia visionata dagli organi accertatori pare essere attribuibile a difetto della carta copiativa di quel formulario, che non ha impresso in tutte le copie il numero di iscrizione” perché
tale mancanza non è stata contestata né sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ricorrono, invece, gli estremi per la richiesta riduzione della sanzione ai minimi edittali,
considerando il comportamento processuale del ricorrente, oltre che l'assenza di precedenti violazioni della stessa natura.
Il parziale accoglimento delle richieste del ricorrente costituisce, infine, giusto motivo per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Porzia Persio, definitivamente pronunziando sul ricorso presentato dal nei confronti della , così Parte_1 Controparte_1
dispone:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce la sanzione irrogata al minimo edittale, pari a complessivi euro 256,00 oltre spese di notifica;
2) Spese compensate.
Taranto, 11.12. 2025
Il Giudice
(Porzia M. Persio)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Porzia M. Persio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1537/2025 R.G., avente ad oggetto la opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e ss. L 689/81,
TRA
in persona del legale rappr. P.t., elettivamente domiciliato in Oria Parte_1
(BR) presso e nello studio dell'avv. Perrucci Gianfredi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti,
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente “si riporta al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. In subordine chiede che venga ridotta la sanzione al minimo edittale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 31 Marzo 2025, la società ricorrente proponeva, innanzi all'intestato Tribunale, rituale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. P1430 del
7.03.2025, emessa dalla Sezione Vigilanza Ambientale - Sede di Controparte_2
a seguito di accertamento compiuto in data 3/10/2024, con la quale si irrogava CP_1 la sanzione amministrativa di euro 526,00 oltre costi di notifica per violazione dell'art. 193 comma 1 e 2 del D.Lgs 152/2006..
Sosteneva il ricorrente l'illegittimità del provvedimento impugnato per insufficiente motivazione e per violazione dell'art.193 comma 1 e 2 del D.Lgs 152/2006. Chiedeva,
dunque, l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
L'Ente resistente impugnava e contestava quanto eccepito e dedotto dalla parte opponente e concludeva per il rigetto della opposizione proposta.
All' udienza del 10.12.2025 la causa, precisate le conclusioni, come innanzi riportate,
ed espletata la discussione orale, veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui appresso.
Espone il resistente che in data 07.03.2025 la Provincia di notificava CP_1
all'odierno opponente l'ordinanza ingiunzione n. P1430 del 7.03.2025 per la violazione della norma di cui all'art. 193 comma 1 e 2 del Dlgs. 152/2006, sul presupposto verbale di accertamento del n. 234/ 2024 del 03.10.2024 redatto dalla Sezione Regionale di
Vigilanza -Presidio di , perché il giorno 02.09.2024 alle ore 11.30 in Via CP_1
Manfredi 17 comune di Manduria ( Ta ) “veniva accertato la presenza di un cassone scarrabile pieno di rifiuti misti di demolizione. Sul posto era presente il sig. CP_3
(operatore edile) generalizzato con atti separati dove gli veniva rilasciato verbale
[...]
di invito a presentarsi a produrre documentazione di cui la quarta copia del formulario dei rifiuti presenti nel cassone”. Prosegue ancora sostenendo che “in data 11.09.2024 si presentava negli Uffici il sig. depositando una copia del formulario n. Parte_2
Pag. 2 di 6 EDI77732/23 del 02.09.2024, dal quale si evince che il trasporto e la destinazione del rifiuto, veniva effettuato dalla ditta “ . Esaminando il formulario è Parte_1
emerso che nel riquadro riportato al punto 3 “ Trasportatore” non veniva riportato il numero di iscrizione del mezzo presso l'albo Nazionale Gestori Ambientali- Sezione
Regionale della Puglia. Si dava inoltre atto che la ditta prelevava e Parte_1
trasportava presso il proprio centro di raccolta col mezzo targato ES169YK rifiuti non pericolosi misti di demolizione con formulario incompleto, in violazione egli art. 193 1
e 2 co. e art. 258 comma 5.”
In ragione di tanto veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
€uro 516,00. Avverso il verbale venivano proposti gli scritti difensivi ex art. 18 l. n. 689
/81.
Si costituiva in giudizio la impugnando tutto quanto dedotto, Controparte_1
eccepito e concluso da parte avversa.
Il ricorrente chiede l'annullamento della predetta ordinanza eccependo il difetto di motivazione. Tanto non risponde al vero in quanto l'ordinanza impugnata riporta in modo preciso i fatti accaduti e contestati all'opponente, la violazione accertata nonché
gli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto,
regolarmente notificato, la norma di legge applicata, la volontà dell'amministrazione di perseguire l'illecito, anche sulla scorta di quanto riferito dal ricorrente medesimo, con le memorie di cui all'art. 18 della legge 689/81, consentendo pertanto al ricorrente di esercitare appieno il diritto di difesa.
Pag. 3 di 6 Anche la eccepita nullità della ordinanza ingiunzione sotto il profilo della violazione dell'art. 193 c.
1.e 2 del D.lgs n. 152/2006 è priva di fondamento secondo questo
Giudice.
Il ricorrente sostiene nell'opposizione proposta che “le presunte violazioni contestate al trasgressore sono prive di fondamento posto che l'art. 193 in nessuno dei suoi commi postula come necessaria la indicazione del numero di iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti.” Dall'esame dell'ingiunzione si evince che al trasgressore è stato contestato che trasportava “rifiuti misti di demolizione” con FIR incompleto e che nell'ambito dell'accertamento risultava anche che nel predetto formulario non veniva riportato “il numero di iscrizione del mezzo presso l'albo Nazionale Gestori
Ambientali- Sezione Regionale della Puglia.”
Pertanto la contestazione mossa alla società opponente risulta essere solo la tenuta incompleta del FIR con invito a “presentarsi per produrre la quarta copia del formulario dei rifiuti presenti nel cassone.” Il trasgressore non provvedeva a quanto prescritto dagli agenti verbalizzanti esibendo invece la seconda copia del FIR e non la quarta copia,
conseguentemente veniva emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
In effetti l'art. 193 del D.Lgs n. 152/06 dispone che: “ Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine,
Pag. 4 di 6 tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.”
L'opponente non ha prodotto tale quarta copia pertanto la sanzione è stata correttamente applicata.
Conseguentemente priva di rilievo è la circostanza dedotta dal ricorrente che “ la mancanza di indicazione del numero di iscrizione nell'albo contestata nella copia visionata dagli organi accertatori pare essere attribuibile a difetto della carta copiativa di quel formulario, che non ha impresso in tutte le copie il numero di iscrizione” perché
tale mancanza non è stata contestata né sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ricorrono, invece, gli estremi per la richiesta riduzione della sanzione ai minimi edittali,
considerando il comportamento processuale del ricorrente, oltre che l'assenza di precedenti violazioni della stessa natura.
Il parziale accoglimento delle richieste del ricorrente costituisce, infine, giusto motivo per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Porzia Persio, definitivamente pronunziando sul ricorso presentato dal nei confronti della , così Parte_1 Controparte_1
dispone:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce la sanzione irrogata al minimo edittale, pari a complessivi euro 256,00 oltre spese di notifica;
2) Spese compensate.
Taranto, 11.12. 2025
Il Giudice
(Porzia M. Persio)
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