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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa IA TT Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 461/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, in persona del Parte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal nuovo difensore Avv. DARIO COSIMO ROBERTO ADORNATO, C.F., pec
, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1 in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 2011, e con il medesimo Persona_1 difensore elettivamente domiciliato in Via Possidonea, 22 Reggio Calabria appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
,rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino,
[...] C.F. , e dall'Avv. Stefano Pellegrino, C.F. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Varapodio, piazza Calvario, 3, fax 0966/874081, pec Email_3
Email_4 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, lamentava Controparte_1
l'illegittima trattenuta IRPEF operata dall'INPS in occasione della liquidazione della pensione di invalidità ordinaria Cat. IO n. 15051748 con decorrenza 1° giugno 2018. In data 15.05.2018 aveva presentato domanda tendente ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità al lavoro, accolta dall'INPS come da comunicazione del 17.03.2021 con l'indicata decorrenza, 01.06.2018. In sede di liquidazione, sull'importo complessivo di € 21.760,06, relativo al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda 01.06.2018 e la data di riconoscimento della prestazione con retrodatazione, 01.04.2021, l'INPS aveva operato trattenute a titolo di IRPEF per gli anni 2018, 2019, 2020 di € 4.592,24 e per il 2021 di € 412,49, sottoponendo a tassazione separata l'importo arretrato liquidato in unica soluzione in sede di prima liquidazione. L'INPS aveva illegittimamente sottoposto a tassazione le somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione ordinaria, rilevando che “in merito alla tassazione separata dei redditi 2
di cui all'art. 12 lett. d e 13 del DPR 29/09/1973 n. 597, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 16.04.1985, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli art. 12 lett. d, e 13 DPR 29.09.1973 n. 597 in riferimento agli artt. 3 e 53, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati ad altri percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile”. Dimostrava di avere percepito negli anni 2018, 2019 e 2020 redditi minimi, rientranti nella fascia della cd. “No tax area” fissata fino a € 8.174,00. Chiedeva di accertare e dichiarare che la trattenuta operata dall'INPS era illegittima, con condanna alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, pari a € 4.592,24, con interessi legali come per legge. L'INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in quanto, in qualità di sostituto di imposta, obbligato come tale per legge (art. 64 comma 1 D.P.R. 600/1973) ad effettuare le ritenute, non può essere evocato in giudizio per sentire dichiarare nei suoi confronti che le trattenute effettuate siano legittime o meno, potendo il contribuente eventualmente vantare un credito nei confronti dell' CP_2
[...] Nel merito, rivendicava la legittimità del proprio operato, precisando di aver operato come sostituto di imposta, applicando alle somme liquidate il regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera b, del T.U.I.R, come previsto per le pensioni di qualsiasi genere, considerate redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49, comma 2, T.U.I.R. e in particolare, considerato che venivano liquidate e corrisposti al ricorrente in unica soluzione ratei di pensione arretrati, di avere applicato il principio di cassa applicando l'aliquota del 23
% sugli anni precedenti, al lordo come stabilito dalla legge. Chiedeva il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Il Tribunale di Palmi, con sentenza emessa il 13.06.2023 così statuiva: “1. accoglie il ricorso;
2. condanna l'INPS al pagamento delle somme trattenute al ricorrente in sede di liquidazione a conguaglio della sua pensione cat. IO n° 15051748 pari a € 4.592,24, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3. condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 96 cpc.”. Preliminarmente, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS. Secondo l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21523 del 2017, le controversie che insorgevano tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non avevano ad oggetto una controversia tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma riguardavano il rapporto tra sostituto e sostituito, ove l'accertamento sull'imposta contestata aveva valore meramente incidentale. La ricorrente aveva chiesto che venisse accertata l'illegittimità della trattenuta operata dall'INPS sui ratei di pensione arretrati e, pertanto, l'INPS era l'unico legittimato passivo nel presente giudizio. Nel merito, il ricorso era fondato e andava accolto. Dalla documentazione allegata risultava che l'INPS aveva erogato in ritardo i ratei di pensione dovuti e maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa 01.06.2018. 3
Il ritardo con cui era stata istruita e gestita la domanda della ricorrente aveva determinato l'erogazione in unica soluzione di ratei di pensione arretrati, maturati dal 1.06.2018, ragion per cui l'INPS avrebbe dovuto applicare il regime della tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 2 e 17, comma 1, lettera b) del Tuir. In base alla prima norma, “sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere", e quindi anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dal contribuente”. A norma dell'articolo 17, comma 1, lettera b) dello stesso Tuir il regime della tassazione separata si applicava agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 10887/2019, osservava che l'applicazione del principio di cassa e del regime della tassazione separata, considerata la ratio legis illustrata dalla Corte di Cassazione, non poteva tuttavia eludere il principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/1985, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d) e 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui era prevista l'esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferivano, non superano il minimo imponibile. La ricorrente aveva dimostrato di non avere superato il reddito minimo imponibile. come si evinceva dal modello RED AP15, da cui risultava che il reddito per gli anni 2017, 2017 e 2019 era stato pari a € 7.000,00, 2.000,00 e 0,00 e, dunque, doveva essere escluso da qualsiasi forma di tassazione. Il ricorso andava accolto con condanna dell'INPS all'erogazione in favore della ricorrente della somma di € 4.592,24, oltre interessi legali come per legge dal dovuto al pagamento, illegittimamente trattenuta in fase di liquidazione a conguaglio degli arretrati della pensione cat. IO n. 15051748. Le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico di parte resistente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall'INPS, che ne chiedeva la riforma. Affermava che la trattenuta operata dall' sugli arretrati derivanti dalla Pt_1 liquidazione della prestazione era stata effettuata in applicazione del Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che regolamentava e rendeva operative le modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. L'Inps era sostituto di imposta ex art 64 DPR n. 600\73 e come tale doveva operare. Non era tenuto a sapere in anticipo se la tassazione fosse dovuta o meno, ma doveva operare le ritenute fiscali. Successivamente il contribuente avrebbe stabilito nei confronti del fisco il dovuto. Ed infatti, nel caso in cui le trattenute non fossero dovute, il titolare aveva un credito fiscale nei confronti dell' , da far valere con le dichiarazioni successive. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600\73 era imposto all'Inps, quale sostituto di imposta, di operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai percipienti. 4
La mancata ritenuta alla fonte da parte del sostituto di imposta avrebbe determinato l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'Istituto (Cass. sez. VI n. 7662 del 4.4.11). Per quanto atteneva alla trattenuta IRPEF su somme arretrate soggette a tassazione separata, ex art. 21 del TUIR, per determinare l'imposta da versare sugli emolumenti arretrati, doveva essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto percepito dal contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sorgeva il diritto alla percezione. A tal fine si sommavano i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui era sorto il diritto alla percezione e si divideva il risultato per due: si otteneva così la media annuale del reddito nel biennio. Su tale reddito medio si calcolava l'IRPEF in base alle aliquote vigenti e, quindi, l'incidenza media di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale era l'aliquota da applicare al reddito a tassazione separata. Se in uno dei due anni mancava un reddito, analogo calcolo si effettuava sul 50% del reddito dell'unico anno. Se nel biennio non era stato conseguito alcun reddito, si applicava l'aliquota minima IRPEF corrispondente al 23% sull'intera somma imponibile fiscalmente degli arretrati, e cioè anche su quella dell'anno corrente, salvo poi rimborsare in sede di conguaglio fiscale le ritenute effettuate in eccedenza. Il TUIR, al comma 4 dell'art. 21, prevedeva una norma a salvaguardia e garanzia di un'equa ritenuta fiscale sugli arretrati soggetti a tassazione separata. In tale comma si disponeva che “per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 13 (Detrazioni per carichi di famiglia) e nei commi 1 e 2 dell'art. 14 (detrazioni per reddito) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”. Parte appellata non aveva mai effettuato alcuna comunicazione in tal senso all' . Pt_1 Nel caso di specie, era stata applicata l'aliquota minima Irpef, corrispondente al 23%, sulla somma fiscalmente imponibile degli arretrati relativi ad anni precedenti, individuata ai sensi della citata normativa. L'importo trattenuto a titolo di ritenuta Irpef era stato già versato dall'Istituto nelle casse dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 1 del DPR n. 602\72 e s.m.i.. Qualora il contribuente avesse ritenuto di aver subito ritenute erariali in eccesso da parte del sostituto di imposta, poteva chiedere il rimborso, oltre che con la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Modello Unico), con una semplice istanza in carta semplice indirizzata all' entro 48 mesi dal versamento delle somme, a pena di decadenza. Controparte_2 Parte appellata non aveva allegato, né dedotto quale differente criterio di esenzione o diverso calcolo della ritenuta avrebbe dovuto essere eseguito dall' e secondo quale Pt_1 norma. Il TUIR, al comma 4 dell'art. 21, prevedeva espressamente che:. “Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”. La non aveva mai dichiarato all'INPS l'ammontare delle detrazioni fruite per CP_1 ciascuno degli anni di riferimento. Richiamava e depositava il precedente emesso da questa Corte, sentenza n. 113/2022, con cui la Corte, rimeditando il proprio precedente orientamento, aveva riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva dell' . Pt_1 Nel giudizio de quo si poneva la medesima questione dell'illegittimità della trattenuta Irpef in relazione al precetto posto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 104/85 e si proponeva l'ulteriore questione della violazione del principio di ripartizione dell'onere della 5
prova e cioè se l'onere di verificare e provare se all'epoca di riferimento il ricorrente avesse altri redditi imponibili incombeva sull' INPS ovvero sulla parte che aveva subito la trattenuta. Ribadiva che, se l' avesse operato diversamente, come preteso da controparte Pt_1 e ritenuto dal Tribunale sarebbe incorso in un'omissione con violazione degli obblighi imposti dalla legge. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Richiamava che l' aveva sostenuto che parte appellata non avesse mai Pt_1 effettuato alcuna comunicazione e questo non corrispondeva a verità. A seguito del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità al lavoro, il titolare del diritto doveva trasmettere, per vedersi liquidata la prestazione riconosciuta, una serie di documenti, quali i redditi coniugali posseduti, ai fini di un'eventuale integrazione al trattamento minimo, il modello di detrazione di imposta, ai fini dell'esenzione dell'IRPEF, un codice IBAN, dove canalizzare la pensione. Una volta valutati tali documenti, l'INPS procedeva alla liquidazione nell'importo spettante. L'appellata, in epoca antecedente alla liquidazione dell'assegno di invalidità, avvenuta con il Mod. TE08 del 17.03.2021, in data 08.03.2021 aveva provveduto, tramite il Patronato Enasc di Polistena, ad inviare sia il Mod. RED-COD. AP15 ai fini della comunicazione dei redditi, sia il modello Detrazioni cod. AP06, ai fini delle detrazioni da fruire, al soggetto che avrebbe corrisposto gli arretrati (INPS). L' , una volta accertato sia il mancato superamento dei redditi che il diritto alle Pt_1 detrazioni avrebbe dovuto escludere l'applicazione delle ritenute fiscali per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Scopo della No Tax Area era quello di sottrarre dalla principale imposta cui erano soggetti tutti i contribuenti, una parte di reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni principali della persona e della famiglia. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Costituisce fatto incontestato fra le parti che l'INPS abbia applicato la ritenuta d'acconto nella misura del 23%. corrispondente all'aliquota minima IRPEF in base al TUIR sugli arretrati posti in pagamento. Ciò in base al dettato dell'art.21 TUIR che prevede, in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, fra i quali sono compresi gli arretrati, che qualora, nel biennio precedente non sia stato conseguito alcun reddito, si applica l'aliquota minima del 23% sull'intera somma imponibile degli arretrati, ivi inclusa quella dell'anno corrente, salvo il rimborso dell'eccedenza. L'Istituto Previdenziale ha affermato che il comma 4 della stessa norma prevedeva che le detrazioni di imposta per carichi di famiglia o redditi erano applicare se e nella misura in cui non fossero state fruite negli anni cui si riferivano e la ricorrente non aveva compiuto alcuna dichiarazione al riguardo. Per altro, l'importo trattenuto a titolo di ritenuta Irpef è già stato versato dall' nelle Pt_1 casse dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per cui, qualora il contribuente avesse 6
ritenuto di aver subito delle ritenute erariali in eccesso da parte del sostituto d'imposta, avrebbe potuto richiederne il rimborso all' delle in base all' art 38 dpr 602/73. CP_2 Sulla questione della ritenuta di acconto questa Corte si è espressa in analoghe controversie, cfr., ex multis, sentenza emessa il 08.03.2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 55/2020 R.G., sentenza emessa il 12/07/2022 a definizione del giudizio iscritto al n. RG n. 282/20; sentenze emesse il 18.06.2025 a definizione dei giudizi iscritti ai nn. 583/2022 R.G e 713/2022. La relativa motivazione, ex art. 118 c.p.c., viene appresso riportata, stante l'identità della fattispecie dedotta in giudizio.
“Nel diritto tributario, esigenze pratiche ineludibili impongono di adottare una periodizzazione convenzionale, sicché l'imposta deve essere pagata secondo determinate scadenze, il più delle volte annuali. Ciò vale in particolare per l'Irpef, nonostante, a ben vedere, l'unica maniera di garantire una assoluta omogeneità di trattamento e la completa aderenza ai principi costituzionali di capacità contributiva e progressività sarebbe quello di rapportare l'imposizione all'intera vita dell'individuo. L'adozione di qualunque periodizzazione è dunque già un compromesso fra diverse esigenze costituzionalmente garantite. Altrettanto inevitabile è l'adozione in linea generale del criterio di cassa, nel senso che le somme soggette a imposizione sono di regola quelle percepite in un certo periodo, anche se maturate molto tempo prima. Il criterio di competenza valorizza l'epoca di maturazione, ma costringe il contribuente e l'amministrazione ad una complessa ricerca a ritroso, dagli esiti spesso incerti. Le distorsioni derivanti dalla periodizzazione e dal criterio di cassa sono (in parte) superate attraverso accorgimenti, fra i quali, ai fini di causa, mette conto citare il meccanismo della tassazione separata (TS), che limita il rischio di applicare iniquamente aliquote progressive. Altro meccanismo rilevante in questa sede è quello dell'individuazione di una soglia minima al di sotto della quale non si paga alcuna imposta sul reddito (NTA) e indicativamente collegata a livelli di reddito talmente bassi da dovere Cont essere interamente destinati alle esigenze minime di sussistenza. Nel nostro sistema la è realizzata indirettamente, perché il reddito è soggetto a imposizione a prescindere dall'esiguità dell'importo, ma dall'imposta viene detratta una somma che corrisponde all'importo che andrebbe pagato fino ad una certa soglia di reddito. Le concrete scelte legislative in tema di riduzione della distorsione possono ovviamente essere oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale, e spesso lo sono state, previo contemperamento dei valori costituzionali coinvolti. Nel caso dei redditi da arretrati pensionistici (equiparati per legge a quelli da lavoro dipendente ai fini fiscali), la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza 104 del 1985, dichiarando l'incostituzionalità degli artt. 12 e 13 T.U. 597 del 1973, dichiarando l'incostituzionalità degli artt. 12 e 13 T.U. 597 del 1973, antecedente del TUIR. Il giudice delle leggi ha in particolare affrontato la questione della mancata previsione di un'esclusione della tassazione separata sugli arretrati quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti nell'anno di competenza, non superassero il minimo imponibile. Il Giudice delle leggi ha ritenuto priva di giustificazione la discriminazione fra colui che percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione tempestivamente e chi li percepisca come arretrati "quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile". La Corte ha ritenuto priva di giustificazione l'eventuale "maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo", dovendosi rispettare il principio di correlazione fra prestazione tributaria e capacità contributiva. Il Giudice delle leggi aveva, tuttavia, anche dato atto che la distorsione era dovuta al fatto che solo con l'art. 20 legge 576 del 1975 era stato introdotto per gli arretrati di pensione il meccanismo delle detrazioni già previsto per gli altri redditi da lavoro dipendente. La Corte 7
ha infatti accolto il ricorso nel rilievo che la disciplina del 1975 non era applicabile al caso portato alla sua attenzione. Considerando che il sistema delle detrazioni è stato trasfuso nel TUIR, questa Corte deve concludere che C. Cost. 104/1985 non impone una lettura del vigente TUIR tale da rendere ineludibile l'applicazione del criterio di competenza. Ciò in quanto la disciplina attuale consente di temperare le distorsioni derivate dall'applicazione del criterio di cassa attraverso la riduzione dell'imposta in misura pari all'importo delle detrazioni delle quali il contribuente non abbia fruito per ciascuno degli anni cui si riferiscono (art. 21 comma 4 tuir). A tal fine, la legge pone un onere in capo al contribuente, consistente nel dichiarare al soggetto che corrisponde gli arretrati, cioè il sostituto di imposta (in questo caso l'Inps) l'ammontare delle detrazioni fruite nel medesimo periodo. A sua volta il sostituto d'imposta ha l'onere di anticipare all'erario l'IRPEF maturata sugli arretrati, applicando il criterio di cassa, l'aliquota calcolata secondo il sistema della tassazione separata e le eventuali detrazioni non fruite. La legittimità del criterio di cassa è stata confermata dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n.10887/2019, pronunciata su questione del tutto analoga alla presente (corresponsione arretrati di pensione e tassazione separata) in cui è stata affermata l'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza in caso di corresponsione degli arretrati e la correttezza dell'applicazione dell'aliquota minima del 23%, specificando
“…che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di “attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa”, in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.” Con altra, ancor più recente pronuncia, n. 3581/2020, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 17 TUIR, affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che. gli emolumenti siano
“arretrati” e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili a anni precedenti rispetto a quello nel quale sono percepiti. In particolare, poi, si consente l'applicazione della tassazione separata soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” idonee a far ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a far beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto. Tali principi, all'interno del procedimento giudiziale, vanno coordinati con quelli che regolano la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova sul piano processuale, e in tale prospettiva è stato posto in rilevo che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” ( cfr. Cassazione Sezioni Unite nr. 18046 del 2010). 8
La situazione non muta quando sia il contribuente ad agire in giudizio per ottenere la restituzione della somma trattenuta dall'INPS a titolo di ritenuta fiscale, giacché è sempre su questi che incombe l'onere di provare di avere diritto all'intero emolumento di cui assume di essere creditore. Tale onere va valutato alla luce della disciplina introdotta con il DPR 917/86, la quale, pur mantenendo, per gli arretrati di cui all'art. all'art. 17 lette b), il sistema della tassazione separata per gli arretrati, (che era stato giudicato incostituzionale con la sentenza n. 104/85), disciplinato dall'art. 21, ha introdotto, al comma 4 dello stesso art. 21, la previsione specifica che anche agli arretrati si applichi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13. Attraverso tale sistema, come detto, si ottiene l'esenzione dall'imposta di coloro i cui redditi non abbiano superato il minimo imponibile e si rende quindi la normativa conforme ai principi fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale. Sulle modalità applicative del prelievo, dispone l'art.17, che prevede la tassazione separata sui redditi da lavoro dipendente cui sono equiparati i redditi da pensione: emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46>>. Circa le detrazioni d'imposta dispone l'art. 21 del medesimo TUIR (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente) che definisce in rimando all'attuale art.17 ( in precedenza corrispondente all'art.16) le modalità di applicazione della tassazione separata, e prevede al comma 4 che “Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo. 13 (Detrazioni per carichi di famiglia) e nei commi 1 e 2 dell'articolo 14 (detrazioni per reddito) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.” Come già affermato in numerosi precedenti di questa Corte, l'onere di allegazione e prova delle condizioni capaci di escludere l'imposizione e così pure delle detrazioni, ricade sul ricorrente, non foss'altro che in applicazione del generale principio circa la ripartizione dell'onere di prova trasfuso nell'art.2967 cc.. Analogo onere di allegazione e prova opera nel caso del pensionato che agisca in accertamento negativo come ritenuto dalle Sezioni Unite 18046 del 2010. Va, in ogni caso, evidenziato che l'assunto della titolarità di detrazioni di imposta non meglio precisate è stato compiuto per prima volta in appello ed è perciò stesso inammissibile integrando novum. Infatti, l'unica difesa spiegata dalla ricorrente in primo grado concerneva la non assoggettabilità a tassazione separata degli arretrati percepiti. Inoltre, l'argomento è stato introdotto (per la prima volta in questa sede), senza specificare né la natura delle detrazioni di cui si pretende l'applicazione, né i periodi in cui sarebbero dovute. Non va neppure trascurata la considerazione che, quali che siano le detrazioni di cui si invoca genericamente l'applicazione in relazione agli arretrati, le stesse, per essere applicate, non avrebbero dovuto essere state fruite in precedenza negli stessi anni di riferimento. Infatti, il quarto comma dell'art. 21 prevede: << Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.>>. 9
La dichiarazione in esame è funzionale a consentire agli aventi diritto di fruire solamente qualora e nella misura (dichiarare <>) in cui non fossero state ancora erogate. Né può ritenersi che tale precetto ed il relativo obbligo sia stato abrogato dall'art.7 comma 1 lettera b del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160) laddove ha previsto l'<<b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni familiari carico>>. Invero, l'obbligo sancito dall'art.21 ha tutt'altra natura e funzione di quello originariamente gravante sui percettori di stipendi o pensioni, trattandosi dell'onere di compiere la dichiarazione positiva o <> dell'an e del quantum delle detrazioni fruite negli anni di riferimento (per ciascuno degli anni cui si riferiscono), proprio al fine di evitare ingiustificati arricchimenti per duplicazioni. La dichiarazione richiesta ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati ai fini dell'erogazione delle competenze correnti atteneva ai dati valevoli ai fini della spettanza delle detrazioni familiari non ancora fruite ed era stata ragionevolmente esclusa, per i familiari a carico, per esigenze di semplificazione amministrava, laddove le condizioni di erogazione presenti l'anno precedente, già rese note al sostituto, siano rimaste immutate nel successivo. Condizione diversa ricorre laddove vengano corrisposti arretrati riferiti ad annualità pregresse, in cui il sostituto d'imposta ha la necessità di sapere se le detrazioni siano state o meno già fruite negli stessi anni ed in che misura, non potendole accordare nuovamente e per l'intero. In tal senso, va letta l'affermazione della Suprema Corte di cui alla sentenza 13422/2019, ove, investita della questione dell'applicabilità di detrazioni di cui al comma 4 art.21 (art.12 e 13 TUIR) ad una pensione integrata al minimo, ha confermato che il contribuente aveva l'onere di provare “… di aver effettuato la dichiarazione, anche negativa, prevista dal comma 4 dell'art. 21 TUIR al fine di ottenere la detrazione sui medesimi arretrati.”.
5. Il precedente ora riportato, in cui la Corte si è pronunciata sull'interpretazione delle nome regolatrici della materia, disciplina esattamente le medesime questioni oggetto del presente giudizio, dovendosi rilevare evidenziare che l'odierna appellata non aveva mai allegato, prima di questo grado di giudizio, di avere titolo a detrazioni e men che mai aveva specificato (né lo ha fatto in questa sede) la natura di quelle non applicate cui aveva diritto. Del tutto nuova ed inammissibile è, quindi, ogni difesa intesa ad introdurre per la prima volta in grado di appello, la questione della conoscibilità dell'ammontare delle detrazioni fruite attraverso la consultazione delle banche dati dell' . Controparte_2 Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza il ricorso proposto da va rigettato. Controparte_1 Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate si ravvisano le condizioni per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da INPS, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 13.06.2023, ogni Controparte_1 diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. 10
dott.ssa IA TT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa IA TT Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 461/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, in persona del Parte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal nuovo difensore Avv. DARIO COSIMO ROBERTO ADORNATO, C.F., pec
, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1 in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 2011, e con il medesimo Persona_1 difensore elettivamente domiciliato in Via Possidonea, 22 Reggio Calabria appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
,rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino,
[...] C.F. , e dall'Avv. Stefano Pellegrino, C.F. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Varapodio, piazza Calvario, 3, fax 0966/874081, pec Email_3
Email_4 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, lamentava Controparte_1
l'illegittima trattenuta IRPEF operata dall'INPS in occasione della liquidazione della pensione di invalidità ordinaria Cat. IO n. 15051748 con decorrenza 1° giugno 2018. In data 15.05.2018 aveva presentato domanda tendente ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità al lavoro, accolta dall'INPS come da comunicazione del 17.03.2021 con l'indicata decorrenza, 01.06.2018. In sede di liquidazione, sull'importo complessivo di € 21.760,06, relativo al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda 01.06.2018 e la data di riconoscimento della prestazione con retrodatazione, 01.04.2021, l'INPS aveva operato trattenute a titolo di IRPEF per gli anni 2018, 2019, 2020 di € 4.592,24 e per il 2021 di € 412,49, sottoponendo a tassazione separata l'importo arretrato liquidato in unica soluzione in sede di prima liquidazione. L'INPS aveva illegittimamente sottoposto a tassazione le somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione ordinaria, rilevando che “in merito alla tassazione separata dei redditi 2
di cui all'art. 12 lett. d e 13 del DPR 29/09/1973 n. 597, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 16.04.1985, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli art. 12 lett. d, e 13 DPR 29.09.1973 n. 597 in riferimento agli artt. 3 e 53, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati ad altri percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile”. Dimostrava di avere percepito negli anni 2018, 2019 e 2020 redditi minimi, rientranti nella fascia della cd. “No tax area” fissata fino a € 8.174,00. Chiedeva di accertare e dichiarare che la trattenuta operata dall'INPS era illegittima, con condanna alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, pari a € 4.592,24, con interessi legali come per legge. L'INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in quanto, in qualità di sostituto di imposta, obbligato come tale per legge (art. 64 comma 1 D.P.R. 600/1973) ad effettuare le ritenute, non può essere evocato in giudizio per sentire dichiarare nei suoi confronti che le trattenute effettuate siano legittime o meno, potendo il contribuente eventualmente vantare un credito nei confronti dell' CP_2
[...] Nel merito, rivendicava la legittimità del proprio operato, precisando di aver operato come sostituto di imposta, applicando alle somme liquidate il regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera b, del T.U.I.R, come previsto per le pensioni di qualsiasi genere, considerate redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49, comma 2, T.U.I.R. e in particolare, considerato che venivano liquidate e corrisposti al ricorrente in unica soluzione ratei di pensione arretrati, di avere applicato il principio di cassa applicando l'aliquota del 23
% sugli anni precedenti, al lordo come stabilito dalla legge. Chiedeva il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Il Tribunale di Palmi, con sentenza emessa il 13.06.2023 così statuiva: “1. accoglie il ricorso;
2. condanna l'INPS al pagamento delle somme trattenute al ricorrente in sede di liquidazione a conguaglio della sua pensione cat. IO n° 15051748 pari a € 4.592,24, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3. condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 96 cpc.”. Preliminarmente, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS. Secondo l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21523 del 2017, le controversie che insorgevano tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non avevano ad oggetto una controversia tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma riguardavano il rapporto tra sostituto e sostituito, ove l'accertamento sull'imposta contestata aveva valore meramente incidentale. La ricorrente aveva chiesto che venisse accertata l'illegittimità della trattenuta operata dall'INPS sui ratei di pensione arretrati e, pertanto, l'INPS era l'unico legittimato passivo nel presente giudizio. Nel merito, il ricorso era fondato e andava accolto. Dalla documentazione allegata risultava che l'INPS aveva erogato in ritardo i ratei di pensione dovuti e maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa 01.06.2018. 3
Il ritardo con cui era stata istruita e gestita la domanda della ricorrente aveva determinato l'erogazione in unica soluzione di ratei di pensione arretrati, maturati dal 1.06.2018, ragion per cui l'INPS avrebbe dovuto applicare il regime della tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 2 e 17, comma 1, lettera b) del Tuir. In base alla prima norma, “sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere", e quindi anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dal contribuente”. A norma dell'articolo 17, comma 1, lettera b) dello stesso Tuir il regime della tassazione separata si applicava agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 10887/2019, osservava che l'applicazione del principio di cassa e del regime della tassazione separata, considerata la ratio legis illustrata dalla Corte di Cassazione, non poteva tuttavia eludere il principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/1985, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d) e 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui era prevista l'esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferivano, non superano il minimo imponibile. La ricorrente aveva dimostrato di non avere superato il reddito minimo imponibile. come si evinceva dal modello RED AP15, da cui risultava che il reddito per gli anni 2017, 2017 e 2019 era stato pari a € 7.000,00, 2.000,00 e 0,00 e, dunque, doveva essere escluso da qualsiasi forma di tassazione. Il ricorso andava accolto con condanna dell'INPS all'erogazione in favore della ricorrente della somma di € 4.592,24, oltre interessi legali come per legge dal dovuto al pagamento, illegittimamente trattenuta in fase di liquidazione a conguaglio degli arretrati della pensione cat. IO n. 15051748. Le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico di parte resistente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall'INPS, che ne chiedeva la riforma. Affermava che la trattenuta operata dall' sugli arretrati derivanti dalla Pt_1 liquidazione della prestazione era stata effettuata in applicazione del Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che regolamentava e rendeva operative le modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. L'Inps era sostituto di imposta ex art 64 DPR n. 600\73 e come tale doveva operare. Non era tenuto a sapere in anticipo se la tassazione fosse dovuta o meno, ma doveva operare le ritenute fiscali. Successivamente il contribuente avrebbe stabilito nei confronti del fisco il dovuto. Ed infatti, nel caso in cui le trattenute non fossero dovute, il titolare aveva un credito fiscale nei confronti dell' , da far valere con le dichiarazioni successive. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600\73 era imposto all'Inps, quale sostituto di imposta, di operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai percipienti. 4
La mancata ritenuta alla fonte da parte del sostituto di imposta avrebbe determinato l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'Istituto (Cass. sez. VI n. 7662 del 4.4.11). Per quanto atteneva alla trattenuta IRPEF su somme arretrate soggette a tassazione separata, ex art. 21 del TUIR, per determinare l'imposta da versare sugli emolumenti arretrati, doveva essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto percepito dal contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sorgeva il diritto alla percezione. A tal fine si sommavano i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui era sorto il diritto alla percezione e si divideva il risultato per due: si otteneva così la media annuale del reddito nel biennio. Su tale reddito medio si calcolava l'IRPEF in base alle aliquote vigenti e, quindi, l'incidenza media di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale era l'aliquota da applicare al reddito a tassazione separata. Se in uno dei due anni mancava un reddito, analogo calcolo si effettuava sul 50% del reddito dell'unico anno. Se nel biennio non era stato conseguito alcun reddito, si applicava l'aliquota minima IRPEF corrispondente al 23% sull'intera somma imponibile fiscalmente degli arretrati, e cioè anche su quella dell'anno corrente, salvo poi rimborsare in sede di conguaglio fiscale le ritenute effettuate in eccedenza. Il TUIR, al comma 4 dell'art. 21, prevedeva una norma a salvaguardia e garanzia di un'equa ritenuta fiscale sugli arretrati soggetti a tassazione separata. In tale comma si disponeva che “per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 13 (Detrazioni per carichi di famiglia) e nei commi 1 e 2 dell'art. 14 (detrazioni per reddito) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”. Parte appellata non aveva mai effettuato alcuna comunicazione in tal senso all' . Pt_1 Nel caso di specie, era stata applicata l'aliquota minima Irpef, corrispondente al 23%, sulla somma fiscalmente imponibile degli arretrati relativi ad anni precedenti, individuata ai sensi della citata normativa. L'importo trattenuto a titolo di ritenuta Irpef era stato già versato dall'Istituto nelle casse dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 1 del DPR n. 602\72 e s.m.i.. Qualora il contribuente avesse ritenuto di aver subito ritenute erariali in eccesso da parte del sostituto di imposta, poteva chiedere il rimborso, oltre che con la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Modello Unico), con una semplice istanza in carta semplice indirizzata all' entro 48 mesi dal versamento delle somme, a pena di decadenza. Controparte_2 Parte appellata non aveva allegato, né dedotto quale differente criterio di esenzione o diverso calcolo della ritenuta avrebbe dovuto essere eseguito dall' e secondo quale Pt_1 norma. Il TUIR, al comma 4 dell'art. 21, prevedeva espressamente che:. “Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”. La non aveva mai dichiarato all'INPS l'ammontare delle detrazioni fruite per CP_1 ciascuno degli anni di riferimento. Richiamava e depositava il precedente emesso da questa Corte, sentenza n. 113/2022, con cui la Corte, rimeditando il proprio precedente orientamento, aveva riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva dell' . Pt_1 Nel giudizio de quo si poneva la medesima questione dell'illegittimità della trattenuta Irpef in relazione al precetto posto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 104/85 e si proponeva l'ulteriore questione della violazione del principio di ripartizione dell'onere della 5
prova e cioè se l'onere di verificare e provare se all'epoca di riferimento il ricorrente avesse altri redditi imponibili incombeva sull' INPS ovvero sulla parte che aveva subito la trattenuta. Ribadiva che, se l' avesse operato diversamente, come preteso da controparte Pt_1 e ritenuto dal Tribunale sarebbe incorso in un'omissione con violazione degli obblighi imposti dalla legge. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Richiamava che l' aveva sostenuto che parte appellata non avesse mai Pt_1 effettuato alcuna comunicazione e questo non corrispondeva a verità. A seguito del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità al lavoro, il titolare del diritto doveva trasmettere, per vedersi liquidata la prestazione riconosciuta, una serie di documenti, quali i redditi coniugali posseduti, ai fini di un'eventuale integrazione al trattamento minimo, il modello di detrazione di imposta, ai fini dell'esenzione dell'IRPEF, un codice IBAN, dove canalizzare la pensione. Una volta valutati tali documenti, l'INPS procedeva alla liquidazione nell'importo spettante. L'appellata, in epoca antecedente alla liquidazione dell'assegno di invalidità, avvenuta con il Mod. TE08 del 17.03.2021, in data 08.03.2021 aveva provveduto, tramite il Patronato Enasc di Polistena, ad inviare sia il Mod. RED-COD. AP15 ai fini della comunicazione dei redditi, sia il modello Detrazioni cod. AP06, ai fini delle detrazioni da fruire, al soggetto che avrebbe corrisposto gli arretrati (INPS). L' , una volta accertato sia il mancato superamento dei redditi che il diritto alle Pt_1 detrazioni avrebbe dovuto escludere l'applicazione delle ritenute fiscali per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Scopo della No Tax Area era quello di sottrarre dalla principale imposta cui erano soggetti tutti i contribuenti, una parte di reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni principali della persona e della famiglia. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Costituisce fatto incontestato fra le parti che l'INPS abbia applicato la ritenuta d'acconto nella misura del 23%. corrispondente all'aliquota minima IRPEF in base al TUIR sugli arretrati posti in pagamento. Ciò in base al dettato dell'art.21 TUIR che prevede, in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, fra i quali sono compresi gli arretrati, che qualora, nel biennio precedente non sia stato conseguito alcun reddito, si applica l'aliquota minima del 23% sull'intera somma imponibile degli arretrati, ivi inclusa quella dell'anno corrente, salvo il rimborso dell'eccedenza. L'Istituto Previdenziale ha affermato che il comma 4 della stessa norma prevedeva che le detrazioni di imposta per carichi di famiglia o redditi erano applicare se e nella misura in cui non fossero state fruite negli anni cui si riferivano e la ricorrente non aveva compiuto alcuna dichiarazione al riguardo. Per altro, l'importo trattenuto a titolo di ritenuta Irpef è già stato versato dall' nelle Pt_1 casse dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per cui, qualora il contribuente avesse 6
ritenuto di aver subito delle ritenute erariali in eccesso da parte del sostituto d'imposta, avrebbe potuto richiederne il rimborso all' delle in base all' art 38 dpr 602/73. CP_2 Sulla questione della ritenuta di acconto questa Corte si è espressa in analoghe controversie, cfr., ex multis, sentenza emessa il 08.03.2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 55/2020 R.G., sentenza emessa il 12/07/2022 a definizione del giudizio iscritto al n. RG n. 282/20; sentenze emesse il 18.06.2025 a definizione dei giudizi iscritti ai nn. 583/2022 R.G e 713/2022. La relativa motivazione, ex art. 118 c.p.c., viene appresso riportata, stante l'identità della fattispecie dedotta in giudizio.
“Nel diritto tributario, esigenze pratiche ineludibili impongono di adottare una periodizzazione convenzionale, sicché l'imposta deve essere pagata secondo determinate scadenze, il più delle volte annuali. Ciò vale in particolare per l'Irpef, nonostante, a ben vedere, l'unica maniera di garantire una assoluta omogeneità di trattamento e la completa aderenza ai principi costituzionali di capacità contributiva e progressività sarebbe quello di rapportare l'imposizione all'intera vita dell'individuo. L'adozione di qualunque periodizzazione è dunque già un compromesso fra diverse esigenze costituzionalmente garantite. Altrettanto inevitabile è l'adozione in linea generale del criterio di cassa, nel senso che le somme soggette a imposizione sono di regola quelle percepite in un certo periodo, anche se maturate molto tempo prima. Il criterio di competenza valorizza l'epoca di maturazione, ma costringe il contribuente e l'amministrazione ad una complessa ricerca a ritroso, dagli esiti spesso incerti. Le distorsioni derivanti dalla periodizzazione e dal criterio di cassa sono (in parte) superate attraverso accorgimenti, fra i quali, ai fini di causa, mette conto citare il meccanismo della tassazione separata (TS), che limita il rischio di applicare iniquamente aliquote progressive. Altro meccanismo rilevante in questa sede è quello dell'individuazione di una soglia minima al di sotto della quale non si paga alcuna imposta sul reddito (NTA) e indicativamente collegata a livelli di reddito talmente bassi da dovere Cont essere interamente destinati alle esigenze minime di sussistenza. Nel nostro sistema la è realizzata indirettamente, perché il reddito è soggetto a imposizione a prescindere dall'esiguità dell'importo, ma dall'imposta viene detratta una somma che corrisponde all'importo che andrebbe pagato fino ad una certa soglia di reddito. Le concrete scelte legislative in tema di riduzione della distorsione possono ovviamente essere oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale, e spesso lo sono state, previo contemperamento dei valori costituzionali coinvolti. Nel caso dei redditi da arretrati pensionistici (equiparati per legge a quelli da lavoro dipendente ai fini fiscali), la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza 104 del 1985, dichiarando l'incostituzionalità degli artt. 12 e 13 T.U. 597 del 1973, dichiarando l'incostituzionalità degli artt. 12 e 13 T.U. 597 del 1973, antecedente del TUIR. Il giudice delle leggi ha in particolare affrontato la questione della mancata previsione di un'esclusione della tassazione separata sugli arretrati quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti nell'anno di competenza, non superassero il minimo imponibile. Il Giudice delle leggi ha ritenuto priva di giustificazione la discriminazione fra colui che percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione tempestivamente e chi li percepisca come arretrati "quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile". La Corte ha ritenuto priva di giustificazione l'eventuale "maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo", dovendosi rispettare il principio di correlazione fra prestazione tributaria e capacità contributiva. Il Giudice delle leggi aveva, tuttavia, anche dato atto che la distorsione era dovuta al fatto che solo con l'art. 20 legge 576 del 1975 era stato introdotto per gli arretrati di pensione il meccanismo delle detrazioni già previsto per gli altri redditi da lavoro dipendente. La Corte 7
ha infatti accolto il ricorso nel rilievo che la disciplina del 1975 non era applicabile al caso portato alla sua attenzione. Considerando che il sistema delle detrazioni è stato trasfuso nel TUIR, questa Corte deve concludere che C. Cost. 104/1985 non impone una lettura del vigente TUIR tale da rendere ineludibile l'applicazione del criterio di competenza. Ciò in quanto la disciplina attuale consente di temperare le distorsioni derivate dall'applicazione del criterio di cassa attraverso la riduzione dell'imposta in misura pari all'importo delle detrazioni delle quali il contribuente non abbia fruito per ciascuno degli anni cui si riferiscono (art. 21 comma 4 tuir). A tal fine, la legge pone un onere in capo al contribuente, consistente nel dichiarare al soggetto che corrisponde gli arretrati, cioè il sostituto di imposta (in questo caso l'Inps) l'ammontare delle detrazioni fruite nel medesimo periodo. A sua volta il sostituto d'imposta ha l'onere di anticipare all'erario l'IRPEF maturata sugli arretrati, applicando il criterio di cassa, l'aliquota calcolata secondo il sistema della tassazione separata e le eventuali detrazioni non fruite. La legittimità del criterio di cassa è stata confermata dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n.10887/2019, pronunciata su questione del tutto analoga alla presente (corresponsione arretrati di pensione e tassazione separata) in cui è stata affermata l'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza in caso di corresponsione degli arretrati e la correttezza dell'applicazione dell'aliquota minima del 23%, specificando
“…che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di “attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa”, in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.” Con altra, ancor più recente pronuncia, n. 3581/2020, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 17 TUIR, affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che. gli emolumenti siano
“arretrati” e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili a anni precedenti rispetto a quello nel quale sono percepiti. In particolare, poi, si consente l'applicazione della tassazione separata soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” idonee a far ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a far beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto. Tali principi, all'interno del procedimento giudiziale, vanno coordinati con quelli che regolano la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova sul piano processuale, e in tale prospettiva è stato posto in rilevo che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” ( cfr. Cassazione Sezioni Unite nr. 18046 del 2010). 8
La situazione non muta quando sia il contribuente ad agire in giudizio per ottenere la restituzione della somma trattenuta dall'INPS a titolo di ritenuta fiscale, giacché è sempre su questi che incombe l'onere di provare di avere diritto all'intero emolumento di cui assume di essere creditore. Tale onere va valutato alla luce della disciplina introdotta con il DPR 917/86, la quale, pur mantenendo, per gli arretrati di cui all'art. all'art. 17 lette b), il sistema della tassazione separata per gli arretrati, (che era stato giudicato incostituzionale con la sentenza n. 104/85), disciplinato dall'art. 21, ha introdotto, al comma 4 dello stesso art. 21, la previsione specifica che anche agli arretrati si applichi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13. Attraverso tale sistema, come detto, si ottiene l'esenzione dall'imposta di coloro i cui redditi non abbiano superato il minimo imponibile e si rende quindi la normativa conforme ai principi fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale. Sulle modalità applicative del prelievo, dispone l'art.17, che prevede la tassazione separata sui redditi da lavoro dipendente cui sono equiparati i redditi da pensione: emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46>>. Circa le detrazioni d'imposta dispone l'art. 21 del medesimo TUIR (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente) che definisce in rimando all'attuale art.17 ( in precedenza corrispondente all'art.16) le modalità di applicazione della tassazione separata, e prevede al comma 4 che “Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo. 13 (Detrazioni per carichi di famiglia) e nei commi 1 e 2 dell'articolo 14 (detrazioni per reddito) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.” Come già affermato in numerosi precedenti di questa Corte, l'onere di allegazione e prova delle condizioni capaci di escludere l'imposizione e così pure delle detrazioni, ricade sul ricorrente, non foss'altro che in applicazione del generale principio circa la ripartizione dell'onere di prova trasfuso nell'art.2967 cc.. Analogo onere di allegazione e prova opera nel caso del pensionato che agisca in accertamento negativo come ritenuto dalle Sezioni Unite 18046 del 2010. Va, in ogni caso, evidenziato che l'assunto della titolarità di detrazioni di imposta non meglio precisate è stato compiuto per prima volta in appello ed è perciò stesso inammissibile integrando novum. Infatti, l'unica difesa spiegata dalla ricorrente in primo grado concerneva la non assoggettabilità a tassazione separata degli arretrati percepiti. Inoltre, l'argomento è stato introdotto (per la prima volta in questa sede), senza specificare né la natura delle detrazioni di cui si pretende l'applicazione, né i periodi in cui sarebbero dovute. Non va neppure trascurata la considerazione che, quali che siano le detrazioni di cui si invoca genericamente l'applicazione in relazione agli arretrati, le stesse, per essere applicate, non avrebbero dovuto essere state fruite in precedenza negli stessi anni di riferimento. Infatti, il quarto comma dell'art. 21 prevede: << Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.>>. 9
La dichiarazione in esame è funzionale a consentire agli aventi diritto di fruire solamente qualora e nella misura (dichiarare <
5. Il precedente ora riportato, in cui la Corte si è pronunciata sull'interpretazione delle nome regolatrici della materia, disciplina esattamente le medesime questioni oggetto del presente giudizio, dovendosi rilevare evidenziare che l'odierna appellata non aveva mai allegato, prima di questo grado di giudizio, di avere titolo a detrazioni e men che mai aveva specificato (né lo ha fatto in questa sede) la natura di quelle non applicate cui aveva diritto. Del tutto nuova ed inammissibile è, quindi, ogni difesa intesa ad introdurre per la prima volta in grado di appello, la questione della conoscibilità dell'ammontare delle detrazioni fruite attraverso la consultazione delle banche dati dell' . Controparte_2 Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza il ricorso proposto da va rigettato. Controparte_1 Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate si ravvisano le condizioni per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da INPS, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 13.06.2023, ogni Controparte_1 diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. 10
dott.ssa IA TT