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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
CAPUTO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CE TE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “VOGLIA IL TRIBUNALE Parte_1
NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151, II° comma, c.c., autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito della responsabilità alla moglie per aver violato i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.;
2. rigettare le domande svolte ex adverso in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
3. disporre che si cancellino le espressioni sconvenienti e offensive “vile” e
CP_
“vigliacco” scritte dalla GNa nei confronti di nel Parte_1 proprio scritto difensivo e, per l'effetto, valutare l'assegnazione a Pt_1
di una somma a titolo di risarcimento del danno non
[...] patrimoniale sofferto ex art. 89 c.p.c.;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre
C.P.A., I.V.A e 15% spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA previo rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto superflue, irrilevanti e generiche
- ammettere prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti preceduti dall'inciso “Vero che…”, al fine di confutare l'attendibilità delle dichiarazioni di controparte e di dimostrare l'assenza dell'addebitabilità della separazione in capo a , nonché il sano rapporto che lega padre Parte_1
e figlio.
a. “Vero che l'11 gennaio 2023, si è trasferito a UN (BR) Parte_1 con il figlio , in quanto quest'ultimo il giorno dopo avrebbe preso a CP_3 lavorare, in qualità, di dipendente a tempo determinato della Lega Navale di
UN – Villanova” ;
b. “Vero che il trasferimento in Puglia dell'11 gennaio 2023 alle ore 4:00 era programmato , conosciuto e condiviso da tutti i membri della famiglia
”; Persona_1
c. “Vero che, nell'anno 2006 , ha frequentato il corso di Persona_2
balli latino-americani con il padre, esibendosi insieme a teatro nel saggio di fine anno” ;
d. “Vero che, a fine marzo 2023, tramite il figlio Controparte_4 Per_2
ha chiesto a di liberare la casa familiare di tutti i suoi
[...] Parte_1 effetti personali altrimenti li avrebbe cestinati. E vi Parte_1 provvedeva il 1° aprile 2023”;
e. “Vero che il GN dall'anno 1985 fino al momento della Pt_1 separazione di fatto dalla moglie ha interrotto i rapporti con tutto il ramo pagina 2 di 6 della sua famiglia di origine , per volontà e imposizione della moglie CP_4
”;
[...]
f. “Vero che, nell'anno 2009 , il GN , contro la Parte_1
CP_ sua volontà è stato costretto dalla GNa a chiedere indietro la somma di € 25.000,00 alla propria madre anziana e nullatenente”; CP_ g. “Vero che, in tutto l'arco del matrimonio, la GNa non è stata in grado di coltivare alcuna passione, rimanendo isolata dal gruppo di amici a causa del suo carattere litigioso”;
h. “Vero che il figlio , da oltre dieci anni, è solito ripetere alla CP_3 propria madre che non è normale perché litiga sempre con tutti” .
i. “Vero è che ha contatti quotidiani, confronti giornalieri e Parte_1 aggiornamenti in tempo reale sulla vita di ” . Persona_2
j. “Vero che a marzo 2023 ha lasciato UN (BR) per Persona_2 tornare a AT (LC), in quanto era scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato presso la Lega Navale di UN – Villanova e per stare più vicino alla propria fidanzata” .
k. “Vero che la sera del 21 ottobre 2023 alle ore 5.57 ha Parte_1 individuato per primo che , a seguito di un momento di difficoltà e CP_3 tristezza, si trovava dall'amica ; Persona_3
l. “Vero che la sera del 21 ottobre 2023 alle ore 6:04 dal Persona_2 telefono dell'amica ha scritto al padre che Persona_3 Parte_1 lui è l'unico che lo può capire”;
m. “Vero che la sera del 21 ottobre 2023 alle ore 6:06, in Persona_2 un suo momento di difficoltà e tristezza, ha detto al padre se avessi potuto sarei venuto a UN (BR) da te”;
n. “Vero che e hanno trascorso nel mese Persona_2 Testimone_1 di agosto 2023 due settimane di vacanza con il GN presso Pt_1
l'abitazione di UN (BR)” .
o. “Vero che per tutta la durata del matrimonio e ancora oggi, la GNa CP_
si relaziona con il marito con toni aggressivi, prepotenti e accusatori”.
pagina 3 di 6 Si indicano quali testi i GNi:
Ø , residente a [...]P; Persona_2
Ø residente a [...]
Ø residente a [...]; Persona_3
Ø residente a [...]; Testimone_3
Ø , residente a [...], V.le Repubblica 134; Controparte_5
Ø , residente a [...]; Testimone_4
Ø , residente a [...]. Testimone_5
Con ogni più ampia riserva, di formulare ogni più articolata e/o ulteriore prova contraria e nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze eventualmente capitolate da controparte.”
Per : “sia accolta la domanda di separazione personale, per cui hanno Controparte_1 fatto istanza entrambe le parti, con la sola autorizzazione a vivere separati, senza alcuna altra condizioni o statuizioni, anche in punto di spese che debbono essere compensate o comunque dichiarate irripetibili.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_4
07/12/1985 a Merate e dalla loro unione è nato il figlio il 24/10/1992. CP_3 ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia di Parte_1 Controparte_4 separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di separazione personale e Controparte_4 chiedendo l'addebito della separazione al marito.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse avanti al giudice relatore, precedente assegnatario del fascicolo, il quale ha formulato alle parti una proposta conciliativa che tuttavia non si è perfezionata in accordo tra le parti.
Il giudice relatore ha quindi rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente giudice, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, mediante il deposito di note scritte. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le pagina 4 di 6 domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice relatore.
La domanda di separazione è fondata.
Entrambi i coniugi concordano nel richiedere al Tribunale la pronuncia della separazione.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del giudizio consentono di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In mancanza di domande di contenuto economico, in ragione dell'autosufficienza di entrambi i coniugi e dell'indipendenza economica del figlio , di 32 anni, l'unica questione da CP_3 regolare è la richiesta di addebito della separazione.
Si deve in primo luogo rammentare che la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero accertamento della violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo anche necessario accertare che tali violazioni siano state la causa della crisi coniugale (v: Cass. civ. 12.05.2017, n. 11929) e non siano invece intervenute quando era già maturata una condizione di intollerabilità della convivenza, da accertarsi sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (v: Cass. civ. 05.02.2008, n. 2740; Cass. civ. 21.08.1997, n. 7817).
Presupposto dell'addebito della separazione è che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, il quale abbia causato la disgregazione della comunione morale e materiale esistente.
In sostanza, deve sussistere un nesso causale tra le condotte costituenti violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere rigettata, in Parte_1 quanto infondata.
Il ricorrente lamenta in via del tutto generica che la moglie avrebbe tenuto nel corso degli anni una condotta distaccata e poco attenta nei confronti del marito.
Per stessa ammissione del ricorrente si tratta dunque di condotte risalenti negli anni, che non possono avere avuto efficacia causale sulla separazione.
Le condotte addebitate dal ricorrente alla moglie vengono inoltre descritte in termini del tutto generici e privi di specificità, non venendo individuata alcuna specifica condotta in grado di fondare la domanda di addebito.
È evidente, infatti, che le mere difficoltà relazionali e caratteriali non possono comportare una pronuncia di addebito, costituendo profili sostanzialmente fisiologici della disgregazione dell'unione matrimoniale.
pagina 5 di 6 Quanto alla domanda di addebito formulata da , si osserva che la stessa non è Controparte_4 stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sicché la stessa deve intendersi rinunciata, essendosi la parte convenuta limitata a chiedere la pronuncia di separazione personale, senza alcuna ulteriore condizione o statuizione.
In ogni caso, anche tale domanda di addebito è infondata, poiché dalle reciproche allegazioni si evince con chiarezza che il trasferimento di in UN non è avvenuto Parte_1 all'improvviso, ma quando la crisi della coppia era divenuta ormai irreversibile.
Deve dunque essere dichiarata la separazione personale dei coniugi, senza alcuna ulteriore statuizione.
La natura del giudizio e la parziale soccombenza delle parti sulle reciproche domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non si ravvisa nel caso di specie la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 89 c.p.c., osservandosi che entrambe le parti, pur ricorrendo a toni particolarmente accesi, non hanno utilizzato espressioni sconvenienti od offensive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_4 contratto matrimonio il 07/12/1985 a Merate con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merate, reg. atti di matrimonio, anno 1985, parte II, serie A, n. 55;
2) Rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merate per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
CAPUTO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CE TE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “VOGLIA IL TRIBUNALE Parte_1
NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151, II° comma, c.c., autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito della responsabilità alla moglie per aver violato i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.;
2. rigettare le domande svolte ex adverso in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
3. disporre che si cancellino le espressioni sconvenienti e offensive “vile” e
CP_
“vigliacco” scritte dalla GNa nei confronti di nel Parte_1 proprio scritto difensivo e, per l'effetto, valutare l'assegnazione a Pt_1
di una somma a titolo di risarcimento del danno non
[...] patrimoniale sofferto ex art. 89 c.p.c.;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre
C.P.A., I.V.A e 15% spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA previo rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto superflue, irrilevanti e generiche
- ammettere prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti preceduti dall'inciso “Vero che…”, al fine di confutare l'attendibilità delle dichiarazioni di controparte e di dimostrare l'assenza dell'addebitabilità della separazione in capo a , nonché il sano rapporto che lega padre Parte_1
e figlio.
a. “Vero che l'11 gennaio 2023, si è trasferito a UN (BR) Parte_1 con il figlio , in quanto quest'ultimo il giorno dopo avrebbe preso a CP_3 lavorare, in qualità, di dipendente a tempo determinato della Lega Navale di
UN – Villanova” ;
b. “Vero che il trasferimento in Puglia dell'11 gennaio 2023 alle ore 4:00 era programmato , conosciuto e condiviso da tutti i membri della famiglia
”; Persona_1
c. “Vero che, nell'anno 2006 , ha frequentato il corso di Persona_2
balli latino-americani con il padre, esibendosi insieme a teatro nel saggio di fine anno” ;
d. “Vero che, a fine marzo 2023, tramite il figlio Controparte_4 Per_2
ha chiesto a di liberare la casa familiare di tutti i suoi
[...] Parte_1 effetti personali altrimenti li avrebbe cestinati. E vi Parte_1 provvedeva il 1° aprile 2023”;
e. “Vero che il GN dall'anno 1985 fino al momento della Pt_1 separazione di fatto dalla moglie ha interrotto i rapporti con tutto il ramo pagina 2 di 6 della sua famiglia di origine , per volontà e imposizione della moglie CP_4
”;
[...]
f. “Vero che, nell'anno 2009 , il GN , contro la Parte_1
CP_ sua volontà è stato costretto dalla GNa a chiedere indietro la somma di € 25.000,00 alla propria madre anziana e nullatenente”; CP_ g. “Vero che, in tutto l'arco del matrimonio, la GNa non è stata in grado di coltivare alcuna passione, rimanendo isolata dal gruppo di amici a causa del suo carattere litigioso”;
h. “Vero che il figlio , da oltre dieci anni, è solito ripetere alla CP_3 propria madre che non è normale perché litiga sempre con tutti” .
i. “Vero è che ha contatti quotidiani, confronti giornalieri e Parte_1 aggiornamenti in tempo reale sulla vita di ” . Persona_2
j. “Vero che a marzo 2023 ha lasciato UN (BR) per Persona_2 tornare a AT (LC), in quanto era scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato presso la Lega Navale di UN – Villanova e per stare più vicino alla propria fidanzata” .
k. “Vero che la sera del 21 ottobre 2023 alle ore 5.57 ha Parte_1 individuato per primo che , a seguito di un momento di difficoltà e CP_3 tristezza, si trovava dall'amica ; Persona_3
l. “Vero che la sera del 21 ottobre 2023 alle ore 6:04 dal Persona_2 telefono dell'amica ha scritto al padre che Persona_3 Parte_1 lui è l'unico che lo può capire”;
m. “Vero che la sera del 21 ottobre 2023 alle ore 6:06, in Persona_2 un suo momento di difficoltà e tristezza, ha detto al padre se avessi potuto sarei venuto a UN (BR) da te”;
n. “Vero che e hanno trascorso nel mese Persona_2 Testimone_1 di agosto 2023 due settimane di vacanza con il GN presso Pt_1
l'abitazione di UN (BR)” .
o. “Vero che per tutta la durata del matrimonio e ancora oggi, la GNa CP_
si relaziona con il marito con toni aggressivi, prepotenti e accusatori”.
pagina 3 di 6 Si indicano quali testi i GNi:
Ø , residente a [...]P; Persona_2
Ø residente a [...]
Ø residente a [...]; Persona_3
Ø residente a [...]; Testimone_3
Ø , residente a [...], V.le Repubblica 134; Controparte_5
Ø , residente a [...]; Testimone_4
Ø , residente a [...]. Testimone_5
Con ogni più ampia riserva, di formulare ogni più articolata e/o ulteriore prova contraria e nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze eventualmente capitolate da controparte.”
Per : “sia accolta la domanda di separazione personale, per cui hanno Controparte_1 fatto istanza entrambe le parti, con la sola autorizzazione a vivere separati, senza alcuna altra condizioni o statuizioni, anche in punto di spese che debbono essere compensate o comunque dichiarate irripetibili.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_4
07/12/1985 a Merate e dalla loro unione è nato il figlio il 24/10/1992. CP_3 ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia di Parte_1 Controparte_4 separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di separazione personale e Controparte_4 chiedendo l'addebito della separazione al marito.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse avanti al giudice relatore, precedente assegnatario del fascicolo, il quale ha formulato alle parti una proposta conciliativa che tuttavia non si è perfezionata in accordo tra le parti.
Il giudice relatore ha quindi rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente giudice, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, mediante il deposito di note scritte. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le pagina 4 di 6 domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice relatore.
La domanda di separazione è fondata.
Entrambi i coniugi concordano nel richiedere al Tribunale la pronuncia della separazione.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del giudizio consentono di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In mancanza di domande di contenuto economico, in ragione dell'autosufficienza di entrambi i coniugi e dell'indipendenza economica del figlio , di 32 anni, l'unica questione da CP_3 regolare è la richiesta di addebito della separazione.
Si deve in primo luogo rammentare che la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero accertamento della violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo anche necessario accertare che tali violazioni siano state la causa della crisi coniugale (v: Cass. civ. 12.05.2017, n. 11929) e non siano invece intervenute quando era già maturata una condizione di intollerabilità della convivenza, da accertarsi sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (v: Cass. civ. 05.02.2008, n. 2740; Cass. civ. 21.08.1997, n. 7817).
Presupposto dell'addebito della separazione è che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, il quale abbia causato la disgregazione della comunione morale e materiale esistente.
In sostanza, deve sussistere un nesso causale tra le condotte costituenti violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere rigettata, in Parte_1 quanto infondata.
Il ricorrente lamenta in via del tutto generica che la moglie avrebbe tenuto nel corso degli anni una condotta distaccata e poco attenta nei confronti del marito.
Per stessa ammissione del ricorrente si tratta dunque di condotte risalenti negli anni, che non possono avere avuto efficacia causale sulla separazione.
Le condotte addebitate dal ricorrente alla moglie vengono inoltre descritte in termini del tutto generici e privi di specificità, non venendo individuata alcuna specifica condotta in grado di fondare la domanda di addebito.
È evidente, infatti, che le mere difficoltà relazionali e caratteriali non possono comportare una pronuncia di addebito, costituendo profili sostanzialmente fisiologici della disgregazione dell'unione matrimoniale.
pagina 5 di 6 Quanto alla domanda di addebito formulata da , si osserva che la stessa non è Controparte_4 stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sicché la stessa deve intendersi rinunciata, essendosi la parte convenuta limitata a chiedere la pronuncia di separazione personale, senza alcuna ulteriore condizione o statuizione.
In ogni caso, anche tale domanda di addebito è infondata, poiché dalle reciproche allegazioni si evince con chiarezza che il trasferimento di in UN non è avvenuto Parte_1 all'improvviso, ma quando la crisi della coppia era divenuta ormai irreversibile.
Deve dunque essere dichiarata la separazione personale dei coniugi, senza alcuna ulteriore statuizione.
La natura del giudizio e la parziale soccombenza delle parti sulle reciproche domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non si ravvisa nel caso di specie la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 89 c.p.c., osservandosi che entrambe le parti, pur ricorrendo a toni particolarmente accesi, non hanno utilizzato espressioni sconvenienti od offensive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_4 contratto matrimonio il 07/12/1985 a Merate con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merate, reg. atti di matrimonio, anno 1985, parte II, serie A, n. 55;
2) Rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merate per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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