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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/10/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco
Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°105/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 20122 trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, vertente
TRA
, ( ), in persona del legale Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Altilia (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
MANCUSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Scigliano (CS) alla Via Lupia, n°1/a, , in virtù di mandato in atti, con PEC: Email_1 Email_2
Istante-Opponente
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Lamezia Terme (CZ) al Viale Salvatore Raffaele n°90, debitore-convenuto-contumace
E
, (C.F./P.I. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in San Mango d'Aquino (CZ) alla Piazza n°1,
terzo pignorato-convenuto-contumace
OGGETTO: Opposizione ex art. 617 C.p.c. , Pignoramento Presso terzi proc. Esec. N°513/2017.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
pagina 1 di 8 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierna ricorrente proponeva opposizione ex art. 617 cpc, avverso l'atto l'Ordinanza del G.E. –
Sezione Esecuzioni Mobiliari – del 07.12.2021 e notificata il 16.12.2021 relativo alla procedura n°513/2017 di R.G.E., con al quale rigettava la richiesta di assegnazione somme avanzata dall'odierna società istante, quale creditrice della che a sua volta era creditrice Parte_2 del . Controparte_2
Infatti, l'odierna parte istante aveva proceduto in data 21.09.2017 a pignorare tutte somme dovute dal alla Società per l'importo di €.21.013,10=, in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo n°313/2017 CP_2 del Tribunale di Lamezia Terme per €,16.817,09 e spese di monitori oltre interessi moratori, che veniva precettato con atto notificato il 07.09.2017 al debitore ingiunto.
Inscritta a ruolo l'esecuzione, il terzo pignorato , ometteva di rendere CP_2 Controparte_2 la dovuta dichiarazione del terzo, nonostante fosse stato invitato a ciò in più occasioni, e quando lo ha fatto in data 06.02.2018, ha dapprima comunicato la situazione di dissesto del inviato CP_2 ulteriormente dal G.E. a chiarire, comunicava con dichiarazione integrativa e negativa del 30.04.2019 che in data 18.01.2018 era sta liquidata alla la somma di €.22.704,96 Parte_3 nell'ambito della procedura esecutiva n°394/2017 di R.G.E., in esecuzione dell'Ordinanza del G.E., sollecitato a rendere chiarimenti il terzo, dopo vari solleciti, solo in data 30.01.2020 il Sindaco per il comune terzo pignorato confermava il pagamento fatto dal tesoriere in virtù del pignoramento presso terzi ricevuto dalla ed in esecuzione dell'Ordinanza di Assegnazione del Parte_4
G.E. del Tribunale Lametino.
Sulla scorta di quanto sopra il G.E. della procedura n°513/2017 si riservava sulle richieste avanzate dall'odierna società istante e creditore procedente, e con la precitata Ordinanza rigettava la richiesta di assegnazione somme, prontamente opposta l'ordinanza di rigetto dinanzi al G.E., anche questa veniva rigettata con la motivazione in sintesi che il pignoramento della Parte_5 antecedente al pignoramento della presso il Comune di , ed Parte_6 Controparte_2 assegnava i termini per l'introduzione della fase di merito, che veniva prontamente introdotta.
Regolarmente integrato il contradditorio, nessuna delle altre parti si costituiva.
pagina 2 di 8 La parte istante dopo aver rilevato che il G.E. aveva confuso la successione di pignoramenti su un debitore comune, con il pignoramento presso il terzo debitore del creditore procedente, nella procedura n°394/17, il quale sua volta era debitore nella procedura n°513/17 del procedente ed il debitore della prima procedura era divenuto terzo.
A quest'ultimo, quindi incombeva la dichiarazione ex art. 547 cpc. che non avvenuta tempestivamente, non solo ma non ha ottemperato agli obblighi cui il terzo è tenuto di vincolare le somme., per come emerge chiaramente dagli atti di causa con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
La giurisprudenza al riguardo è molto chiara.
La S.C. già con decisione n°26962/2017 ha avuto modo di affermare che:
“… la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., con cui il terzo pignorato, pur dando atto dell'esistenza del credito, deduce l'esistenza di vincoli opponibili al creditore procedente è equiparabile ad una dichiarazione negativa. Con la stessa, infatti, se da un lato si confessa l'esistenza del credito pignorato, dall'altro si afferma l'indisponibilità delle somme per il soddisfacimento del creditore procedente.
Qualora il contenuto di una dichiarazione di tal fatta non sia condiviso, la stessa deve essere contestata
- di regola - mediante l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, che oggi si svolge nelle forme della cognizione sommaria previste dal nuovo art. 549 c.p.c., e all'epoca invece avrebbe dato luogo ad un giudizio incidentale a cognizione piena, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.
Nel caso di specie, poichè il contenuto negativo della dichiarazione del terzo pignorato è dipeso dall'esistenza di un privilegio a tutela di un credito per il quale questi è intervenuto nella stessa procedura, la questione è stata "spostata" in sede distributiva, senza però che ciò muti la sostanza delle cose.
Quale che sia la sede in cui si discuta dell'opponibilità meno al creditore procedente del vincolo eccepito dal terzo pignorato, è però certo che gli interessi di mora - ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 2, - non possono essere richiesti direttamente al giudice dell'esecuzione al momento dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, poichè il loro riconoscimento implica un accertamento di merito sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità del dichiarante che non può svolgersi in sede esecutiva.
6. Un simile accertamento è certamente riservato al giudice di merito, restando semmai controverso se sia dapprima necessario esercitare, con esito vittorioso, l'azione di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (come sembra ritenere la risalente Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456542), ovvero se il carattere reticente o elusivo della dichiarazione del terzo pignorato, tale da favorire se stesso o il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, possa essere accertato incidentalmente in altro giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 5037 del 28/02/2017, Rv. 643141, secondo cui l'instaurazione del pagina 3 di 8 giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato).
In ogni caso deve altresì escludersi che a carico del terzo sia configurabile un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata, si sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non aveva ancora la qualità di parte. Semmai, avuto riguardo al dovere di collaborare nell'interesse della giustizia, che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, dalla dichiarazione falsa o reticente può discendere la responsabilità del dichiarante per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo (ancora Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456542).
…”
Non solo, ma come giustamente ha rilevato parte istante, la S.C. con sentenza n°14597/2020 ha avuto modo di precisare ulteriormente che, si riporta la decisione quasi integralmente,:
“… Tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all'art. 511 c.p.c., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore.
In questo contesto, l'unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, il quale dovrà rendere edotti i giudici dell'esecuzione dell'una e dell'altra e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.
Il C., pertanto, non poteva rendere (come invece lascia intendere il Tribunale) una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., di contenuto negativo: egli era davvero debitore della NA Assitalia S.p.a. (per giunta, in forza di un titolo esecutivo) e doveva dichiararsi tale. Egli aveva, però, a seconda dei tempi delle due procedure, la possibilità:
- di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui fosse stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione dell'NA Assitalia S.p.a. con i creditori che quel credito avevano pignorato;
- di rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi, una dichiarazione titolata, completa cioè delle circostanze idonee però a proteggerlo dal rischio di un adempimento non satisfattivo.
In questa seconda ipotesi avrebbe dovuto, perciò, aggiungere che il credito pignorato era stato portato ad esecuzione forzata e che per la sua realizzazione erano stati sottoposti ad espropriazione, ancora in corso, alcuni suoi beni mobili. In sostanza, avrebbe dovuto avvertire il e il Ci. della circostanza che i Par pagina 4 di 8 pignoramenti presso terzi da costoro effettuati contro la NA Assitalia S.p.a. avevano ad oggetto non un credito bonum, cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì su un credito "a sofferenza", già azionato - a sua volta - in sede esecutiva.
Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità, anche al di là di quanto espressamente prescritto dagli artt. 547 e 550 c.p.c., può bene ricollegarsi anche al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell'ambito della procedura ex artt. 543 c.p.c. e segg.; ruolo che lo onera di portare a conoscenza del giudice dell'esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo.
Omettendo tale informazione e così privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell'art. 511
c.p.c., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte. Più esattamente, egli dovrà pagare ai creditori della compagnia assicurativa l'importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, contemporaneamente, subirà il completamento dell'espropriazione dei beni staggiti dall'NA LI
S.p.a..
Qualora il C. avesse, invece, reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità.
La prima è che il credito vantato dall'NA Assitalia S.p.a. nei confronti del C. fosse assegnato al Cr. e al
Ci. prima che l'espropriazione mobiliare promossa dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'opponente si concludesse. In tal caso, il Cr. e il Ci., succedendo, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, nel credito di NA Assitalia S.p.a., avrebbero avuto titolo per proseguire nell'espropriazione da questa intrapresa contro il C., secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 c.p.c.).
L'altra eventualità è che, onde evitare che l'NA Assitalia s.p.a. incassasse il ricavato della vendita dei beni del C., il Cr. e il Ci., senza attendere che intervenisse l'ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.).
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
"Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l'onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell'art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest'ultimo, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.". …”
Orbene, è più che evidente che il Comune di , quale terzo pignorato, perché Controparte_2 debitore della ha violato tutti gli obblighi posti a carico del terzo, che Controparte_1 vanno dal non aver comunicato tempestivamente la presenza di una procedura esecutiva nei suoi pagina 5 di 8 confronti fatta dal credito al non aver reso la dovuta e corretta dichiarazione Controparte_1 tempestivamente.
Identica questione va mossa alla quale debitore ed alla quale era stato Controparte_1 comunicato il pignoramento presso terzi contenente l'intimazione ad astenersi dal compiere atti che sottraessero la garanzia del credito sottoposto a pignoramento.
Il debitore che sottrae somme pignorate commette un atto illecito con possibili conseguenze civili e penali.
Nel caso in esame trattandosi di somme bloccate da un pignoramento presso terzi, l'atto di disposizione è inefficace nei confronti del creditore e il debitore può essere chiamato a rispondere civilmente.
L'istante ha concluso chiedendo
“… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Accogliere la presente opposizione e, previa revoca del provvedimento impugnato, disporre l'assegnazione delle somme in favore dell'esponente creditore ordinando al terzo pignorato
[...]
di effettuarne il relativo pagamento, con tutti i provvedimenti consequenziali e per Controparte_2 tutti i motivi esposti in parte narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c. avendole anticipate. …”
All'udienza del 24.09.2024 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc, attesa la non necessità di procedere ad alcuna istruttoria.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti all'udienza del 24.09.2024, esaminate le memorie in atti, la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati negli scritti difensivi, ritiene di poter accogliere le eccezioni e richieste della parte istante opponente, perché, è evidente l'errore in cui è incorso il G.E. nel rigettare l'opposizione, ma è evidente che sia il terzo pignorato, CP_2
, che il debitore esecutato, nelle rispettive posizioni sono
[...] Controparte_1 non hanno in alcun modo ottemperato alle intimazioni contenute nell'atto di pignoramento presso terzi notificato loro, totalmente inadempiente il primo ai compiti impostigli dal codice di rito, ed un comportamento poco corretto del secondo che ha percepito le somme di cui era creditore, ben conscio del fatto che queste fossero state vincolate a sua volta da un suo creditore, quindi sottraendo volontariamente le somme vincolate per il pagamento di un proprio debito.
pagina 6 di 8 Ma al responsabilità maggiore rimane del terzo pignorato, nel caso in esame del CP_2 [...]
, infatti, dal momento in cui è stato notificato il pignoramento, quindi, si perfeziona, CP_2 diviene operante il precetto generale di cui all'art. 2917 del c.c., con la conseguenza che, in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli eventualmente intervenuti non ha effetto l'estinzione del credito per cause successive alla perfezione del pignoramento stesso;
al contrario, finchè il pignoramento non è perfetto, l'inefficacia opera con riferimento ai soli atti di disposizione del debitore esecutato titolare del credito o all'attività posta in essere dal terzo debitore dopo la notifica dell'atto contenente l'intimazione di non disporre, da tale momento, infatti, il terzo deve astenersi da comportamenti che possano far venir meno le pretese del creditore procedente, poiché in tal caso potrebbero anche applicarsi le sanzioni di cui agli artt. 328 e 334 c.p., salva naturalmente la responsabilità per danni nei confronti degli stessi creditori.
Non vi è dubbio che il comportamento tenuto dal Comune precitato è avvenuto, pe come già evidenziato, in piena violazione degli obblighi di custodia cui era tenuto delle somme detenute della e che in ogni caso “… la violazione in buona fede, da parte del terzo, degli Controparte_1 obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento né pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del medesimo terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore. ,,,” (S.C. Sez. Civ VI-3, Ordin. n°30500/2019).
*******
Conseguenza di quanto esposto comporta l'accoglimento dell'opposizione, e la riforma e revoca delle
Ordinanze del G.E. di rigetto dell'opposizione dopo e dell'assegnazione prima,
L'accoglimento dell'opposizione, comporta che il provvedimento del G.E., viene riformato, e le somme vincolate vengono assegnate, non può emettersi alcuna condanna nei confronti della
[...]
perché non vi è richiesta al riguardo, ma solo nei confronti del il Parte_2 CP_2 quale potrà rivalersi e potrà ripetere le somme liquidate, nei confronti dei responsabili di quanto verificatosi, proponendo in separata sede, apposita azione di risarcimento danni.
Infatti, la dichiarazione del terzo deve intendersi positiva, considerato che solo l'inadempimento reiterato di quest'ultimo ha fatto sì che le somme venissero assegnate alla per Controparte_1 cui
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, per le ragioni in parte motiva e per l'effetto pagina 7 di 8 2. Annulla e revoca l'Ordinanza del 29.11.2021, nonché quella del 22.04.2021, e rimette le parti dinanzi al G.E. per i provvedimenti conseguenziali,
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in Controparte_2
€.250,00 per spese vive ed in €.3.400,00, otre accessori di legge, compensa le spese tra le altre parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme il 30/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Tallarico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco
Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°105/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 20122 trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, vertente
TRA
, ( ), in persona del legale Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Altilia (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
MANCUSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Scigliano (CS) alla Via Lupia, n°1/a, , in virtù di mandato in atti, con PEC: Email_1 Email_2
Istante-Opponente
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Lamezia Terme (CZ) al Viale Salvatore Raffaele n°90, debitore-convenuto-contumace
E
, (C.F./P.I. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in San Mango d'Aquino (CZ) alla Piazza n°1,
terzo pignorato-convenuto-contumace
OGGETTO: Opposizione ex art. 617 C.p.c. , Pignoramento Presso terzi proc. Esec. N°513/2017.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
pagina 1 di 8 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierna ricorrente proponeva opposizione ex art. 617 cpc, avverso l'atto l'Ordinanza del G.E. –
Sezione Esecuzioni Mobiliari – del 07.12.2021 e notificata il 16.12.2021 relativo alla procedura n°513/2017 di R.G.E., con al quale rigettava la richiesta di assegnazione somme avanzata dall'odierna società istante, quale creditrice della che a sua volta era creditrice Parte_2 del . Controparte_2
Infatti, l'odierna parte istante aveva proceduto in data 21.09.2017 a pignorare tutte somme dovute dal alla Società per l'importo di €.21.013,10=, in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo n°313/2017 CP_2 del Tribunale di Lamezia Terme per €,16.817,09 e spese di monitori oltre interessi moratori, che veniva precettato con atto notificato il 07.09.2017 al debitore ingiunto.
Inscritta a ruolo l'esecuzione, il terzo pignorato , ometteva di rendere CP_2 Controparte_2 la dovuta dichiarazione del terzo, nonostante fosse stato invitato a ciò in più occasioni, e quando lo ha fatto in data 06.02.2018, ha dapprima comunicato la situazione di dissesto del inviato CP_2 ulteriormente dal G.E. a chiarire, comunicava con dichiarazione integrativa e negativa del 30.04.2019 che in data 18.01.2018 era sta liquidata alla la somma di €.22.704,96 Parte_3 nell'ambito della procedura esecutiva n°394/2017 di R.G.E., in esecuzione dell'Ordinanza del G.E., sollecitato a rendere chiarimenti il terzo, dopo vari solleciti, solo in data 30.01.2020 il Sindaco per il comune terzo pignorato confermava il pagamento fatto dal tesoriere in virtù del pignoramento presso terzi ricevuto dalla ed in esecuzione dell'Ordinanza di Assegnazione del Parte_4
G.E. del Tribunale Lametino.
Sulla scorta di quanto sopra il G.E. della procedura n°513/2017 si riservava sulle richieste avanzate dall'odierna società istante e creditore procedente, e con la precitata Ordinanza rigettava la richiesta di assegnazione somme, prontamente opposta l'ordinanza di rigetto dinanzi al G.E., anche questa veniva rigettata con la motivazione in sintesi che il pignoramento della Parte_5 antecedente al pignoramento della presso il Comune di , ed Parte_6 Controparte_2 assegnava i termini per l'introduzione della fase di merito, che veniva prontamente introdotta.
Regolarmente integrato il contradditorio, nessuna delle altre parti si costituiva.
pagina 2 di 8 La parte istante dopo aver rilevato che il G.E. aveva confuso la successione di pignoramenti su un debitore comune, con il pignoramento presso il terzo debitore del creditore procedente, nella procedura n°394/17, il quale sua volta era debitore nella procedura n°513/17 del procedente ed il debitore della prima procedura era divenuto terzo.
A quest'ultimo, quindi incombeva la dichiarazione ex art. 547 cpc. che non avvenuta tempestivamente, non solo ma non ha ottemperato agli obblighi cui il terzo è tenuto di vincolare le somme., per come emerge chiaramente dagli atti di causa con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
La giurisprudenza al riguardo è molto chiara.
La S.C. già con decisione n°26962/2017 ha avuto modo di affermare che:
“… la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., con cui il terzo pignorato, pur dando atto dell'esistenza del credito, deduce l'esistenza di vincoli opponibili al creditore procedente è equiparabile ad una dichiarazione negativa. Con la stessa, infatti, se da un lato si confessa l'esistenza del credito pignorato, dall'altro si afferma l'indisponibilità delle somme per il soddisfacimento del creditore procedente.
Qualora il contenuto di una dichiarazione di tal fatta non sia condiviso, la stessa deve essere contestata
- di regola - mediante l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, che oggi si svolge nelle forme della cognizione sommaria previste dal nuovo art. 549 c.p.c., e all'epoca invece avrebbe dato luogo ad un giudizio incidentale a cognizione piena, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.
Nel caso di specie, poichè il contenuto negativo della dichiarazione del terzo pignorato è dipeso dall'esistenza di un privilegio a tutela di un credito per il quale questi è intervenuto nella stessa procedura, la questione è stata "spostata" in sede distributiva, senza però che ciò muti la sostanza delle cose.
Quale che sia la sede in cui si discuta dell'opponibilità meno al creditore procedente del vincolo eccepito dal terzo pignorato, è però certo che gli interessi di mora - ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 2, - non possono essere richiesti direttamente al giudice dell'esecuzione al momento dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, poichè il loro riconoscimento implica un accertamento di merito sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità del dichiarante che non può svolgersi in sede esecutiva.
6. Un simile accertamento è certamente riservato al giudice di merito, restando semmai controverso se sia dapprima necessario esercitare, con esito vittorioso, l'azione di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (come sembra ritenere la risalente Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456542), ovvero se il carattere reticente o elusivo della dichiarazione del terzo pignorato, tale da favorire se stesso o il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, possa essere accertato incidentalmente in altro giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 5037 del 28/02/2017, Rv. 643141, secondo cui l'instaurazione del pagina 3 di 8 giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato).
In ogni caso deve altresì escludersi che a carico del terzo sia configurabile un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata, si sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non aveva ancora la qualità di parte. Semmai, avuto riguardo al dovere di collaborare nell'interesse della giustizia, che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, dalla dichiarazione falsa o reticente può discendere la responsabilità del dichiarante per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo (ancora Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456542).
…”
Non solo, ma come giustamente ha rilevato parte istante, la S.C. con sentenza n°14597/2020 ha avuto modo di precisare ulteriormente che, si riporta la decisione quasi integralmente,:
“… Tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all'art. 511 c.p.c., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore.
In questo contesto, l'unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, il quale dovrà rendere edotti i giudici dell'esecuzione dell'una e dell'altra e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.
Il C., pertanto, non poteva rendere (come invece lascia intendere il Tribunale) una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., di contenuto negativo: egli era davvero debitore della NA Assitalia S.p.a. (per giunta, in forza di un titolo esecutivo) e doveva dichiararsi tale. Egli aveva, però, a seconda dei tempi delle due procedure, la possibilità:
- di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui fosse stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione dell'NA Assitalia S.p.a. con i creditori che quel credito avevano pignorato;
- di rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi, una dichiarazione titolata, completa cioè delle circostanze idonee però a proteggerlo dal rischio di un adempimento non satisfattivo.
In questa seconda ipotesi avrebbe dovuto, perciò, aggiungere che il credito pignorato era stato portato ad esecuzione forzata e che per la sua realizzazione erano stati sottoposti ad espropriazione, ancora in corso, alcuni suoi beni mobili. In sostanza, avrebbe dovuto avvertire il e il Ci. della circostanza che i Par pagina 4 di 8 pignoramenti presso terzi da costoro effettuati contro la NA Assitalia S.p.a. avevano ad oggetto non un credito bonum, cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì su un credito "a sofferenza", già azionato - a sua volta - in sede esecutiva.
Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità, anche al di là di quanto espressamente prescritto dagli artt. 547 e 550 c.p.c., può bene ricollegarsi anche al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell'ambito della procedura ex artt. 543 c.p.c. e segg.; ruolo che lo onera di portare a conoscenza del giudice dell'esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo.
Omettendo tale informazione e così privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell'art. 511
c.p.c., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte. Più esattamente, egli dovrà pagare ai creditori della compagnia assicurativa l'importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, contemporaneamente, subirà il completamento dell'espropriazione dei beni staggiti dall'NA LI
S.p.a..
Qualora il C. avesse, invece, reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità.
La prima è che il credito vantato dall'NA Assitalia S.p.a. nei confronti del C. fosse assegnato al Cr. e al
Ci. prima che l'espropriazione mobiliare promossa dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'opponente si concludesse. In tal caso, il Cr. e il Ci., succedendo, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, nel credito di NA Assitalia S.p.a., avrebbero avuto titolo per proseguire nell'espropriazione da questa intrapresa contro il C., secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 c.p.c.).
L'altra eventualità è che, onde evitare che l'NA Assitalia s.p.a. incassasse il ricavato della vendita dei beni del C., il Cr. e il Ci., senza attendere che intervenisse l'ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.).
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
"Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l'onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell'art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest'ultimo, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.". …”
Orbene, è più che evidente che il Comune di , quale terzo pignorato, perché Controparte_2 debitore della ha violato tutti gli obblighi posti a carico del terzo, che Controparte_1 vanno dal non aver comunicato tempestivamente la presenza di una procedura esecutiva nei suoi pagina 5 di 8 confronti fatta dal credito al non aver reso la dovuta e corretta dichiarazione Controparte_1 tempestivamente.
Identica questione va mossa alla quale debitore ed alla quale era stato Controparte_1 comunicato il pignoramento presso terzi contenente l'intimazione ad astenersi dal compiere atti che sottraessero la garanzia del credito sottoposto a pignoramento.
Il debitore che sottrae somme pignorate commette un atto illecito con possibili conseguenze civili e penali.
Nel caso in esame trattandosi di somme bloccate da un pignoramento presso terzi, l'atto di disposizione è inefficace nei confronti del creditore e il debitore può essere chiamato a rispondere civilmente.
L'istante ha concluso chiedendo
“… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Accogliere la presente opposizione e, previa revoca del provvedimento impugnato, disporre l'assegnazione delle somme in favore dell'esponente creditore ordinando al terzo pignorato
[...]
di effettuarne il relativo pagamento, con tutti i provvedimenti consequenziali e per Controparte_2 tutti i motivi esposti in parte narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c. avendole anticipate. …”
All'udienza del 24.09.2024 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc, attesa la non necessità di procedere ad alcuna istruttoria.
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Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti all'udienza del 24.09.2024, esaminate le memorie in atti, la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati negli scritti difensivi, ritiene di poter accogliere le eccezioni e richieste della parte istante opponente, perché, è evidente l'errore in cui è incorso il G.E. nel rigettare l'opposizione, ma è evidente che sia il terzo pignorato, CP_2
, che il debitore esecutato, nelle rispettive posizioni sono
[...] Controparte_1 non hanno in alcun modo ottemperato alle intimazioni contenute nell'atto di pignoramento presso terzi notificato loro, totalmente inadempiente il primo ai compiti impostigli dal codice di rito, ed un comportamento poco corretto del secondo che ha percepito le somme di cui era creditore, ben conscio del fatto che queste fossero state vincolate a sua volta da un suo creditore, quindi sottraendo volontariamente le somme vincolate per il pagamento di un proprio debito.
pagina 6 di 8 Ma al responsabilità maggiore rimane del terzo pignorato, nel caso in esame del CP_2 [...]
, infatti, dal momento in cui è stato notificato il pignoramento, quindi, si perfeziona, CP_2 diviene operante il precetto generale di cui all'art. 2917 del c.c., con la conseguenza che, in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli eventualmente intervenuti non ha effetto l'estinzione del credito per cause successive alla perfezione del pignoramento stesso;
al contrario, finchè il pignoramento non è perfetto, l'inefficacia opera con riferimento ai soli atti di disposizione del debitore esecutato titolare del credito o all'attività posta in essere dal terzo debitore dopo la notifica dell'atto contenente l'intimazione di non disporre, da tale momento, infatti, il terzo deve astenersi da comportamenti che possano far venir meno le pretese del creditore procedente, poiché in tal caso potrebbero anche applicarsi le sanzioni di cui agli artt. 328 e 334 c.p., salva naturalmente la responsabilità per danni nei confronti degli stessi creditori.
Non vi è dubbio che il comportamento tenuto dal Comune precitato è avvenuto, pe come già evidenziato, in piena violazione degli obblighi di custodia cui era tenuto delle somme detenute della e che in ogni caso “… la violazione in buona fede, da parte del terzo, degli Controparte_1 obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento né pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del medesimo terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore. ,,,” (S.C. Sez. Civ VI-3, Ordin. n°30500/2019).
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Conseguenza di quanto esposto comporta l'accoglimento dell'opposizione, e la riforma e revoca delle
Ordinanze del G.E. di rigetto dell'opposizione dopo e dell'assegnazione prima,
L'accoglimento dell'opposizione, comporta che il provvedimento del G.E., viene riformato, e le somme vincolate vengono assegnate, non può emettersi alcuna condanna nei confronti della
[...]
perché non vi è richiesta al riguardo, ma solo nei confronti del il Parte_2 CP_2 quale potrà rivalersi e potrà ripetere le somme liquidate, nei confronti dei responsabili di quanto verificatosi, proponendo in separata sede, apposita azione di risarcimento danni.
Infatti, la dichiarazione del terzo deve intendersi positiva, considerato che solo l'inadempimento reiterato di quest'ultimo ha fatto sì che le somme venissero assegnate alla per Controparte_1 cui
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, per le ragioni in parte motiva e per l'effetto pagina 7 di 8 2. Annulla e revoca l'Ordinanza del 29.11.2021, nonché quella del 22.04.2021, e rimette le parti dinanzi al G.E. per i provvedimenti conseguenziali,
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in Controparte_2
€.250,00 per spese vive ed in €.3.400,00, otre accessori di legge, compensa le spese tra le altre parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme il 30/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Tallarico
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