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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 872 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 872/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. PERRUCCI ALESSANDRO
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. MARGIOTTA VINCENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2025, e Parte_1
esponevano di essere genitori di , nato in CP_1 Persona_1
Chieti il 18 giugno 2021, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/05/2025:
1) gli istanti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) gli stessi concordano l'affido condiviso del minore , con collocazione Per_1 presso l'abitazione della madre, attualmente situata in Piano D'Or a (PE) alla Via
pagina 2 di 5 Provinciale n. 11 e quest'ultima rinuncia al diritto di abitazione sull'immobile di proprietà del;
Parte_1
3) il sig. potrà tenere con sé il figlio: Parte_1
• a fine settimana alternati (dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 19:30 ed il weekend in cui rimarrà con la madre sarà il medesimo nel corso del Per_1
quale la stessa avrà con sé anche gli altri due fratelli minori);
• tutti i giovedì pomeriggio (dalle ore 15:30 fino al mattino seguente allorquando lo accompagnerà direttamente all'asilo) e, nella settimana in cui non lo terrà nel weekend, anche il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 al mattino seguente riaccompagnandolo a scuola;
resta inteso che in entrambi i casi i due pernotteranno presso l'abitazione della nonna paterna in Alanno (PE) alla Via Giacomo Matteotti n.
45;
• nel periodo estivo il padre potrà riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna alle 23:00 anziché alle 19:30;
• quanto alle festività natalizie, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il 24 dicembre dalle 16:00 alle 23:00 ed il 26 dicembre dalle 10:00 alle 19:00, oppure il 25 dicembre dalle 9:00 alle 19:00 e il 27 dicembre dalle 9:00 alle 19:00. Sempre ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il 1° gennaio dalle 9:00 alle 21:00 o il 6 gennaio dalle 9:00 alle 21:00; il giorno di Pasqua dalle 9:00 alle 21:00 o il giorno di
Pasquetta dalle 9:00 alle 21:00, il 15 di agosto dalle 9:00 alle 21:00, come pure la festività del 1° maggio e del 2 giugno;
• il padre potrà tenere con sé il figlio il giorno del suo compleanno dalle 9:00 alle
19:00, mentre nel giorno del compleanno di i genitori si alterneranno dalla Per_1
mattina alle 9.00 al pomeriggio alle 16:00 e dalle 16:00 alle ore 23:00;
• il padre avrà cura di prelevare il minore presso l'istituto scolastico ovvero l'abitazione materna e di riaccompagnarlo all'orario concordato presso la medesima sede;
pagina 3 di 5 • le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di malattie febbrili o malori, che impediscano al bambino di andare all'asilo e/o di uscire, il fine settimana e/o l'incontro pomeridiano con il padre verrà rinviato ed eventualmente recuperato al ristabilirsi delle condizioni di salute del bambino;
4) il sig. corrisponderà, per il mantenimento del figlio minore, un assegno Parte_1
mensile pari ad euro 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre il concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo
CNF;
5) le parti concordano che l'Assegno Unico universale sarà percepito interamente dalla madre;
6) gli istanti si impegnano reciprocamente a segnalare eventuali cambi di residenza ed esprimono il consenso all'iscrizione del minore sui passaporti e documenti validi per l'espatrio;
7) i genitori si impegnano ad assumere, in modo sereno e condiviso, ogni decisione riguardante l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore. Ogni decisione di rilievo nell'interesse dello stesso, relativa all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alle attività extra-scolastiche, dovrà essere preventivamente concordata e assunta di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dele aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitarne la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Gli stessi dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il minore, ed ogni altra informazione utile, dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione e le date di partenza e ritorno. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e si impegnano, altresì, a favorire il pagina 4 di 5 mantenimento di buoni e continuativi rapporti tra il minore ed i nonni, materni e paterni.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 872/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. PERRUCCI ALESSANDRO
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. MARGIOTTA VINCENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2025, e Parte_1
esponevano di essere genitori di , nato in CP_1 Persona_1
Chieti il 18 giugno 2021, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/05/2025:
1) gli istanti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) gli stessi concordano l'affido condiviso del minore , con collocazione Per_1 presso l'abitazione della madre, attualmente situata in Piano D'Or a (PE) alla Via
pagina 2 di 5 Provinciale n. 11 e quest'ultima rinuncia al diritto di abitazione sull'immobile di proprietà del;
Parte_1
3) il sig. potrà tenere con sé il figlio: Parte_1
• a fine settimana alternati (dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 19:30 ed il weekend in cui rimarrà con la madre sarà il medesimo nel corso del Per_1
quale la stessa avrà con sé anche gli altri due fratelli minori);
• tutti i giovedì pomeriggio (dalle ore 15:30 fino al mattino seguente allorquando lo accompagnerà direttamente all'asilo) e, nella settimana in cui non lo terrà nel weekend, anche il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 al mattino seguente riaccompagnandolo a scuola;
resta inteso che in entrambi i casi i due pernotteranno presso l'abitazione della nonna paterna in Alanno (PE) alla Via Giacomo Matteotti n.
45;
• nel periodo estivo il padre potrà riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna alle 23:00 anziché alle 19:30;
• quanto alle festività natalizie, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il 24 dicembre dalle 16:00 alle 23:00 ed il 26 dicembre dalle 10:00 alle 19:00, oppure il 25 dicembre dalle 9:00 alle 19:00 e il 27 dicembre dalle 9:00 alle 19:00. Sempre ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il 1° gennaio dalle 9:00 alle 21:00 o il 6 gennaio dalle 9:00 alle 21:00; il giorno di Pasqua dalle 9:00 alle 21:00 o il giorno di
Pasquetta dalle 9:00 alle 21:00, il 15 di agosto dalle 9:00 alle 21:00, come pure la festività del 1° maggio e del 2 giugno;
• il padre potrà tenere con sé il figlio il giorno del suo compleanno dalle 9:00 alle
19:00, mentre nel giorno del compleanno di i genitori si alterneranno dalla Per_1
mattina alle 9.00 al pomeriggio alle 16:00 e dalle 16:00 alle ore 23:00;
• il padre avrà cura di prelevare il minore presso l'istituto scolastico ovvero l'abitazione materna e di riaccompagnarlo all'orario concordato presso la medesima sede;
pagina 3 di 5 • le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di malattie febbrili o malori, che impediscano al bambino di andare all'asilo e/o di uscire, il fine settimana e/o l'incontro pomeridiano con il padre verrà rinviato ed eventualmente recuperato al ristabilirsi delle condizioni di salute del bambino;
4) il sig. corrisponderà, per il mantenimento del figlio minore, un assegno Parte_1
mensile pari ad euro 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre il concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo
CNF;
5) le parti concordano che l'Assegno Unico universale sarà percepito interamente dalla madre;
6) gli istanti si impegnano reciprocamente a segnalare eventuali cambi di residenza ed esprimono il consenso all'iscrizione del minore sui passaporti e documenti validi per l'espatrio;
7) i genitori si impegnano ad assumere, in modo sereno e condiviso, ogni decisione riguardante l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore. Ogni decisione di rilievo nell'interesse dello stesso, relativa all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alle attività extra-scolastiche, dovrà essere preventivamente concordata e assunta di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dele aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitarne la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Gli stessi dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il minore, ed ogni altra informazione utile, dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione e le date di partenza e ritorno. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e si impegnano, altresì, a favorire il pagina 4 di 5 mantenimento di buoni e continuativi rapporti tra il minore ed i nonni, materni e paterni.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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