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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 509/2024 R.G.L.
promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv.to DOMENICO ODETTI ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA MASSENA, 87 per procura in calce al ricorso
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del liquidatore , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIACOMO LESCA e ANTONIO VALORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in TORINO PIAZZA CAVOUR, 3 per procura in calce alla memoria di costituzione
APPELLATA
Oggetto: altre ipotesi.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 28.10.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 13.2.2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1746/24 il tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da e volto ad ottenere, previo accertamento dell'intercorrenza di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento orale e la condanna dell'associazione sindacale al pagamento di euro 26.904,37 per differenze retributive oltre ad euro 24.000 a titolo di risarcimento del danno previdenziale.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
Resiste l'appellata.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il primo giudice ha respinto il ricorso sulla scorta delle considerazioni di seguito sinteticamente riportate:
- nel periodo 1999-2016 non vi è prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente impossibilità di configurare un licenziamento orale;
- la convenuta ha comunque dimostrato per iscritto la cessazione dell'aspettativa sindacale ex art. 31 l. 300/70;
- anche per il periodo 2016-2019 parte ricorrente, ipotizzando una simulazione contrattuale relativa del rapporto di lavoro, non ha provato la natura subordinata del rapporto;
- la conversazione con la dipendente ( doc,. 2 di parte Persona_1
ricorrente) ha ad oggetto i rimborsi chilometrici e non può quindi dimostrare il
2 preteso accordo di copertura della differenza tra la retribuzione erogata dalla e la maggiore indennità erogata dalla fino all'inizio del 2016 CP_3 CP_4
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza della subordinazione durante il periodo di aspettativa sindacale;
rileva in particolare la compatibilità teorica tra svolgimento di attività di proselitismo sindacale e rapporto di lavoro subordinato ed afferma che in concreto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sarebbe dimostrava dall'assunzione risultante dai listini paga, dall'emissione dei CUD da parte dell'organizzazione sindacale, dalle prove orali dedotte.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'abuso della posizione dominante del datore di lavoro che avrebbe unilateralmente deciso di interrompere l'aspettativa sindacale per attivare il regime dei permessi con ciò determinando la diminuzione del suo trattamento retributivo.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie rilevando l'ammissibilità della richiesta di integrazione delle istanze e contestando l'asserita genericità della capitolazione contenuta in ricorso.
Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione in punto condanna alla rifusione delle spese e con il sesto motivo censura la condanna ex art. 96 cpc pronunciata in difetto dell'elemento soggettivo.
I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e finalizzati a ribadire la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, sono infondati .
Quanto alla censura relativa alle istanze istruttorie in punto ammissibilità dell'integrazione della capitolazione da un lato è necessario ribadire che ogni integrazione è preclusa dal regime di preclusioni peculiare del rito del lavoro e dall'altro è sufficiente ricordare che i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del
3 procedimento penale. ( cfr. tra le tante
Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024;Sez. L, Sentenza n. 17102 del 22/07/2009 ).
Quanto poi alla genericità delle prove tempestivamente dedotte il collegio, condividendo appieno la valutazione sul punto operata dal tribunale, ritiene sufficiente riportare i capitoli di prova del ricorso introduttivo di seguito trascritti:.
1) il NO veniva assunto dalla Torino in data Parte_1 CP_5
11.10.1999 e rimaneva in forza all'organizzazione sindacale sino a tutto il 29.2.2016
(come si evince dal Cud doc. 1).
2) La di Torino recedeva dal contratto di lavoro subordinato limitandosi CP_5
ad una comunicazione verbale, rectius procedeva al licenziamento orale. Il
Segretario Generale della di Torino, NO , infatti, già in CP_5 Parte_2
prossimità delle festività natalizie del 2015, comunicava all'esponente che il rapporto di lavoro si sarebbe dovuto interrompere all'inizio dell'anno successivo.
3) In particolare, il NO spiegava al NO che, successivamente alla Pt_2 Pt_1
risoluzione del rapporto di lavoro, quest'ultimo avrebbe potuto continuare l'attività sindacale a favore della ma in altro e diverso regime: secondo le CP_5
modalità previste ex lege 300/70 e, segnatamente, tramite permessi sindacali con la
CP_6
4) L'esponente veniva rassicurato del fatto che il mutamento di regime contrattuale non gli avrebbe determinato alcun danno: "Non ti preoccupare che non ci rimetterai nemmeno un centesimo"
5) Il NO era stato assunto nel corso del 1994 dalla spa Costruzioni Generali Pt_1
Gilardi – codice fiscale – e sino al 1999 svolgeva la sua mansione in P.IVA_1
qualità di carpentiere specializzato. Successivamente, a partire dal 1999, veniva collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del suo rapporto di lavoro
6) La si impegnava a corrispondere al NO il Controparte_7 Pt_1
“differenziale” (così veniva denominato), a partire dall'anno 2016, tra l'importo corrisposto per l'anno 2015, pari ad euro 32.095,00, e quanto gli sarebbe stato corrisposto dalla spa Costruzioni Generali Gilardi che lo aveva in carico a partire dal
2016.
4 7) Sulla base di tali accordi, come si evince dal prospetto infra, al NO Pt_1
spettano euro 26.904,37 per tutti gli anni dal 2016 sino al pensionamento: tale somma, contrariamente agli accordi, non veniva corrisposta.
8) La NOa –, segretaria organizzativa, impiegata presso la Persona_1
, con sede in Torino via Pedrotti 5 – durante un incontro con il Controparte_7
NO confermava il contenuto degli accordi tra la e Pt_1 Controparte_7
l'esponente (cfr registrazione audio doc. 2) subordinato intrattenuto con la CP_5
di Torino.
[...]
1) il NO prima delle festività natalizie del 2015 anticipava al NO Pt_2 Pt_1
che sarebbe stato licenziato;
2) alla fine del mese di febbraio del 2016, il NO veniva licenziato Parte_1
verbalmente dal NO;
Parte_2
3) il NO a partire dal 1 marzo 2016 riprendeva la sua attività Parte_1
sindacale presso la quale dipendente della Costruzioni Generali Gilardi CP_5
La lettura dei capi di prova conduce alla sicura valutazione della loro genericità: la ricostruzione in fatto non contiene neppure un cenno alla natura del rapporto di lavoro, né tantomeno la descrizione delle modalità concrete di erogazione della prestazione lavorativa né allega alcun elemento sintomatico della pretesa subordinazione quali prioritariamente la soggezione personale al potere direttivo e disciplinare della pretesa parte datoriale
Nè può ritenersi che le produzioni documentali siano idonee a colmare le lacune probatorie: le certificazioni uniche dimostrano l'adempimento degli oneri fiscali ma nulla dicono sulla tipologia del rapporto e le buste paga sono finalizzate a quantificare le somme erogate all'appellante nel periodo del distacco sindacale e sono quindi irrilevanti.
Il secondo motivo di appello, denominato abuso del dritto, è inammissibile essendo stato dedotto per la prima volta in questo grado di giudizio.
Il quarto motivo è infondato poiché la condanna alle spese necessariamente segue la soccombenza del ricorrente.
5 Ritiene il collegio che il quinto motivo di appello, volto a censurare la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, sia fondato posto che non appare configurabile l'elemento soggettivo ( mala fede o colpa grave) che giustificherebbe detta condanna.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello ricorrono giusti motivi per compensare nella misura della metà le spese del grado, liquidate per l'intero come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., In parziale accoglimento dell'appello,
Assolve l'appellante dalla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata metà delle spese del grado liquidate per l'intero in euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa compensata l'altra metà.
Così deciso all'udienza del 5 marzo 2025
La presidente
Clotilde Fierro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 509/2024 R.G.L.
promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv.to DOMENICO ODETTI ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA MASSENA, 87 per procura in calce al ricorso
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del liquidatore , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIACOMO LESCA e ANTONIO VALORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in TORINO PIAZZA CAVOUR, 3 per procura in calce alla memoria di costituzione
APPELLATA
Oggetto: altre ipotesi.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 28.10.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 13.2.2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1746/24 il tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da e volto ad ottenere, previo accertamento dell'intercorrenza di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento orale e la condanna dell'associazione sindacale al pagamento di euro 26.904,37 per differenze retributive oltre ad euro 24.000 a titolo di risarcimento del danno previdenziale.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
Resiste l'appellata.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il primo giudice ha respinto il ricorso sulla scorta delle considerazioni di seguito sinteticamente riportate:
- nel periodo 1999-2016 non vi è prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente impossibilità di configurare un licenziamento orale;
- la convenuta ha comunque dimostrato per iscritto la cessazione dell'aspettativa sindacale ex art. 31 l. 300/70;
- anche per il periodo 2016-2019 parte ricorrente, ipotizzando una simulazione contrattuale relativa del rapporto di lavoro, non ha provato la natura subordinata del rapporto;
- la conversazione con la dipendente ( doc,. 2 di parte Persona_1
ricorrente) ha ad oggetto i rimborsi chilometrici e non può quindi dimostrare il
2 preteso accordo di copertura della differenza tra la retribuzione erogata dalla e la maggiore indennità erogata dalla fino all'inizio del 2016 CP_3 CP_4
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza della subordinazione durante il periodo di aspettativa sindacale;
rileva in particolare la compatibilità teorica tra svolgimento di attività di proselitismo sindacale e rapporto di lavoro subordinato ed afferma che in concreto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sarebbe dimostrava dall'assunzione risultante dai listini paga, dall'emissione dei CUD da parte dell'organizzazione sindacale, dalle prove orali dedotte.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'abuso della posizione dominante del datore di lavoro che avrebbe unilateralmente deciso di interrompere l'aspettativa sindacale per attivare il regime dei permessi con ciò determinando la diminuzione del suo trattamento retributivo.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie rilevando l'ammissibilità della richiesta di integrazione delle istanze e contestando l'asserita genericità della capitolazione contenuta in ricorso.
Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione in punto condanna alla rifusione delle spese e con il sesto motivo censura la condanna ex art. 96 cpc pronunciata in difetto dell'elemento soggettivo.
I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e finalizzati a ribadire la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, sono infondati .
Quanto alla censura relativa alle istanze istruttorie in punto ammissibilità dell'integrazione della capitolazione da un lato è necessario ribadire che ogni integrazione è preclusa dal regime di preclusioni peculiare del rito del lavoro e dall'altro è sufficiente ricordare che i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del
3 procedimento penale. ( cfr. tra le tante
Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024;Sez. L, Sentenza n. 17102 del 22/07/2009 ).
Quanto poi alla genericità delle prove tempestivamente dedotte il collegio, condividendo appieno la valutazione sul punto operata dal tribunale, ritiene sufficiente riportare i capitoli di prova del ricorso introduttivo di seguito trascritti:.
1) il NO veniva assunto dalla Torino in data Parte_1 CP_5
11.10.1999 e rimaneva in forza all'organizzazione sindacale sino a tutto il 29.2.2016
(come si evince dal Cud doc. 1).
2) La di Torino recedeva dal contratto di lavoro subordinato limitandosi CP_5
ad una comunicazione verbale, rectius procedeva al licenziamento orale. Il
Segretario Generale della di Torino, NO , infatti, già in CP_5 Parte_2
prossimità delle festività natalizie del 2015, comunicava all'esponente che il rapporto di lavoro si sarebbe dovuto interrompere all'inizio dell'anno successivo.
3) In particolare, il NO spiegava al NO che, successivamente alla Pt_2 Pt_1
risoluzione del rapporto di lavoro, quest'ultimo avrebbe potuto continuare l'attività sindacale a favore della ma in altro e diverso regime: secondo le CP_5
modalità previste ex lege 300/70 e, segnatamente, tramite permessi sindacali con la
CP_6
4) L'esponente veniva rassicurato del fatto che il mutamento di regime contrattuale non gli avrebbe determinato alcun danno: "Non ti preoccupare che non ci rimetterai nemmeno un centesimo"
5) Il NO era stato assunto nel corso del 1994 dalla spa Costruzioni Generali Pt_1
Gilardi – codice fiscale – e sino al 1999 svolgeva la sua mansione in P.IVA_1
qualità di carpentiere specializzato. Successivamente, a partire dal 1999, veniva collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del suo rapporto di lavoro
6) La si impegnava a corrispondere al NO il Controparte_7 Pt_1
“differenziale” (così veniva denominato), a partire dall'anno 2016, tra l'importo corrisposto per l'anno 2015, pari ad euro 32.095,00, e quanto gli sarebbe stato corrisposto dalla spa Costruzioni Generali Gilardi che lo aveva in carico a partire dal
2016.
4 7) Sulla base di tali accordi, come si evince dal prospetto infra, al NO Pt_1
spettano euro 26.904,37 per tutti gli anni dal 2016 sino al pensionamento: tale somma, contrariamente agli accordi, non veniva corrisposta.
8) La NOa –, segretaria organizzativa, impiegata presso la Persona_1
, con sede in Torino via Pedrotti 5 – durante un incontro con il Controparte_7
NO confermava il contenuto degli accordi tra la e Pt_1 Controparte_7
l'esponente (cfr registrazione audio doc. 2) subordinato intrattenuto con la CP_5
di Torino.
[...]
1) il NO prima delle festività natalizie del 2015 anticipava al NO Pt_2 Pt_1
che sarebbe stato licenziato;
2) alla fine del mese di febbraio del 2016, il NO veniva licenziato Parte_1
verbalmente dal NO;
Parte_2
3) il NO a partire dal 1 marzo 2016 riprendeva la sua attività Parte_1
sindacale presso la quale dipendente della Costruzioni Generali Gilardi CP_5
La lettura dei capi di prova conduce alla sicura valutazione della loro genericità: la ricostruzione in fatto non contiene neppure un cenno alla natura del rapporto di lavoro, né tantomeno la descrizione delle modalità concrete di erogazione della prestazione lavorativa né allega alcun elemento sintomatico della pretesa subordinazione quali prioritariamente la soggezione personale al potere direttivo e disciplinare della pretesa parte datoriale
Nè può ritenersi che le produzioni documentali siano idonee a colmare le lacune probatorie: le certificazioni uniche dimostrano l'adempimento degli oneri fiscali ma nulla dicono sulla tipologia del rapporto e le buste paga sono finalizzate a quantificare le somme erogate all'appellante nel periodo del distacco sindacale e sono quindi irrilevanti.
Il secondo motivo di appello, denominato abuso del dritto, è inammissibile essendo stato dedotto per la prima volta in questo grado di giudizio.
Il quarto motivo è infondato poiché la condanna alle spese necessariamente segue la soccombenza del ricorrente.
5 Ritiene il collegio che il quinto motivo di appello, volto a censurare la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, sia fondato posto che non appare configurabile l'elemento soggettivo ( mala fede o colpa grave) che giustificherebbe detta condanna.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello ricorrono giusti motivi per compensare nella misura della metà le spese del grado, liquidate per l'intero come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., In parziale accoglimento dell'appello,
Assolve l'appellante dalla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata metà delle spese del grado liquidate per l'intero in euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa compensata l'altra metà.
Così deciso all'udienza del 5 marzo 2025
La presidente
Clotilde Fierro
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