CASS
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2024, n. 11044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11044 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AH MD IN nato il [...] CE RR nato a [...] il [...] UG UR nato a [...] il [...] BE ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori: avvocato PACCHIAROTTI MARCO, che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso;
avvocato PAGANI RICCARDO, che conclude chiedendo l'assoluzione dell'imputato; avvocato SGARBI PIETRO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
avvocato GIORGETTI MARCO, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
avvocato PAVONI ELISA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11044 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 8 ottobre 2018, la Corte di assise di NA, per quanto qui rileva, dichiarava gli imputati MI AH MD, TR BE, IZ UG E CO CE responsabili dei reati, puniti dal T.U. IMM., specificamente indicati in dispositivo e, per l'effetto, condannava: - AH MD alla pena di 8 anni, 9 mesi di reclusione e 554.000,00 euro di multa, unificati i reati dal vincolo della continuazione;
- BE alla pena di 5 anni di reclusione e 228.000,00 euro di multa, unificati i reati dal vincolo della continuazione;
- UG alla pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 51.000,00 euro di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle attenuanti generiche;
- CE alla pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 51.000,00 euro di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle attenuanti generiche. Assolveva AH e BE dal reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato a loro e ad altri imputati al capo A), perché il fatto non sussiste. Assolveva, inoltre, AH dai reati di cui al capo C) per non aver commesso il fatto, al capo B), limitatamente alle richieste effettuate da NA DU, ai capi H) e L) perché il fatto non sussiste. Assolveva NI dai reati ascrittigli al capo G) per non aver commesso il fatto e BE dai reati ascrittigli al capo L) perché il fatto non sussiste. Seguivano le pene accessorie di legge. 2. Con sentenza emessa in data 9 novembre 2022, la Corte di assise di appello di NA, in parziale riforma della prima decisione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AH, CE, UG e BE in ordine ai reati di cui all'art. 12, comma 5, T.U. IMM., loro ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta in: - 8 anni, 5 mesi di reclusione e 550.000,00 euro di multa per R,4HMAN; - 4 anni, 7 mesi di reclusione e 50.000,00 euro di multa ciascuno per CE e UG;
- 4 anni, 9 mesi di reclusione e 225.000,00 euro di multa per P:i0MBETTI. 3. Secondo le concordi ricostruzioni operate nelle sentenze di merito, le indagini svolte avevano disvelato un meccanismo illecito finalizzato a permettere a numerosi cittadini extracomunitari di origine bengalese di ottenere l'ingresso in Italia, formalmente regolare, grazie alle richieste di nulla osta per lavoro subordinato stagionale, relative a decreti flussi, presentate da datori di lavoro operanti sul territorio nazionale, seguite dal rilascio di visto d'ingresso. 2 L'illiceità sostanziale del meccanismo consisteva nella mancanza del presupposto legittimante la richiesta - ossia lo svolgimento di attività presso i datori di lavoro istanti - in quanto questi ultimi o erano del tutto ignari delle domande inoltrate a loro nome oppure erano compiacenti, nel senso che simulavano, dietro compenso, esigenza e volontà di assunzione di fatto inesistenti. In ogni caso, il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta, non si presentava presso il datore di lavoro né presso lo Sportello Unico di Immigrazione (d'ora in avanti SUI), rendendosi irreperibile e rimanendo, dunque, in stato di clandestinità. Ulteriore e parallela attività illecita emersa dalle indagini concerneva l'indebito sfruttamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare. In questo caso, il datore di lavoro, a seconda dei casi ignaro o compiacente dietro compenso, presentava domanda di emersione, dichiarando falsamente che il lavoratore straniero, già presente sul territorio nazionale, lavorava alle sue dipendenze. Negli anni 2010-2013 questi meccanismi illeciti ruotavano, nel territorio marchigiano, intorno alla figura di MI AH MD, titolare di due esercizi commerciali siti di fronte alla stazione ferroviaria di NA, uno di bigiotteria e l'altro di ristorazione (fast food). La sua responsabilità e quella dei coimputati risultavano dimostrate, secondo le conformi valutazioni delle Corti di merito, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai cittadini bengalesi LA HE e AM AD, dai datori di lavoro italiani RA TT e MO TI e dall'operante di polizia giudiziaria GENTILI, nonché dalle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate. 3.1. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, i quattro imputati menzionati, proponendo tutti, come motivo preliminare in rito, l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte di assise di NA. In breve, si assume, da parte delle difese dei ricorrenti, che, essendo rimasto incerto il luogo di consumazione del reato associativo di cui al capo A), peraltro venuto meno per insussistenza del fatto, la competenza avrebbe dovuto essere radicata o presso la Corte di assise di Campobasso, in relazione al luogo di consumazione del primo reato in ordine cronologico (capo M), oppure presso la Corte di assise di Perugia, in relazione al luogo di consumazione del reato più grave (capo B). 4. Ricorso di MI AH MD. 4.1. Con il primo motivo, si eccepisce l'incompetenza per territorio della Corte di assise di NA per le ragioni, comuni agli altri ricorrenti, appena esposte. 4.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Si censura come illegittima e carente di motivazione l'ordinanza emessa dalla Corte di assise di NA il 9 luglio 2018, con la quale era stata respinta l'istanza di integrazione istruttoria, avanzata dalla difesa, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., per ottenere 3 l'escussione degli addetti ai vari Sportelli Unici di Immigrazione coinvolti nel procedimento e del Viceprefetto di Rimini, onde riferire sui vari aspetti delle procedure amministrative d'interesse e colmare le lacune derivate dalle deposizioni rese dai testi di P.G. RE e GENTILI. Stigmatizza, la difesa del AH, la reiezione a motivo di una presunta "genericità" della richiesta, dal momento che proprio in ragione delle lacunose dichiarazioni dei testi prima indicati appariva fondamentale escutere i dipendenti delle varie Prefetture al fine di chiarire quali fossero le effettive procedure di convocazione tanto per il decreto-flussi quanto per la procedura di emersione, ontologicamente diverse fra loro. Si censura, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale in riferimento alla testimonianza di LA HE, resa nel giudizio di primo grado all'udienza del 15 febbraio 2016 senza l'ausilio di un interprete e con estrema difficoltà di comprensione;
testimonianza, questa, che proprio in ragione dell'essenza dell'interprete, era risultata piena in molti passaggi di "parole incomprensibili" e "parole non chiare". Appariva, dunque, del tutto illogica e contrastante con le risultanze processuali la risposta della Corte di assise di appello, nel negare l'indispensabilità di una nuova audizione dello HE, "essendo quella già assunta completa e soprattutto limpida nella comprensione di quanto riferito dal teste, benché straniero e con eloquio inequivocabilmente a tratti faticoso, ma certo non oscuro". La rinnovata audizione, secondo la difesa del ricorrente, si sarebbe resa necessaria in ragione del fatto che la deposizione dello straniero era stata utilizzata dai giudici di merito a fondamento del "teorema di colpevolezza" del AH, nonostante la sua lacunosità, contraddittorietà e inattendibilità. 4.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 12, commi 3 e 3-ter, T.U. IMM. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe incorsa nel totale travisamento del compendio probatorio acquisito, avendo trascurato le molteplici doglianze avanzate dalla difesa dell'imputato in ordine a ciascun capo d'accusa, delle quali neppure si farebbe menzione nel capitolo relativo allo "svolgimento del processo" (da pag. 9 a pag. 27). La confermata affermazione di responsabilità sarebbe frutto di mere supposizioni e congetture, in considerazione della regolarità della procedura amministrativa oggetto d'indagine e del fatto che, in assenza della prova del profitto, non poteva reputarsi dimostrata alcuna volontà di dissimulare alcunché da parte degli stessi datori di lavoro. Proprio in relazione all'aggravante del fine di profitto si rivelerebbe la fumosità e l'arbitrarietà della motivazione, che suppone detto fine di profitto come implicito nella condotta contestata e lo fonda su una interpretazione illogica e travisante della conversazione n. 2191, nonché contraddittoriamente valutata a fondamento dell'assoluzione di AH dal capo H). 4 Anche la conversazione n. 322 sarebbe inficiata dallo stesso travisamento e in essa, come nell'altra, neppure vi sarebbe la prova del coinvolgimento come conversante del ricorrente, atteso che i loquenti sono identificati come "UOMO 1" e "UOMO 2". Gli stessi operanti di P.G. escussi in dibattimento nulla, del resto, avevano riferito sul punto, perché non oggetto di specifico accertamento, mentre il teste TI, a domanda della difesa, aveva escluso di aver mai ricevuto denaro per inoltrare le domande di assunzione. Quanto al reato di cui al capo B), si rimprovera alla Corte di merito di aver confermato la prima sentenza senza considerare di dover dichiarare la prescrizione della "residua" parte di reato contestato (in quanto limitatamente alle richieste effettuate da NA DU vi era stata assoluzione), come accaduto per gli altri reati di cui all'art. 12, comma 5, T.U. IMM., visto che, a ben leggere, le domande presentate da RA TT erano relative a pratiche di emersione del lavoro irregolare e quindi integravano in toto la fattispecie di favoreggiamento della permanenza in territorio nazionale e non già quella del comma 3. In ordine al reato di cui al capo E), premesso che, esclusa l'aggravante del fine di profitto, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, si censura come illogica e contraddittoria la sentenza impugnata laddove, da un lato, era arrivata ad assolvere il correo IA DE UC per non aver commesso il fatto e, dall'altro, aveva confermato la condanna di AH, nonostante il primo Giudice, dalla lettura della conversazione telefonica n. 9688, avesse concluso che "da tale passaggio si comprende come il DE UC, rendendosi disponibile a presentare le domande era una pedina nel disegno criminoso architettato dal AH" (pag. 35 sentenza di primo grado). Del tutto travisato era anche il contenuto delle ulteriori conversazioni implicitamente richiamate dalla Corte di assise di appello e, segnatamente: - della conversazione n. 9460 del 12 febbraio 2013, nella quale parlano due persone identificate solo come "UOMO 1" e "UOMO 2" e si fa riferimento a tale "Milas", senza che si spieghi perché questi avrebbe dovuto essere identificato nel ricorrente,: - della conversazione n. 10356 del 21 febbraio 2013, nella quale DE UC, in riferimento a documenti e e-mail da inviare, dice di doversi rivolgere "ad un commercialista che lo sa fare" e non al AH. Il reato contestato sarebbe, quindi, addebitato a AH sulla base di congetture e supposizioni derivanti dalla mera circostanza che DE UC conoscesse il ricorrente. In ordine al capo F) dell'imputazione, premesso che, esclusa l'aggravante del fine di profitto, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, si censura la decisione avversata per aver travisato, come quella di primo grado, il contenuto delle conversazioni ambientali n. 9373 e n. 9374 del 22 febbraio 2012 anche in ordine ai potenziali interlocutori, posto che AH non era affatto identificato o identificabile tra i loquenti. 5 Del resto, anche le altre conversazioni captate ai nn. 3, 5, 7, 18, 29, 66 e 1257 apparivano del tutto irrilevanti, in quanto aventi ad oggetto contenuto non attinente ai fatti d'indagine. In ordine al capo G), reiterata la doglianza sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, si rinnovano le censure di travisamento delle conversazioni intercettate, con riferimento a quelle contraddistinte dai numeri 9373 del 22 febbraio 2012, 10042 del 25 gennaio 2013 e 66 del 15 novembre 2012, queste ultime due intercorse tra soggetti non identificati. Si deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione per aver valorizzato l'assenza dei lavoratori all'atto dei controlli effettuati presso i datori di lavoro, controlli che, tuttavia, erano avvenuti nel periodo invernale, mentre il nulla osta era stato rilasciato per lavoro stagionale in agricoltura e, quindi, era ipotizzabile che il lavoro venisse svolto durante l'estate o la prima parte dell'autunno. In ordine al capo I), oltre alla consueta doglianza sulla prescrizione del reato, si rinnovano le censure di travisamento delle conversazioni captate, con riguardo a quelle recanti i numeri 6158 del 6 febbraio 2013 e i numeri 2191 e 322 (di queste ultime due si è già detto in precedenza). Quanto alla conversazione telefonica n. 6150, si segnala, in particolare, da un lato, il mancato coinvolgimento in essa di AH e, dall'altro, il travisarnento del contenuto del dialogo intercettato, con riferimento alla mancata giustificazione addotta dal coimputato UG in merito all'assenza del lavoratore per il quale aveva presentato domanda di emersione. Sul punto, ribadisce la difesa che il decreto flussi 2012 riguardava lavoratori stagionali da adibirsi a lavori agricoli e, quindi, sicuramente utilizzati nel periodo estivo e autunnale del 2012, sicché, al momento del controllo operato dalla Squadra Mobile di NA nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, detti lavoratori ben potevano non essere più presenti (si richiama, sull'argomento, la testimonianza resa dall'Isp. GENTILI all'udienza del 23 novembre 2015). Ad ogni modo, trattandosi di richieste e nulla osta ritirati (se ritirati) pochi mesi prima dell'avvenuto controllo di polizia, appariva anche del tutto legittimo e comprensibile eventualmente che i lavoratori potessero non essere entrati nel territorio nazionale. Arbitraria e inaccettabile era, quindi, la sintesi valutativa della Corte di assise di appello circa il "chiarissimo e inequivoco contenuto" della intercettazione in commento. Immotivatamente era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 3, lett. d), dell'art. 12 T.U. IMM., data per scontata solo sul presupposto che gli imputati si conoscessero tra loro. 6 In ordine al capo K), esclusa l'aggravante del profitto, la prova di responsabilità si fonderebbe sui controlli operati dalla P.G. presso la ditta del CE in data 21 febbraio 2013 e sulle conversazioni captate nn. 2061-2062-2063. Quanto ai primi, si richiamano le deduzioni già svolte con riguardo al capo I). Quanto alle seconde, si eccepisce, da un lato, che AH non sarebbe in esse identificabile come uno dei conversanti, dall'altro, che nulla proverebbero sulla sua responsabilità. Inoltre, si censura la sentenza impugnata per essersi limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza vagliare compiutamente e con adeguate argomentazioni i motivi di gravame. Sulla conversazione n. 2191 si richiamano le critiche esposte in precedenza. Si ribadisce l'erroneità della contestazione dell'aggravante del concorso di tre persone. Quanto al capo J), esclusa l'aggravante del profitto, la prova di responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni del coimputato TI, sui controlli di P.G. effettuati presso la ditta del suddetto e sulle conversazioni captate nn. 2:170, 2191 e 2196, valutati quali elementi di riscontro del narrato del TI. L'imprenditore in questione aveva dichiarato di essersi sempre rivolto allo NS e di non aver, comunque, mai presentato richieste di nulla osta per l'anno 2102, circostanza dalla quale la Corte di merito aveva inferito acriticamente che dette richieste fossero state presentate dal AH all'insaputa del datore di lavoro. Al tempo stesso, TI aveva dichiarato di non essere mai stato contattato per l'anno 2012 dalla Prefettura di NA sia per il caso di accoglimento che per il caso di rigetto delle richieste in esame, come, invece, sempre avvenuto negli anni precedenti. In ordine ai controlli di P.G., si richiamano i rilievi sviluppati in precedenza. Quanto alla conversazione n. 2170 del 17 dicembre 2012, essa risulta intercorsa tra un uomo non identificato (non l'odierno ricorrente) e lo NS ("Betto") e avrebbe ad oggetto lonze, un motore, una persona che abita ad NA e un non meglio precisato "macello" di cui non è dato capire nulla. Anche le conversazioni n. 2191 (della quale si è già detto) e n. 2196 del 18 dicembre 2012 nulla apporterebbero al "teorema" sulla colpevolezza del ricorrente. In ordine al capo M), esclusa l'aggravante del profitto, si censura che la sentenza abbia fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni rese da LA HE, che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbero risultate tutt'altro che attendibili e credibili oltre a non essere riscontrate in alcun modo ed essere travisate dai giudici. 4.4. Con il quarto motivo, si denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 e 195 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. 7 I giudici di merito avrebbero arbitrariamente utilizzato le dichiarazioni rese dai testi LA HE, AM AD, RA TT e MO TI a dimostrazione della responsabilità di AH senza che tali dichiarazioni risultassero suffragate da adeguati riscontri e motivando il proprio convincimento in contrasto con le risultanze probatorie e, in parte, in modo apparente. Nel motivo in esame, si dedica ampio spazio alla deposizione dello HE della quale si mettono in luce pretese incongruenze, incompletezze e contraddizioni, prima fra tutte quella afferente al contrasto tra il contenuto della denuncia del 6 luglio 2012, in cui egli affermava di aver subito minacce da UL HA al quale aveva richiesto la restituzione dei 12.000,00 euro pagati per entrare in Italia, visto che la pratica di regolarizzazione non era andata a buon fine, e la successiva dichiarazione resa in dibattimento, in cui aveva riferito di essere stato minacciato anche da AH. La difesa rimarca lo speciale interesse nutrito da HE nello sporgere denuncia, costituito dall'ottenimento di un permesso di soggiorno per ragioni di giustizia, che lo straniero, effettivamente, aveva ottenuto, lamentando il controllo poco rigoroso effettuato dai giudici di merito sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, non riscontrate da altri elementi e affidate a mere congetture. Analoghe considerazioni critiche vengono svolte sulla deposizione di AM AD, anch'essa priva di elementi di riscontro, affidata a "voci correnti nel pubblico", in palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 194 e 195 cod. proc. pen., e, con particolare riferimento all'avvenuto pagamento di una somma di denaro al RAHN1AN, smentita dalle date del decreto-legge (1° luglio 2009) e della legge di conversione (3 agosto 2009) relativi alla c.d. sanatoria emersione del 2009, successive a quella in cui il teste avrebbe collocato la dazione di denaro all'imputato (marzo o, al più tradi, giugno 2009). La testimonianza di AM AD non sarebbe credibile neppure circa l'antefatto sulla raccolta di denaro da parte dei suoi genitori e sulla successiva consegna ad un intermediario in Bangladesh, che poi lo avrebbe fatto pervenire al dichiarante, senza, però, che risultasse alcun elemento di riscontro, trattandosi di denaro contante. Anche per detto teste valevano le considerazioni sull'interesse alla denuncia spese per HE, tanto che anche lui, come l'altro, aveva ottenuto il permesso di soggiorno e lavorava. Illogica era la motivazione circa la valutazione della testimonianza dell'imprenditore TI. Questi non aveva mai avuto contatti diretti con AH e se fosse stata vera la supposizione dei giudici di merito in ordine alla fraudolenta presentazione di domande di nulla osta per l'anno 2012 all'insaputa del dichiarante, in qualche modo costui sarebbe stato contattato dalla Prefettura di NA, cosa che non era avvenuta e che avrebbe reso necessario escutere, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., il personale del SUI di quella città. 8 D'altro canto, non era dato capire come le Corti marchigiane avessero tratto grandi certezze dalla sola testimonianza del TI per ritenere provato che le domande di nulla osta presentate nel 2012 fossero state inoltrate proprio dal ricorrente e/o da TT NS così da pervenire alla condanna del AH, quando dalla testimonianza dell'Isp. GENTILI era emersa l'impossibilità di accertare da quale indirizzo IP potessero provenire le domande inviate telematicamente. Era mancato in motivazione, in ogni caso, A rigoroso vaglio delle dichiarazioni del TI, imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Sul travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, utilizzate in sentenza quali elementi di riscontro del dichiarato dell'imprenditore, si è già detto in precedenza. La testimonianza resa da RA TT sarebbe stata travisata dai giudici territoriali oltre che essere reticente e contraddittoria 'm più punti. Le sentenze avrebbero estrapolato i soli passaggi ritenuti utili a una pronuncia di condanna senza valutare la deposizione nella sua interezza, specie con riferimento alla circostanza di non essersi presentato alla Prefettura competente di sua volontà perché non più interessato all'assunzione del lavoratore straniero e ciò solo in seguito ad un colloquio con il suo avvocato. Si muovono, poi, censure sulle conversazioni mtercettate, criticando la superficialità di valutazione delle trascrizioni e la loro interpretazione "a senso unico". Si critica, inoltre, il passaggio motivazionale sulla certezza della identificazione dei conversanti, osservandosi, sul punto, che se era vero che parte delle captazioni era stata effettuata all'interno degli esercizi commerciali del AH, era altrel:tanto vero che in quelle occasioni non vi era stato alcun accesso della P.G., né vi era stato l'accertamento sulla effettiva presenza dell'imputato in quei locali. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. L'imputato avrebbe dovuto essere assolto ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., non essendo stata la sua responsabilità dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Il diniego delle attenuanti generiche sarebbe motivato con formule di stile e non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato. Parimenti apodittica sarebbe la motivazione addotta a giustificazione dell'entità della pena inflitta, oltre che viziata da disparità di trattamento rispetto agli altri imputati. 5. Ricorso di TR BE. 5.1. Con il primo motivo, si eccepisce l'incompetenza per territorio della Corte di assise di NA per le ragioni, comuni agli altri ricorrenti, già esposte in premessa. 9 5.2. Con il secondo motivo, si deducono vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento alle conversazioni telefoniche prog. nn. 9733-9734 del 22.2.2013 e alla domanda di emersione relativa a MA AM. Si rileva che, quanto meno con riguardo allo straniero MA AM, era emersa l'esistenza e la perduranza di un rapporto di lavoro, sicché non sussisteva l'elemento oggettivo del reato contestato in relazione alla normativa sull'emersione, ma era ravvisabile un palese travisamento della prova e della sua portata con diretto riflesso sul capo F) in ordine al quale era intervenuta condanna. Quanto alle contestate assunzioni fittizie correlate ai flussi del 2012, la difesa del ricorrente assume come non conducenti le conversazioni intercettate il 22 febbraio 2013, al di là dell'incertezza sull'interlocutore del BE, in quanto quest'ultimo non ammette mai i presunti addebiti, anzi, sembra rifiutare le ipotesi di sospetta natura delittuosa. In sostanza, nessuna prova era stata raggiunta circa la fittizietà dei rapporti di lavoro sottesi alle richieste di nulla osta per flussi stagionali né per emersione del lavoro irregolare. Nessuna prova era stata acquisita in ordine al profitto economico conseguito dal BE, né era mai risultato che egli avesse percepito somme oscillanti tra i 1.000,00 e i 5.000,00 euro, come contestato nel capo d'accusa. 5.3. Con il terzo motivo, si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3, lett. d), e 3 -ter, lett. b), art. 12 T.U. IMM. Si contesta, in primo luogo, il ricorso a mere presunzioni per dimostrare il fine di profitto, la prova del quale non era emersa per nulla dal dibattimento, ':anto che i testi operanti presso la Questura avevano riconosciuto di non aver minimamente approfondito tale aspetto della vicenda. 5.4. Con il quarto motivo, si eccepiscono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché apparenza della motivazione. La sentenza della Corte di Assise di appello, senza dar conto degli specifici motivi di gravame, aveva mostrato di prestare adesione alla decisione di primo grado in modo apodittico e stereotipato, non integrando, quindi, la tipologia della motivazione per relationem, ma concretando una vera e propria elusione dell'obbligo motivazionale, previsto a pena di nullità dall'art. 125 cod. proc. pen. Che il giudice di secondo grado non avesse effettuato un'attenta lettura degli atti del processo sarebbe emerso: - da pag. 35 della sentenza, in cui si affermava che nessun bengalese aveva lavorato per gli imprenditori richiedenti, circostanza smentita, come detto, in relazione al lavoratore MA AM;
- dalla successiva pag. 39, a proposito dell'affermata e incontestata esistenza di uno stretto e stabile rapporto tra BE e AH, desumibile dai colloqui intercorsi tra i due. 10 A quest'ultimo riguardo, la difesa del ricorrente assume che dalle trascrizioni acquisite non risultava che BE stesse parlando con AH e che gli argomenti di cui trattava nella conversazione n. 9734 del 22 febbraio 2013 non avevano nulla a che fare con i fatti di causa, come ad esempio i presunti pagamenti della SIAE. Discrezionale e apodittica si rivelava, quindi, l'affermazione di pag. 41, secondo cui le conversazioni monitorate sarebbero state attinenti alle contestazioni mosse al BE. Ulteriori contraddizioni si rileverebbero, a detta della difesa, a pag. 40 della sentenza impugnata, laddove si dice che il fatto che l'imprenditore BEVILAC:QUA non avesse avuto neanche "in nero" alle proprie dipendenze un cittadino straniero "costituisce sicuro riscontro dell'utilizzo del AH e del BE dei documenti e dei nominativi" a sua insaputa. Tale asserzione, tuttavia, confliggerebbe in modo vistoso con il proscioglimento del AH dal reato sub C), sicché risultava illogico ritenere un coinvolgimento del BE insieme al predetto nell'utilizzo di documentazione all'insaputa di UA. 5.5. Con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui al comma 3-ter dell'art. 12 T.U. IMM. e al trattamento sanzionatorio. Quanto al fine di profitto, si rimarca la mancata emergenza, in esito all'istruttoria dibattimentale, di quale fosse stato il guadagno, diretto o indiretto, del BE, sicché tale aggravante sarebbe stata solo presunta con motivazione del tutto apodittica. Si lamenta, inoltre, l'eccessiva severità della pena inflitta all'imputato, in presenza degli estremi per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Ci si duole, ancora, della carenza della motivazione a proposito del confermato diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la proposizione di specifica censura nell'atto di gravame. 6. Ricorso di CO CE. 6.1. Con il primo motivo, si eccepisce l'incompetenza per territorio della Corte di assise di NA per le ragioni, comuni agli altri ricorrenti, già esposte in premessa. 6.2. Con il secondo motivo, si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo K). Ad avviso della difesa del ricorrente, l'istruttoria dibattimentale non aveva dimostrato che CE non avesse intenzione di assumere lavoratori, né che fosse consapevole della fittizietà delle richieste inoltrate a suo nome;
soprattutto, non era emerso che quelle richieste di assunzione fossero state effettivamente inoltrate dall'imputato. Veniva indicata fra le prove a carico la testimonianza dell'Isp. GENTILI, dalla quale, tuttavia, era soltanto emerso che presso il SUI di NA erano state presentate a nome di CO CE le pratiche per il rilascio di nulla osta per flussi stagionali relativi all'anno 2012, ma nessuna certezza era stata raggiunta circa un effettivo ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. 11 Dalla stessa testimonianza, inoltre, era emerso che gli inqui-enti non erano stati in grado di risalire con certezza a chi avesse effettivamente inviato telematicamente le domande di nulla osta, mentre, quanto alle domande di emersione, nei casi in cui si era riusciti a risalire alla provenienza, era stato individuato un indirizzo IP intestato al AH e non al CE, che con lo straniero non aveva nulla a che fare. Quanto alle conversazioni intercettate con i nn. 2061, 2062 e 2063, oltre ad adombrarsi il dubbio sulla identificazione vocale dei loquenti, si rimarca come in esse gli interlocutori, diversi dal CE, vengano identificati genericamente in "uomo 1" e "uomo 2", e come da esse non derivi alcuna certezza circa la partecipazione attiva del ricorrente al disegno criminoso eventualmente posto in essere dai conversanti. Né risolutivi elementi di prova erano emersi dalle conversazioni n. 996 e n. 1018. Nella prima, si faceva genericamente riferimento a un pagamento INPS senza indicarne l'oggetto; nella seconda, si era in presenza di una banale conversazione tra l'imputato e il figlio, in cui nulla si diceva se non che dovesse consegnare un foglio allo NS ("Betto"). Ugualmente irrilevante doveva considerarsi la conversazione n. 2191, intercorsa tra due soggetti diversi dal CE. 6.2.1. Mancava anche la prova dell'elemento soggettivo del reato, non essendo emersa da nessuna delle conversazioni monitorate la consapevolezza, da parte del CE, di aver voluto favorire l'ingresso illegale di stranieri. Irrilevante, a tal fine, il fatto che non fossero stati rinvenu':i lavoratori stranieri al momento del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, risalente al febbraio 2013, ovvero quando già il presunto contratto di lavoro stagionale poteva dirsi esaurito e con accertamento eseguito non presso l'azienda, ma presso l'abitazione dell'imputato. 6.2.2. Si contesta, poi, la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3, lett. d), in assenza di contatti diretti tra CE e AH, non risultanti da intercettazioni telefoniche o ambientali. D'altro canto, la spiegazione più plausibile del rapporto tra l'imputato e TT NS andava ricondotta a ragioni di amicizia e colleganza, atteso che i due svolgevano la stessa attività lavorativa e lo NS aveva accettato di aiutare l'amico per inoltrare una domanda di lavoro stagionale. 6.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione in riferimento alla circostanza aggravante del fine di profitto, di cui al comma 3 -ter, lett. b), dell'art. 12 T.U. IMM., e al trattamento sanzionatorio. Quanto alla prima, si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto dimostrata la finalità di profitto da alcune conversazioni non coinvolgenti CE e dalla presenza di un bollettino INPS, di per sé lecita e inconferente. Quanto al secondo, ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che avrebbe precluso il giudizio di bilanciamento con le contestate aggravanti. 12 7. Ricorso di IZ UG. 7.1. Con il primo motivo si eccepisce l'incompetenza per territorio della Corte di assise di NA per le ragioni, comuni agli altri ricorrenti, già esposte in premessa. 7.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato sub capo I), nonché travisamento della prova in relazione alla conversazione telefonica prog. n. 6158 del 6 febbraio 2013 e alla domanda di emersione concernente UM MI. Premesso che l'unica fonte di prova apprezzata a carico del ricorrente è costituita dalla indicata conversazione, se ne contesta l'estrapolazione frammentaria di poche frasi che, se lette all'interno del reale contesto, fornirebbero la dimostrazione opposta a quella ritenuta in sentenza, evidenziando esclusivamente l'agitazione di un soggetto incensurato a fronte di un'indagine di rilievo penale, che è all'oscuro della domanda di emersione e che non conosce nemmeno il nome di AH, genericamente individuato come un "pakistano". Quanto al tenore della conversazione n. 6158, se ne contesta il travisamento, assumendosi, da un lato, l'irrilevanza della frase iniziale "per quella faccenda lì", dall'altro, la coerenza delle parole "poi risulta uno che io l'ho messo in regola, che fatica qui da me" con quanto accertato dagli inquirenti a proposito dell'invio di una domanda di emersione, di cui l'imputato nulla sapeva, da un indirizzo IP sconosciuto, che si suppone riferibile al RAHAMN, ma non al UG. Anche l'interlocutore NS dimostrava con le sue parole di non essere a conoscenza della presentazione di quella domanda, continuando a parlare di "flussi" stagionali, mentre si trattava di una richiesta di emersione di lavoro irregolare, tutto ciò a ulteriore riprova della buona fede del ricorrente e del travisamento operato dalla Corte di merito. Quanto alle ulteriori intercettazioni nn. 2191 e 322, richiamate in sentenza, si rileva come esse, di cui vengono riportate estrapolazioni fuorvianti, attestino semplicemente che alcune pratiche, relative a "flussi", erano intestate al UG, circostanza pacifica, ma irrilevante sul piano della sottesa originaria finalità delittuosa. Si eccepisce, in definitiva, la violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 7.3. Con il terzo motivo, si denunciano, in riferimento alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui ai commi 3, lett. d) e 3-ter, lett. b), violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della già indicata conversazione n. 6158. Si lamenta il ricorso a mere presunzioni per la dimostrazione della finalità di profitto, non essendo emerso da alcun atto processuale che l'imputato avesse percepito qualsiasi profitto di natura economica o lo avesse richiesto o ne avesse parlato. Irrilevante sarebbe il richiamo, operato dal giudice di appello, alle conversazioni nn. 2191 e 322 che vedevano coinvolto il coimputato CE, dalle quali il giudice medesimo aveva dedotto che tutti gli imprenditori sarebbero stati pagati al pari del CE, 13 circostanza, quest'ultima, che peraltro si porrebbe in contrasto con quanto accertato nei confronti degli imprenditori TI e TT. Analogamente carente sarebbe la motivazione circa la configurabilità dell'aggravante delle tre o più persone in concorso, nulla essendo emerso, con riguardo al caso specifico, circa la condotta dello NS e delle modalità con cui sarebbero stati messi in contatto il UG e il AH. 7.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio in genere. Anche volendosi accedere all'impostazione accusatoria, la partecipazione dell'imputato al fatto delittuoso ascrittogli si configurerebbe come minima e di importanza trascurabile. Il pacifico riconoscimento del carattere di aggravante delle fattispecie previste dal comma 3 dell'art. 12 T.U. IMM. avrebbe dovuto produrre il giudizio di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen., non effettuato nel caso di specie malgrado l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche, dovendosi evidenziare che il divieto di bilanciamento previsto dal comma 3-quater del citato art. 12 concernerebbe solo le aggravanti previste dai commi 3-bis e 3-ter, ma non quella di cui al comma 3: la Corte di merito avrebbe dovuto prima bilanciare le attenuanti generiche con l'aggravante prevista dal comma 3 e, solo successivamente, operare l'aumento previsto dal comma 3-ter sulla pena prevista dal primo comma, così garantendo una pena più aderente al caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi vanno respinti perché, nel complesso, infondati. 01. Va, in primo luogo, respinto il comune motivo con il quale i ricorrenti contestano, anche in questa sede, la competenza territoriale della Corte di assise di NA. Come noto, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (tra molte, Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185). La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, precisato che, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis actractiva" 14 anche sugli altri (per tutte, Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Confl. comp. in proc. SS e altri, Rv. 276391). Atteso che il reato di associazione per delinquere finalizzato a reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, originariamente contestato a sei imputati, è compreso nel catalogo dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, citato, del tutto correttamente, nella specie, è stata radicata la competenza per territorio presso la Corte di assise di NA, in quanto, come unanimemente opinato dai giudici di merito coinvolti nel processo, ad NA si è manifestata l'operatività della struttura de qua, come reso palese dalle circostanze della residenza in quella città dei promotori e della individuazione, nella stessa città, del luogo di ideazione delle attività realizzati dai sodali (in particolare, nei negozi gestiti da AH). Infondate, pertanto, sono le censure mosse al riguardo dai ricorrenti anche nella presente sede di legittimità. 02. Va, poi, ricordato, trattandosi di tema sviluppato in tutti i ricorsi, che, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 1. Ricorso di TR BE. 1.1. Sul primo motivo, afferente alla pretesa incompetenza per territorio della Corte di assise di NA, si richiamano le considerazioni già esposte in premessa per tutti i ricorrenti. 1.2. Infondato è il secondo motivo, con il quale si deducono vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento alle conversazioni telefoniche prog. nn. 9373-9374 del 22 febbraio 2013 e alla domanda di emersione relativa a MA AM. AM viene menzionato esclusivamente nel capo F) della rubrica, con riferimento all'ipotesi di una procedura di emersione dal lavoro irregolare integrante il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Ebbene, tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in esito al giudizio di appello, sicché, in mancanza di rinuncia espressa alla causa estintiva del reato, i relativi rilievi debbono reputarsi inconferenti. Né si comprende come l'adombrata insussistenza del fatto relativo al suddetto straniero possa riverberarsi sulle residue ipotesi delittuose contestate nel capo, concernenti diversi immigrati. Quanto alle contestate assunzioni fittizie correlate ai flussi del 2012, la difesa del ricorrente assume come non conducenti le conversazioni intercettate il 22 febbraio 2013, in quanto in esse BE non ammetterebbe gli addebiti a lui contestati, anzi, esprimendo la volontà di non essere coinvolto in attività illecite. 15 Tali deduzioni tradiscono una lettura solo parziale delle captazioni, delle quali la sentenza di primo grado riporta ampi brani (pagg. 21-26). Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, cui quello d'appello si è richiamato per relationem, in esse AH cercava di convincere il coimputato a utilizzare nuovamente (il che, ovviamente, significa che era già successo in passato), per la comune attività delittuosa, le imprese di cui moglie e figlia del BE erano titolari, puntualmente indicate con i rispettivi nomi di "Cafe del Mar" (di ES HI, moglie di BE) e di "Ella" (di UR BE, figlia del ricorrente). Di fronte alle perplessità nutrite dall'interlocutore, dovute al recente controllo subito dalla moglie (il 30 gennaio 2013) ad opera della Polizia di Stato, volto a verificare la presenza, presso la sua azienda, di lavoratori stranieri, AH ricorda gli importi già guadagnati da BE nello svolgimento di quell'attività illecita e che avrebbe guadagnato di nuovo ("...tu guadagnare da solo 500 euro come 1000..."). La testimonianza fornita dalla SP GENTILI all'udienza del 23 novembre 2015 dimostra, secondo la lineare ricostruzione dei giudici di merito, come le perplessità manifestate da BE al AH siano state, poi, superate, dal momento che presso il SUI di NA risultavano presentate a nome di UR BE e ES HI le pratiche per il rilascio di nulla osta per flussi stagionali indicate nel capo d'imputazione e a nome di ES HI la pratica di emersione relativa al cittadino straniero HA HA. La teste ha ricordato, peraltro, come presso le attività commerciali delle predette imprenditrici (le già menzionate società "Ella" - che gestiva lo chalet "Azzurro" a Montemarciano - e il "Café del Mar"), nonché a casa della HI (riguardo alla pratica di emersione, atteso che il lavoratore straniero avrebbe dovuto svolgere le mansioni di domestico), non siano stati trovati i cittadini stranieri oggetto di contestazione. Né colgono nel segno i rilievi, comunque generici, sviluppati in ricorso a proposito della dubbia identificazione nel AH dell'interlocutore del BE, rilievi che trascurano la congrua motivazione fornita sul punto dal giudice di primo grado a pag. 27 della sentenza, laddove si fa riferimento al riconoscimento della voce di AH da parte del perito trascrittore (come indicato nella nota del 14 giugno 2018), alla effettuazione dell'intercettazione "ambientale" all'interno del negozio di bigiotteria gestito dall'imputato e alla intercettazione di alcune conversazioni telefoniche sull'utenza n. 3338641242 in uso al AH: elementi, quelli elencati, non oggetto ch specifiche contestazioni da parte del ricorrente. 1.3. Del tutto infondata, anche in diritto, la censura circa il preteso difetto di prova sul conseguimento del profitto da parte di BE, replicata anche nel terzo e nel quinto motivo di ricorso. Va ricordato che, in tema di delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal fine di profitto, da intendersi quale utilità in senso economico patrimoniale (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613), quel che rileva, in tutta evidenza, non è 16 l'avvenuto conseguimento del profitto, ma la circostanza che l'agente si sia determinato a delinquere spinto da tale motivazione. Come sempre, quando viene in rilievo un dolo specifico, ciò che conta è che l'azione si sia diretta verso la finalità indicata, indipendentemente dalla sua concretizzazione (v., ancora, Sez. 1, n. 35510 del 2019, cit., in motivazione). Che ciò sia pacificamente accaduto con riferimento a ET emerge dal chiaro tenore delle conversazioni di cui si è prima dato conto, interpretate dal giudice di merito con valutazione non manifestamente illogica, che, in quanto tale, non può essere sindacata in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 1.4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si eccepiscono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché apparenza della motivazione. Giova rammentare che la motivazione "per reléiPtionem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti cori la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). Va aggiunto che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle Acampa, Rv. 278611). Infine, va ricordato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 17 Tanto premesso, va detto che la Corte di assise di appello si è, nella sostanza, attenuta ai principi ora enunciati, essendosi legittimamente avvalsa, peraltro solo in parte, della tecnica di motivazione per relationem in quanto la gran parte delle questioni dedotte in questa sede di legittimità erano già state correttamente risolte dal primo giudice. Richiamato quanto già osservato sul caso del lavoratore straniero AM, oggetto di pronuncia di estinzione per prescrizione in appello, il Collegio non può che stimare del tutto infondati i rilievi di una "disattenta lettura" mossi ai giudici del gravame. Sul fatto che il legame tra BE e AH fosse collaudato, la Corte di secondo grado ha correttamente apprezzato le conversazioni captate (di cui si è già dato conto), inequivocamente rivelatrice di un modus operandi illecito già collaudato in passato con riferimento ad altri lavoratori stranieri, sempre tramite l'utilizzo delle aziende della moglie e della figlia del ricorrente. Sulla dimostrata identità del AH quale interlocutore di BE nelle conversazioni in questione si è già detto. Che alcuni argomenti trattati nella conversazione n. 9374 del 22 febbraio 2013 potessero esulare dall'attività delittuosa contestata non significa che, come già esposto, in quella conversazione si sia parlato anche (e soprattutto) dell'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, atteso che proprio in detto dialogo AH fece riferimento agli importi già percepiti e spettanti a BE e alla eventualità di reperire nuovi datori di lavoro disponibili a presentare domande al posto della figlia e della moglie del ricorrente, poi individuati nel coimputato William NI. De tutto fuori luogo, pertanto, è l'asserzione per cui il materiale captativo non inerirebbe ai reati ascritti a BE. Né hanno pregio le censure di contraddittorietà della motivazione con riferimento al capo C), visto che il teste UA ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del solo BE, il che spiega l'assoluzione di AH dallo stesso capo. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa, priva di incongruenze è, poi, l'affermazione della Corte di secondo grado, secondo la quale la circostanza che l'imprenditore UA non avesse avuto neanche "in nero" alle proprie dipendenze un cittadino straniero costituiva sicuro riscontro dell'utilizzo, da parte di BE, dei documenti e dei nominativi a sua insaputa, atteso che il suddetto teste ha riferito di aver consegnato al ricorrente i documenti relativi alla propria attività alberghiera per l'assunzione di solo uno o al massimo due lavoratori, mentre, secondo quanto narrato dall'SP GENTILI, a nome di Armando UA vennero presentate tre domande relative al decreto flussi stagionali 2012, riguardanti i cittadini bengalesi indicati in rubrica, e una domanda di emersione per lo stesso anno, senza che nessuno dei quattro lavoratori venisse mai trovato presso l'albergo dell'imprenditore. 18 1.5. Infine, è stata correttamente disattesa la doglianza sulla eccessività della pena dedotta dalla difesa in ragione dell'asserita marginalità del ruolo rivestito dal ricorrente, tenuto conto della logica risposta fornita sul punto dalla Corte di merito nel valorizzare il numero delle istanze presentate, la durata dell'attività delittuosa e d coinvolgimento di ignari imprenditori. Non oggetto di specifico motivo di appello è la censura sul diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, che, quindi, è improponibile nella presente sede. Va detto che, in ogni caso, si reputa sufficientemente adeguata la considerazione spesa dal primo giudice sulla totale assenza di elementi positivi rappresentati dalla difesa (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 2. Ricorso di IZ UG. 2.1. Sul primo motivo, afferente alla pretesa incompetenza per territorio della Corte di assise di NA, si richiamano le considerazioni già esposte in premessa per tutti i ricorrenti. 2.2. Infondato è il secondo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato sub capo I), nonché travisamento della prova in relazione alla conversazione telefonica prog. n. 6158 del 6 febbraio 2013 e alla domanda di emersione concernente UM MI. Va ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Conformemente al consolidato principio enunciato, rileva il Collegio che la prova di responsabilità del ricorrente è stata correttamente inferita (arche) dal tenore della conversazione di cui sopra, interpretata in modo non illogico dai giudici dei due gradi merito. Il dialogo con TT NS detto 'Setto", soggetto coinvolto in numerose pratiche illecite gestite da AH, viene captato proprio nei frangenti in cui UG stava subendo un controllo di polizia presso la sua azienda, finalizzato ad accertare la presenza dei lavoratori stranieri per i quali il ricorrente aveva presentato domanda in relazione al decreto flussi 2012 e alla procedura di emersione di lavoro irregolare. I giudici territoriali, con un iter argomentativo del tutto scevro da vizi logici, hanno collegato la palese preoccupazione mostrata dall'imputato all'interlocutore non al semplice fatto della sottoposizione a un controllo di polizia, come prospettato dalla difesa, ma al fatto che quel controllo, peraltro inaspettato, non poteva che essere ricondotto a quella specifica attività illecita di cui NS era pienamente all corrente, così come AH, poiché, altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso contattare subito il primo per chiedergli come giustificare l'assenza di lavoratori presso la sua azienda e :spingerlo ad avvertire immediatamente AH. 19 Del tutto plausibilmente sono state giudicate coerenti con il coinvolgimento, anche soggettivo, dell'imputato nel reato ascrittogli al capo I) alcune significative espressioni, quali "poi risulta uno che io l'ho messo in regola, che fatica qui da me", relativa alla domanda di emersione dal lavoro irregolare, fatto estinto per prescrizione, e "sono venuti per quella faccenda lì", indicativa del consapevole comune coinvolgimento in quella determinata attività illecita. Altrettanto coerente con il contesto illecito è stato esattamente ritenuto il suggerimento indirizzato da NS a UG di non rivelare, pur se gli fosse stato richiesto dalla Polizia, il nome di AH come quello che lo aveva aiutato a inoltrare le pratiche di lavoro, ma di limitarsi, semmai, a indicare genericamente un bengalese che aveva un negozio davanti alla stazione;
così come al medesimo contesto sono state ineccepibilmente ricondotte le ulteriori conversazioni nn. 2191 e 322, contenenti il chiaro riferimento a UG (GI) quale uno dei datori di lavoro compiacenti coinvolti nelle trame illecite ordite da AH e NS. A fronte di una lettura per nulla illogica del materiale captativo, le censure di travisamento mosse dalla difesa del ricorrente, tramite le quali si pretenderebbe addirittura di accreditare un risultato interpretativo ribaltato in funzione assolutoria, non possono trovare accoglimento. 2.3. In termini di mera confutazione viene sviluppato il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano, in riferimento alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui ai commi 3, lett. d) e 3-ter, lett. b), violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della già indicata conversazione n. 6158. Radicalmente infondata è la censura che stigmatizza il ricorso a "mere presunzioni", da parte delle Corti di merito, per ritenere dimostrata l'integrazione della finalità di profitto, atteso che, a tal proposito, sono state convenientemente apprezzate le conversazioni di cui si è detto in relazione al ricorso di BE e la conversazione n. 2191, intercorsa tra NS e AH, avente ad oggetto, fra l'altro, l'importo dovuto al coimputato CE per le pratiche illecite in contestazione. Si è già sottolineato, con riguardo al ricorso di BE, che, quando viene in rilievo un dolo specifico, ciò che conta è che l'azione si sia diretta verso la finalità indicata, indipendentemente dalla sua concretizzazione. Sicché non ha nessuna rilevanza che manchi la prova che UG abbia effettivamente percepito un profitto nella vicenda di specie, essendo emerso, sia dalle conversazioni apprezzate, sia da intuitivi elementi di prova logica, che tutti gli imprenditori compiacenti coinvolti nelle attività delittuose gestite da AH e NS siano stati mossi da quella finalità, nei termini affermati, con congruo argomentare, dalle Corti territoriali. 20 Dal materiale tecnico i giudici di NA hanno, poi, correttamente tratto la prova della sussistenza dell'aggravante del numero di persone, essendo risultato palese il coinvolgimento concorsuale nel capo I) di UG, NS e AH. 2.4. Generico è il quarto ed ultimo motivo di ricorso, nella parte relativa alla doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non essendo inficiato da errori sul piano della logica il ragionamento svolto dai giudici dell'appello sulla importanza e imprescindibilità dell'apporto fornito dal ricorrente ai fini del raggiungimento degli scopi illeciti sottesi alle operazioni di cui si è parlato. 2.5. Infondata in diritto è la tesi difensiva, secondo la quale il riconoscimento del carattere di aggravanti, proprio delle fattispecie previste dal comma 3 dell'art. 12 T.U. IMM. avrebbe dovuto produrre il giudizio di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen., non effettuato nel caso di specie malgrado l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa tecnica, infatti, il divieto di bilanciamento previsto dal comma 3- quater del citato art. 12 concernerebbe solo le aggravanti previste dai commi 3-bis e 3-ter, ma non quella di cui al comma 3. La tesi è errata, poiché in contrasto con quanto affermato da Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937, che ha esteso il divieto di bilanciamento anche all'aggravante di cui al comma 3, spiegandone le ragioni alle pagg. 16-.1E7 nei termini seguenti: «Nel caso in cui ricorrano due o più ipotesi previste dal comma 3 e sussista, quindi, l'aggravante di cui al comma 3-bis, il giudice non potrà procedere a bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt, 98 e 114 cod. pen. in forza del divieto del comma 3-quater: pertanto, determinerà la pena base alla luce dei limiti edittali indicati dal terzo comma (reclusione da cinque a quindici anni e multa di 15.000 euro per ogni straniero), la aumenterà fino ad un terzo in ragione dell'aggravante di cui al comma 3-bis e sulla pena così determinata opererà le riduzioni per le attenuanti riconosciute (tra cui quella prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies T.U. imm., soggetta anch'essa al divieto di bilanciamento). In sostanza, la ricorrenza dell'aggravante di cui al comma 3-bis sottrae al bilanciamento tra le circostanze anche quella del comma 3: benché per il divieto di bilanciamento dettato dal comma 3-quater siano menzionate soltanto «le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter», e non quella di cui al comma 3, la norma stabilisce un preciso ordine per l'applicazione delle circostanze: «le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». Se si ritenesse che, in presenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 3-bis, il giudice possa prima operare il bilanciamento tra l'aggravante di cui al comma 3 ed eventuali attenuanti e dopo operare l'aumento previsto dall'aggravante di cui al comma 3-bis, questo ordine dettato dal legislatore verrebbe sempre disapplicato: un'interpretazione abrogatrice della previsione normativa, come tale inammissibile. 21 Il divieto di bilanciamento (con le eccezioni già menzionate) vige anche nel caso ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter; essa può trovare applicazione sia con riferimento ai fatti di cui al comma 1 che con riferimento ai fatti di cui al comma 3. Nel primo caso, il giudice determinerà la pena base aumentando da un terzo alla metà la pena detentiva prevista dal comma 1 e applicando la multa di euro 25.000 per ogni persona;
su questa pena base calcolerà le diminuzioni per le eventuali attenuanti. Se, invece, l'aggravante concerne i fatti di cui al comma 3, il giudice aumenterà da un terzo alla metà la pena detentiva prevista dal comma 3 e applicherà la multa di euro 25.000 per ogni persona, calcolando, poi, sulla pena ottenuta, le diminuzioni per le eventuali attenuanti;
non potrà, invece, per le ragioni già esposte, effettuare il bilanciamento tra l'aggravante di cui al comma 3 ed eventuali attenuanti. La lettera del comma 3-ter comporta una deroga al principio generale stabilito dall'art. 63, comma 4, cod. pen., in base al quale, se ricorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla: sia quella del comma 3 che quella del comma 3-ter sono aggravanti ad effetto speciale, ma, in conseguenza della previsione contenuta nella seconda, si applicano entrambi gli aumenti da esse previste (sulla tematica, in relazione alla concorrenza tra le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod. pen., Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674)». Il computo della pena è stato effettuato dalle Corti di merito in conformità dell'insegnamento delle Sezioni Unite ora richiamato, sicché, anche sotto questo profilo, il ricorso di IZ UG è infondato e va, in conclusione, rigedato. 3. Ricorso di CO CE. 3.1. Sul primo motivo, afferente alla pretesa incompetenza per territorio della Corte di assise di NA, si richiamano le considerazioni già esposte in premessa per tutti i ricorrenti. 3.2. Con il secondo motivo, sebbene, nominalmente, si deduca inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo K), di fatto si formulano plurime censure con le quali si contesta, ai limiti dell'ammissibilità, e in prevalenza, l'applicabilità delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e, quindi, un vizio di natura motivazionale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). In punto di diritto, va ricordato, in via preliminare, che la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, LI e altri, Rv. 271127). 22 Infondata è, pertanto, la censura mossa sul punto dalla difesa del ricorrente, basata sul prospettato difetto di prova circa l'effettivo ingresso degli stranieri in Italia nella vicenda oggetto d'indagine. Parimenti infondato è il rilievo con cui si mette in dubbio la corretta identificazione dei loquenti protagonisti delle conversazioni poste a fondamento della responsabilità dell'imputato. Il ragionamento che ha condotto il primo giudice ad attribuire, anche attraverso le indicazioni fornite dall'ispettrice GENTILI all'udienza del 23 novembre 2015, ai loquenti determinate utenze telefoniche (a AH il n. 3338641242, a NS il n. 3804641902 e a CE il n. 3384479756) nelle conversazioni nn. 2061, 2062 e 2063 (intercorse tra AH e NS), n. 322 (ancora tra AH e NS), n. 996 (tra CE e NS) e n. 1018 (tra il figlio di CE, che utilizza l'utenza di NS, in quel momento vicino a lui, in quanto indicato con il noto diminutivo di "Betto", e il padre), è riportato alle pagg. 49-51 della sentenza di primo grado e non presenta vizi logici. Del resto, il rilievo critico sul punto si arresta allo stadio della mera asserzione. Le censure dedotte sulla interpretazione delle conversazioni monitorate, anche in termini di travisamento della prova, si infrangono contro i limiti posti da Sez. U, Sebbar, richiamata in premessa. Analogamente a quanto accaduto a UG, le conversazioni valorizzate come le più significative dalle Corti di merito (nn. 2061, 2062 e 2063) sono state captate proprio il giorno (21 febbraio 2013) in cui la Polizia effettuò un accesso presso l'azienda di CE. Della circostanza è (stato) informato NS, il quale, nella prima conversazione (n. 2061), riferisce a AH che "oggi tocca a CO", chiedendo all'interlocutore cosa CE - che era in attesa di direttive - avrebbe dovuto dire agli agenti operanti per giustificare l'assenza, presso la sua attività, dei lavoratori stranieri per i quali erano state istruite le pratiche indicate nell'imputazione ("E lui mi passa a prendere...le parole mie, passa a prendere le parole mie per dire...Eh cosa gli dico io": pag. 51 sentenza di primo grado). AH risponde che gli avrebbe mandato un foglio via fax. Nella seconda e nella terza telefonata NS, oltre a comunicare il numero di fax a AH, gli chiede quali informazioni avrebbe dovuto "girare" a CE a proposito di un lavoratore extracomunitario che avrebbe dovuto lavorare presso il ricorrente (dove stava, da quanto tempo lavorava etc.), ricevendo in risposta che l'imprenditcire non avrebbe dovuto "spiegare nulla". Le Corti territoriali valorizzano, in modo non censurabile sul piano logico, a corroborazione del tenore, già eloquente, delle prime tre conversazioni di cui sopra: - la conversazione n. 2191 del 18 dicembre 2012, intercorsa tra NS e AH, nella quale i due imputati fanno riferimento ai datori di lavoro che avrebbero dovuto figurare come tenuti al pagamento dei bollettini INPS per i contributi dei lavoratori stranieri, indicando, 23 (\/ oltre a GI (il coimputato IZ UG), "CO", nome di battesimo di CE;
- le conversazioni nn. 996 (ore 8.41) e 1018 (ore 10.42) del 26 novembre 2012, in cui il ricorrente, dopo aver ricevuto i bollettini INPS per il pagamento dei contributi, comunica la circostanza a NS, il quale, dopo averli ricevuti, li consegna a AH affinché fossero pagati. Le dichiarazioni rese dall'ispettrice GENTILI a dibattimento sulla irrefutabile circostanza dell'assenza, presso l'azienda di CE, dei lavoratori stranieri indicati nel capo K) della rubrica, alla stessa stregua di quanto accertato presse le attività degli altri imprenditori compiacenti nella vicenda in esame, hanno permesso ai giudici di merito di pervenire, con iter espositivo non inficiato da vizi logico-giuridici, all'affermazione della responsabilità di CE per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato ascrittogli. Come già accennato, le censure sviluppate sul tema dalla difesa del ricorrente, soprattutto in relazione all'elemento psicologico del reato, oltre a rivelarsi come sostanzialmente confutative, mirano a proporre una rivalutazione in fatto del portato probatorio captativo che non è ammissibile in questa sede. 3.3. Radicalmente infondata è la doglianza formulata per contestare la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3, lett. d), non assumendo alcuna rilevanza l'assenza di comunicazioni dirette tra CE e AH nelle conversazioni intercettate, avendo i giudici territoriali messo non illogicamente in rilievo, proprio in base al contenuto delle intercettazioni, l'indiscutibile legame comunque esistente tra i due, agevolato dalla mediazione di NS, terzo soggetto necessario per l'integrazione dell'aggravante de qua. 3.4. Quanto alla finalità di profitto, oggetto delle censure mosse col terzo motivo, si richiamano le considerazioni già svolte con riguardo alle posizioni dei coimputati, estensibili al CE per la perfetta coincidenza del modus operandi che ha caratterizzato le attività delittuose investigate. 3.5. Infondata, infine, è la doglianza circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., per i motivi già esposti con riferimento alle posizioni di BE e UG. 4. Ricorso di MI AH MD. 4.1. Sul primo motivo, afferente alla pretesa incompetenza per territorio della Corte di assise di NA, si richiamano le considerazioni già esposte in premessa per tutti i ricorrenti. 4.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al rigetto della istanza di audizione del personale delle Prefetture coinvolto nelle pratiche d'interesse - al fine di meglio comprendere l'iter amministrativo sotteso al rilascio dei nulla osta all'ingresso in territorio nazionale di lavoratori stranieri - nonché in relazione al 24 rigetto dell'istanza di nuova audizione del teste HE, già sentito nel corso del giudizio di primo grado, con l'assistenza, questa volta, di un interprete di lingua bengalese. Giova ricordare che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (tra molte, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). La risposta negativa fornita dalla Corte di assise di appello è coerente con il principio enunciato. Quanto alla richiesta di escussione di funzionari delle "varie Prefetture interessate", oltre a sottolineare la genericità della stessa, la Corte dell'appello ha correttamente osservato che, essendo il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/98 fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, non aveva alcun rilievo dirimente accertare se l'ingresso del lavoratore straniero in Italia fosse avvenuto o meno. In secondo luogo, la Corte territoriale ha convenientemente messo in risalto che, attesa la presentazione in via telematica delle istanze finalizzate al rilascio dei nulla osta lavorativi, non poteva reputarsi conducente la prova testimoniale richiesta al fine di individuare i soggetti cui attribuire, dal punto di vista sostanziale, l'atto iniziale della procedura, circostanza, quella dell'attribuibilità sostanziale, che, nel processo in esame, era stato necessario dimostrare a mezzo di intercettazioni e prove dichiarative (testimonianze di HE, KA e TT). Parimenti logica è la risposta resa dai giudici del gravame sulla seconda richiesta (nuova audizione del teste HE), laddove si è evidenziato che, pur a fronte delle difficoltà incontrate dal teste nell'esprimersi in una lingua non propria, egli aveva dimostrato di comprendere a sufficienza le domande rivoltegli e aveva reso dichiarazioni complessivamente chiare e comprensibili, tanto da indurre a ritenere superflua una nuova audizione. Nessuna illogicità, pertanto, si rinviene nell'argomentare svi uppato sul punto dalla Corte di NA. 4.3. Complessivamente infondate sono le censure articolate con il terzo motivo di ricorso, in cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla contestazione dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286/98, elevata ai capi B), E), F), G), I), K), 3) e M). Manifestamente infondata, oltre che generica, è la prima doglianza, con la quale, su un piano globale, si addebita alla Corte di assise di appello di essere incorsa nel totale travisamento del compendio probatorio acquisito e di non aver dato risposta alle deduzioni difensive, neppure menzionate, con il conseguente pervenimento ad un'affermazione di responsabilità quale frutto di mere supposizioni e congetture, in considerazione della regolarità 25 della procedura amministrativa oggetto d'indagine e dell'assoluto difetto di prova sul fine di profitto. Premesso che alla sintesi dei motivi di appello di AH, diversamente da quanto eccepito dalla difesa del ricorrente, la Corte di NA ha dedicato circa quattro pagine (da pag. 13 a pag. 16), richiamato quanto detto a proposito della integrazione delle pronunce di merito come "corpo unico" motivazionale, ritiene il Collegio che l'esame dei rilievi formulati su ciascuno dei capi d'accusa permetta di escludere che i giudici dell'appello siano incorsi in travisamenti di sorta e che abbiano fondato la conclusiva affermazione di responsabilità dell'imputato solo su base congetturale. 4.3.1. Deve ritenersi, in primo luogo, infondato il motivo relativo alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/98 contestato al capo B), dovendosi reputare, viceversa, che la Corte di merito, nella parte finale della motivazione, abbia inteso riformare, per tutti e quattro gli odierni ricorrenti, compreso il AH, il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado ("...le pene come determinate dal primo giudice...vanno riformate con la mera elisione iiella porzione relativa al reato dichiarato prescritto": pag. 50), decisione che trova coerente conferma con la riduzione di 4 mesi della pena inflitta all'imputato rispetto alla sanzione irrogatagli in primo grado. 4.3.2. In ordine al reato di cui al capo E), ritiene il Collegio che la dedotta contraddittorietà della sentenza impugnata che aveva assolto il coimputato DE UC e condannato AH non esprima altro che il riferimento a un fisiologico diverso esito processuale (peraltro comune al capo M), ferma restando la ribadita colpevolezza del ricorrente, da parte dei giudici di secondo grado, sulla base del condiviso corretto argomentare del primo giudice, basato sulla lettura non illogica delle conversazioni captate tra DE UC e interlocutori non identificati, aventi ad oggetto tutte l'assunzione di lavoratori stranieri e tutte alludenti al ruolo decisivo svolto, al riguardo, da "Milas", che, tramite il testo di un SMS inviato da DE UC all'utenza in uso al AH, è stato identificato non irragionevolmente con quest'ultimo (v. conv. nn. 9688 del 14 febbraio 2013, n. 9460 del 12 febbraio 2013 e n. 10356 del 21 febbraio 2013 alle pagg. 33-36 della sentenza della Corte di assise). Il dedotto travisamento delle conversazioni, come già detto per gli altri ricorrenti, non supera lo sbarramento di Sez. U, Sebbar, e si risolve, di fatto, in un inammissibile tentativo di rilettura. 4.3.3. Alle stesse conclusioni si perviene quanto alle censure di travisamento probatorio mosse sui capi F) e G) dell'imputazione, per le quali si rimanda alle considerazioni espresse, anche circa il coinvolgimento di AH e la sua corretta identificazione in uno dei conversanti, a proposito del ricorso proposto dal coimputato TR BE. 4.3.4. Lo stesso dicasi per gli analoghi rilievi difensivi formulati sul capo I), per i quali si richiamano le osservazioni svolte, anche circa il coinvolgimento di AH e la sussistenza 26 dell'aggravante del numero di persone, a proposito del ricorso proposto dal coimputato IZ UG. 4.3.5. In ordine alle censure di travisamento dedotte per il capo K), soccorrono, come per i capi che precedono (F-G-I), le notazioni articolate, anche circa il coinvolgimento di AH e la sussistenza dell'aggravante del numero di persone, a proposito del ricorso proposto dal coimputato CO CE, che qui si intendono riportate. 4.3.6. Quanto al capo 3), i giudici di merito hanno correttamente argomentato in ordine alla prova di responsabilità, attribuendo rilevanza centrale, del tutto logicamente, alla deposizione resa dal coimputato TI, assolto in primo grado, suffragata dai controlli di P.G. effettuati presso la ditta del suddetto, che accertarono, come per gli altri imprenditori coinvolti nel processo, l'assenza dei lavoratori stranieri per i quali erano state inoltrate le pratiche di assunzione. TI aveva dichiarato di essersi avvalso dei "servigi" di AH, per il tramite di NS, al fine di inoltrare le pratiche in questione per gli anni 2310 e 2011, in relazione alle quali aveva consegnato la documentazione a SPINISANTE. Non essendo andate a buon fine queste operazioni, l'imprenditore aveva rinunciato, per l'anno 2012, a ripetere la procedura amministrativa di avviamento al lavoro di stranieri con il decreto flussi. Ciò nonostante, risultavano inoltrate a suo nome le richieste relative agli stranieri indicati nel capo 3) d'imputazione, stranieri che, come detto, non vennero mai trovati presso la sua azienda di Osimo. L'inferenza che le Corti di merito hanno t:ratto dalle evidenze acquisite circa la responsabilità di AH (e NS, deceduto prima della sentenza di appello) non collide con i principi della logica, essendo essa basata sul narrato di TI, sulla circostanza che solo NS (che agiva per conto di AH) detenesse la documentazione fornitagli dall'imprenditore per le pratiche relative agli anni 2010 e 2011 non andate a buon fine, sulla circostanza che TI, in particolare, non avesse personalmente presentato istanze di sorta per il 2012, sull'accertamento dell'assenza presso la sua attività dei lavoratori per i quali risultava aver inoltrato le istanze e sull'analogia del modus operandi adottato dall'imputato per come riscontrata in relazione a tutti i casi investigati. Le conversazioni intercettate della cui utilizzazione si duole la difesa, che le giudica irrilevanti, in realtà sono state apprezzate dalle Corti di merito al solo fine di confermare i rapporti di conoscenza intercorrenti tra TI (che già lo aveva riferito) e NS, quest'ultimo quale intermediario di AH: cioè come elemento di completezza di un quadro probatorio già solido. Le censure difensive, in ogni caso, restano per lo più confutative e non scalfiscono il lineare ragionamento seguito nelle sentenze impugnate. 27 4.3.7. In ordine al capo M), si deduce che la sentenza avversata abbia fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni rese da LA HE, che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbero risultate tutt'altro che attendibili e credibili oltre a non essere riscontrate in alcun modo ed essere travisate dai giudici. La doglianza è infondata. Giova rammentare che, secondo la consolidata tradizione di questa Corte, le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), ,D e r essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, Rv. 278499). Si è, inoltre, precisato, in tema di prova testimoniale, che il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della stessa, non può assumere, come base del proprio convincimento, l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni sull'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Mango, Rv. 283941). Le diffuse argomentazioni spese in entrambe le sentenze cli merito per sostenere l'attendibilità del narrato del teste HE, nel suo nucleo essenziale, al di là di discrasie marginali che tale nucleo non intaccavano, non prestano il fianco a critiche, essendo conformi a diritto e a logica. Le circostanze che: a) per entrare in Italia i suoi genitori ebbero a consegnare, in Bangladesh, la somma di 12.000,00 euro a tale Haque ABADUL, poi rivelatosi emissario di AH;
b) che nel primo periodo trascorso in Italia, non essendo stato regolarizzato, a dispetto di quanto promessogli, visse da clandestino, aiutando le persone che facevano la spesa davanti ai supermercati;
c) che, dopo essergli stato sottratto il passaporto da ABADUL, questi gli aveva consegnato un altro passaporto riportante false generalità; d) che, con il tempo, aveva scoperto che "a capo di tutto" c'era AH (dal teste riconosciuto in foto), che gestiva un negozio presso la stazione ferroviaria di NA;
e) che al negozio si era recato almeno 10-20 volte, insistendo, invano, perché fosse regolarizzato;
f) che, perciò, aveva chiesto in restituzione a AH l'importo di 12.000,00 euro pagato per entrare in Italia, subendo il rifiuto e la minaccia dell'imputato, non risultano smentite dalle ulteriori evidenze acquisite, come puntualmente rimarcato dai giudici di merito. Questi ultimi, d'altro canto, hanno apprezzato, in modo logico, un elemento di riscontro specifico, costituito dalla circostanza, riferita dal teste di P.G. RE, che il datore di lavoro richiedente di HE era IA DE UC, del quale le sentenze in esame, a 28 prescindere dall'epilogo assolutorio, hanno dimostrato i rapporti intrattenuti con NS e, tramite questi, con AH. Non solo, è stato messo convenientemente in luce come il racconto di HE sull'attività illecita svolta da AH, sia nei suoi confronti che nei confronti di altri cittadini del Bangladesh (come AD KA, che ha riferito di una vicenda personale simile a quella del teste), si raccordasse con piena coerenza con il modus operandi dell'imputato quale emerso dal compendio captativo e dichiarativo complessivamente acqLisito e apprezzato. La Corte di assise di appello si è occupata, inoltre, di confutare l'allusione difensiva all'interesse sotteso alle dichiarazioni di HE, consistito nell'obiettivo, raggiunto, di ottenere il permesso di soggiorno. Valorizzata la coerenza delle dichiarazioni del teste con gli ulteriori elementi di prova, la Corte di secondo grado ha, non irragionevolmente, osservato che con una deposizione calunniosa il dichiarante avrebbe rischiato non solo di non ottenere alcun vantaggio, ma, anzi, di essere sottoposto a procedimento penale per un reato di non trascurabile gravità e di essere, all'esito, anche espulso. Le censure difensive devono, concludendo sul punto, ritenersi infondate. 4.4. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 e 195 cod. proc. peri, e vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito avrebbero arbitrariamente utilizzato le dichiarazioni rese dai testi LA HE, AD KA, RA TT e MO TI a dimostrazione della responsabilità di AH senza che tali dichiarazioni risultassero suffragate da adeguati riscontri e motivando il proprio convincimento in contrasto con le risultanze probatorie e, in parte, in modo apparente. Atteso che nel motivo in esame si dedica ampio spazio alla deposizione dello HE, non possono che richiamarsi le considerazioni appena svolte al riguardo nell'analisi del motivo che precede. Quanto alle critiche mosse alla (valutazione della) deposizione di KA, rileva il Collegio che essa, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, non risulta per nulla affidata a "voci correnti nel pubblico", ma si basa sulla sua vicenda personale, che è stata prudentemente apprezzata dalle Corti di merito in termini di elemento di riscontro sul globale contesto oggetto d'indagine (posto che i suoi rapporti con AH ebbero inizio, al fine della sua regolarizzazione, quando il teste era già arrivato in Italia). Sulla infondatezza della cesura sulla illogicità della motivazione resa dalle Corti di merito sulla valutazione della testimonianza dell'imprenditore TI già si è detto in precedenza con riguardo al capo 3). La dedotta critica, anche per travisamento, della testimonianza resa da RA TT non è munita di concreto interesse, perché, come già detto, TT, nel capo B), figura come imprenditore coinvolto nelle procedure di emersione attinenti a sei lavoratori 29 stranieri e tale condotta è sussumibile nell'alveo della fattispecie delittuosa di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/98, per la quale il giudice di appello ha pronunciato declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Quanto, infine, alla contestazione della identificazione del AH come uno dei loquenti nelle conversazioni intercettate, valgono le considerazioni già sviluppate in precedenza sul tema. 4.5. Anche con riferimento alla contestata aggravante del fine di profitto, non possono che richiamarsi le osservazioni esposte nell'esame degli altri ricorsi, cui va aggiunta la considerazione, correttamente formulata dalle Corti di NA, delle testimonianze dirette rese da HE e KA circa la corresponsione a AH di somme di denaro (12.000,00 euro il primo, 5.000,00 euro il secondo) quale corrispettivo dell'attività delittuosa realizzata. 4.6. Generico è, infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio, essendo stati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta adeguatamente motivati con il riferimento al numero delle istanze, alla durata dell'attività delittuosa e al coinvolgimento di imprenditori ignari, oltre che alla assenza di elementi positivi apprezzabili a giustificazione del beneficio delle attenuanti richiesto, essendo insufficiente la mera condizione di incensurato. 5. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori: avvocato PACCHIAROTTI MARCO, che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso;
avvocato PAGANI RICCARDO, che conclude chiedendo l'assoluzione dell'imputato; avvocato SGARBI PIETRO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
avvocato GIORGETTI MARCO, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
avvocato PAVONI ELISA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11044 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 8 ottobre 2018, la Corte di assise di NA, per quanto qui rileva, dichiarava gli imputati MI AH MD, TR BE, IZ UG E CO CE responsabili dei reati, puniti dal T.U. IMM., specificamente indicati in dispositivo e, per l'effetto, condannava: - AH MD alla pena di 8 anni, 9 mesi di reclusione e 554.000,00 euro di multa, unificati i reati dal vincolo della continuazione;
- BE alla pena di 5 anni di reclusione e 228.000,00 euro di multa, unificati i reati dal vincolo della continuazione;
- UG alla pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 51.000,00 euro di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle attenuanti generiche;
- CE alla pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 51.000,00 euro di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle attenuanti generiche. Assolveva AH e BE dal reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato a loro e ad altri imputati al capo A), perché il fatto non sussiste. Assolveva, inoltre, AH dai reati di cui al capo C) per non aver commesso il fatto, al capo B), limitatamente alle richieste effettuate da NA DU, ai capi H) e L) perché il fatto non sussiste. Assolveva NI dai reati ascrittigli al capo G) per non aver commesso il fatto e BE dai reati ascrittigli al capo L) perché il fatto non sussiste. Seguivano le pene accessorie di legge. 2. Con sentenza emessa in data 9 novembre 2022, la Corte di assise di appello di NA, in parziale riforma della prima decisione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AH, CE, UG e BE in ordine ai reati di cui all'art. 12, comma 5, T.U. IMM., loro ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta in: - 8 anni, 5 mesi di reclusione e 550.000,00 euro di multa per R,4HMAN; - 4 anni, 7 mesi di reclusione e 50.000,00 euro di multa ciascuno per CE e UG;
- 4 anni, 9 mesi di reclusione e 225.000,00 euro di multa per P:i0MBETTI. 3. Secondo le concordi ricostruzioni operate nelle sentenze di merito, le indagini svolte avevano disvelato un meccanismo illecito finalizzato a permettere a numerosi cittadini extracomunitari di origine bengalese di ottenere l'ingresso in Italia, formalmente regolare, grazie alle richieste di nulla osta per lavoro subordinato stagionale, relative a decreti flussi, presentate da datori di lavoro operanti sul territorio nazionale, seguite dal rilascio di visto d'ingresso. 2 L'illiceità sostanziale del meccanismo consisteva nella mancanza del presupposto legittimante la richiesta - ossia lo svolgimento di attività presso i datori di lavoro istanti - in quanto questi ultimi o erano del tutto ignari delle domande inoltrate a loro nome oppure erano compiacenti, nel senso che simulavano, dietro compenso, esigenza e volontà di assunzione di fatto inesistenti. In ogni caso, il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta, non si presentava presso il datore di lavoro né presso lo Sportello Unico di Immigrazione (d'ora in avanti SUI), rendendosi irreperibile e rimanendo, dunque, in stato di clandestinità. Ulteriore e parallela attività illecita emersa dalle indagini concerneva l'indebito sfruttamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare. In questo caso, il datore di lavoro, a seconda dei casi ignaro o compiacente dietro compenso, presentava domanda di emersione, dichiarando falsamente che il lavoratore straniero, già presente sul territorio nazionale, lavorava alle sue dipendenze. Negli anni 2010-2013 questi meccanismi illeciti ruotavano, nel territorio marchigiano, intorno alla figura di MI AH MD, titolare di due esercizi commerciali siti di fronte alla stazione ferroviaria di NA, uno di bigiotteria e l'altro di ristorazione (fast food). La sua responsabilità e quella dei coimputati risultavano dimostrate, secondo le conformi valutazioni delle Corti di merito, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai cittadini bengalesi LA HE e AM AD, dai datori di lavoro italiani RA TT e MO TI e dall'operante di polizia giudiziaria GENTILI, nonché dalle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate. 3.1. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, i quattro imputati menzionati, proponendo tutti, come motivo preliminare in rito, l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte di assise di NA. In breve, si assume, da parte delle difese dei ricorrenti, che, essendo rimasto incerto il luogo di consumazione del reato associativo di cui al capo A), peraltro venuto meno per insussistenza del fatto, la competenza avrebbe dovuto essere radicata o presso la Corte di assise di Campobasso, in relazione al luogo di consumazione del primo reato in ordine cronologico (capo M), oppure presso la Corte di assise di Perugia, in relazione al luogo di consumazione del reato più grave (capo B). 4. Ricorso di MI AH MD. 4.1. Con il primo motivo, si eccepisce l'incompetenza per territorio della Corte di assise di NA per le ragioni, comuni agli altri ricorrenti, appena esposte. 4.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Si censura come illegittima e carente di motivazione l'ordinanza emessa dalla Corte di assise di NA il 9 luglio 2018, con la quale era stata respinta l'istanza di integrazione istruttoria, avanzata dalla difesa, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., per ottenere 3 l'escussione degli addetti ai vari Sportelli Unici di Immigrazione coinvolti nel procedimento e del Viceprefetto di Rimini, onde riferire sui vari aspetti delle procedure amministrative d'interesse e colmare le lacune derivate dalle deposizioni rese dai testi di P.G. RE e GENTILI. Stigmatizza, la difesa del AH, la reiezione a motivo di una presunta "genericità" della richiesta, dal momento che proprio in ragione delle lacunose dichiarazioni dei testi prima indicati appariva fondamentale escutere i dipendenti delle varie Prefetture al fine di chiarire quali fossero le effettive procedure di convocazione tanto per il decreto-flussi quanto per la procedura di emersione, ontologicamente diverse fra loro. Si censura, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale in riferimento alla testimonianza di LA HE, resa nel giudizio di primo grado all'udienza del 15 febbraio 2016 senza l'ausilio di un interprete e con estrema difficoltà di comprensione;
testimonianza, questa, che proprio in ragione dell'essenza dell'interprete, era risultata piena in molti passaggi di "parole incomprensibili" e "parole non chiare". Appariva, dunque, del tutto illogica e contrastante con le risultanze processuali la risposta della Corte di assise di appello, nel negare l'indispensabilità di una nuova audizione dello HE, "essendo quella già assunta completa e soprattutto limpida nella comprensione di quanto riferito dal teste, benché straniero e con eloquio inequivocabilmente a tratti faticoso, ma certo non oscuro". La rinnovata audizione, secondo la difesa del ricorrente, si sarebbe resa necessaria in ragione del fatto che la deposizione dello straniero era stata utilizzata dai giudici di merito a fondamento del "teorema di colpevolezza" del AH, nonostante la sua lacunosità, contraddittorietà e inattendibilità. 4.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 12, commi 3 e 3-ter, T.U. IMM. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe incorsa nel totale travisamento del compendio probatorio acquisito, avendo trascurato le molteplici doglianze avanzate dalla difesa dell'imputato in ordine a ciascun capo d'accusa, delle quali neppure si farebbe menzione nel capitolo relativo allo "svolgimento del processo" (da pag. 9 a pag. 27). La confermata affermazione di responsabilità sarebbe frutto di mere supposizioni e congetture, in considerazione della regolarità della procedura amministrativa oggetto d'indagine e del fatto che, in assenza della prova del profitto, non poteva reputarsi dimostrata alcuna volontà di dissimulare alcunché da parte degli stessi datori di lavoro. Proprio in relazione all'aggravante del fine di profitto si rivelerebbe la fumosità e l'arbitrarietà della motivazione, che suppone detto fine di profitto come implicito nella condotta contestata e lo fonda su una interpretazione illogica e travisante della conversazione n. 2191, nonché contraddittoriamente valutata a fondamento dell'assoluzione di AH dal capo H). 4 Anche la conversazione n. 322 sarebbe inficiata dallo stesso travisamento e in essa, come nell'altra, neppure vi sarebbe la prova del coinvolgimento come conversante del ricorrente, atteso che i loquenti sono identificati come "UOMO 1" e "UOMO 2". Gli stessi operanti di P.G. escussi in dibattimento nulla, del resto, avevano riferito sul punto, perché non oggetto di specifico accertamento, mentre il teste TI, a domanda della difesa, aveva escluso di aver mai ricevuto denaro per inoltrare le domande di assunzione. Quanto al reato di cui al capo B), si rimprovera alla Corte di merito di aver confermato la prima sentenza senza considerare di dover dichiarare la prescrizione della "residua" parte di reato contestato (in quanto limitatamente alle richieste effettuate da NA DU vi era stata assoluzione), come accaduto per gli altri reati di cui all'art. 12, comma 5, T.U. IMM., visto che, a ben leggere, le domande presentate da RA TT erano relative a pratiche di emersione del lavoro irregolare e quindi integravano in toto la fattispecie di favoreggiamento della permanenza in territorio nazionale e non già quella del comma 3. In ordine al reato di cui al capo E), premesso che, esclusa l'aggravante del fine di profitto, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, si censura come illogica e contraddittoria la sentenza impugnata laddove, da un lato, era arrivata ad assolvere il correo IA DE UC per non aver commesso il fatto e, dall'altro, aveva confermato la condanna di AH, nonostante il primo Giudice, dalla lettura della conversazione telefonica n. 9688, avesse concluso che "da tale passaggio si comprende come il DE UC, rendendosi disponibile a presentare le domande era una pedina nel disegno criminoso architettato dal AH" (pag. 35 sentenza di primo grado). Del tutto travisato era anche il contenuto delle ulteriori conversazioni implicitamente richiamate dalla Corte di assise di appello e, segnatamente: - della conversazione n. 9460 del 12 febbraio 2013, nella quale parlano due persone identificate solo come "UOMO 1" e "UOMO 2" e si fa riferimento a tale "Milas", senza che si spieghi perché questi avrebbe dovuto essere identificato nel ricorrente,: - della conversazione n. 10356 del 21 febbraio 2013, nella quale DE UC, in riferimento a documenti e e-mail da inviare, dice di doversi rivolgere "ad un commercialista che lo sa fare" e non al AH. Il reato contestato sarebbe, quindi, addebitato a AH sulla base di congetture e supposizioni derivanti dalla mera circostanza che DE UC conoscesse il ricorrente. In ordine al capo F) dell'imputazione, premesso che, esclusa l'aggravante del fine di profitto, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, si censura la decisione avversata per aver travisato, come quella di primo grado, il contenuto delle conversazioni ambientali n. 9373 e n. 9374 del 22 febbraio 2012 anche in ordine ai potenziali interlocutori, posto che AH non era affatto identificato o identificabile tra i loquenti. 5 Del resto, anche le altre conversazioni captate ai nn. 3, 5, 7, 18, 29, 66 e 1257 apparivano del tutto irrilevanti, in quanto aventi ad oggetto contenuto non attinente ai fatti d'indagine. In ordine al capo G), reiterata la doglianza sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, si rinnovano le censure di travisamento delle conversazioni intercettate, con riferimento a quelle contraddistinte dai numeri 9373 del 22 febbraio 2012, 10042 del 25 gennaio 2013 e 66 del 15 novembre 2012, queste ultime due intercorse tra soggetti non identificati. Si deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione per aver valorizzato l'assenza dei lavoratori all'atto dei controlli effettuati presso i datori di lavoro, controlli che, tuttavia, erano avvenuti nel periodo invernale, mentre il nulla osta era stato rilasciato per lavoro stagionale in agricoltura e, quindi, era ipotizzabile che il lavoro venisse svolto durante l'estate o la prima parte dell'autunno. In ordine al capo I), oltre alla consueta doglianza sulla prescrizione del reato, si rinnovano le censure di travisamento delle conversazioni captate, con riguardo a quelle recanti i numeri 6158 del 6 febbraio 2013 e i numeri 2191 e 322 (di queste ultime due si è già detto in precedenza). Quanto alla conversazione telefonica n. 6150, si segnala, in particolare, da un lato, il mancato coinvolgimento in essa di AH e, dall'altro, il travisarnento del contenuto del dialogo intercettato, con riferimento alla mancata giustificazione addotta dal coimputato UG in merito all'assenza del lavoratore per il quale aveva presentato domanda di emersione. Sul punto, ribadisce la difesa che il decreto flussi 2012 riguardava lavoratori stagionali da adibirsi a lavori agricoli e, quindi, sicuramente utilizzati nel periodo estivo e autunnale del 2012, sicché, al momento del controllo operato dalla Squadra Mobile di NA nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, detti lavoratori ben potevano non essere più presenti (si richiama, sull'argomento, la testimonianza resa dall'Isp. GENTILI all'udienza del 23 novembre 2015). Ad ogni modo, trattandosi di richieste e nulla osta ritirati (se ritirati) pochi mesi prima dell'avvenuto controllo di polizia, appariva anche del tutto legittimo e comprensibile eventualmente che i lavoratori potessero non essere entrati nel territorio nazionale. Arbitraria e inaccettabile era, quindi, la sintesi valutativa della Corte di assise di appello circa il "chiarissimo e inequivoco contenuto" della intercettazione in commento. Immotivatamente era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 3, lett. d), dell'art. 12 T.U. IMM., data per scontata solo sul presupposto che gli imputati si conoscessero tra loro. 6 In ordine al capo K), esclusa l'aggravante del profitto, la prova di responsabilità si fonderebbe sui controlli operati dalla P.G. presso la ditta del CE in data 21 febbraio 2013 e sulle conversazioni captate nn. 2061-2062-2063. Quanto ai primi, si richiamano le deduzioni già svolte con riguardo al capo I). Quanto alle seconde, si eccepisce, da un lato, che AH non sarebbe in esse identificabile come uno dei conversanti, dall'altro, che nulla proverebbero sulla sua responsabilità. Inoltre, si censura la sentenza impugnata per essersi limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza vagliare compiutamente e con adeguate argomentazioni i motivi di gravame. Sulla conversazione n. 2191 si richiamano le critiche esposte in precedenza. Si ribadisce l'erroneità della contestazione dell'aggravante del concorso di tre persone. Quanto al capo J), esclusa l'aggravante del profitto, la prova di responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni del coimputato TI, sui controlli di P.G. effettuati presso la ditta del suddetto e sulle conversazioni captate nn. 2:170, 2191 e 2196, valutati quali elementi di riscontro del narrato del TI. L'imprenditore in questione aveva dichiarato di essersi sempre rivolto allo NS e di non aver, comunque, mai presentato richieste di nulla osta per l'anno 2102, circostanza dalla quale la Corte di merito aveva inferito acriticamente che dette richieste fossero state presentate dal AH all'insaputa del datore di lavoro. Al tempo stesso, TI aveva dichiarato di non essere mai stato contattato per l'anno 2012 dalla Prefettura di NA sia per il caso di accoglimento che per il caso di rigetto delle richieste in esame, come, invece, sempre avvenuto negli anni precedenti. In ordine ai controlli di P.G., si richiamano i rilievi sviluppati in precedenza. Quanto alla conversazione n. 2170 del 17 dicembre 2012, essa risulta intercorsa tra un uomo non identificato (non l'odierno ricorrente) e lo NS ("Betto") e avrebbe ad oggetto lonze, un motore, una persona che abita ad NA e un non meglio precisato "macello" di cui non è dato capire nulla. Anche le conversazioni n. 2191 (della quale si è già detto) e n. 2196 del 18 dicembre 2012 nulla apporterebbero al "teorema" sulla colpevolezza del ricorrente. In ordine al capo M), esclusa l'aggravante del profitto, si censura che la sentenza abbia fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni rese da LA HE, che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbero risultate tutt'altro che attendibili e credibili oltre a non essere riscontrate in alcun modo ed essere travisate dai giudici. 4.4. Con il quarto motivo, si denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 e 195 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. 7 I giudici di merito avrebbero arbitrariamente utilizzato le dichiarazioni rese dai testi LA HE, AM AD, RA TT e MO TI a dimostrazione della responsabilità di AH senza che tali dichiarazioni risultassero suffragate da adeguati riscontri e motivando il proprio convincimento in contrasto con le risultanze probatorie e, in parte, in modo apparente. Nel motivo in esame, si dedica ampio spazio alla deposizione dello HE della quale si mettono in luce pretese incongruenze, incompletezze e contraddizioni, prima fra tutte quella afferente al contrasto tra il contenuto della denuncia del 6 luglio 2012, in cui egli affermava di aver subito minacce da UL HA al quale aveva richiesto la restituzione dei 12.000,00 euro pagati per entrare in Italia, visto che la pratica di regolarizzazione non era andata a buon fine, e la successiva dichiarazione resa in dibattimento, in cui aveva riferito di essere stato minacciato anche da AH. La difesa rimarca lo speciale interesse nutrito da HE nello sporgere denuncia, costituito dall'ottenimento di un permesso di soggiorno per ragioni di giustizia, che lo straniero, effettivamente, aveva ottenuto, lamentando il controllo poco rigoroso effettuato dai giudici di merito sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, non riscontrate da altri elementi e affidate a mere congetture. Analoghe considerazioni critiche vengono svolte sulla deposizione di AM AD, anch'essa priva di elementi di riscontro, affidata a "voci correnti nel pubblico", in palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 194 e 195 cod. proc. pen., e, con particolare riferimento all'avvenuto pagamento di una somma di denaro al RAHN1AN, smentita dalle date del decreto-legge (1° luglio 2009) e della legge di conversione (3 agosto 2009) relativi alla c.d. sanatoria emersione del 2009, successive a quella in cui il teste avrebbe collocato la dazione di denaro all'imputato (marzo o, al più tradi, giugno 2009). La testimonianza di AM AD non sarebbe credibile neppure circa l'antefatto sulla raccolta di denaro da parte dei suoi genitori e sulla successiva consegna ad un intermediario in Bangladesh, che poi lo avrebbe fatto pervenire al dichiarante, senza, però, che risultasse alcun elemento di riscontro, trattandosi di denaro contante. Anche per detto teste valevano le considerazioni sull'interesse alla denuncia spese per HE, tanto che anche lui, come l'altro, aveva ottenuto il permesso di soggiorno e lavorava. Illogica era la motivazione circa la valutazione della testimonianza dell'imprenditore TI. Questi non aveva mai avuto contatti diretti con AH e se fosse stata vera la supposizione dei giudici di merito in ordine alla fraudolenta presentazione di domande di nulla osta per l'anno 2012 all'insaputa del dichiarante, in qualche modo costui sarebbe stato contattato dalla Prefettura di NA, cosa che non era avvenuta e che avrebbe reso necessario escutere, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., il personale del SUI di quella città. 8 D'altro canto, non era dato capire come le Corti marchigiane avessero tratto grandi certezze dalla sola testimonianza del TI per ritenere provato che le domande di nulla osta presentate nel 2012 fossero state inoltrate proprio dal ricorrente e/o da TT NS così da pervenire alla condanna del AH, quando dalla testimonianza dell'Isp. GENTILI era emersa l'impossibilità di accertare da quale indirizzo IP potessero provenire le domande inviate telematicamente. Era mancato in motivazione, in ogni caso, A rigoroso vaglio delle dichiarazioni del TI, imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Sul travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, utilizzate in sentenza quali elementi di riscontro del dichiarato dell'imprenditore, si è già detto in precedenza. La testimonianza resa da RA TT sarebbe stata travisata dai giudici territoriali oltre che essere reticente e contraddittoria 'm più punti. Le sentenze avrebbero estrapolato i soli passaggi ritenuti utili a una pronuncia di condanna senza valutare la deposizione nella sua interezza, specie con riferimento alla circostanza di non essersi presentato alla Prefettura competente di sua volontà perché non più interessato all'assunzione del lavoratore straniero e ciò solo in seguito ad un colloquio con il suo avvocato. Si muovono, poi, censure sulle conversazioni mtercettate, criticando la superficialità di valutazione delle trascrizioni e la loro interpretazione "a senso unico". Si critica, inoltre, il passaggio motivazionale sulla certezza della identificazione dei conversanti, osservandosi, sul punto, che se era vero che parte delle captazioni era stata effettuata all'interno degli esercizi commerciali del AH, era altrel:tanto vero che in quelle occasioni non vi era stato alcun accesso della P.G., né vi era stato l'accertamento sulla effettiva presenza dell'imputato in quei locali. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. L'imputato avrebbe dovuto essere assolto ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., non essendo stata la sua responsabilità dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Il diniego delle attenuanti generiche sarebbe motivato con formule di stile e non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato. Parimenti apodittica sarebbe la motivazione addotta a giustificazione dell'entità della pena inflitta, oltre che viziata da disparità di trattamento rispetto agli altri imputati. 5. Ricorso di TR BE. 5.1. Con il primo motivo, si eccepisce l'incompetenza per territorio della Corte di assise di NA per le ragioni, comuni agli altri ricorrenti, già esposte in premessa. 9 5.2. Con il secondo motivo, si deducono vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento alle conversazioni telefoniche prog. nn. 9733-9734 del 22.2.2013 e alla domanda di emersione relativa a MA AM. Si rileva che, quanto meno con riguardo allo straniero MA AM, era emersa l'esistenza e la perduranza di un rapporto di lavoro, sicché non sussisteva l'elemento oggettivo del reato contestato in relazione alla normativa sull'emersione, ma era ravvisabile un palese travisamento della prova e della sua portata con diretto riflesso sul capo F) in ordine al quale era intervenuta condanna. Quanto alle contestate assunzioni fittizie correlate ai flussi del 2012, la difesa del ricorrente assume come non conducenti le conversazioni intercettate il 22 febbraio 2013, al di là dell'incertezza sull'interlocutore del BE, in quanto quest'ultimo non ammette mai i presunti addebiti, anzi, sembra rifiutare le ipotesi di sospetta natura delittuosa. In sostanza, nessuna prova era stata raggiunta circa la fittizietà dei rapporti di lavoro sottesi alle richieste di nulla osta per flussi stagionali né per emersione del lavoro irregolare. Nessuna prova era stata acquisita in ordine al profitto economico conseguito dal BE, né era mai risultato che egli avesse percepito somme oscillanti tra i 1.000,00 e i 5.000,00 euro, come contestato nel capo d'accusa. 5.3. Con il terzo motivo, si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3, lett. d), e 3 -ter, lett. b), art. 12 T.U. IMM. Si contesta, in primo luogo, il ricorso a mere presunzioni per dimostrare il fine di profitto, la prova del quale non era emersa per nulla dal dibattimento, ':anto che i testi operanti presso la Questura avevano riconosciuto di non aver minimamente approfondito tale aspetto della vicenda. 5.4. Con il quarto motivo, si eccepiscono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché apparenza della motivazione. La sentenza della Corte di Assise di appello, senza dar conto degli specifici motivi di gravame, aveva mostrato di prestare adesione alla decisione di primo grado in modo apodittico e stereotipato, non integrando, quindi, la tipologia della motivazione per relationem, ma concretando una vera e propria elusione dell'obbligo motivazionale, previsto a pena di nullità dall'art. 125 cod. proc. pen. Che il giudice di secondo grado non avesse effettuato un'attenta lettura degli atti del processo sarebbe emerso: - da pag. 35 della sentenza, in cui si affermava che nessun bengalese aveva lavorato per gli imprenditori richiedenti, circostanza smentita, come detto, in relazione al lavoratore MA AM;
- dalla successiva pag. 39, a proposito dell'affermata e incontestata esistenza di uno stretto e stabile rapporto tra BE e AH, desumibile dai colloqui intercorsi tra i due. 10 A quest'ultimo riguardo, la difesa del ricorrente assume che dalle trascrizioni acquisite non risultava che BE stesse parlando con AH e che gli argomenti di cui trattava nella conversazione n. 9734 del 22 febbraio 2013 non avevano nulla a che fare con i fatti di causa, come ad esempio i presunti pagamenti della SIAE. Discrezionale e apodittica si rivelava, quindi, l'affermazione di pag. 41, secondo cui le conversazioni monitorate sarebbero state attinenti alle contestazioni mosse al BE. Ulteriori contraddizioni si rileverebbero, a detta della difesa, a pag. 40 della sentenza impugnata, laddove si dice che il fatto che l'imprenditore BEVILAC:QUA non avesse avuto neanche "in nero" alle proprie dipendenze un cittadino straniero "costituisce sicuro riscontro dell'utilizzo del AH e del BE dei documenti e dei nominativi" a sua insaputa. Tale asserzione, tuttavia, confliggerebbe in modo vistoso con il proscioglimento del AH dal reato sub C), sicché risultava illogico ritenere un coinvolgimento del BE insieme al predetto nell'utilizzo di documentazione all'insaputa di UA. 5.5. Con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui al comma 3-ter dell'art. 12 T.U. IMM. e al trattamento sanzionatorio. Quanto al fine di profitto, si rimarca la mancata emergenza, in esito all'istruttoria dibattimentale, di quale fosse stato il guadagno, diretto o indiretto, del BE, sicché tale aggravante sarebbe stata solo presunta con motivazione del tutto apodittica. Si lamenta, inoltre, l'eccessiva severità della pena inflitta all'imputato, in presenza degli estremi per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Ci si duole, ancora, della carenza della motivazione a proposito del confermato diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la proposizione di specifica censura nell'atto di gravame. 6. Ricorso di CO CE. 6.1. Con il primo motivo, si eccepisce l'incompetenza per territorio della Corte di assise di NA per le ragioni, comuni agli altri ricorrenti, già esposte in premessa. 6.2. Con il secondo motivo, si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo K). Ad avviso della difesa del ricorrente, l'istruttoria dibattimentale non aveva dimostrato che CE non avesse intenzione di assumere lavoratori, né che fosse consapevole della fittizietà delle richieste inoltrate a suo nome;
soprattutto, non era emerso che quelle richieste di assunzione fossero state effettivamente inoltrate dall'imputato. Veniva indicata fra le prove a carico la testimonianza dell'Isp. GENTILI, dalla quale, tuttavia, era soltanto emerso che presso il SUI di NA erano state presentate a nome di CO CE le pratiche per il rilascio di nulla osta per flussi stagionali relativi all'anno 2012, ma nessuna certezza era stata raggiunta circa un effettivo ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. 11 Dalla stessa testimonianza, inoltre, era emerso che gli inqui-enti non erano stati in grado di risalire con certezza a chi avesse effettivamente inviato telematicamente le domande di nulla osta, mentre, quanto alle domande di emersione, nei casi in cui si era riusciti a risalire alla provenienza, era stato individuato un indirizzo IP intestato al AH e non al CE, che con lo straniero non aveva nulla a che fare. Quanto alle conversazioni intercettate con i nn. 2061, 2062 e 2063, oltre ad adombrarsi il dubbio sulla identificazione vocale dei loquenti, si rimarca come in esse gli interlocutori, diversi dal CE, vengano identificati genericamente in "uomo 1" e "uomo 2", e come da esse non derivi alcuna certezza circa la partecipazione attiva del ricorrente al disegno criminoso eventualmente posto in essere dai conversanti. Né risolutivi elementi di prova erano emersi dalle conversazioni n. 996 e n. 1018. Nella prima, si faceva genericamente riferimento a un pagamento INPS senza indicarne l'oggetto; nella seconda, si era in presenza di una banale conversazione tra l'imputato e il figlio, in cui nulla si diceva se non che dovesse consegnare un foglio allo NS ("Betto"). Ugualmente irrilevante doveva considerarsi la conversazione n. 2191, intercorsa tra due soggetti diversi dal CE. 6.2.1. Mancava anche la prova dell'elemento soggettivo del reato, non essendo emersa da nessuna delle conversazioni monitorate la consapevolezza, da parte del CE, di aver voluto favorire l'ingresso illegale di stranieri. Irrilevante, a tal fine, il fatto che non fossero stati rinvenu':i lavoratori stranieri al momento del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, risalente al febbraio 2013, ovvero quando già il presunto contratto di lavoro stagionale poteva dirsi esaurito e con accertamento eseguito non presso l'azienda, ma presso l'abitazione dell'imputato. 6.2.2. Si contesta, poi, la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3, lett. d), in assenza di contatti diretti tra CE e AH, non risultanti da intercettazioni telefoniche o ambientali. D'altro canto, la spiegazione più plausibile del rapporto tra l'imputato e TT NS andava ricondotta a ragioni di amicizia e colleganza, atteso che i due svolgevano la stessa attività lavorativa e lo NS aveva accettato di aiutare l'amico per inoltrare una domanda di lavoro stagionale. 6.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione in riferimento alla circostanza aggravante del fine di profitto, di cui al comma 3 -ter, lett. b), dell'art. 12 T.U. IMM., e al trattamento sanzionatorio. Quanto alla prima, si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto dimostrata la finalità di profitto da alcune conversazioni non coinvolgenti CE e dalla presenza di un bollettino INPS, di per sé lecita e inconferente. Quanto al secondo, ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che avrebbe precluso il giudizio di bilanciamento con le contestate aggravanti. 12 7. Ricorso di IZ UG. 7.1. Con il primo motivo si eccepisce l'incompetenza per territorio della Corte di assise di NA per le ragioni, comuni agli altri ricorrenti, già esposte in premessa. 7.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato sub capo I), nonché travisamento della prova in relazione alla conversazione telefonica prog. n. 6158 del 6 febbraio 2013 e alla domanda di emersione concernente UM MI. Premesso che l'unica fonte di prova apprezzata a carico del ricorrente è costituita dalla indicata conversazione, se ne contesta l'estrapolazione frammentaria di poche frasi che, se lette all'interno del reale contesto, fornirebbero la dimostrazione opposta a quella ritenuta in sentenza, evidenziando esclusivamente l'agitazione di un soggetto incensurato a fronte di un'indagine di rilievo penale, che è all'oscuro della domanda di emersione e che non conosce nemmeno il nome di AH, genericamente individuato come un "pakistano". Quanto al tenore della conversazione n. 6158, se ne contesta il travisamento, assumendosi, da un lato, l'irrilevanza della frase iniziale "per quella faccenda lì", dall'altro, la coerenza delle parole "poi risulta uno che io l'ho messo in regola, che fatica qui da me" con quanto accertato dagli inquirenti a proposito dell'invio di una domanda di emersione, di cui l'imputato nulla sapeva, da un indirizzo IP sconosciuto, che si suppone riferibile al RAHAMN, ma non al UG. Anche l'interlocutore NS dimostrava con le sue parole di non essere a conoscenza della presentazione di quella domanda, continuando a parlare di "flussi" stagionali, mentre si trattava di una richiesta di emersione di lavoro irregolare, tutto ciò a ulteriore riprova della buona fede del ricorrente e del travisamento operato dalla Corte di merito. Quanto alle ulteriori intercettazioni nn. 2191 e 322, richiamate in sentenza, si rileva come esse, di cui vengono riportate estrapolazioni fuorvianti, attestino semplicemente che alcune pratiche, relative a "flussi", erano intestate al UG, circostanza pacifica, ma irrilevante sul piano della sottesa originaria finalità delittuosa. Si eccepisce, in definitiva, la violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 7.3. Con il terzo motivo, si denunciano, in riferimento alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui ai commi 3, lett. d) e 3-ter, lett. b), violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della già indicata conversazione n. 6158. Si lamenta il ricorso a mere presunzioni per la dimostrazione della finalità di profitto, non essendo emerso da alcun atto processuale che l'imputato avesse percepito qualsiasi profitto di natura economica o lo avesse richiesto o ne avesse parlato. Irrilevante sarebbe il richiamo, operato dal giudice di appello, alle conversazioni nn. 2191 e 322 che vedevano coinvolto il coimputato CE, dalle quali il giudice medesimo aveva dedotto che tutti gli imprenditori sarebbero stati pagati al pari del CE, 13 circostanza, quest'ultima, che peraltro si porrebbe in contrasto con quanto accertato nei confronti degli imprenditori TI e TT. Analogamente carente sarebbe la motivazione circa la configurabilità dell'aggravante delle tre o più persone in concorso, nulla essendo emerso, con riguardo al caso specifico, circa la condotta dello NS e delle modalità con cui sarebbero stati messi in contatto il UG e il AH. 7.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio in genere. Anche volendosi accedere all'impostazione accusatoria, la partecipazione dell'imputato al fatto delittuoso ascrittogli si configurerebbe come minima e di importanza trascurabile. Il pacifico riconoscimento del carattere di aggravante delle fattispecie previste dal comma 3 dell'art. 12 T.U. IMM. avrebbe dovuto produrre il giudizio di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen., non effettuato nel caso di specie malgrado l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche, dovendosi evidenziare che il divieto di bilanciamento previsto dal comma 3-quater del citato art. 12 concernerebbe solo le aggravanti previste dai commi 3-bis e 3-ter, ma non quella di cui al comma 3: la Corte di merito avrebbe dovuto prima bilanciare le attenuanti generiche con l'aggravante prevista dal comma 3 e, solo successivamente, operare l'aumento previsto dal comma 3-ter sulla pena prevista dal primo comma, così garantendo una pena più aderente al caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi vanno respinti perché, nel complesso, infondati. 01. Va, in primo luogo, respinto il comune motivo con il quale i ricorrenti contestano, anche in questa sede, la competenza territoriale della Corte di assise di NA. Come noto, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (tra molte, Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185). La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, precisato che, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis actractiva" 14 anche sugli altri (per tutte, Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Confl. comp. in proc. SS e altri, Rv. 276391). Atteso che il reato di associazione per delinquere finalizzato a reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, originariamente contestato a sei imputati, è compreso nel catalogo dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, citato, del tutto correttamente, nella specie, è stata radicata la competenza per territorio presso la Corte di assise di NA, in quanto, come unanimemente opinato dai giudici di merito coinvolti nel processo, ad NA si è manifestata l'operatività della struttura de qua, come reso palese dalle circostanze della residenza in quella città dei promotori e della individuazione, nella stessa città, del luogo di ideazione delle attività realizzati dai sodali (in particolare, nei negozi gestiti da AH). Infondate, pertanto, sono le censure mosse al riguardo dai ricorrenti anche nella presente sede di legittimità. 02. Va, poi, ricordato, trattandosi di tema sviluppato in tutti i ricorsi, che, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 1. Ricorso di TR BE. 1.1. Sul primo motivo, afferente alla pretesa incompetenza per territorio della Corte di assise di NA, si richiamano le considerazioni già esposte in premessa per tutti i ricorrenti. 1.2. Infondato è il secondo motivo, con il quale si deducono vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento alle conversazioni telefoniche prog. nn. 9373-9374 del 22 febbraio 2013 e alla domanda di emersione relativa a MA AM. AM viene menzionato esclusivamente nel capo F) della rubrica, con riferimento all'ipotesi di una procedura di emersione dal lavoro irregolare integrante il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Ebbene, tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in esito al giudizio di appello, sicché, in mancanza di rinuncia espressa alla causa estintiva del reato, i relativi rilievi debbono reputarsi inconferenti. Né si comprende come l'adombrata insussistenza del fatto relativo al suddetto straniero possa riverberarsi sulle residue ipotesi delittuose contestate nel capo, concernenti diversi immigrati. Quanto alle contestate assunzioni fittizie correlate ai flussi del 2012, la difesa del ricorrente assume come non conducenti le conversazioni intercettate il 22 febbraio 2013, in quanto in esse BE non ammetterebbe gli addebiti a lui contestati, anzi, esprimendo la volontà di non essere coinvolto in attività illecite. 15 Tali deduzioni tradiscono una lettura solo parziale delle captazioni, delle quali la sentenza di primo grado riporta ampi brani (pagg. 21-26). Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, cui quello d'appello si è richiamato per relationem, in esse AH cercava di convincere il coimputato a utilizzare nuovamente (il che, ovviamente, significa che era già successo in passato), per la comune attività delittuosa, le imprese di cui moglie e figlia del BE erano titolari, puntualmente indicate con i rispettivi nomi di "Cafe del Mar" (di ES HI, moglie di BE) e di "Ella" (di UR BE, figlia del ricorrente). Di fronte alle perplessità nutrite dall'interlocutore, dovute al recente controllo subito dalla moglie (il 30 gennaio 2013) ad opera della Polizia di Stato, volto a verificare la presenza, presso la sua azienda, di lavoratori stranieri, AH ricorda gli importi già guadagnati da BE nello svolgimento di quell'attività illecita e che avrebbe guadagnato di nuovo ("...tu guadagnare da solo 500 euro come 1000..."). La testimonianza fornita dalla SP GENTILI all'udienza del 23 novembre 2015 dimostra, secondo la lineare ricostruzione dei giudici di merito, come le perplessità manifestate da BE al AH siano state, poi, superate, dal momento che presso il SUI di NA risultavano presentate a nome di UR BE e ES HI le pratiche per il rilascio di nulla osta per flussi stagionali indicate nel capo d'imputazione e a nome di ES HI la pratica di emersione relativa al cittadino straniero HA HA. La teste ha ricordato, peraltro, come presso le attività commerciali delle predette imprenditrici (le già menzionate società "Ella" - che gestiva lo chalet "Azzurro" a Montemarciano - e il "Café del Mar"), nonché a casa della HI (riguardo alla pratica di emersione, atteso che il lavoratore straniero avrebbe dovuto svolgere le mansioni di domestico), non siano stati trovati i cittadini stranieri oggetto di contestazione. Né colgono nel segno i rilievi, comunque generici, sviluppati in ricorso a proposito della dubbia identificazione nel AH dell'interlocutore del BE, rilievi che trascurano la congrua motivazione fornita sul punto dal giudice di primo grado a pag. 27 della sentenza, laddove si fa riferimento al riconoscimento della voce di AH da parte del perito trascrittore (come indicato nella nota del 14 giugno 2018), alla effettuazione dell'intercettazione "ambientale" all'interno del negozio di bigiotteria gestito dall'imputato e alla intercettazione di alcune conversazioni telefoniche sull'utenza n. 3338641242 in uso al AH: elementi, quelli elencati, non oggetto ch specifiche contestazioni da parte del ricorrente. 1.3. Del tutto infondata, anche in diritto, la censura circa il preteso difetto di prova sul conseguimento del profitto da parte di BE, replicata anche nel terzo e nel quinto motivo di ricorso. Va ricordato che, in tema di delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal fine di profitto, da intendersi quale utilità in senso economico patrimoniale (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613), quel che rileva, in tutta evidenza, non è 16 l'avvenuto conseguimento del profitto, ma la circostanza che l'agente si sia determinato a delinquere spinto da tale motivazione. Come sempre, quando viene in rilievo un dolo specifico, ciò che conta è che l'azione si sia diretta verso la finalità indicata, indipendentemente dalla sua concretizzazione (v., ancora, Sez. 1, n. 35510 del 2019, cit., in motivazione). Che ciò sia pacificamente accaduto con riferimento a ET emerge dal chiaro tenore delle conversazioni di cui si è prima dato conto, interpretate dal giudice di merito con valutazione non manifestamente illogica, che, in quanto tale, non può essere sindacata in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 1.4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si eccepiscono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché apparenza della motivazione. Giova rammentare che la motivazione "per reléiPtionem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti cori la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). Va aggiunto che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle Acampa, Rv. 278611). Infine, va ricordato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 17 Tanto premesso, va detto che la Corte di assise di appello si è, nella sostanza, attenuta ai principi ora enunciati, essendosi legittimamente avvalsa, peraltro solo in parte, della tecnica di motivazione per relationem in quanto la gran parte delle questioni dedotte in questa sede di legittimità erano già state correttamente risolte dal primo giudice. Richiamato quanto già osservato sul caso del lavoratore straniero AM, oggetto di pronuncia di estinzione per prescrizione in appello, il Collegio non può che stimare del tutto infondati i rilievi di una "disattenta lettura" mossi ai giudici del gravame. Sul fatto che il legame tra BE e AH fosse collaudato, la Corte di secondo grado ha correttamente apprezzato le conversazioni captate (di cui si è già dato conto), inequivocamente rivelatrice di un modus operandi illecito già collaudato in passato con riferimento ad altri lavoratori stranieri, sempre tramite l'utilizzo delle aziende della moglie e della figlia del ricorrente. Sulla dimostrata identità del AH quale interlocutore di BE nelle conversazioni in questione si è già detto. Che alcuni argomenti trattati nella conversazione n. 9374 del 22 febbraio 2013 potessero esulare dall'attività delittuosa contestata non significa che, come già esposto, in quella conversazione si sia parlato anche (e soprattutto) dell'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, atteso che proprio in detto dialogo AH fece riferimento agli importi già percepiti e spettanti a BE e alla eventualità di reperire nuovi datori di lavoro disponibili a presentare domande al posto della figlia e della moglie del ricorrente, poi individuati nel coimputato William NI. De tutto fuori luogo, pertanto, è l'asserzione per cui il materiale captativo non inerirebbe ai reati ascritti a BE. Né hanno pregio le censure di contraddittorietà della motivazione con riferimento al capo C), visto che il teste UA ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del solo BE, il che spiega l'assoluzione di AH dallo stesso capo. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa, priva di incongruenze è, poi, l'affermazione della Corte di secondo grado, secondo la quale la circostanza che l'imprenditore UA non avesse avuto neanche "in nero" alle proprie dipendenze un cittadino straniero costituiva sicuro riscontro dell'utilizzo, da parte di BE, dei documenti e dei nominativi a sua insaputa, atteso che il suddetto teste ha riferito di aver consegnato al ricorrente i documenti relativi alla propria attività alberghiera per l'assunzione di solo uno o al massimo due lavoratori, mentre, secondo quanto narrato dall'SP GENTILI, a nome di Armando UA vennero presentate tre domande relative al decreto flussi stagionali 2012, riguardanti i cittadini bengalesi indicati in rubrica, e una domanda di emersione per lo stesso anno, senza che nessuno dei quattro lavoratori venisse mai trovato presso l'albergo dell'imprenditore. 18 1.5. Infine, è stata correttamente disattesa la doglianza sulla eccessività della pena dedotta dalla difesa in ragione dell'asserita marginalità del ruolo rivestito dal ricorrente, tenuto conto della logica risposta fornita sul punto dalla Corte di merito nel valorizzare il numero delle istanze presentate, la durata dell'attività delittuosa e d coinvolgimento di ignari imprenditori. Non oggetto di specifico motivo di appello è la censura sul diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, che, quindi, è improponibile nella presente sede. Va detto che, in ogni caso, si reputa sufficientemente adeguata la considerazione spesa dal primo giudice sulla totale assenza di elementi positivi rappresentati dalla difesa (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 2. Ricorso di IZ UG. 2.1. Sul primo motivo, afferente alla pretesa incompetenza per territorio della Corte di assise di NA, si richiamano le considerazioni già esposte in premessa per tutti i ricorrenti. 2.2. Infondato è il secondo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato sub capo I), nonché travisamento della prova in relazione alla conversazione telefonica prog. n. 6158 del 6 febbraio 2013 e alla domanda di emersione concernente UM MI. Va ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Conformemente al consolidato principio enunciato, rileva il Collegio che la prova di responsabilità del ricorrente è stata correttamente inferita (arche) dal tenore della conversazione di cui sopra, interpretata in modo non illogico dai giudici dei due gradi merito. Il dialogo con TT NS detto 'Setto", soggetto coinvolto in numerose pratiche illecite gestite da AH, viene captato proprio nei frangenti in cui UG stava subendo un controllo di polizia presso la sua azienda, finalizzato ad accertare la presenza dei lavoratori stranieri per i quali il ricorrente aveva presentato domanda in relazione al decreto flussi 2012 e alla procedura di emersione di lavoro irregolare. I giudici territoriali, con un iter argomentativo del tutto scevro da vizi logici, hanno collegato la palese preoccupazione mostrata dall'imputato all'interlocutore non al semplice fatto della sottoposizione a un controllo di polizia, come prospettato dalla difesa, ma al fatto che quel controllo, peraltro inaspettato, non poteva che essere ricondotto a quella specifica attività illecita di cui NS era pienamente all corrente, così come AH, poiché, altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso contattare subito il primo per chiedergli come giustificare l'assenza di lavoratori presso la sua azienda e :spingerlo ad avvertire immediatamente AH. 19 Del tutto plausibilmente sono state giudicate coerenti con il coinvolgimento, anche soggettivo, dell'imputato nel reato ascrittogli al capo I) alcune significative espressioni, quali "poi risulta uno che io l'ho messo in regola, che fatica qui da me", relativa alla domanda di emersione dal lavoro irregolare, fatto estinto per prescrizione, e "sono venuti per quella faccenda lì", indicativa del consapevole comune coinvolgimento in quella determinata attività illecita. Altrettanto coerente con il contesto illecito è stato esattamente ritenuto il suggerimento indirizzato da NS a UG di non rivelare, pur se gli fosse stato richiesto dalla Polizia, il nome di AH come quello che lo aveva aiutato a inoltrare le pratiche di lavoro, ma di limitarsi, semmai, a indicare genericamente un bengalese che aveva un negozio davanti alla stazione;
così come al medesimo contesto sono state ineccepibilmente ricondotte le ulteriori conversazioni nn. 2191 e 322, contenenti il chiaro riferimento a UG (GI) quale uno dei datori di lavoro compiacenti coinvolti nelle trame illecite ordite da AH e NS. A fronte di una lettura per nulla illogica del materiale captativo, le censure di travisamento mosse dalla difesa del ricorrente, tramite le quali si pretenderebbe addirittura di accreditare un risultato interpretativo ribaltato in funzione assolutoria, non possono trovare accoglimento. 2.3. In termini di mera confutazione viene sviluppato il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano, in riferimento alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui ai commi 3, lett. d) e 3-ter, lett. b), violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della già indicata conversazione n. 6158. Radicalmente infondata è la censura che stigmatizza il ricorso a "mere presunzioni", da parte delle Corti di merito, per ritenere dimostrata l'integrazione della finalità di profitto, atteso che, a tal proposito, sono state convenientemente apprezzate le conversazioni di cui si è detto in relazione al ricorso di BE e la conversazione n. 2191, intercorsa tra NS e AH, avente ad oggetto, fra l'altro, l'importo dovuto al coimputato CE per le pratiche illecite in contestazione. Si è già sottolineato, con riguardo al ricorso di BE, che, quando viene in rilievo un dolo specifico, ciò che conta è che l'azione si sia diretta verso la finalità indicata, indipendentemente dalla sua concretizzazione. Sicché non ha nessuna rilevanza che manchi la prova che UG abbia effettivamente percepito un profitto nella vicenda di specie, essendo emerso, sia dalle conversazioni apprezzate, sia da intuitivi elementi di prova logica, che tutti gli imprenditori compiacenti coinvolti nelle attività delittuose gestite da AH e NS siano stati mossi da quella finalità, nei termini affermati, con congruo argomentare, dalle Corti territoriali. 20 Dal materiale tecnico i giudici di NA hanno, poi, correttamente tratto la prova della sussistenza dell'aggravante del numero di persone, essendo risultato palese il coinvolgimento concorsuale nel capo I) di UG, NS e AH. 2.4. Generico è il quarto ed ultimo motivo di ricorso, nella parte relativa alla doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non essendo inficiato da errori sul piano della logica il ragionamento svolto dai giudici dell'appello sulla importanza e imprescindibilità dell'apporto fornito dal ricorrente ai fini del raggiungimento degli scopi illeciti sottesi alle operazioni di cui si è parlato. 2.5. Infondata in diritto è la tesi difensiva, secondo la quale il riconoscimento del carattere di aggravanti, proprio delle fattispecie previste dal comma 3 dell'art. 12 T.U. IMM. avrebbe dovuto produrre il giudizio di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen., non effettuato nel caso di specie malgrado l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa tecnica, infatti, il divieto di bilanciamento previsto dal comma 3- quater del citato art. 12 concernerebbe solo le aggravanti previste dai commi 3-bis e 3-ter, ma non quella di cui al comma 3. La tesi è errata, poiché in contrasto con quanto affermato da Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937, che ha esteso il divieto di bilanciamento anche all'aggravante di cui al comma 3, spiegandone le ragioni alle pagg. 16-.1E7 nei termini seguenti: «Nel caso in cui ricorrano due o più ipotesi previste dal comma 3 e sussista, quindi, l'aggravante di cui al comma 3-bis, il giudice non potrà procedere a bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt, 98 e 114 cod. pen. in forza del divieto del comma 3-quater: pertanto, determinerà la pena base alla luce dei limiti edittali indicati dal terzo comma (reclusione da cinque a quindici anni e multa di 15.000 euro per ogni straniero), la aumenterà fino ad un terzo in ragione dell'aggravante di cui al comma 3-bis e sulla pena così determinata opererà le riduzioni per le attenuanti riconosciute (tra cui quella prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies T.U. imm., soggetta anch'essa al divieto di bilanciamento). In sostanza, la ricorrenza dell'aggravante di cui al comma 3-bis sottrae al bilanciamento tra le circostanze anche quella del comma 3: benché per il divieto di bilanciamento dettato dal comma 3-quater siano menzionate soltanto «le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter», e non quella di cui al comma 3, la norma stabilisce un preciso ordine per l'applicazione delle circostanze: «le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». Se si ritenesse che, in presenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 3-bis, il giudice possa prima operare il bilanciamento tra l'aggravante di cui al comma 3 ed eventuali attenuanti e dopo operare l'aumento previsto dall'aggravante di cui al comma 3-bis, questo ordine dettato dal legislatore verrebbe sempre disapplicato: un'interpretazione abrogatrice della previsione normativa, come tale inammissibile. 21 Il divieto di bilanciamento (con le eccezioni già menzionate) vige anche nel caso ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter; essa può trovare applicazione sia con riferimento ai fatti di cui al comma 1 che con riferimento ai fatti di cui al comma 3. Nel primo caso, il giudice determinerà la pena base aumentando da un terzo alla metà la pena detentiva prevista dal comma 1 e applicando la multa di euro 25.000 per ogni persona;
su questa pena base calcolerà le diminuzioni per le eventuali attenuanti. Se, invece, l'aggravante concerne i fatti di cui al comma 3, il giudice aumenterà da un terzo alla metà la pena detentiva prevista dal comma 3 e applicherà la multa di euro 25.000 per ogni persona, calcolando, poi, sulla pena ottenuta, le diminuzioni per le eventuali attenuanti;
non potrà, invece, per le ragioni già esposte, effettuare il bilanciamento tra l'aggravante di cui al comma 3 ed eventuali attenuanti. La lettera del comma 3-ter comporta una deroga al principio generale stabilito dall'art. 63, comma 4, cod. pen., in base al quale, se ricorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla: sia quella del comma 3 che quella del comma 3-ter sono aggravanti ad effetto speciale, ma, in conseguenza della previsione contenuta nella seconda, si applicano entrambi gli aumenti da esse previste (sulla tematica, in relazione alla concorrenza tra le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod. pen., Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674)». Il computo della pena è stato effettuato dalle Corti di merito in conformità dell'insegnamento delle Sezioni Unite ora richiamato, sicché, anche sotto questo profilo, il ricorso di IZ UG è infondato e va, in conclusione, rigedato. 3. Ricorso di CO CE. 3.1. Sul primo motivo, afferente alla pretesa incompetenza per territorio della Corte di assise di NA, si richiamano le considerazioni già esposte in premessa per tutti i ricorrenti. 3.2. Con il secondo motivo, sebbene, nominalmente, si deduca inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo K), di fatto si formulano plurime censure con le quali si contesta, ai limiti dell'ammissibilità, e in prevalenza, l'applicabilità delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e, quindi, un vizio di natura motivazionale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). In punto di diritto, va ricordato, in via preliminare, che la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, LI e altri, Rv. 271127). 22 Infondata è, pertanto, la censura mossa sul punto dalla difesa del ricorrente, basata sul prospettato difetto di prova circa l'effettivo ingresso degli stranieri in Italia nella vicenda oggetto d'indagine. Parimenti infondato è il rilievo con cui si mette in dubbio la corretta identificazione dei loquenti protagonisti delle conversazioni poste a fondamento della responsabilità dell'imputato. Il ragionamento che ha condotto il primo giudice ad attribuire, anche attraverso le indicazioni fornite dall'ispettrice GENTILI all'udienza del 23 novembre 2015, ai loquenti determinate utenze telefoniche (a AH il n. 3338641242, a NS il n. 3804641902 e a CE il n. 3384479756) nelle conversazioni nn. 2061, 2062 e 2063 (intercorse tra AH e NS), n. 322 (ancora tra AH e NS), n. 996 (tra CE e NS) e n. 1018 (tra il figlio di CE, che utilizza l'utenza di NS, in quel momento vicino a lui, in quanto indicato con il noto diminutivo di "Betto", e il padre), è riportato alle pagg. 49-51 della sentenza di primo grado e non presenta vizi logici. Del resto, il rilievo critico sul punto si arresta allo stadio della mera asserzione. Le censure dedotte sulla interpretazione delle conversazioni monitorate, anche in termini di travisamento della prova, si infrangono contro i limiti posti da Sez. U, Sebbar, richiamata in premessa. Analogamente a quanto accaduto a UG, le conversazioni valorizzate come le più significative dalle Corti di merito (nn. 2061, 2062 e 2063) sono state captate proprio il giorno (21 febbraio 2013) in cui la Polizia effettuò un accesso presso l'azienda di CE. Della circostanza è (stato) informato NS, il quale, nella prima conversazione (n. 2061), riferisce a AH che "oggi tocca a CO", chiedendo all'interlocutore cosa CE - che era in attesa di direttive - avrebbe dovuto dire agli agenti operanti per giustificare l'assenza, presso la sua attività, dei lavoratori stranieri per i quali erano state istruite le pratiche indicate nell'imputazione ("E lui mi passa a prendere...le parole mie, passa a prendere le parole mie per dire...Eh cosa gli dico io": pag. 51 sentenza di primo grado). AH risponde che gli avrebbe mandato un foglio via fax. Nella seconda e nella terza telefonata NS, oltre a comunicare il numero di fax a AH, gli chiede quali informazioni avrebbe dovuto "girare" a CE a proposito di un lavoratore extracomunitario che avrebbe dovuto lavorare presso il ricorrente (dove stava, da quanto tempo lavorava etc.), ricevendo in risposta che l'imprenditcire non avrebbe dovuto "spiegare nulla". Le Corti territoriali valorizzano, in modo non censurabile sul piano logico, a corroborazione del tenore, già eloquente, delle prime tre conversazioni di cui sopra: - la conversazione n. 2191 del 18 dicembre 2012, intercorsa tra NS e AH, nella quale i due imputati fanno riferimento ai datori di lavoro che avrebbero dovuto figurare come tenuti al pagamento dei bollettini INPS per i contributi dei lavoratori stranieri, indicando, 23 (\/ oltre a GI (il coimputato IZ UG), "CO", nome di battesimo di CE;
- le conversazioni nn. 996 (ore 8.41) e 1018 (ore 10.42) del 26 novembre 2012, in cui il ricorrente, dopo aver ricevuto i bollettini INPS per il pagamento dei contributi, comunica la circostanza a NS, il quale, dopo averli ricevuti, li consegna a AH affinché fossero pagati. Le dichiarazioni rese dall'ispettrice GENTILI a dibattimento sulla irrefutabile circostanza dell'assenza, presso l'azienda di CE, dei lavoratori stranieri indicati nel capo K) della rubrica, alla stessa stregua di quanto accertato presse le attività degli altri imprenditori compiacenti nella vicenda in esame, hanno permesso ai giudici di merito di pervenire, con iter espositivo non inficiato da vizi logico-giuridici, all'affermazione della responsabilità di CE per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato ascrittogli. Come già accennato, le censure sviluppate sul tema dalla difesa del ricorrente, soprattutto in relazione all'elemento psicologico del reato, oltre a rivelarsi come sostanzialmente confutative, mirano a proporre una rivalutazione in fatto del portato probatorio captativo che non è ammissibile in questa sede. 3.3. Radicalmente infondata è la doglianza formulata per contestare la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3, lett. d), non assumendo alcuna rilevanza l'assenza di comunicazioni dirette tra CE e AH nelle conversazioni intercettate, avendo i giudici territoriali messo non illogicamente in rilievo, proprio in base al contenuto delle intercettazioni, l'indiscutibile legame comunque esistente tra i due, agevolato dalla mediazione di NS, terzo soggetto necessario per l'integrazione dell'aggravante de qua. 3.4. Quanto alla finalità di profitto, oggetto delle censure mosse col terzo motivo, si richiamano le considerazioni già svolte con riguardo alle posizioni dei coimputati, estensibili al CE per la perfetta coincidenza del modus operandi che ha caratterizzato le attività delittuose investigate. 3.5. Infondata, infine, è la doglianza circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., per i motivi già esposti con riferimento alle posizioni di BE e UG. 4. Ricorso di MI AH MD. 4.1. Sul primo motivo, afferente alla pretesa incompetenza per territorio della Corte di assise di NA, si richiamano le considerazioni già esposte in premessa per tutti i ricorrenti. 4.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al rigetto della istanza di audizione del personale delle Prefetture coinvolto nelle pratiche d'interesse - al fine di meglio comprendere l'iter amministrativo sotteso al rilascio dei nulla osta all'ingresso in territorio nazionale di lavoratori stranieri - nonché in relazione al 24 rigetto dell'istanza di nuova audizione del teste HE, già sentito nel corso del giudizio di primo grado, con l'assistenza, questa volta, di un interprete di lingua bengalese. Giova ricordare che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (tra molte, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). La risposta negativa fornita dalla Corte di assise di appello è coerente con il principio enunciato. Quanto alla richiesta di escussione di funzionari delle "varie Prefetture interessate", oltre a sottolineare la genericità della stessa, la Corte dell'appello ha correttamente osservato che, essendo il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/98 fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, non aveva alcun rilievo dirimente accertare se l'ingresso del lavoratore straniero in Italia fosse avvenuto o meno. In secondo luogo, la Corte territoriale ha convenientemente messo in risalto che, attesa la presentazione in via telematica delle istanze finalizzate al rilascio dei nulla osta lavorativi, non poteva reputarsi conducente la prova testimoniale richiesta al fine di individuare i soggetti cui attribuire, dal punto di vista sostanziale, l'atto iniziale della procedura, circostanza, quella dell'attribuibilità sostanziale, che, nel processo in esame, era stato necessario dimostrare a mezzo di intercettazioni e prove dichiarative (testimonianze di HE, KA e TT). Parimenti logica è la risposta resa dai giudici del gravame sulla seconda richiesta (nuova audizione del teste HE), laddove si è evidenziato che, pur a fronte delle difficoltà incontrate dal teste nell'esprimersi in una lingua non propria, egli aveva dimostrato di comprendere a sufficienza le domande rivoltegli e aveva reso dichiarazioni complessivamente chiare e comprensibili, tanto da indurre a ritenere superflua una nuova audizione. Nessuna illogicità, pertanto, si rinviene nell'argomentare svi uppato sul punto dalla Corte di NA. 4.3. Complessivamente infondate sono le censure articolate con il terzo motivo di ricorso, in cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla contestazione dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286/98, elevata ai capi B), E), F), G), I), K), 3) e M). Manifestamente infondata, oltre che generica, è la prima doglianza, con la quale, su un piano globale, si addebita alla Corte di assise di appello di essere incorsa nel totale travisamento del compendio probatorio acquisito e di non aver dato risposta alle deduzioni difensive, neppure menzionate, con il conseguente pervenimento ad un'affermazione di responsabilità quale frutto di mere supposizioni e congetture, in considerazione della regolarità 25 della procedura amministrativa oggetto d'indagine e dell'assoluto difetto di prova sul fine di profitto. Premesso che alla sintesi dei motivi di appello di AH, diversamente da quanto eccepito dalla difesa del ricorrente, la Corte di NA ha dedicato circa quattro pagine (da pag. 13 a pag. 16), richiamato quanto detto a proposito della integrazione delle pronunce di merito come "corpo unico" motivazionale, ritiene il Collegio che l'esame dei rilievi formulati su ciascuno dei capi d'accusa permetta di escludere che i giudici dell'appello siano incorsi in travisamenti di sorta e che abbiano fondato la conclusiva affermazione di responsabilità dell'imputato solo su base congetturale. 4.3.1. Deve ritenersi, in primo luogo, infondato il motivo relativo alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/98 contestato al capo B), dovendosi reputare, viceversa, che la Corte di merito, nella parte finale della motivazione, abbia inteso riformare, per tutti e quattro gli odierni ricorrenti, compreso il AH, il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado ("...le pene come determinate dal primo giudice...vanno riformate con la mera elisione iiella porzione relativa al reato dichiarato prescritto": pag. 50), decisione che trova coerente conferma con la riduzione di 4 mesi della pena inflitta all'imputato rispetto alla sanzione irrogatagli in primo grado. 4.3.2. In ordine al reato di cui al capo E), ritiene il Collegio che la dedotta contraddittorietà della sentenza impugnata che aveva assolto il coimputato DE UC e condannato AH non esprima altro che il riferimento a un fisiologico diverso esito processuale (peraltro comune al capo M), ferma restando la ribadita colpevolezza del ricorrente, da parte dei giudici di secondo grado, sulla base del condiviso corretto argomentare del primo giudice, basato sulla lettura non illogica delle conversazioni captate tra DE UC e interlocutori non identificati, aventi ad oggetto tutte l'assunzione di lavoratori stranieri e tutte alludenti al ruolo decisivo svolto, al riguardo, da "Milas", che, tramite il testo di un SMS inviato da DE UC all'utenza in uso al AH, è stato identificato non irragionevolmente con quest'ultimo (v. conv. nn. 9688 del 14 febbraio 2013, n. 9460 del 12 febbraio 2013 e n. 10356 del 21 febbraio 2013 alle pagg. 33-36 della sentenza della Corte di assise). Il dedotto travisamento delle conversazioni, come già detto per gli altri ricorrenti, non supera lo sbarramento di Sez. U, Sebbar, e si risolve, di fatto, in un inammissibile tentativo di rilettura. 4.3.3. Alle stesse conclusioni si perviene quanto alle censure di travisamento probatorio mosse sui capi F) e G) dell'imputazione, per le quali si rimanda alle considerazioni espresse, anche circa il coinvolgimento di AH e la sua corretta identificazione in uno dei conversanti, a proposito del ricorso proposto dal coimputato TR BE. 4.3.4. Lo stesso dicasi per gli analoghi rilievi difensivi formulati sul capo I), per i quali si richiamano le osservazioni svolte, anche circa il coinvolgimento di AH e la sussistenza 26 dell'aggravante del numero di persone, a proposito del ricorso proposto dal coimputato IZ UG. 4.3.5. In ordine alle censure di travisamento dedotte per il capo K), soccorrono, come per i capi che precedono (F-G-I), le notazioni articolate, anche circa il coinvolgimento di AH e la sussistenza dell'aggravante del numero di persone, a proposito del ricorso proposto dal coimputato CO CE, che qui si intendono riportate. 4.3.6. Quanto al capo 3), i giudici di merito hanno correttamente argomentato in ordine alla prova di responsabilità, attribuendo rilevanza centrale, del tutto logicamente, alla deposizione resa dal coimputato TI, assolto in primo grado, suffragata dai controlli di P.G. effettuati presso la ditta del suddetto, che accertarono, come per gli altri imprenditori coinvolti nel processo, l'assenza dei lavoratori stranieri per i quali erano state inoltrate le pratiche di assunzione. TI aveva dichiarato di essersi avvalso dei "servigi" di AH, per il tramite di NS, al fine di inoltrare le pratiche in questione per gli anni 2310 e 2011, in relazione alle quali aveva consegnato la documentazione a SPINISANTE. Non essendo andate a buon fine queste operazioni, l'imprenditore aveva rinunciato, per l'anno 2012, a ripetere la procedura amministrativa di avviamento al lavoro di stranieri con il decreto flussi. Ciò nonostante, risultavano inoltrate a suo nome le richieste relative agli stranieri indicati nel capo 3) d'imputazione, stranieri che, come detto, non vennero mai trovati presso la sua azienda di Osimo. L'inferenza che le Corti di merito hanno t:ratto dalle evidenze acquisite circa la responsabilità di AH (e NS, deceduto prima della sentenza di appello) non collide con i principi della logica, essendo essa basata sul narrato di TI, sulla circostanza che solo NS (che agiva per conto di AH) detenesse la documentazione fornitagli dall'imprenditore per le pratiche relative agli anni 2010 e 2011 non andate a buon fine, sulla circostanza che TI, in particolare, non avesse personalmente presentato istanze di sorta per il 2012, sull'accertamento dell'assenza presso la sua attività dei lavoratori per i quali risultava aver inoltrato le istanze e sull'analogia del modus operandi adottato dall'imputato per come riscontrata in relazione a tutti i casi investigati. Le conversazioni intercettate della cui utilizzazione si duole la difesa, che le giudica irrilevanti, in realtà sono state apprezzate dalle Corti di merito al solo fine di confermare i rapporti di conoscenza intercorrenti tra TI (che già lo aveva riferito) e NS, quest'ultimo quale intermediario di AH: cioè come elemento di completezza di un quadro probatorio già solido. Le censure difensive, in ogni caso, restano per lo più confutative e non scalfiscono il lineare ragionamento seguito nelle sentenze impugnate. 27 4.3.7. In ordine al capo M), si deduce che la sentenza avversata abbia fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni rese da LA HE, che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbero risultate tutt'altro che attendibili e credibili oltre a non essere riscontrate in alcun modo ed essere travisate dai giudici. La doglianza è infondata. Giova rammentare che, secondo la consolidata tradizione di questa Corte, le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), ,D e r essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, Rv. 278499). Si è, inoltre, precisato, in tema di prova testimoniale, che il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della stessa, non può assumere, come base del proprio convincimento, l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni sull'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Mango, Rv. 283941). Le diffuse argomentazioni spese in entrambe le sentenze cli merito per sostenere l'attendibilità del narrato del teste HE, nel suo nucleo essenziale, al di là di discrasie marginali che tale nucleo non intaccavano, non prestano il fianco a critiche, essendo conformi a diritto e a logica. Le circostanze che: a) per entrare in Italia i suoi genitori ebbero a consegnare, in Bangladesh, la somma di 12.000,00 euro a tale Haque ABADUL, poi rivelatosi emissario di AH;
b) che nel primo periodo trascorso in Italia, non essendo stato regolarizzato, a dispetto di quanto promessogli, visse da clandestino, aiutando le persone che facevano la spesa davanti ai supermercati;
c) che, dopo essergli stato sottratto il passaporto da ABADUL, questi gli aveva consegnato un altro passaporto riportante false generalità; d) che, con il tempo, aveva scoperto che "a capo di tutto" c'era AH (dal teste riconosciuto in foto), che gestiva un negozio presso la stazione ferroviaria di NA;
e) che al negozio si era recato almeno 10-20 volte, insistendo, invano, perché fosse regolarizzato;
f) che, perciò, aveva chiesto in restituzione a AH l'importo di 12.000,00 euro pagato per entrare in Italia, subendo il rifiuto e la minaccia dell'imputato, non risultano smentite dalle ulteriori evidenze acquisite, come puntualmente rimarcato dai giudici di merito. Questi ultimi, d'altro canto, hanno apprezzato, in modo logico, un elemento di riscontro specifico, costituito dalla circostanza, riferita dal teste di P.G. RE, che il datore di lavoro richiedente di HE era IA DE UC, del quale le sentenze in esame, a 28 prescindere dall'epilogo assolutorio, hanno dimostrato i rapporti intrattenuti con NS e, tramite questi, con AH. Non solo, è stato messo convenientemente in luce come il racconto di HE sull'attività illecita svolta da AH, sia nei suoi confronti che nei confronti di altri cittadini del Bangladesh (come AD KA, che ha riferito di una vicenda personale simile a quella del teste), si raccordasse con piena coerenza con il modus operandi dell'imputato quale emerso dal compendio captativo e dichiarativo complessivamente acqLisito e apprezzato. La Corte di assise di appello si è occupata, inoltre, di confutare l'allusione difensiva all'interesse sotteso alle dichiarazioni di HE, consistito nell'obiettivo, raggiunto, di ottenere il permesso di soggiorno. Valorizzata la coerenza delle dichiarazioni del teste con gli ulteriori elementi di prova, la Corte di secondo grado ha, non irragionevolmente, osservato che con una deposizione calunniosa il dichiarante avrebbe rischiato non solo di non ottenere alcun vantaggio, ma, anzi, di essere sottoposto a procedimento penale per un reato di non trascurabile gravità e di essere, all'esito, anche espulso. Le censure difensive devono, concludendo sul punto, ritenersi infondate. 4.4. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 e 195 cod. proc. peri, e vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito avrebbero arbitrariamente utilizzato le dichiarazioni rese dai testi LA HE, AD KA, RA TT e MO TI a dimostrazione della responsabilità di AH senza che tali dichiarazioni risultassero suffragate da adeguati riscontri e motivando il proprio convincimento in contrasto con le risultanze probatorie e, in parte, in modo apparente. Atteso che nel motivo in esame si dedica ampio spazio alla deposizione dello HE, non possono che richiamarsi le considerazioni appena svolte al riguardo nell'analisi del motivo che precede. Quanto alle critiche mosse alla (valutazione della) deposizione di KA, rileva il Collegio che essa, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, non risulta per nulla affidata a "voci correnti nel pubblico", ma si basa sulla sua vicenda personale, che è stata prudentemente apprezzata dalle Corti di merito in termini di elemento di riscontro sul globale contesto oggetto d'indagine (posto che i suoi rapporti con AH ebbero inizio, al fine della sua regolarizzazione, quando il teste era già arrivato in Italia). Sulla infondatezza della cesura sulla illogicità della motivazione resa dalle Corti di merito sulla valutazione della testimonianza dell'imprenditore TI già si è detto in precedenza con riguardo al capo 3). La dedotta critica, anche per travisamento, della testimonianza resa da RA TT non è munita di concreto interesse, perché, come già detto, TT, nel capo B), figura come imprenditore coinvolto nelle procedure di emersione attinenti a sei lavoratori 29 stranieri e tale condotta è sussumibile nell'alveo della fattispecie delittuosa di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/98, per la quale il giudice di appello ha pronunciato declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Quanto, infine, alla contestazione della identificazione del AH come uno dei loquenti nelle conversazioni intercettate, valgono le considerazioni già sviluppate in precedenza sul tema. 4.5. Anche con riferimento alla contestata aggravante del fine di profitto, non possono che richiamarsi le osservazioni esposte nell'esame degli altri ricorsi, cui va aggiunta la considerazione, correttamente formulata dalle Corti di NA, delle testimonianze dirette rese da HE e KA circa la corresponsione a AH di somme di denaro (12.000,00 euro il primo, 5.000,00 euro il secondo) quale corrispettivo dell'attività delittuosa realizzata. 4.6. Generico è, infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio, essendo stati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta adeguatamente motivati con il riferimento al numero delle istanze, alla durata dell'attività delittuosa e al coinvolgimento di imprenditori ignari, oltre che alla assenza di elementi positivi apprezzabili a giustificazione del beneficio delle attenuanti richiesto, essendo insufficiente la mera condizione di incensurato. 5. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.