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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
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Art. 105. (Modalita' di trattamento) 1. I dati personali trattati ((a fini statistici o di ricerca scientifica)) non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. ((I fini statistici e di ricerca scientifica)) devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui ((agli articoli 13 e 14 del regolamento)) anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall' articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ((...)) .
3. Quando specifiche circostanze individuate ((dalle regole deontologiche)) di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, ((le informazioni all'interessato possono essere date)) anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato ((a fini statistici o di ricerca scientifica)) rispetto a dati raccolti per altri scopi, ((le informazioni all'interessato non sono dovute)) quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicita' individuate ((dalle regole deontologiche)) di cui all'articolo 106.
2. ((I fini statistici e di ricerca scientifica)) devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui ((agli articoli 13 e 14 del regolamento)) anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall' articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ((...)) .
3. Quando specifiche circostanze individuate ((dalle regole deontologiche)) di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, ((le informazioni all'interessato possono essere date)) anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato ((a fini statistici o di ricerca scientifica)) rispetto a dati raccolti per altri scopi, ((le informazioni all'interessato non sono dovute)) quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicita' individuate ((dalle regole deontologiche)) di cui all'articolo 106.
Commentari • 5
- 1. Parere alla Provincia Autonoma di Trento in ordine allo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 - 13 novembre 2025 [10202046]Garante Privacy · 13 novembre 2025 · 1.5
[doc. web n. 10202046] Parere alla Provincia Autonoma di Trento in ordine allo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 - 13 novembre 2025 Registro dei provvedimenti n. 666 del 13 novembre 2025 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il Cons. Angelo Fanizza, segretario generale; VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 07/07/2026, n. 1182Provvedimento: […] limitava la restituzione ai comuni dei dati del censimento alla forma aggregata), nel ribadire che “ i dati trattati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altre finalità, né comportare ricadute personalizzate sugli interessati, in ossequio alla normativa sulla protezione dei dati personali (art. 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e ai principi internazionali ed europei al riguardo ”, ha al contempo osservato che “ le precedenti modalità di revisione delle anagrafi post-censuaria previste nel Regolamento anagrafico (d.P.R. n. 223/1989), […]Leggi di più...